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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 10/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Altri contratti atipici Part
( C.F. e Parte_2 C.F._1 [...]
( C.F.: ) elettivamente Parte_3 C.F._2
dom.ti alla Via Osservatorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maria
Grazia Di Scala, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
EC : Email_1
Attori
Contro
P. IVA: ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Genova, in persona del procuratore speciale Dr. , CP_2
elettivamente dom.to in Ischia alla Via G.B.Vico 179 presso lo studio dell'Avv. Baldino, unitamente ai suoi procuratori Avv.ti
Rgn°557/2019 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Stefano Castaldo;
AlbertoEsposito e giusta procura CP_3
in atti
EC : ,; Email_2
Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta Contr all'attenzione della sottoscritta estensore, ad istruttoria già conclusa all'udienza del 5.6.23, e trattenuta in decisione con i termini all'udienza del 23.9.24, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con atto di citazione del 4.11.19 gli attori e Parte_2
, citavano in giudizio la convenuta Parte_3 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in CP_1
seguito a un provvedimento emesso dalla società convenuta nei confronti del secondo , con il quale venivano revocati una serie di
Rgn°557/2019 2
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vantaggi, interdetta una prossima partenza e cancellate le successive prenotazioni .
Esponevano gli attori di essere entrambi iscritti al programma fedeltà denominato “Costa Club” e di avere prenotato una serie di crociere da effettuarsi a bordo della compagnia “ con CP_1
partenza 4.10.2019, 1.12.2019 e 7.12.2019, e di essere in lista di partenze per due World Tour della durata di quattro mesi, crociere, queste prenotate a mezzo agenzia il cui prezzo complessivo di
€53.562,00 era stato regolarmente pagato, precisando che il Pt_2
a causa di problemi di salute ( crisi di vertigini e epilessia) poteva partire solo in compagnia del NO Pt_3
Quest'ultimo in data 1.10.2019, tre giorni prima della partenza programmata per il 4.10.2019 dal porto di Genova, aveva ricevuto dalla società convenuta una mail nella quale gli veniva comunicata l'impossibilità di viaggiare nuovamente su qualsiasi compagnia del gruppo per un periodo di due anni decorrenti dalla data CP_5
dell'ultimo sbarco (25.9.2019), avendo avuto “ una condotta vietata/comportamento improprio durante l'ultima crociera sulla nave
Costa Neoriviera (partita il 13.9.2019 – booking n. ) a P.IVA_2
norma dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto, con conseguente annullamento delle nuove prenotazioni ed esclusione dal
“Costa Club” con perdita dei punti e dei privilegi maturati nel tempo.
Il contestava tale comunicazione a mezzo missiva del proprio Pt_3
difensore , missiva alla quale la convenuta non dava riscontro mentre inviava mail al primo nella quale gli veniva contestato che durante la crociera aveva tentato più volte, senza autorizzazione del titolare
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di utilizzare una “carta Costa” di altro passeggero per acquistare consumazioni a bordo.
Tali accuse secondo la difesa dell'attore dovevano ritenersi false e calunniose anche alla luce della circostanza che durante la crociera alla quale si faceva riferimento non solo non gli era stata mossa alcuna contestazione ma addirittura era stato invitato sul palco dal comandante quale “socio top Cruiser” e la sera prima dello sbarco veniva inoltrata nella cabina occupata da entrambi gli attori ( che avevano unificato i conti) la comunicazione di bordo con i ringraziamenti del viaggio effettuato. Inoltre, precisava la difesa attorea, allo sbarco nessuna contestazione veniva mossa ed i conti regolarmente saldati.
Il provvedimento contestato al , che inevitabilmente si Pt_3
rifletteva anche sul che per motivi di salute non poteva Pt_2
viaggiare se non in compagnia dell'amico, aveva causato agli attori una serie di danni, quali la perdita di crediti di bordo maturati in seguito alle numerose crociere fatte ( 77 per e 30 per Pt_3 [...]
) per un importo pari a €4.400,00; la diversa organizzazione Pt_2
lavorativa in vista delle partenze, l'accredito di punti su alcune crociere prenotate e poi annullate nonché le spese di viaggio per i trasferimenti presso i porti di imbarco pari a €279,81, avendo la compagnia convenuta provveduto a rimborsare agli attori integralmente solo le spese delle crociere programmate senza addebito di penali.
Infine, secondo la difesa degli attori, ulteriore danno per gli stessi doveva considerarsi la circostanza che le crociere prenotate per il giro del mondo 2020 e 2021, essendo state prenotate con largo anticipo
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avevano beneficiato di particolari sconti e vantaggi di cui non avrebbero potuto usufruire volendo viaggiare con altra compagnia i cui costi sarebbero stati sicuramente superiori a €10.000,00.
La difesa dei convenuti, pertanto concludeva affinchè l'adito tribunale, dichiarata l'arbitrarietà della condotta declaratoria della convenuta , condannasse la stessa al al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a titolo di danno da vacanza rovinata, da perdita di chance per le occasioni di lavoro perse e non recuperate, di danno morale per il oltre al rimborso delle spese sostenute per gli Pt_3
spostamenti programmati in treno e per pernottamenti in albergo, per raggiungere i diversi porti di imbarco;
oltre al reinserimento del nel , con integrale ripristino dei punti maturati con Pt_3 Parte_4
voci di danno da valutare in via equitativa, quanto al in Pt_3
misura non inferiore ad euro 200.000,00, e quanto al in Pt_2
misura non inferiore ad euro 70.000,00, o comunque in ogni altra misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, allo stato indeterminabile, oltre al rimborso delle spese vive sostenute ed alle spese legali sostenute dagli attori. ; con vittoria di spese ed onorario con attribuizione al procuratore antistatario.
Si costituiva la compagnia a mezzo del suo Controparte_1
procuratore che impugnava e contestava l'assunto attoreo chiedendo l'integrale rigetto della domanda .
In particolare la difesa di parte convenuta eccepiva che la contestazione mossa ed i provvedimenti conseguenziali indirizzati al
NO , erano legittimi e giusti in quanto come riportato nel Pt_3
SAPI (il programma che registra le segnalazioni fatte dal personale di bordone/o dai passeggeri, segnalazioni allegate agli atti ), quest'ultimo
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aveva tenuto nel corso della crociera a bordo della nave
[...]
una condotta vietata ed un comportamento improprio , CP_6
tentando più volte di utilizzare la scheda di un altro passeggero per l'acquisto di bevande, comportamento questo che giustificava da parte di l'applicazione dell'art. 12 delle condizioni di CP_1
contratto che esplicitamente prevede che : ha la CP_1
facoltà di rifiutare nuove prenotazioni e di annullare quelle già effettuate qualora, un passeggero tenga condotte vietate, o comportamenti impropri o compia azioni a danno di altri passeggeri.”,
Relativamente poi alla posizione dell'attore la convenuta Parte_2
compagnia eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto l'annullamento richiesto dal Sig. doveva ritenersi frutto di Pt_2
una autonoma decisione che alcun obbligo risarcitorio o indennitario poteva addebitare alla convenuta che, anzi, aveva provveduto a restituire a quest'ultimo quanto ricevuto a titolo di acconto senza applicazione di alcuna penale.
La convenuta concludeva pertanto per il rigetto della domanda di entrambi gli attori, con vittoria di spese ed onorario
Nel corso della istruttoria veniva ammessa e svolta la prova testimoniale e il gop Dottoressa formulava Parte_5
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis , poi riconfermata dalla sottoscritta, nella quale veniva indicata come soluzione conciliativa il pagamento a favore degli attori di una somma compresa tra 20.000 e 25.000 a titolo di contributo alle spese di causa non accettata dalla Compagnia convenuta ritenendo
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l'importo proposto eccessivo proponendo a titolo conciliativo la somma di € 6000,00 per i danni oltre le spese legali
Non essendo andata a buon fine il tentativo conciliativo la causa è stata trattenuta in decisione
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è doveroso scindere le posizioni dei due attori non potendo essere considerati sullo stesso piano.
a) Domanda dell'attore Parte_6
La vicenda giudiziale ha la sua origine dalle contestazioni mosse nei confronti del NO da parte della che in Pt_3 CP_1
virtù dell'art. 12 delle Condizioni di contratto ha disposto nei confronti di quest'ultimo una serie di provvedimenti, quali il divieto di viaggiare sulle navi della compagnia per un periodo di due anni, l' annullamento di tutte le prenotazioni fatte e la perdita dei benefici accumulati in termini di benefit e sconti guadagnati per il numero dei viaggi effettuati nonché la cancellazione dal programma fedeltà
“Costa Club”.
Le contestazioni a base dei provvedimenti assunti nei confronti del allegate da parte convenuta sono però prive di una Pt_3
precisa data di riferimento e non indicano con precisione ne la nave ne la Crociera a cui si riferiscono, ne i testi citati dalla compagnia hanno aggiunto nulla a fatti notori limitandosi solo a precisare le modalità di pagamento in uso sulle navi, ne è stata fornita prova di contestazioni o richiami formali fatti all'attore nel corso della crociera indicata nel richiamo nella quale, come da foto allegata alla sua produzione e non contestata gli è stato addirittura conferito
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un premio per la fedeltà alla compagnia di navigazione per i numerosi viaggi effettuati. Va poi precisato che agli atti alcun documento è stato depositato circa la sottoscrizione da parte dell'attore delle condizioni generali di contratto o della notifica delle stesse unitamente ai documenti di viaggio, come di contestazioni mosse prima dello sbarco o al momento del saldo delle spese sostenute a bordo.
Detto ciò è evidente che il provvedimento interdittivo è sicuramente viziato relativamente alle motivazioni ( non essendo le segnalazioni riconducibili a un determinato periodo) e pertanto non legittimo, come è innegabile che in seguito a tale provvedimento il abbia subito subito dei danni individuabili Parte_3
nella mancata partecipazione alla crociera del 4.10.2019, con i relativi costi di spesa per il trasporto presso il luogo di partenza oltre alla perdita dei vantaggi accumulati in termini di punti e di scontistica sulle crociere già prenotate.
Entrambe le parti hanno dichiarato che all'attore la compagnia convenuta ha provveduto a rimborsare integralmente i costi di prenotazione senza penale, per cui i danni ulteriori debbono farsi rientrare unicamente nella voce di danno “ da vacanza rovinata”
Con tale voce di danno si intende il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la realizzazione in tutto o in parte del programma previsto per la particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanze adeguato alle proprie aspettative , quando l'inadempimento o l'inesatta esecuzione
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non è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc. In relazione al danno da vacanza rovinata inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata l'accertamento in se esaurisce in se la prova anche del danno ( tribunale di Milano IX sez. n. 3896).
Relativamente alla richiesta dell'attore di danno per “perdita di chance” per l'organizzazione del lavoro modificata in vista delle date di partenza , nulla può riconoscersi alla luce della circostanza che alcuna prova è stata fornita relativamente al danno subito dalle attività imprenditoriali dell'attore, tra l'altro sempre indicate in maniera generica.
Alla luce di tali considerazioni, riconosciuta l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Compagnia Convenuta nei confronti dell'attore a titolo di danno per la vacanza Parte_3
rovinata, danno che può essere risarcito a titolo equitativo, tenendo conto anche della perdita delle occasioni di vantaggio a titolo di sconto per le prenotazioni cancellate nella complessiva somma di
€6.000,00, comprensiva delle spese sostenute per la prenotazione dei mezzi di trasporto nei porti di partenza , oltre al reinserimento dello stesso nel “ Costa club” con l'accredito dei punti maturati b) Domanda dell'attore Parte_2
La domanda dell'attore non può essere accolta. Parte_2
Alcun inadempimento da parte della può addebitarsi CP_1
nei confronti dell'attore , in considerazione della circostanza Parte_2
che lo stesso ha richiesto con decisione autonoma di annullare le sue prenotazione, cosa che la compagnia ha fatto rimborsando al primo i costi sostenuti senza addebito di alcuna penale.
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Il certificato medico esibito in atti, tra l'altro di un medico privato e non di una struttura se pure attesta le patologie dell'attore non è sufficiente a provare la sua impossibilità a viaggiare da solo ne la sua inscindibilità dal quale compagno di viaggio, non Pt_3
risultando tra loro ne legami di parentela ne necessità di cura particolari ( quali per esempio nel caso in cui l'accompagnatore fosse un infermiere specializzato al soccorso in caso di crisi epilettica ), non potendo dare particolare valenza alle prove testimoniali di madre e sorella che in sostanza si sono semplicemente limitate a dichiarare di non poter accompagnare nei viaggi il loro congiunto
Le spese seguono la soccombenza , in assenza di deposito della nota spese, si liquidano sulla base dei valori tabellari indicati dal D.M. n.
55/2014, con parametro del valore indicato ( valore indeterminabile ) sulla complessità della causa calcolate al 50% per il parziale accoglimento
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e riconosciuta Parte_3
l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Compagnia Convenuta nei confronti di quest'ultimo:
a. Condanna la a pagare a titolo di danno da Controparte_7
vacanza rovinata all'attore a titolo equitativo Parte_3
come meglio precisato in parte motiva la complessiva somma di
€6000,00,
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b. Condanna la al reinserimento dell'attore Controparte_7
nel programma “Costa Club” con l'accredito Parte_3
dei punti maturati
2) Rigetta la domanda dell'attore Parte_2
3) Condanna la a pagare le spese del Controparte_8
giudizio che si liquidano come in parte motiva in € 3808,00 per onorario e € 300,00 per spese, oltre spese generali e iva e cpa se dovuti
Cosi deciso in Napoli 7.2.25
Il Gop
Maria Pia De Riso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
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Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Altri contratti atipici Part
( C.F. e Parte_2 C.F._1 [...]
( C.F.: ) elettivamente Parte_3 C.F._2
dom.ti alla Via Osservatorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maria
Grazia Di Scala, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
EC : Email_1
Attori
Contro
P. IVA: ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Genova, in persona del procuratore speciale Dr. , CP_2
elettivamente dom.to in Ischia alla Via G.B.Vico 179 presso lo studio dell'Avv. Baldino, unitamente ai suoi procuratori Avv.ti
Rgn°557/2019 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Stefano Castaldo;
AlbertoEsposito e giusta procura CP_3
in atti
EC : ,; Email_2
Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta Contr all'attenzione della sottoscritta estensore, ad istruttoria già conclusa all'udienza del 5.6.23, e trattenuta in decisione con i termini all'udienza del 23.9.24, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con atto di citazione del 4.11.19 gli attori e Parte_2
, citavano in giudizio la convenuta Parte_3 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in CP_1
seguito a un provvedimento emesso dalla società convenuta nei confronti del secondo , con il quale venivano revocati una serie di
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vantaggi, interdetta una prossima partenza e cancellate le successive prenotazioni .
Esponevano gli attori di essere entrambi iscritti al programma fedeltà denominato “Costa Club” e di avere prenotato una serie di crociere da effettuarsi a bordo della compagnia “ con CP_1
partenza 4.10.2019, 1.12.2019 e 7.12.2019, e di essere in lista di partenze per due World Tour della durata di quattro mesi, crociere, queste prenotate a mezzo agenzia il cui prezzo complessivo di
€53.562,00 era stato regolarmente pagato, precisando che il Pt_2
a causa di problemi di salute ( crisi di vertigini e epilessia) poteva partire solo in compagnia del NO Pt_3
Quest'ultimo in data 1.10.2019, tre giorni prima della partenza programmata per il 4.10.2019 dal porto di Genova, aveva ricevuto dalla società convenuta una mail nella quale gli veniva comunicata l'impossibilità di viaggiare nuovamente su qualsiasi compagnia del gruppo per un periodo di due anni decorrenti dalla data CP_5
dell'ultimo sbarco (25.9.2019), avendo avuto “ una condotta vietata/comportamento improprio durante l'ultima crociera sulla nave
Costa Neoriviera (partita il 13.9.2019 – booking n. ) a P.IVA_2
norma dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto, con conseguente annullamento delle nuove prenotazioni ed esclusione dal
“Costa Club” con perdita dei punti e dei privilegi maturati nel tempo.
Il contestava tale comunicazione a mezzo missiva del proprio Pt_3
difensore , missiva alla quale la convenuta non dava riscontro mentre inviava mail al primo nella quale gli veniva contestato che durante la crociera aveva tentato più volte, senza autorizzazione del titolare
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
di utilizzare una “carta Costa” di altro passeggero per acquistare consumazioni a bordo.
Tali accuse secondo la difesa dell'attore dovevano ritenersi false e calunniose anche alla luce della circostanza che durante la crociera alla quale si faceva riferimento non solo non gli era stata mossa alcuna contestazione ma addirittura era stato invitato sul palco dal comandante quale “socio top Cruiser” e la sera prima dello sbarco veniva inoltrata nella cabina occupata da entrambi gli attori ( che avevano unificato i conti) la comunicazione di bordo con i ringraziamenti del viaggio effettuato. Inoltre, precisava la difesa attorea, allo sbarco nessuna contestazione veniva mossa ed i conti regolarmente saldati.
Il provvedimento contestato al , che inevitabilmente si Pt_3
rifletteva anche sul che per motivi di salute non poteva Pt_2
viaggiare se non in compagnia dell'amico, aveva causato agli attori una serie di danni, quali la perdita di crediti di bordo maturati in seguito alle numerose crociere fatte ( 77 per e 30 per Pt_3 [...]
) per un importo pari a €4.400,00; la diversa organizzazione Pt_2
lavorativa in vista delle partenze, l'accredito di punti su alcune crociere prenotate e poi annullate nonché le spese di viaggio per i trasferimenti presso i porti di imbarco pari a €279,81, avendo la compagnia convenuta provveduto a rimborsare agli attori integralmente solo le spese delle crociere programmate senza addebito di penali.
Infine, secondo la difesa degli attori, ulteriore danno per gli stessi doveva considerarsi la circostanza che le crociere prenotate per il giro del mondo 2020 e 2021, essendo state prenotate con largo anticipo
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avevano beneficiato di particolari sconti e vantaggi di cui non avrebbero potuto usufruire volendo viaggiare con altra compagnia i cui costi sarebbero stati sicuramente superiori a €10.000,00.
La difesa dei convenuti, pertanto concludeva affinchè l'adito tribunale, dichiarata l'arbitrarietà della condotta declaratoria della convenuta , condannasse la stessa al al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a titolo di danno da vacanza rovinata, da perdita di chance per le occasioni di lavoro perse e non recuperate, di danno morale per il oltre al rimborso delle spese sostenute per gli Pt_3
spostamenti programmati in treno e per pernottamenti in albergo, per raggiungere i diversi porti di imbarco;
oltre al reinserimento del nel , con integrale ripristino dei punti maturati con Pt_3 Parte_4
voci di danno da valutare in via equitativa, quanto al in Pt_3
misura non inferiore ad euro 200.000,00, e quanto al in Pt_2
misura non inferiore ad euro 70.000,00, o comunque in ogni altra misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, allo stato indeterminabile, oltre al rimborso delle spese vive sostenute ed alle spese legali sostenute dagli attori. ; con vittoria di spese ed onorario con attribuizione al procuratore antistatario.
Si costituiva la compagnia a mezzo del suo Controparte_1
procuratore che impugnava e contestava l'assunto attoreo chiedendo l'integrale rigetto della domanda .
In particolare la difesa di parte convenuta eccepiva che la contestazione mossa ed i provvedimenti conseguenziali indirizzati al
NO , erano legittimi e giusti in quanto come riportato nel Pt_3
SAPI (il programma che registra le segnalazioni fatte dal personale di bordone/o dai passeggeri, segnalazioni allegate agli atti ), quest'ultimo
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
aveva tenuto nel corso della crociera a bordo della nave
[...]
una condotta vietata ed un comportamento improprio , CP_6
tentando più volte di utilizzare la scheda di un altro passeggero per l'acquisto di bevande, comportamento questo che giustificava da parte di l'applicazione dell'art. 12 delle condizioni di CP_1
contratto che esplicitamente prevede che : ha la CP_1
facoltà di rifiutare nuove prenotazioni e di annullare quelle già effettuate qualora, un passeggero tenga condotte vietate, o comportamenti impropri o compia azioni a danno di altri passeggeri.”,
Relativamente poi alla posizione dell'attore la convenuta Parte_2
compagnia eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto l'annullamento richiesto dal Sig. doveva ritenersi frutto di Pt_2
una autonoma decisione che alcun obbligo risarcitorio o indennitario poteva addebitare alla convenuta che, anzi, aveva provveduto a restituire a quest'ultimo quanto ricevuto a titolo di acconto senza applicazione di alcuna penale.
La convenuta concludeva pertanto per il rigetto della domanda di entrambi gli attori, con vittoria di spese ed onorario
Nel corso della istruttoria veniva ammessa e svolta la prova testimoniale e il gop Dottoressa formulava Parte_5
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis , poi riconfermata dalla sottoscritta, nella quale veniva indicata come soluzione conciliativa il pagamento a favore degli attori di una somma compresa tra 20.000 e 25.000 a titolo di contributo alle spese di causa non accettata dalla Compagnia convenuta ritenendo
Rgn°557/2019 6
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l'importo proposto eccessivo proponendo a titolo conciliativo la somma di € 6000,00 per i danni oltre le spese legali
Non essendo andata a buon fine il tentativo conciliativo la causa è stata trattenuta in decisione
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è doveroso scindere le posizioni dei due attori non potendo essere considerati sullo stesso piano.
a) Domanda dell'attore Parte_6
La vicenda giudiziale ha la sua origine dalle contestazioni mosse nei confronti del NO da parte della che in Pt_3 CP_1
virtù dell'art. 12 delle Condizioni di contratto ha disposto nei confronti di quest'ultimo una serie di provvedimenti, quali il divieto di viaggiare sulle navi della compagnia per un periodo di due anni, l' annullamento di tutte le prenotazioni fatte e la perdita dei benefici accumulati in termini di benefit e sconti guadagnati per il numero dei viaggi effettuati nonché la cancellazione dal programma fedeltà
“Costa Club”.
Le contestazioni a base dei provvedimenti assunti nei confronti del allegate da parte convenuta sono però prive di una Pt_3
precisa data di riferimento e non indicano con precisione ne la nave ne la Crociera a cui si riferiscono, ne i testi citati dalla compagnia hanno aggiunto nulla a fatti notori limitandosi solo a precisare le modalità di pagamento in uso sulle navi, ne è stata fornita prova di contestazioni o richiami formali fatti all'attore nel corso della crociera indicata nel richiamo nella quale, come da foto allegata alla sua produzione e non contestata gli è stato addirittura conferito
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un premio per la fedeltà alla compagnia di navigazione per i numerosi viaggi effettuati. Va poi precisato che agli atti alcun documento è stato depositato circa la sottoscrizione da parte dell'attore delle condizioni generali di contratto o della notifica delle stesse unitamente ai documenti di viaggio, come di contestazioni mosse prima dello sbarco o al momento del saldo delle spese sostenute a bordo.
Detto ciò è evidente che il provvedimento interdittivo è sicuramente viziato relativamente alle motivazioni ( non essendo le segnalazioni riconducibili a un determinato periodo) e pertanto non legittimo, come è innegabile che in seguito a tale provvedimento il abbia subito subito dei danni individuabili Parte_3
nella mancata partecipazione alla crociera del 4.10.2019, con i relativi costi di spesa per il trasporto presso il luogo di partenza oltre alla perdita dei vantaggi accumulati in termini di punti e di scontistica sulle crociere già prenotate.
Entrambe le parti hanno dichiarato che all'attore la compagnia convenuta ha provveduto a rimborsare integralmente i costi di prenotazione senza penale, per cui i danni ulteriori debbono farsi rientrare unicamente nella voce di danno “ da vacanza rovinata”
Con tale voce di danno si intende il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la realizzazione in tutto o in parte del programma previsto per la particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanze adeguato alle proprie aspettative , quando l'inadempimento o l'inesatta esecuzione
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non è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc. In relazione al danno da vacanza rovinata inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata l'accertamento in se esaurisce in se la prova anche del danno ( tribunale di Milano IX sez. n. 3896).
Relativamente alla richiesta dell'attore di danno per “perdita di chance” per l'organizzazione del lavoro modificata in vista delle date di partenza , nulla può riconoscersi alla luce della circostanza che alcuna prova è stata fornita relativamente al danno subito dalle attività imprenditoriali dell'attore, tra l'altro sempre indicate in maniera generica.
Alla luce di tali considerazioni, riconosciuta l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Compagnia Convenuta nei confronti dell'attore a titolo di danno per la vacanza Parte_3
rovinata, danno che può essere risarcito a titolo equitativo, tenendo conto anche della perdita delle occasioni di vantaggio a titolo di sconto per le prenotazioni cancellate nella complessiva somma di
€6.000,00, comprensiva delle spese sostenute per la prenotazione dei mezzi di trasporto nei porti di partenza , oltre al reinserimento dello stesso nel “ Costa club” con l'accredito dei punti maturati b) Domanda dell'attore Parte_2
La domanda dell'attore non può essere accolta. Parte_2
Alcun inadempimento da parte della può addebitarsi CP_1
nei confronti dell'attore , in considerazione della circostanza Parte_2
che lo stesso ha richiesto con decisione autonoma di annullare le sue prenotazione, cosa che la compagnia ha fatto rimborsando al primo i costi sostenuti senza addebito di alcuna penale.
Rgn°557/2019 9
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Il certificato medico esibito in atti, tra l'altro di un medico privato e non di una struttura se pure attesta le patologie dell'attore non è sufficiente a provare la sua impossibilità a viaggiare da solo ne la sua inscindibilità dal quale compagno di viaggio, non Pt_3
risultando tra loro ne legami di parentela ne necessità di cura particolari ( quali per esempio nel caso in cui l'accompagnatore fosse un infermiere specializzato al soccorso in caso di crisi epilettica ), non potendo dare particolare valenza alle prove testimoniali di madre e sorella che in sostanza si sono semplicemente limitate a dichiarare di non poter accompagnare nei viaggi il loro congiunto
Le spese seguono la soccombenza , in assenza di deposito della nota spese, si liquidano sulla base dei valori tabellari indicati dal D.M. n.
55/2014, con parametro del valore indicato ( valore indeterminabile ) sulla complessità della causa calcolate al 50% per il parziale accoglimento
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e riconosciuta Parte_3
l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Compagnia Convenuta nei confronti di quest'ultimo:
a. Condanna la a pagare a titolo di danno da Controparte_7
vacanza rovinata all'attore a titolo equitativo Parte_3
come meglio precisato in parte motiva la complessiva somma di
€6000,00,
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
b. Condanna la al reinserimento dell'attore Controparte_7
nel programma “Costa Club” con l'accredito Parte_3
dei punti maturati
2) Rigetta la domanda dell'attore Parte_2
3) Condanna la a pagare le spese del Controparte_8
giudizio che si liquidano come in parte motiva in € 3808,00 per onorario e € 300,00 per spese, oltre spese generali e iva e cpa se dovuti
Cosi deciso in Napoli 7.2.25
Il Gop
Maria Pia De Riso
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