Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 24.3.2025 per la decisione;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5295 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
( , in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rappresentante p.t. sig.ra , c.f. Parte_1 [...]
, con sede a Sapri (SA) in corso Italia 17, rappresentata e di- C.F._1 fesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giosue' Mazzocca del foro di Lago- negro ( ) -il quale, ai sensi e per gli effetti di cui CodiceFiscale_2 all'art.176 secondo comma c.p.c., dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il numero di fax 0973/604032 ovvero PEC
[...] ed elettivamente domiciliata ai fini del processo Email_1 presso il suo studio a Sapri alla via Cagliari nr. 1;
- ATTRICE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
1
[...]
Email_2
- CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F. CP_2 C.F._5
e nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_3 C.F._6 in proprio e nella qualità di soci della società Controparte_4
in persona del legale rapp.te. p.t. con sede in Napoli alla
[...]
Strada Provinciale di Caserta n.118 (P.IVA ), cancellata dal P.IVA_2
Registro delle Imprese in data 08.02.2018 in forza di procura speciale al- le liti come in atti, dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F.
) con studio in Napoli (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, C.F._7 ove elettivamente domiciliano, comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, ai seguenti recapiti: PEC
[...]
Email_3
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetiz- zando lo svolgimento del processo). L'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro è inesi- stente perché frutto di una notifica a soggetto defunto da tempo nella persona di;
ed invero, come dallo stesso attore soste- Persona_1 nuto e documentato in atti, è deceduto in data 7.2.2022 Persona_1 ed è stato convenuto in giudizio, con notifica effettuata nel mese di agosto del 2022, innanzi al Tribunale di Lagonegro. Sul punto è pacifico che “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a una persona già deceduta è giuridi- camente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal mo- mento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso, estendendosi tali principi anche all'ipotesi in cui, in luogo di una persona fisica deceduta, sia stato evoca-
2
to in giudizio un ente giuridico inesistente, ben potendosi assimilare a tale ipotesi quella dell'evocazione in giudizio ovvero della proposizione della domanda da parte di un ente non più esistente” (cfr. Cassazione ci- vile sez. II, 21/05/2018, n.12528).
L'inesistenza della citazione introduttiva rende nullo l'intero giudizio conseguente e le relative pronunce, senza possibilità di riassunzione al- cuna: in questa sede non si può che dichiarare la nullità con ogni conse- guenza di legge, anche per quanto attiene alle spese di lite, che seguono strettamente la soccombenza e si liquidano di ufficio in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (come desumibile dalla nota di iscrizione a ruolo: scaglione valore da 26 mila a 52 mila) ai valori minimi in con siderazione della estrema semplici- tà delle questioni trattate ed affrontate, in assenza di fase istruttoria perché non svoltasi, con attribuzione in favore dei legali costituiti dei convenuti che ne hanno chiesto la distrazione ex art. 93 cpc perché anti- statari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del processo nonché della pronuncia adottata dal Tribunale di Lagonegro in data 11.1.2023 con la nullità degli atti derivati e conseguenti;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 2.304 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribu- zione in favore dei legali dei costituiti antistatari. Così deciso in Napoli il 24/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
3