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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. IC PA Presidente rel. Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 830/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROIETTI SARA
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RU AN ER resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 26 marzo 2025
pagina 1 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale richiedendo la separazione giudiziale in relazione al matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto in data 04.05.2013, in MA (Rm), con la GN , trascritto nei pubblici registri del Comune di Controparte_1
MA (Rm), anno 2013, numero 2, parte II, serie A, ufficio 1. Ha esposto il ricorrente:
- che i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che dalla loro unione è nato il figlio (Roma il 19.07.2014); Per_1
- che la casa coniugale sita in MA (Rm) alla Via Piave, 8 è di proprietà del Signor , padre del ricorrente;
Persona_2
- che il Signor è un impiegato e percepisce circa Euro Parte_1
1.600,00 netti mensili, mentre la GN è una logopedista, di cui è Controparte_1 però sconosciuto il reddito;
- che a far data dal 2017 il rapporto tra i coniugi ha iniziato ad incrinarsi, peggiorando negli ultimi anni a causa dei frequenti dissapori dovuti a divergenze di carattere, temperamento, nonché abitudini di vita inconciliabili;
- che la resistente, di comune accordo con il Signor si è Pt_1 allontanata dalla casa coniugale nel corso del 2018 e ha fissato il proprio domicilio in Tivoli (Rm), prima in Via della Serena e poi in Via Lago Di Lesi, 4;
- che successivamente i coniugi hanno tentato di ricostituire un'unione affettiva e sentimentale e a tal fine il ricorrente, dall'ottobre 2018 al febbraio 2019, si è trasferito nell'abitazione della moglie, ma anche questo tentativo è fallito e da quel momento si sono definitivamente separati;
- che dal febbraio 2019 il ricorrente, con estremo sforzo economico, contribuisce al mantenimento del figlio con la somma di Euro 500,00 Per_1 mensili e provvede al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- che ad oggi, nonostante gli inviti rivolti dal Signor alla GN Pt_1
di formalizzare la loro separazione, tutti i tentativi sono falliti. CP_1
Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
- 2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed avrà la residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Tivoli (Rm) alla Via Lago di Lesi, 4.
- Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, religione, salute e residenza abituale di , saranno assunte da entrambi i Per_1 genitori, in accordo tra loro, e tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali. Limitatamente alle questioni e decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata, separatamente, da entrambi i genitori;
pagina 2 di 10 - 3) tenuto conto che i hanno valutato che, nell'interesse primario Per_3 di , il collocamento alternato paritetico (l'unico ritenuto idoneo a garantire Per_1 la pariteticità del rapporto con il figlio, in ossequio al principio della bi-genitorialità), sia la soluzione da preferire per un corretto sviluppo psico-fisico della sua personalità (infatti, la pari frequentazione dei genitori assicurerà a , oltre Per_1 che alla madre ed al padre, il mantenimento del rapporto esistente anteriormente alla crisi della coppia e manterrà vivo il legame con entrambi i genitori, senza penalizzazione per uno di loro dovuta alla mancanza della convivenza), - Per_1 salvo diverso accordo - trascorrerà con il padre i seguenti giorni indicativi e rispettando gli impegni scolastici, sportivi, terapeutici e medici del minore:
- ➢ per due pomeriggi infrasettimanali non consecutivi e orientativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola o comunque dalle 16,30 e fino alle ore 22:00;
- ➢ a settimane alterne, dal sabato alle ore 9:00 e fino al lunedì mattina, quando lo raccompagnerà presso l'istituto scolastico o alla domenica sera secondo gli accordi tra i genitori;
- ➢ nel periodo estivo (giugno-settembre) per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra loro;
- ➢ durante le festività natalizie, ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno di Santo Stefano o l'Epifania; la Vigilia di Capodanno o Capodanno;
, per il corrente anno (2023), trascorrerà con la Per_1 mamma la Vigilia di Natale;
- ➢ per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il bambino, il corrente anno (2023), trascorrerà la Pasqua con la mamma;
- ➢ durante la chiusura delle scuole per le festività pasquali, estive, natalizie nonché nei giorni festivi da calendario, saranno comunque rispettati, salvo diverso accordo tra i genitori, i giorni e gli orari di cui sopra;
- ➢ i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente i luoghi scelti per le vacanze, gli eventuali spostamenti, nonché i recapiti ai quali poter rintracciare
durante la relativa permanenza. Così come entrambi i genitori si Per_1 impegnano a darsi reciprocamente notizia in ordine alle visite mediche, agli impegni sportivi, scolastici e ricreativi dei figli (quali a titolo puramente esemplificativo gite scolastiche, feste di compleanno, vacanze, etc.);
- ➢ nel momento in cui il figlio si troverà con un genitore, l'altro potrà comunicare telefonicamente con lui presso il recapito telefonico dell'altro genitore (o dei nonni materni e/o paterni);
- ➢ qualora fossero impossibilitati i genitori, le modalità di visita, così come sopra specificate, saranno rispettate dai parenti di ciascun ramo genitoriale, dalla baby sitter, nonché, se necessario, da persone di fiducia dei genitori;
- ➢ il giorno del compleanno di ciascun genitore, il giorno della Festa della Mamma e del Papà, il figlio lo trascorrerà con il genitore che festeggia tale evento;
pagina 3 di 10 - ➢ il compleanno di sarà festeggiato con entrambi i genitori Per_1
(eventualmente anche a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro) mentre, ove ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore;
per il corrente anno, in caso di disaccordo, saranno festeggiati con la mamma;
- 4) il signor a decorrere dal mese di gennaio 2023, Parte_1 corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento di , la Per_1 somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento/00), tramite versamento da effettuarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente bancario intestato alla signora . Detto assegno sarà rivalutato automaticamente ogni anno Controparte_1 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
- 5) eventuali spese straordinarie di natura sanitaria (non coperte dal S.S.N.), sportive e/o ricreative di (definite secondo il protocollo sottoscritto Per_1 dal Tribunale Ordinario di Tivoli d'intesa con il Foro, che qui si intende integralmente recepito), preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle caratterizzate dall'urgenza, saranno sostenute nella percentuale del 50% cadauno;
- 6) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 7 novembre 2023 le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale, la resistente senza essersi costituita nel giudizio CP_1
a mezzo di difensore. Il Presidente ha dunque assunto provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
“- autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- affida allo stato il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la Persona_4 madre, nella sua attuale abitazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, o comunque dalle 16.30, alle ore 21.00, nonché, a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere il figlio minore con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina 24 dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno
pagina 4 di 10 di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio minore con sé per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 1 luglio e 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo Parte_1 ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie Parte_1 individuate come da protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento”. All'esito della prima udienza innanzi al Giudice istruttore, nel corso della quale la parte ricorrente, unica costituita, ha denunciato il comportamento della controparte, la quale impediva l'esercizio del diritto di visita paterno, il Giudice ha nominato CTU al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti. Il 30 luglio 2024 la parte ricorrente ha segnalato che a seguito di ricovero in regime di T.s.o. della signora in reparto di psichiatria presso l'ospedale CP_1
ANRE in Roma (e poi presso il reparto SPDC dell'ospedale di Tivoli), la Questura di Roma, commissariato ha affidato il minore al CP_2 Per_1 padre. Con provvedimento in data 16 agosto 2024 è stato provvisoriamente Per_1 collocato presso l'abitazione paterna. Si è dunque costituita a mezzo difensore la sig.ra . CP_1
All'udienza dell'11 settembre 2024, ascoltate le parti, il Giudice istruttore ha confermato il collocamento del minore presso l'abitazione del padre Per_1 [...]
con affidamento esclusivo provvisoriamente riconosciuto a Parte_1 quest'ultimo e sospensione dell'erogazione dell'assegno che egli versava all CP_1 per il suo mantenimento. Contestualmente ha disposto che dovesse essere dato avvio, per mezzo del Servizio Sociale cui è stato demandato di prendere in carico il nucleo familiare, ad un calendario di incontri protetti madre-figlio, da tenersi per due pomeriggi a settimana e per due ore ciascuno, al contempo assicurando la possibilità per la signora di mettersi in contatto con il figlio ogni giorno, attraverso CP_1 videochiamate da effettuarsi nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19:00 e le ore 20:00. Sulla richiesta della parte ricorrente, cui la parte resistente non si è opposta, il Tribunale ha pronunciato sentenza in ordine allo status. All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno concordato la possibilità per la madre di effettuare due incontri liberi con il minore al mese, a domeniche alterne. In quella stessa sede hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 5 di 10 * * *
Tanto premesso, il Collegio dà in primo luogo atto della già avvenuta pronuncia, nel corso del giudizio, della sentenza in ordine allo status. Quanto al regime di affidamento del minore , ritiene il Collegio che, in Per_1 conformità alle indicazioni provenienti dalla CTU disposta nel corso del presente giudizio, nonché in quelle contenute nelle relazioni trasmesse dal Servizio sociale che ha preso in carico la situazione familiare e del minore, debba essere privilegiato, fintanto che permangano le attuali condizioni di difficoltà personale della madre
, il regime dell'affidamento esclusivo in favore del padre, con Controparte_1 collocamento del minore presso l'abitazione paterna. Nella CTU depositata nel corso del giudizio, i cui esiti il Collegio ritiene di dover condividere apparendo la stessa il risultato di una approfondita valutazione della situazione personale delle parti e di osservazione dei rapporti tra ciascuna di esse ed il minore, si osserva, a proposito dello stato psicologico e della personalità delle parti, che “lo stato psicologico e la personalità attuale del signor Parte_1 sono caratterizzati da resilienza e dedizione. Egli appare come una persona capace di mantenere relazioni stabili nonostante le difficoltà personali e i conflitti che affronta. Da un punto di vista psicologico-clinico, il sig. dimostra Pt_1 competenze significative nel problem-solving e nella gestione dello stress, evidenziando una notevole capacità di adattamento. (..) La signora presenta comportamenti iperprotettivi e segni Controparte_1 evidenti di ansia da separazione, manifestando un alto livello di preoccupazione per la salute e il benessere del figlio . Questi atteggiamenti, insieme a un Per_1 marcato bisogno di controllo, indicano difficoltà nella gestione delle emozioni e una possibile instabilità emotiva, che si traduce in comportamenti reattivi e conflittuali. Inoltre, la sua sfera cognitiva risulta compromessa da pensieri disorganizzati, frequenti deragliamenti e contenuti a carattere delirante di tipo persecutorio. Questo quadro clinico suggerisce una significativa perdita del contatto con la realtà, evidenziando la presenza di un disturbo psicotico con tematiche deliranti e agitazione psicomotoria”. In ordine al rapporto del minore con i genitori si osserva che “ sembra Per_1 avere un attaccamento sicuro nei confronti del padre, che percepisce come una figura stabile e protettiva. Il signor è attivamente coinvolto nella vita del Pt_1 figlio, cercando di creare un ambiente prevedibile e rassicurante. Il bambino appare a suo agio con il padre, dimostrando una relazione positiva e aperta, caratterizzata da fiducia e affetto reciproco. Il rapporto di con la madre risulta più complesso, caratterizzato da un Per_1 attaccamento insicuro-ambivalente. L'iperprotettività e il controllo eccessivo della signora possono limitare l'autonomia di , generando un ambiente CP_1 Per_1 in cui il bambino potrebbe sentirsi soffocato o confuso. Inoltre, la madre tende a confondere i propri bisogni emotivi con quelli di , creando situazioni che Per_1 possono causare disagio e instabilità emotiva per il bambino”.
pagina 6 di 10 Il CTU ha inoltre segnalato che “La scelta della signora di isolare CP_1
dal padre rappresenta una forma di alienazione genitoriale, che potrebbe Per_1 compromettere il suo benessere psicologico e il suo sviluppo emotivo, privandolo della possibilità di un legame equilibrato e positivo con entrambi i genitori. Il signor non adotta comportamenti che possano danneggiare Parte_1 lo sviluppo psicologico di o impedire il rapporto con la madre. Al contrario, Per_1 il suo atteggiamento dimostra un impegno costante nel creare un ambiente positivo e stabile per il figlio, cercando di proteggerlo dai conflitti interparentali”. In ordine alla capacità genitoriale delle parti, il CTU ha evidenziato che “Il sig.
dimostra competenze genitoriali adeguate, evidenziate dalla sua Parte_1 dedizione, empatia e capacità di offrire stabilità emotiva e relazionale a . È Per_1 fortemente impegnato a mantenere un rapporto sano e positivo con il figlio, riconoscendo e rispondendo efficacemente alle sue esigenze emotive e pratiche. Il sig. si sforza di interagire con l'altro genitore nel miglior interesse di Pt_1
, promuovendo un ambiente che supporta il diritto del minore alla Per_1 bigenitorialità e a una crescita equilibrata e serena. La sig. , pur mostrando impegno e una presenza attiva nella Controparte_1 vita di , evidenzia alcune difficoltà nelle capacità genitoriali. Il suo Per_1 comportamento iperprotettivo, unito all'incapacità di gestire le emozioni in modo costruttivo e alla propensione al conflitto con , limita la sua capacità Parte_1 di collaborare in modo efficace per il benessere del figlio. Queste dinamiche compromettono la possibilità di preservare una continuità positiva nelle relazioni parentali, mettendo a rischio il diritto di alla bigenitorialità e a un ambiente Per_1 di crescita stabile ed equilibrato”. Il CTU ha dunque concluso rilevando che “la valutazione della storia familiare e della personalità delle parti, l'osservazione delle competenze genitoriali e del minore, determinano che la migliore condizione di collocamento del minore sia il contesto paterno, attualmente vi è un affido condiviso, ma il periodo di instabilità che vive la sig. incluso il ricovero della signora e le sue condizioni di salute CP_1
e dello stato psicofisico, non appaiono tutelanti verso il minore;
pertanto, si suggerisce l'affido esclusivo al padre almeno in forma temporale, permettendo alla madre il recupero delle sue capacità genitoriali. Questa soluzione permetterebbe a
di avere una base sicura e di ridurre l'esposizione alle tensioni derivanti Per_1 dall'ambiente iperprotettivo della madre. Per ciò che concerne la frequentazione del minore con la madre, è essenziale che mantenga un rapporto significativo con la madre;
tuttavia, Per_1 inizialmente, questo potrebbe essere meglio gestito attraverso incontri supervisionati, per garantire che il bambino non sia esposto a comportamenti potenzialmente dannosi o a pressioni emotive inappropriate. Concordo con la proposta descritta nella relazione dei Servizi Sociali di Tivoli depositata nel fascicolo che propone: ¨un periodo iniziale di incontri in modalità protetta o con la presenza di un operatore.
¨È consigliabile l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, che preveda incontri, uscite e attività esterne con la supervisione di un educatore”.
pagina 7 di 10 Nel corso del giudizio il Giudice istruttore ha già dato attuazione in via provvisoria alle indicazioni provenienti dalla CTU, provvedendo ad affidare provvisoriamente al padre, collocandolo presso l'abitazione di quest'ultimo Per_1
e prevedendo dapprima che gli incontri madre-figlio avvenissero esclusivamente in forma protetta, per poi prevedere in una seconda fase che alcuni degli incontri potessero avvenire anche in forma libera. Le diverse relazioni del Servizio Sociale acquisite in atti, pur dando atto del sostanziale buon andamento degli incontri in forma protetta e per quanto consta anche di quelli in forma libera, danno conto dell'invarianza della situazione che ha giustificato l'indicazione da parte del CTU del regime dell'affidamento esclusivo con collocamento del minore presso l'abitazione paterna. Nell'ultima relazione, datata 30 maggio 2025, si dà atto che la situazione non ha subito significative modifiche. La signora è sempre in carico al CSM della CP_1
Asl Roma 5, segue la terapia farmacologica, ma permangono aspetti di criticità poiché la signora appare scarsamente consapevole della propria condizione CP_1 di trascuratezza fisica, anche se gli aspetti deliranti risultano meno presenti e pervasivi. Nella propria abitazione la signora non ha apportato miglioramenti, CP_1 mancando in essa l'adeguatezza igienica. Nella relazione si dà atto del buon andamento degli incontri liberi avvenuti tra la madre ed il figlio, proponendosi di ridurre quelli protetti a una sola volta a settimana, nella prospettiva di portarli infine a conclusione. Nella relazione trasmessa dal centro per la famiglia presso il quale sono svolti gli incontri protetti, datata 3 giugno 2025, si dà atto che nell'ultimo periodo, soprattutto a seguito del ricovero in SPDC, la signora è apparsa spesso confusa e disorientata, più volte è rimasta a guardare il vuoto e ha avuto bisogno di tempo per rispondere alle domande del minore che spesso le ha dovute ripetere. La sig.ra durante gli incontri ha ripetuto insistentemente al minore i CP_1 suoi malesseri “mi gira la testa, non mi sento tanto bene… ho la pressione bassa, devo fare le analisi”. In una occasione è stato necessario terminare l'incontro con circa 10 minuti di anticipo poiché la signora avvertiva dei forti giramenti di testa. In quasi tutti gli incontri la sig.ra si è presentata presso il Centro CP_1
Famiglia in condizioni igieniche discutibili e con un abbigliamento non sempre pulito, emanando un odore sgradevole e persistente tanto da rendere necessaria l'apertura delle porte dei locali. In base alle indicate risultanze, deve pertanto essere confermato quanto già previsto in via provvisoria a proposito dell'affidamento esclusivo di al padre Per_1
e del collocamento di presso la sua abitazione. Per_1
E' inoltre confermata la presa in carico del minore da parte del Servizio sociale. In ordine al regime di frequentazione della madre con , si prevede, in Per_1 conformità alle indicazioni provenienti dal Servizio Sociale, che la signora CP_1 possa incontrare : Per_1
pagina 8 di 10 - una volta a settimana in forma protetta, in giornata da individuarsi a cura del Servizio sociale, per due ore, in orario pomeridiano;
- un'altra volta a settimana in forma libera, per almeno due ore ed al massimo per quattro ore, in orario pomeridiano ed in giornata, non consecutiva rispetto a quella degli incontri protetti, da individuarsi a cura del Servizio sociale;
- per un giorno da concordarsi dalle parti, a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne, in orario ricompreso tra le ore 10:00 e le ore 18:00;
- durante le vacanze natalizie, la madre potrà avere il figlio con sé, ad anni alterni con il padre, dalla mattina 24 del dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- la madre potrà effettuare una videochiamata al figlio ogni giorno in Per_1 orario ricompreso tra le ore 19:00 e le ore 20:00. Con riferimento agli aspetti patrimoniali della separazione, osserva il Collegio che le parti non hanno avanzato domanda di mantenimento. In ragione dei redditi riferibili a ciascuna delle parti, si prevede che la resistente , genitore non collocatario del figlio minore ma in Controparte_1 situazione reddituale deteriore rispetto a quella del ricorrente Parte_1 corrisponda a quest'ultimo per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di 50,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie sono poste nella misura del 75% a carico del ricorrente
. Pt_1
La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio e la natura pressoché necessaria del ricorso all'autorità giudiziaria inducono a compensare le spese di lite. Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dà atto della già avvenuta separazione personale delle parti per effetto della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale in data 13 settembre 2024;
- conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale competente;
- dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre Per_1 Parte_1
ed il collocamento dello stesso presso l'abitazione paterna;
[...]
- autorizza la frequentazione tra la madre ed il figlio Controparte_1
con le seguenti cadenze temporali e modalità: Per_1
1) una volta a settimana in forma protetta, in giornata da individuarsi a cura del Servizio sociale, per due ore, in orario pomeridiano;
pagina 9 di 10 2) un'altra volta a settimana in forma libera, per almeno due ore ed al massimo per quattro ore, in orario pomeridiano ed in giornata, non consecutiva rispetto a quella degli incontri protetti, da individuarsi a cura del Servizio sociale;
3) per un giorno da concordarsi dalle parti, a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne, in orario ricompreso tra le ore 10:00 e le ore 18:00;
4) durante le vacanze natalizie, la madre potrà avere il figlio con sé, ad anni alterni con il padre, dalla mattina 24 del dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- la madre potrà effettuare una videochiamata al figlio ogni giorno in Per_1 orario ricompreso tra le ore 19:00 e le ore 20:00;
- dispone che la resistente corrisponda al ricorrente Controparte_1 Parte_1
, per il mantenimento di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di
[...] Per_1 euro 50,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre che le spese straordinarie nella misura del 25%;
- compensa le spese di lite;
- spese di CTU poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 4 luglio 2025
Il Presidente
IC PA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. IC PA Presidente rel. Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 830/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROIETTI SARA
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RU AN ER resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 26 marzo 2025
pagina 1 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale richiedendo la separazione giudiziale in relazione al matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto in data 04.05.2013, in MA (Rm), con la GN , trascritto nei pubblici registri del Comune di Controparte_1
MA (Rm), anno 2013, numero 2, parte II, serie A, ufficio 1. Ha esposto il ricorrente:
- che i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che dalla loro unione è nato il figlio (Roma il 19.07.2014); Per_1
- che la casa coniugale sita in MA (Rm) alla Via Piave, 8 è di proprietà del Signor , padre del ricorrente;
Persona_2
- che il Signor è un impiegato e percepisce circa Euro Parte_1
1.600,00 netti mensili, mentre la GN è una logopedista, di cui è Controparte_1 però sconosciuto il reddito;
- che a far data dal 2017 il rapporto tra i coniugi ha iniziato ad incrinarsi, peggiorando negli ultimi anni a causa dei frequenti dissapori dovuti a divergenze di carattere, temperamento, nonché abitudini di vita inconciliabili;
- che la resistente, di comune accordo con il Signor si è Pt_1 allontanata dalla casa coniugale nel corso del 2018 e ha fissato il proprio domicilio in Tivoli (Rm), prima in Via della Serena e poi in Via Lago Di Lesi, 4;
- che successivamente i coniugi hanno tentato di ricostituire un'unione affettiva e sentimentale e a tal fine il ricorrente, dall'ottobre 2018 al febbraio 2019, si è trasferito nell'abitazione della moglie, ma anche questo tentativo è fallito e da quel momento si sono definitivamente separati;
- che dal febbraio 2019 il ricorrente, con estremo sforzo economico, contribuisce al mantenimento del figlio con la somma di Euro 500,00 Per_1 mensili e provvede al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- che ad oggi, nonostante gli inviti rivolti dal Signor alla GN Pt_1
di formalizzare la loro separazione, tutti i tentativi sono falliti. CP_1
Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
- 2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed avrà la residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Tivoli (Rm) alla Via Lago di Lesi, 4.
- Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, religione, salute e residenza abituale di , saranno assunte da entrambi i Per_1 genitori, in accordo tra loro, e tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali. Limitatamente alle questioni e decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata, separatamente, da entrambi i genitori;
pagina 2 di 10 - 3) tenuto conto che i hanno valutato che, nell'interesse primario Per_3 di , il collocamento alternato paritetico (l'unico ritenuto idoneo a garantire Per_1 la pariteticità del rapporto con il figlio, in ossequio al principio della bi-genitorialità), sia la soluzione da preferire per un corretto sviluppo psico-fisico della sua personalità (infatti, la pari frequentazione dei genitori assicurerà a , oltre Per_1 che alla madre ed al padre, il mantenimento del rapporto esistente anteriormente alla crisi della coppia e manterrà vivo il legame con entrambi i genitori, senza penalizzazione per uno di loro dovuta alla mancanza della convivenza), - Per_1 salvo diverso accordo - trascorrerà con il padre i seguenti giorni indicativi e rispettando gli impegni scolastici, sportivi, terapeutici e medici del minore:
- ➢ per due pomeriggi infrasettimanali non consecutivi e orientativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola o comunque dalle 16,30 e fino alle ore 22:00;
- ➢ a settimane alterne, dal sabato alle ore 9:00 e fino al lunedì mattina, quando lo raccompagnerà presso l'istituto scolastico o alla domenica sera secondo gli accordi tra i genitori;
- ➢ nel periodo estivo (giugno-settembre) per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra loro;
- ➢ durante le festività natalizie, ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno di Santo Stefano o l'Epifania; la Vigilia di Capodanno o Capodanno;
, per il corrente anno (2023), trascorrerà con la Per_1 mamma la Vigilia di Natale;
- ➢ per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il bambino, il corrente anno (2023), trascorrerà la Pasqua con la mamma;
- ➢ durante la chiusura delle scuole per le festività pasquali, estive, natalizie nonché nei giorni festivi da calendario, saranno comunque rispettati, salvo diverso accordo tra i genitori, i giorni e gli orari di cui sopra;
- ➢ i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente i luoghi scelti per le vacanze, gli eventuali spostamenti, nonché i recapiti ai quali poter rintracciare
durante la relativa permanenza. Così come entrambi i genitori si Per_1 impegnano a darsi reciprocamente notizia in ordine alle visite mediche, agli impegni sportivi, scolastici e ricreativi dei figli (quali a titolo puramente esemplificativo gite scolastiche, feste di compleanno, vacanze, etc.);
- ➢ nel momento in cui il figlio si troverà con un genitore, l'altro potrà comunicare telefonicamente con lui presso il recapito telefonico dell'altro genitore (o dei nonni materni e/o paterni);
- ➢ qualora fossero impossibilitati i genitori, le modalità di visita, così come sopra specificate, saranno rispettate dai parenti di ciascun ramo genitoriale, dalla baby sitter, nonché, se necessario, da persone di fiducia dei genitori;
- ➢ il giorno del compleanno di ciascun genitore, il giorno della Festa della Mamma e del Papà, il figlio lo trascorrerà con il genitore che festeggia tale evento;
pagina 3 di 10 - ➢ il compleanno di sarà festeggiato con entrambi i genitori Per_1
(eventualmente anche a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro) mentre, ove ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore;
per il corrente anno, in caso di disaccordo, saranno festeggiati con la mamma;
- 4) il signor a decorrere dal mese di gennaio 2023, Parte_1 corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento di , la Per_1 somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento/00), tramite versamento da effettuarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente bancario intestato alla signora . Detto assegno sarà rivalutato automaticamente ogni anno Controparte_1 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
- 5) eventuali spese straordinarie di natura sanitaria (non coperte dal S.S.N.), sportive e/o ricreative di (definite secondo il protocollo sottoscritto Per_1 dal Tribunale Ordinario di Tivoli d'intesa con il Foro, che qui si intende integralmente recepito), preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle caratterizzate dall'urgenza, saranno sostenute nella percentuale del 50% cadauno;
- 6) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 7 novembre 2023 le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale, la resistente senza essersi costituita nel giudizio CP_1
a mezzo di difensore. Il Presidente ha dunque assunto provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
“- autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- affida allo stato il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la Persona_4 madre, nella sua attuale abitazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, o comunque dalle 16.30, alle ore 21.00, nonché, a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere il figlio minore con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina 24 dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno
pagina 4 di 10 di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio minore con sé per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 1 luglio e 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo Parte_1 ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie Parte_1 individuate come da protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento”. All'esito della prima udienza innanzi al Giudice istruttore, nel corso della quale la parte ricorrente, unica costituita, ha denunciato il comportamento della controparte, la quale impediva l'esercizio del diritto di visita paterno, il Giudice ha nominato CTU al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti. Il 30 luglio 2024 la parte ricorrente ha segnalato che a seguito di ricovero in regime di T.s.o. della signora in reparto di psichiatria presso l'ospedale CP_1
ANRE in Roma (e poi presso il reparto SPDC dell'ospedale di Tivoli), la Questura di Roma, commissariato ha affidato il minore al CP_2 Per_1 padre. Con provvedimento in data 16 agosto 2024 è stato provvisoriamente Per_1 collocato presso l'abitazione paterna. Si è dunque costituita a mezzo difensore la sig.ra . CP_1
All'udienza dell'11 settembre 2024, ascoltate le parti, il Giudice istruttore ha confermato il collocamento del minore presso l'abitazione del padre Per_1 [...]
con affidamento esclusivo provvisoriamente riconosciuto a Parte_1 quest'ultimo e sospensione dell'erogazione dell'assegno che egli versava all CP_1 per il suo mantenimento. Contestualmente ha disposto che dovesse essere dato avvio, per mezzo del Servizio Sociale cui è stato demandato di prendere in carico il nucleo familiare, ad un calendario di incontri protetti madre-figlio, da tenersi per due pomeriggi a settimana e per due ore ciascuno, al contempo assicurando la possibilità per la signora di mettersi in contatto con il figlio ogni giorno, attraverso CP_1 videochiamate da effettuarsi nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19:00 e le ore 20:00. Sulla richiesta della parte ricorrente, cui la parte resistente non si è opposta, il Tribunale ha pronunciato sentenza in ordine allo status. All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno concordato la possibilità per la madre di effettuare due incontri liberi con il minore al mese, a domeniche alterne. In quella stessa sede hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 5 di 10 * * *
Tanto premesso, il Collegio dà in primo luogo atto della già avvenuta pronuncia, nel corso del giudizio, della sentenza in ordine allo status. Quanto al regime di affidamento del minore , ritiene il Collegio che, in Per_1 conformità alle indicazioni provenienti dalla CTU disposta nel corso del presente giudizio, nonché in quelle contenute nelle relazioni trasmesse dal Servizio sociale che ha preso in carico la situazione familiare e del minore, debba essere privilegiato, fintanto che permangano le attuali condizioni di difficoltà personale della madre
, il regime dell'affidamento esclusivo in favore del padre, con Controparte_1 collocamento del minore presso l'abitazione paterna. Nella CTU depositata nel corso del giudizio, i cui esiti il Collegio ritiene di dover condividere apparendo la stessa il risultato di una approfondita valutazione della situazione personale delle parti e di osservazione dei rapporti tra ciascuna di esse ed il minore, si osserva, a proposito dello stato psicologico e della personalità delle parti, che “lo stato psicologico e la personalità attuale del signor Parte_1 sono caratterizzati da resilienza e dedizione. Egli appare come una persona capace di mantenere relazioni stabili nonostante le difficoltà personali e i conflitti che affronta. Da un punto di vista psicologico-clinico, il sig. dimostra Pt_1 competenze significative nel problem-solving e nella gestione dello stress, evidenziando una notevole capacità di adattamento. (..) La signora presenta comportamenti iperprotettivi e segni Controparte_1 evidenti di ansia da separazione, manifestando un alto livello di preoccupazione per la salute e il benessere del figlio . Questi atteggiamenti, insieme a un Per_1 marcato bisogno di controllo, indicano difficoltà nella gestione delle emozioni e una possibile instabilità emotiva, che si traduce in comportamenti reattivi e conflittuali. Inoltre, la sua sfera cognitiva risulta compromessa da pensieri disorganizzati, frequenti deragliamenti e contenuti a carattere delirante di tipo persecutorio. Questo quadro clinico suggerisce una significativa perdita del contatto con la realtà, evidenziando la presenza di un disturbo psicotico con tematiche deliranti e agitazione psicomotoria”. In ordine al rapporto del minore con i genitori si osserva che “ sembra Per_1 avere un attaccamento sicuro nei confronti del padre, che percepisce come una figura stabile e protettiva. Il signor è attivamente coinvolto nella vita del Pt_1 figlio, cercando di creare un ambiente prevedibile e rassicurante. Il bambino appare a suo agio con il padre, dimostrando una relazione positiva e aperta, caratterizzata da fiducia e affetto reciproco. Il rapporto di con la madre risulta più complesso, caratterizzato da un Per_1 attaccamento insicuro-ambivalente. L'iperprotettività e il controllo eccessivo della signora possono limitare l'autonomia di , generando un ambiente CP_1 Per_1 in cui il bambino potrebbe sentirsi soffocato o confuso. Inoltre, la madre tende a confondere i propri bisogni emotivi con quelli di , creando situazioni che Per_1 possono causare disagio e instabilità emotiva per il bambino”.
pagina 6 di 10 Il CTU ha inoltre segnalato che “La scelta della signora di isolare CP_1
dal padre rappresenta una forma di alienazione genitoriale, che potrebbe Per_1 compromettere il suo benessere psicologico e il suo sviluppo emotivo, privandolo della possibilità di un legame equilibrato e positivo con entrambi i genitori. Il signor non adotta comportamenti che possano danneggiare Parte_1 lo sviluppo psicologico di o impedire il rapporto con la madre. Al contrario, Per_1 il suo atteggiamento dimostra un impegno costante nel creare un ambiente positivo e stabile per il figlio, cercando di proteggerlo dai conflitti interparentali”. In ordine alla capacità genitoriale delle parti, il CTU ha evidenziato che “Il sig.
dimostra competenze genitoriali adeguate, evidenziate dalla sua Parte_1 dedizione, empatia e capacità di offrire stabilità emotiva e relazionale a . È Per_1 fortemente impegnato a mantenere un rapporto sano e positivo con il figlio, riconoscendo e rispondendo efficacemente alle sue esigenze emotive e pratiche. Il sig. si sforza di interagire con l'altro genitore nel miglior interesse di Pt_1
, promuovendo un ambiente che supporta il diritto del minore alla Per_1 bigenitorialità e a una crescita equilibrata e serena. La sig. , pur mostrando impegno e una presenza attiva nella Controparte_1 vita di , evidenzia alcune difficoltà nelle capacità genitoriali. Il suo Per_1 comportamento iperprotettivo, unito all'incapacità di gestire le emozioni in modo costruttivo e alla propensione al conflitto con , limita la sua capacità Parte_1 di collaborare in modo efficace per il benessere del figlio. Queste dinamiche compromettono la possibilità di preservare una continuità positiva nelle relazioni parentali, mettendo a rischio il diritto di alla bigenitorialità e a un ambiente Per_1 di crescita stabile ed equilibrato”. Il CTU ha dunque concluso rilevando che “la valutazione della storia familiare e della personalità delle parti, l'osservazione delle competenze genitoriali e del minore, determinano che la migliore condizione di collocamento del minore sia il contesto paterno, attualmente vi è un affido condiviso, ma il periodo di instabilità che vive la sig. incluso il ricovero della signora e le sue condizioni di salute CP_1
e dello stato psicofisico, non appaiono tutelanti verso il minore;
pertanto, si suggerisce l'affido esclusivo al padre almeno in forma temporale, permettendo alla madre il recupero delle sue capacità genitoriali. Questa soluzione permetterebbe a
di avere una base sicura e di ridurre l'esposizione alle tensioni derivanti Per_1 dall'ambiente iperprotettivo della madre. Per ciò che concerne la frequentazione del minore con la madre, è essenziale che mantenga un rapporto significativo con la madre;
tuttavia, Per_1 inizialmente, questo potrebbe essere meglio gestito attraverso incontri supervisionati, per garantire che il bambino non sia esposto a comportamenti potenzialmente dannosi o a pressioni emotive inappropriate. Concordo con la proposta descritta nella relazione dei Servizi Sociali di Tivoli depositata nel fascicolo che propone: ¨un periodo iniziale di incontri in modalità protetta o con la presenza di un operatore.
¨È consigliabile l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, che preveda incontri, uscite e attività esterne con la supervisione di un educatore”.
pagina 7 di 10 Nel corso del giudizio il Giudice istruttore ha già dato attuazione in via provvisoria alle indicazioni provenienti dalla CTU, provvedendo ad affidare provvisoriamente al padre, collocandolo presso l'abitazione di quest'ultimo Per_1
e prevedendo dapprima che gli incontri madre-figlio avvenissero esclusivamente in forma protetta, per poi prevedere in una seconda fase che alcuni degli incontri potessero avvenire anche in forma libera. Le diverse relazioni del Servizio Sociale acquisite in atti, pur dando atto del sostanziale buon andamento degli incontri in forma protetta e per quanto consta anche di quelli in forma libera, danno conto dell'invarianza della situazione che ha giustificato l'indicazione da parte del CTU del regime dell'affidamento esclusivo con collocamento del minore presso l'abitazione paterna. Nell'ultima relazione, datata 30 maggio 2025, si dà atto che la situazione non ha subito significative modifiche. La signora è sempre in carico al CSM della CP_1
Asl Roma 5, segue la terapia farmacologica, ma permangono aspetti di criticità poiché la signora appare scarsamente consapevole della propria condizione CP_1 di trascuratezza fisica, anche se gli aspetti deliranti risultano meno presenti e pervasivi. Nella propria abitazione la signora non ha apportato miglioramenti, CP_1 mancando in essa l'adeguatezza igienica. Nella relazione si dà atto del buon andamento degli incontri liberi avvenuti tra la madre ed il figlio, proponendosi di ridurre quelli protetti a una sola volta a settimana, nella prospettiva di portarli infine a conclusione. Nella relazione trasmessa dal centro per la famiglia presso il quale sono svolti gli incontri protetti, datata 3 giugno 2025, si dà atto che nell'ultimo periodo, soprattutto a seguito del ricovero in SPDC, la signora è apparsa spesso confusa e disorientata, più volte è rimasta a guardare il vuoto e ha avuto bisogno di tempo per rispondere alle domande del minore che spesso le ha dovute ripetere. La sig.ra durante gli incontri ha ripetuto insistentemente al minore i CP_1 suoi malesseri “mi gira la testa, non mi sento tanto bene… ho la pressione bassa, devo fare le analisi”. In una occasione è stato necessario terminare l'incontro con circa 10 minuti di anticipo poiché la signora avvertiva dei forti giramenti di testa. In quasi tutti gli incontri la sig.ra si è presentata presso il Centro CP_1
Famiglia in condizioni igieniche discutibili e con un abbigliamento non sempre pulito, emanando un odore sgradevole e persistente tanto da rendere necessaria l'apertura delle porte dei locali. In base alle indicate risultanze, deve pertanto essere confermato quanto già previsto in via provvisoria a proposito dell'affidamento esclusivo di al padre Per_1
e del collocamento di presso la sua abitazione. Per_1
E' inoltre confermata la presa in carico del minore da parte del Servizio sociale. In ordine al regime di frequentazione della madre con , si prevede, in Per_1 conformità alle indicazioni provenienti dal Servizio Sociale, che la signora CP_1 possa incontrare : Per_1
pagina 8 di 10 - una volta a settimana in forma protetta, in giornata da individuarsi a cura del Servizio sociale, per due ore, in orario pomeridiano;
- un'altra volta a settimana in forma libera, per almeno due ore ed al massimo per quattro ore, in orario pomeridiano ed in giornata, non consecutiva rispetto a quella degli incontri protetti, da individuarsi a cura del Servizio sociale;
- per un giorno da concordarsi dalle parti, a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne, in orario ricompreso tra le ore 10:00 e le ore 18:00;
- durante le vacanze natalizie, la madre potrà avere il figlio con sé, ad anni alterni con il padre, dalla mattina 24 del dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- la madre potrà effettuare una videochiamata al figlio ogni giorno in Per_1 orario ricompreso tra le ore 19:00 e le ore 20:00. Con riferimento agli aspetti patrimoniali della separazione, osserva il Collegio che le parti non hanno avanzato domanda di mantenimento. In ragione dei redditi riferibili a ciascuna delle parti, si prevede che la resistente , genitore non collocatario del figlio minore ma in Controparte_1 situazione reddituale deteriore rispetto a quella del ricorrente Parte_1 corrisponda a quest'ultimo per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di 50,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie sono poste nella misura del 75% a carico del ricorrente
. Pt_1
La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio e la natura pressoché necessaria del ricorso all'autorità giudiziaria inducono a compensare le spese di lite. Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dà atto della già avvenuta separazione personale delle parti per effetto della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale in data 13 settembre 2024;
- conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale competente;
- dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre Per_1 Parte_1
ed il collocamento dello stesso presso l'abitazione paterna;
[...]
- autorizza la frequentazione tra la madre ed il figlio Controparte_1
con le seguenti cadenze temporali e modalità: Per_1
1) una volta a settimana in forma protetta, in giornata da individuarsi a cura del Servizio sociale, per due ore, in orario pomeridiano;
pagina 9 di 10 2) un'altra volta a settimana in forma libera, per almeno due ore ed al massimo per quattro ore, in orario pomeridiano ed in giornata, non consecutiva rispetto a quella degli incontri protetti, da individuarsi a cura del Servizio sociale;
3) per un giorno da concordarsi dalle parti, a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne, in orario ricompreso tra le ore 10:00 e le ore 18:00;
4) durante le vacanze natalizie, la madre potrà avere il figlio con sé, ad anni alterni con il padre, dalla mattina 24 del dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- la madre potrà effettuare una videochiamata al figlio ogni giorno in Per_1 orario ricompreso tra le ore 19:00 e le ore 20:00;
- dispone che la resistente corrisponda al ricorrente Controparte_1 Parte_1
, per il mantenimento di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di
[...] Per_1 euro 50,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre che le spese straordinarie nella misura del 25%;
- compensa le spese di lite;
- spese di CTU poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 4 luglio 2025
Il Presidente
IC PA
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