TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresento e difeso, dall'avv. Mario Chieffallo Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione (in seguito a dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Roma), il ricorrente, premesso di essere docente precario senza abilitazione e di aver conseguito i 24 crediti formativi universitari, ha chiesto che:
«per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale in Architettura congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A001, A016, A017, A037 e A060 e, per l'effetto, ordinare al Controparte_2 di Roma di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero
[...] nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso, comunque, di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio svolto presso l'istituzione scolastica e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistente di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto nelle classi di concorso di pertinenza;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
art. 93 c.p.c.».
1.1. Regolarmente citato, il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Parte ricorrente, in possesso di titolo accademico e dei 24 crediti formativi universitari
(CFU), chiede il riconoscimento del valore abilitante dei 24 CFU e l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Sostiene, in particolare, che il legislatore avrebbe equiparato, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, i 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento e fa discendere da tale affermazione la conseguenza che il possesso di tali crediti formativi dovrebbe essere condizione sufficiente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, cui possono accedere i soli docenti in possesso di abilitazione.
Tale tesi non può essere condivisa.
E', innanzitutto, opportuno premettere che le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce.
Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017 (cfr. doc. n. 1) che richiama il D.M. 131 del
13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), «Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo».
Mentre la I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento:
- la II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti;
- la III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.
Sono queste le graduatorie utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità prima definito.
Parte ricorrente sostiene che l'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella II fascia sarebbe costituita dal possesso dei 24 CFU in forza del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
legge n. 107 del 2015 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017.
Tale interpretazione non convince, alla luce di un'attenta analisi della normativa richiamata, nonché dell'art. 1, comma 180 e 181, della legge n. 107 del 2015.
E' vero, infatti, quanto dedotto da parte ricorrente e rilevato da diverse decisioni di merito, che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che possano accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento (così espressamente: «A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali»); tuttavia, si ritiene che tale previsione si riferisca al sistema vigente prima del «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria» realizzato con il d.lgs. n. 59 del 2017 in base alla delega contenuta nell'art. 1, commi 180
e 181, lett. b), della medesima legge n. 107 del 2015.
E invero, tali disposizioni, per quanto contenute nel medesimo testo di legge, innovano il sistema precedente e delegano il Governo «ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge» (art. 1, comma 180, l. cit.), prevedendo che il «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (art. 1, comma 181, lett. b), l. cit.) avvenga
«mediante: […]
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso e' riservato
a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche.
A questo fine sono previsti:
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi».
Pertanto, correttamente, il legislatore delegato, nell'attuare la delega, ha innovato il precedete assetto di accesso alla procedura concorsuale, non prevedendo più necessariamente, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione all'insegnamento, ma considerando sufficiente il solo titolo di studio, con la precisazione, come richiesto dalla legge delega, del possesso di un numero minimo di ventiquattro crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
L'originario testo dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, infatti, prevedeva: «
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).
La conclusione cui si è giunti è confermata dalle modifiche apportate al citato art. 5 del d.lgs.
n. 59 del 2017 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», la quale all'art. 1, comma 792, ha disposto, per quanto qui di interesse che:
- 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
- 5) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «[…]
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso».
La novella del 2018 ha, pertanto, confermato, con l'utilizzo della congiunzione “oppure”, la netta differenza tra i titoli abilitanti e il possesso della laurea magistrale accompagnata dai ventiquattro crediti formativi, sancendone l'equiparazione ai soli fini della partecipazione al concorso.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale conclusione è inoltre avvalorata dal successivo comma 4ter: la disposizione, infatti, sarebbe priva di efficacia laddove si dovesse ritenere che tutti i partecipanti al concorso siano già in possesso dell'abilitazione.
La conclusione raggiunta è confermata dalla recente pronuncia della Corte di cassazione del
15 marzo 2024, n. 7884, la quale ha espresso il seguente principio di diritto «in tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno
2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l.
n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie», escludendo espressamente in motivazione la violazione di disposizioni costituzionali o eurounitarie.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
4. Non merita accoglimento neanche la domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio svolto presso l'istituzione scolastica per l'assorbente considerazione che difetta del tutto in ricorso l'allegazione circa il servizio di insegnamento svolto (carenza che non può certo essere colmata dalla documentazione allegata, che attiene al diverso piano della prova dei fatti).
5. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
6. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 5 novembre 2025
GIUDICE
IS ER
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresento e difeso, dall'avv. Mario Chieffallo Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione (in seguito a dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Roma), il ricorrente, premesso di essere docente precario senza abilitazione e di aver conseguito i 24 crediti formativi universitari, ha chiesto che:
«per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale in Architettura congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A001, A016, A017, A037 e A060 e, per l'effetto, ordinare al Controparte_2 di Roma di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero
[...] nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso, comunque, di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio svolto presso l'istituzione scolastica e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistente di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto nelle classi di concorso di pertinenza;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
art. 93 c.p.c.».
1.1. Regolarmente citato, il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Parte ricorrente, in possesso di titolo accademico e dei 24 crediti formativi universitari
(CFU), chiede il riconoscimento del valore abilitante dei 24 CFU e l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Sostiene, in particolare, che il legislatore avrebbe equiparato, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, i 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento e fa discendere da tale affermazione la conseguenza che il possesso di tali crediti formativi dovrebbe essere condizione sufficiente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, cui possono accedere i soli docenti in possesso di abilitazione.
Tale tesi non può essere condivisa.
E', innanzitutto, opportuno premettere che le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce.
Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017 (cfr. doc. n. 1) che richiama il D.M. 131 del
13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), «Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo».
Mentre la I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento:
- la II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti;
- la III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.
Sono queste le graduatorie utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità prima definito.
Parte ricorrente sostiene che l'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella II fascia sarebbe costituita dal possesso dei 24 CFU in forza del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
legge n. 107 del 2015 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017.
Tale interpretazione non convince, alla luce di un'attenta analisi della normativa richiamata, nonché dell'art. 1, comma 180 e 181, della legge n. 107 del 2015.
E' vero, infatti, quanto dedotto da parte ricorrente e rilevato da diverse decisioni di merito, che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che possano accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento (così espressamente: «A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali»); tuttavia, si ritiene che tale previsione si riferisca al sistema vigente prima del «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria» realizzato con il d.lgs. n. 59 del 2017 in base alla delega contenuta nell'art. 1, commi 180
e 181, lett. b), della medesima legge n. 107 del 2015.
E invero, tali disposizioni, per quanto contenute nel medesimo testo di legge, innovano il sistema precedente e delegano il Governo «ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge» (art. 1, comma 180, l. cit.), prevedendo che il «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (art. 1, comma 181, lett. b), l. cit.) avvenga
«mediante: […]
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso e' riservato
a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche.
A questo fine sono previsti:
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi».
Pertanto, correttamente, il legislatore delegato, nell'attuare la delega, ha innovato il precedete assetto di accesso alla procedura concorsuale, non prevedendo più necessariamente, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione all'insegnamento, ma considerando sufficiente il solo titolo di studio, con la precisazione, come richiesto dalla legge delega, del possesso di un numero minimo di ventiquattro crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
L'originario testo dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, infatti, prevedeva: «
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).
La conclusione cui si è giunti è confermata dalle modifiche apportate al citato art. 5 del d.lgs.
n. 59 del 2017 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», la quale all'art. 1, comma 792, ha disposto, per quanto qui di interesse che:
- 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
- 5) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «[…]
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso».
La novella del 2018 ha, pertanto, confermato, con l'utilizzo della congiunzione “oppure”, la netta differenza tra i titoli abilitanti e il possesso della laurea magistrale accompagnata dai ventiquattro crediti formativi, sancendone l'equiparazione ai soli fini della partecipazione al concorso.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale conclusione è inoltre avvalorata dal successivo comma 4ter: la disposizione, infatti, sarebbe priva di efficacia laddove si dovesse ritenere che tutti i partecipanti al concorso siano già in possesso dell'abilitazione.
La conclusione raggiunta è confermata dalla recente pronuncia della Corte di cassazione del
15 marzo 2024, n. 7884, la quale ha espresso il seguente principio di diritto «in tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno
2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l.
n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie», escludendo espressamente in motivazione la violazione di disposizioni costituzionali o eurounitarie.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
4. Non merita accoglimento neanche la domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio svolto presso l'istituzione scolastica per l'assorbente considerazione che difetta del tutto in ricorso l'allegazione circa il servizio di insegnamento svolto (carenza che non può certo essere colmata dalla documentazione allegata, che attiene al diverso piano della prova dei fatti).
5. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
6. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 5 novembre 2025
GIUDICE
IS ER
5 di 5