Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4637/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata l'08.11.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giovanni
Grilletto (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso C.F._1
Novara n° 13, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
CodiceFiscale_2
- 1 -
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Quirino
Cianciaruso, presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale isola E/4, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 26.09.2017, Controparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino, il , al fine di Parte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 24.805,23 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio occorsole in data 25.11.2015.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che in data 25.11.2015, intorno alle ore 19,00, nell'utilizzare una scala in legno, avente funzione di collegamento pedonale provvisorio tra via Gennaro Vecchi e via Alessandro Di Meo, causa l'instabilità della stessa, costruita senza il rispetto delle norme di sicurezza, e la mancanza di illuminazione, inciampava cadendo rovinosamente al suolo e battendo la schiena.
Precisava che la scala in legno era stata ivi ubicata nell'ambito di lavori stradali che erano svolti per conto del Comune di;
che dopo l'incidente veniva Parte_1
immediatamente soccorsa e, in seguito ai controlli effettuati successivamente, le veniva riscontrata la frattura della vertebra L3, che la obbligava ad intraprendere percorso clinico con guarigione certificata in data 25 luglio 2016.
Il non si costituiva in giudizio, venendo dichiarato contumace. Parte_1
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ed espletate le prove, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.09.2021 per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
Con sentenza del 07.09.2021, n. 1466/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Avellino, accertata la responsabilità del Parte_1
, lo condannava al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese di lite.
[...]
Segnatamente, il giudice di prime cure, nell'inquadrare la fattispecie nel perimetro della responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., riteneva che parte
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attrice avesse fornito adeguata dimostrazione dei fatti posti a sostegno della domanda, in virtù delle deposizioni testimoniali che confermavano, tra l'altro, la piena riconducibilità del sinistro alla non conforme e scorretta realizzazione del manufatto provvisorio. Inoltre, il nesso eziologico tra il sinistro occorso all'attrice e i danni fisici riportati trovava pieno conforto nelle valutazioni tecnico scientifiche contenute nella perizia redatta dalla C.T.U. a tale scopo nominata.
Di contro l'ente convenuto, considerata anche la sua contumacia, non aveva provveduto a fornire la prova liberatoria di un fatto integrante caso fortuito;
da ciò discendeva la responsabilità dello stesso per non avere garantito una adeguata attività di controllo necessaria per tutelare l'incolumità degli utenti della strada. Alla luce di ciò, il Tribunale, accertava la responsabilità del Parte_1
condannandolo al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati nell'importo di € 23.731,38, ed alla refusione delle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 08.11.2021, il
[...]
ha spiegato appello, affidato a due motivi. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame - intitolato: “Errata qualificazione della domanda attorea. Applicazione al caso di specie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. difetto di legittimazione passiva” - l'appellante ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. anziché in quello dell'art. 2043 c.c., con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'ente locale committente.
Sostiene l'appellante che la domanda proposta dall'attrice non aveva ad oggetto la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ma un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.; per come risultava chiaramente dagli atti di causa, la fonte dei danni subiti non era stata la cosa in sé (la scala di collegamento) ma l'attività di realizzazione della suddetta scala avvenuta in maniera negligente. Il fatto dannoso, quindi, era conseguenza di un errore nell'esecuzione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice, la quale non aveva adottato i dovuti e necessari accorgimenti atti ad evitare che la stessa presentasse vizi di costruzione. Sulla scorta di tali considerazioni, la difesa dell'ente comunale sostiene che la fattispecie de qua debba essere ricondotta nella disciplina prevista dall'art. 2043 c.c. dovendo
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'appaltatore rispondere dei danni subiti dall'appellante, danni causati nell'esercizio dell'attività oggetto del contratto di appalto.
Il giudice di prime cure, secondo la tesi sostenuta dall'impugnante, avrebbe dovuto procedere, innanzitutto, ad inquadrare l'azione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; per l'effetto avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto, rigettando la domanda ovvero Pt_1
ordinando, ex art. 107 c.p.c., l'intervento in giudizio dell'appaltatore.
2.2 Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Responsabilità solidale del
e dell'appaltatore in caso di applicazione dell'art. 2051 c.c.”, Parte_1
l'appellante ha dedotto che che, pur volendosi ritenere corretto l'inquadramento della fattispecie de qua nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente accertare la responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore. Viceversa, senza Parte_1 riconoscere la concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice, il Parte_1
era stato condannato in via esclusiva al risarcimento dei danni patiti
[...]
dall'appellata. Alla luce di ciò l'appellante invoca la riforma della sentenza mediante il riconoscimento di una responsabilità concorrente tra il committente e l'appaltatore.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
25.03.2022, si è costituita in giudizio , la quale ha resistito al Controparte_1
gravame, concludendo per la reiezione dello stesso con condanna ex art. 96 1° comma c.p.c. ed ulteriore condanna alle spese di lite.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata lunedì 08.11.2021, ai sensi dell'art. 155, 4° comma, c.p.c. risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data 07.09.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella disamina della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa
Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tribunale nell'accogliere la domanda risarcitoria proposta nei confronti del
[...]
. Parte_1
La sentenza gravata, infatti, nel ravvisare nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., integra piana applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 7553 del 17/03/2021; Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442).
Segnatamente, con le precitate pronunce, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto – come nel caso di specie la scala realizzata dall'impresa appaltatrice dei lavori, avente la funzione di provvisorio collegamento pedonale tra la via Gennaro Vecchi e la via Alessandro Di Meo – la responsabilità dell'impresa appaltatrice, in ipotesi ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'inadeguata esecuzione dell'opera che per tale ragione abbia arrecato danni, concorre normalmente con la responsabilità del committente che, come nel caso di specie, conservi la custodia della res.
In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n.7553/2021, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie, tesa ad affermare la responsabilità esclusiva dell'appaltatore: esso, in particolare, non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata.
L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, deve afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori.
L'applicabilità costante della responsabilità ex articolo 2051 c.c., secondo quanto pure ribadito dalla Corte di Cassazione, sana le difficoltà probatorie del terzo danneggiato relative al ruolo del committente, soggetto sovente dotato di una più elevata solvibilità rispetto all'appaltatore: difficoltà che, pur essendo state sostanzialmente superate dalla stabilizzazione della corresponsabilità dell'ente committente nella fattispecie di appalto di opere pubbliche (attraverso pur sempre la via della valorizzazione delle peculiarità contrattuali derivanti dalla natura pubblica del committente e dell'interesse sotteso alle opere da eseguire), sono state finora sussistenti nel caso di appalto di opere private, considerato anche il profilo della prossimità della prova.
Ai rilievi che precedono va altresì aggiunto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non potrebbe essere giammai esclusa nella fattispecie in esame perché, come pure ammesso dalla parte impugnante con il secondo motivo di gravame, l'area in oggetto, e in particolare la scala percorsa dall'appellata, che si presentava instabile, non si trovava in un'area di cantiere delimitata ed interdetta al pubblico transito, ma anzi era stata proprio predisposta per consentire il collegamento pedonale tra due strade pubbliche.
Soccorre al riguardo l'orientamento giurisprudenziale, ripetutamente affermato, secondo cui l'obbligo di custodia grava in via esclusiva sull'appaltatore laddove l'area di cantiere sia completamente enucleata, delimitata ed affidata alla sua custodia, con divieto assoluto del transito veicolare, mentre se l'area risulta adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità del ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. sez. Pt_1
3, ordinanza n. 26780 del 18/09/2023; Cass., 12/03/2019, n. 7096; Cass.12/07/2018,
n. 18325).
In buona sostanza, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo ( Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018).
Né coglie nel segno l'ulteriore argomento, speso dall'impugnante con il secondo motivo, secondo cui, a tutto concedere, e sulla scorta della giurisprudenza da ultimo richiamata, una responsabilità del avrebbe dovuto essere affermata in Pt_1 concorso con l'appaltatore e non in via esclusiva.
Appare evidente, infatti, che, in difetto di evocazione in giudizio della ditta appaltatrice, alcuna statuizione, in ipotesi spendibile dal committente in via di regresso, avrebbe potuto essere pronunciata nei suoi confronti, in virtù del basilare principio codificato dall'art. 2909 c.c., in tema di efficacia soggettiva del giudicato, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non può che fare stato nei confronti delle parti, i loro eredi o aventi causa e non nei confronti di terzi estranei al giudizio.
Parimenti indubitabile, poi, è che una tale partecipazione al giudizio dell'appaltatore non avrebbe potuto ritenersi necessaria, essendo rimessa alla scelta della parte attrice, in ipotesi di concorso di responsabili solidali ai sensi dell'art. 2055 c.c., individuare il soggetto contro cui indirizzare le proprie pretese risarcitorie, fatta salva la facoltà di chiamata in causa ad opera del convenuto del coobbligato, nei cui confronti intenda promuovere un accertamento della corresponsabilità e della sua misura. Infatti,
l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni, non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è in linea di principi configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause neppure in grado di appello. (Cass. sez. 3, sentenza n. 10042 del 29/04/2006; Cass. sez. 3, sentenza n. 3338 del 11/02/2009; Cass. sez. 3, ordinanza n. 20860 del
21/08/2018).
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Per il complesso delle considerazioni che precedono, pertanto, l'impugnazione proposta non può che essere disattesa e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n.147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell'appellata, con attribuzione all'avv. Quirino Cianciaruso, dichiaratosi anticipatario.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1466/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata, che liquida nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Quirino Cianciaruso, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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