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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2025
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 62/2025
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10.24 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché
l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note Parte_1
conclusive in data 13/05/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 10:26
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 62/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. FERRECCHIA
GENNARO e SILVESTRI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA
BRACCIO MARTELLO 6 73100 LECCE, presso il difensore avv.
FERRECCHIA GENNARO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO/CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 5 si è rivolta a questo Tribunale per sentir accertare che Parte_1
la parte convenuta abbia tacitamente accettato l'eredità di Persona_1
deceduto in data 09/04/2016 in Mantova.
A supporto della sua domanda ha dedotto che la parte convenuta abbia provveduto a presentare la denuncia di successione e l'abbia poi trascritta.
Ha inoltre dedotto che la parte convenuta si trovasse nel possesso dei beni ereditari come si evince per esempio dal certificato storico di residenza da cui si ricava che essa abiti l'immobile caduto in successione e che non abbia provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario provvedendo poi ad eseguire l'inventario.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Dall'esame della documentazione versata in atti la domanda risulta fondata.
L'erede che sia nel possesso dei beni ereditari ha l'obbligo di procedere all'inventario (art. 485 c.c.) e non procedendo al predetto inventario, trascorso il termine di tre mesi egli è considerato erede puro e semplice.
Come si ricava dal certificato storico di residenza egli abita nell'immobile caduto in successione e non risulta aver proceduto a redigere l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. così che egli si deve quindi considerare erede puro e semplice.
In aggiunta si rileva come l'erede abbia provveduto alla presentazione della denuncia di successione con successiva trascrizione della predetta denuncia e tale comportamento concludente può essere ritenuto, unitamente agli altri pagina 3 di 5 elementi di valutazione, come idoneo indizio da cui ricavare la volontà tacita di accettare l'eredità del de cuius (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992
“Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono
rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con
la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché
l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato,
è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante
l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati
di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle
disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti
eseguita per conto degli eredi dal notaio. Del pari la denuncia di successione
pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non
comportante "ex se" l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento
indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito”).
Se quindi, la presentazione della denuncia di successione non può essere l'unico indice della volontà dell'erede di accettare l'eredità del de cuius, questo, unitamente per esempio alla mancata redazione dell'inventario pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, è certamente elemento che può essere utilmente valorizzato per ritenere provata l'accettazione tacita dell'eredità così che la domanda attorea va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in pagina 4 di 5 particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che ha tacitamente accettato CP_1
l'eredità di deceduto in data 09/04/2016 in Mantova;
Persona_1
2) Autorizza parte attrice a trascrivere la presente sentenza in via sostitutiva rispetto al convenuto che restasse inerte con spese a suo carico;
3) Condanna a rifondere ad le CP_1 Parte_1
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 62/2025
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10.24 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché
l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note Parte_1
conclusive in data 13/05/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 10:26
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 62/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. FERRECCHIA
GENNARO e SILVESTRI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA
BRACCIO MARTELLO 6 73100 LECCE, presso il difensore avv.
FERRECCHIA GENNARO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO/CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 5 si è rivolta a questo Tribunale per sentir accertare che Parte_1
la parte convenuta abbia tacitamente accettato l'eredità di Persona_1
deceduto in data 09/04/2016 in Mantova.
A supporto della sua domanda ha dedotto che la parte convenuta abbia provveduto a presentare la denuncia di successione e l'abbia poi trascritta.
Ha inoltre dedotto che la parte convenuta si trovasse nel possesso dei beni ereditari come si evince per esempio dal certificato storico di residenza da cui si ricava che essa abiti l'immobile caduto in successione e che non abbia provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario provvedendo poi ad eseguire l'inventario.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Dall'esame della documentazione versata in atti la domanda risulta fondata.
L'erede che sia nel possesso dei beni ereditari ha l'obbligo di procedere all'inventario (art. 485 c.c.) e non procedendo al predetto inventario, trascorso il termine di tre mesi egli è considerato erede puro e semplice.
Come si ricava dal certificato storico di residenza egli abita nell'immobile caduto in successione e non risulta aver proceduto a redigere l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. così che egli si deve quindi considerare erede puro e semplice.
In aggiunta si rileva come l'erede abbia provveduto alla presentazione della denuncia di successione con successiva trascrizione della predetta denuncia e tale comportamento concludente può essere ritenuto, unitamente agli altri pagina 3 di 5 elementi di valutazione, come idoneo indizio da cui ricavare la volontà tacita di accettare l'eredità del de cuius (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992
“Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono
rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con
la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché
l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato,
è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante
l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati
di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle
disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti
eseguita per conto degli eredi dal notaio. Del pari la denuncia di successione
pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non
comportante "ex se" l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento
indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito”).
Se quindi, la presentazione della denuncia di successione non può essere l'unico indice della volontà dell'erede di accettare l'eredità del de cuius, questo, unitamente per esempio alla mancata redazione dell'inventario pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, è certamente elemento che può essere utilmente valorizzato per ritenere provata l'accettazione tacita dell'eredità così che la domanda attorea va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in pagina 4 di 5 particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che ha tacitamente accettato CP_1
l'eredità di deceduto in data 09/04/2016 in Mantova;
Persona_1
2) Autorizza parte attrice a trascrivere la presente sentenza in via sostitutiva rispetto al convenuto che restasse inerte con spese a suo carico;
3) Condanna a rifondere ad le CP_1 Parte_1
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5