Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Belmonte e Alessandra Fagotti e dall’avvocato stab. Margaret MacLeod, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC paola.belmonte@3wpec.net - alessandra.fagotti@legalmail.it - avvmacleod@pec.it;
contro
Università degli Studi di Enna “Kore”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giacomo Gargano in Catania, Viale XX Settembre n. 70;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania Sezione I, n. 3365/2024, datata 10 luglio 2024 e depositata il successivo 11 ottobre 2024, passata in giudicato;
nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti a causa della mancata esecuzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Enna “Kore”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. NN IU NT AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso spedito per la notifica in data 19 giugno 2025, notificato nelle date 24 e 30 giugno 2025 e depositato in data 4 luglio 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
La parte ricorrente ha richiamato la sentenza dell’adito Tribunale, Sezione I, 11 ottobre 2024, n. 3365, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso e i successivi tre ricorsi per motivi aggiunti proposti dal medesimo deducente aventi ad oggetto l’annullamento della mancata assunzione nonostante l’interessato fosse risultato vincitore della procedura di reclutamento di un posto di professore associato per il settore concorsuale 10/L1 (Lingue, letterature e culture Inglese e Anglo-Americana), settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 (Letteratura Inglese), presso la Facoltà di Studi Classici Linguistici e della Formazione dell’Università di Enna “Kore”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 e dei successivi atti adottati dalla medesima Amministrazione in danno del ricorrente.
In particolare, ha evidenziato l’esponente, con tale pronuncia sono stati annullati la nota prot. n. -OMISSIS-del 19 settembre 2023 (con cui l’Università degli Studi di Enna “Kore” ha comunicato al ricorrente, in sintesi, la conclusione negativa della procedura nei suoi confronti) e, in via derivata, tutti i provvedimenti successivi adottati nelle more del giudizio dall’Ateneo in pregiudizio dell’interessato.
Il deducente, in particolare, dopo aver richiamato le procedure selettive bandite dall’Ateneo resistente e contestate con il ricorso principale e con successivi ricorsi per motivi aggiunti (giudizio iscritto al n. r.g. 2273/2023), ha evocato le statuizioni racchiuse nella citata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2024, n. 3365 in base alla quale “ L’accoglimento in parte qua del ricorso introduttivo del giudizio conduce all’accoglimento - in ragione del dedotto vizio di illegittimità derivata - dei tre ricorsi per motivi aggiunti proposti dal deducente, donde la caducazione - nei limiti dell’interesse della parte ricorrente - di tutta la serie riguardante la nuova procedura di reclutamento presso la Facoltà di studi Classici, Linguistici e della Formazione, di un professore associato per il medesimo settore concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana), settore scientificodisciplinare L-LIN/10 (letteratura Inglese), dal decreto presidenziale n. 548 del 2024 di indizio della nuova procedura fino alla decreto presidenziale n. 231 del 2024, recante la dichiarazione del vincitore della selezione e alla successiva presa in servizio e contrattualizzazione del prof. -OMISSIS-. Ed invero, detto esito, quanto agli atti della nuova procedura indetta dall’Università resistente “per la copertura del medesimo posto di professore associato di letteratura inglese” (come evidenzia la difesa dell’Università resistente con memoria depositata in data 15 marzo 2024) riposa nella circostanza che la prima procedura di reclutamento non può dirsi conclusa negativamente (…). In ragione di quanto sopra, l’Ateneo resistente, non potendo dirsi conclusa negativamente la prima procedura di reclutamento, dovrà tenere conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento e rinnovare il procedimento de quo a partire dal segmento contrassegnato dai vizi rilevati (in sintesi, la fase della immissione in servizio) ”.
L’esponente ha evidenziato che la sentenza in epigrafe è passata in giudicato, come da certificazione versata nel fascicolo del giudizio; tuttavia, il deducente lamenta di non essere ancora stato immesso in ruolo dall’Ateneo resistente, che, pur dichiarando di voler ottemperare alla sentenza, di fatto persiste nel sollevare problematiche e nell’appesantire inspiegabilmente il procedimento.
In particolare, il ricorrente evidenzia che a seguito della pubblicazione della citata sentenza, in data 24 ottobre 2024, l’Università resistente ha trasmesso una PEC (“ Immissione in servizio Dott. -OMISSIS- ”) con la quale ha comunicato l’intenzione di dare avvio alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoratori subordinati di cui all’art. 27, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 286/1998 e che nella sua qualità di datore di lavoro avrebbe proceduto alla comunicazione della proposta di contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. 286/1998, chiedendo al deducente la trasmissione della documentazione ivi indicata, poi trasmessa in data 11 novembre 2024.
Quindi la parte ricorrente ha richiamato la copiosa corrispondenza intrattenuta (per il tramite del difensore) con l’Ateneo resistente; in particolare, il deducente ha richiamato:
- la richiesta di informazioni del 4 novembre 2024 avanzata dall’esponente e la successiva comunicazione dell’Ateneo resistente in data 11 novembre 2024 secondo cui il ricorrente sarebbe stato inquadrato nella classe stipendiale iniziale, restando suo onere procedere ad inoltrare una specifica richiesta per il riconoscimento dell’inquadramento corretto;
- la richiesta del 15 novembre 2024 dell’Università resistente di produzione della documentazione attestante la qualifica di “professore associato” ottenuta da altro Ateneo non italiano (richiesta riscontrata dalla parte ricorrente con trasmissione della documentazione in possesso e, poi, di ulteriore documentazione, rispettivamente in data 19 e 27 novembre 2024);
- il riscontro dell’Ateneo resistente del 30 novembre 2024, con il quale, in particolare, è stata preannunciata la trasmissione degli atti di certificazione al Ministero dell’Università e della Ricerca ex art. 2 del D.M. 456 del 10 maggio 2023;
- la successiva comunicazione del deducente, in data 3 dicembre 2024, di conferma dei dati trasmessi, di invio di monografie dell’interessato e di richiesta di informazioni;
- il riscontro dell’Università resistente in data 11 dicembre 2024 con il quale è stato dato atto che “ dall'inquadramento dipende la procedura relativa al Visto ” e nel quale è stato precisato che l'Ateneo aveva inoltrato nella stessa data la richiesta di parere al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Lamenta l’esponente che nonostante il notevole lasso di tempo trascorso e le molteplici richieste e diffide presentate, inviate in copia anche il Ministero dell’Università e della Ricerca, ad oggi non vi è stata l’immissione in servizio e non si è in grado di comprendere lo stato del procedimento e quale sarebbe la documentazione mancante per procedere all’inquadramento nel ruolo di professore associato.
In data 20 gennaio 2025, il deducente ha trasmesso al Ministero dell’Università e della Ricerca, e per conoscenza all’Università resistente, una PEC rappresentando che la richiesta di parere era relativa ad un procedimento attivato dall’Ateneo a seguito della sentenza che imponeva di riprendere l’ iter dall’immissione in servizio dell’interessato e che già da tempo lo stesso aveva prodotto la documentazione in proprio possesso, nuovamente allegata, rendendosi “ disponibile a fornire eventuali ulteriori chiarimenti/documenti che dovessero essere ritenuti necessari ”; tuttavia, nessun riscontro era ricevuto dal deducente.
Quindi, essendo ampiamente decorso il termine di 60 giorni per l’adozione del parere da parte del Ministero, in data 5 marzo 2025 il deducente ha trasmesso, tramite difensore, una diffida all’Ateneo resistente, chiedendo la definizione delle pratiche per l’immissione in servizio; a tale diffida ha fatto seguito una PEC in data 7 marzo 25 del direttore generale dell’Ateneo nella quale si precisava che il Ministero non aveva ancora riscontrato la richiesta di parere avanzata e che avrebbe richiesto “ un’integrazione documentale che chiarisca la natura della posizione accademica attualmente ricoperta dal Dr. -OMISSIS-, formulata allo stesso Ministero dal Consiglio universitario nazionale ”, avvertendo altresì che, “ ove il MUR dovesse richiedere ulteriori atti, se ne darà immediata comunicazione alla S.V. che, in ogni caso, potrà se lo ritiene produrli in autonomia ”.
Con successiva PEC del 14 marzo 2025 il difensore del deducente ha chiesto “ delucidazioni in merito all'istruttoria posta in essere dal Mur ed in particolare il contenuto della pec del 3 marzo u.s. ”, precisando al contempo che il Ministero dell’Università e della Ricerca non aveva mai fornito riscontro alla PEC del 20 gennaio 2025 (risultando il deducente, dunque, ignaro del procedimento in merito alla sua posizione), e con invito a fornire riscontro trasmettendo la PEC del Ministero dell’Università e della Ricerca del 5 marzo 2025, confermando l’interesse alla presa di servizio.
Con prot. n. -OMISSIS- del 20 marzo 2025 l’Ateneo resistente, nel confermare quanto già comunicato, ha informato il deducente che il Ministero dell’Università e della Ricerca non aveva reso il parere richiesto e che, dunque, alcuna delucidazione poteva essere fornita - allo stato - in merito all’istruttoria posta in essere dal medesimo Ministero e alle motivazioni della PEC del 3 marzo 2025.
In data 24 aprile 2025 il deducente ha inoltrato all’Università resistente, al Ministero dell’Università e della Ricerca e al CUN una PEC con la quale, ribadendo quanto in precedenza evidenziato, ha precisato di essere stato costretto ad accettare un incarico di minor rilievo presso l’Università cinese in attesa di prendere servizio presso l’Ateneo resistente, senza che tale circostanza potesse essere considerata un impedimento alla detta immissione in servizio quale professore associato, infine chiedendo un riscontro entro il 12 maggio 2025.
Non ricevendo riscontro, il deducente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Enna “Kore” che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque infondato.
1.2. Le parti hanno versato nel fascicolo del giudizio copioso corredo documentale e scritti difensivi.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, presenti i difensori della parte ricorrente e dell’Università resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente, in sintesi, nell’argomentare in ordine alla sussistenza dei requisiti ex artt. 112 e 113 cod. proc. amm. - ha lamentato che, pur avendo l’Ateneo resistente formalmente dichiarato in data 24 ottobre 2024 di voler ottemperare alla sentenza in epigrafe procedendo con l’immissione in servizio dell’interessato, ad oggi non solo non è stata effettuata l’immissione in servizio in questione, ma il procedimento sembra essere nuovamente in una fase di stallo che persiste nel mantenere l’interessato in una situazione di incertezza in ordine alla propria vita professionale e personale.
In particolare, per il deducente in forza della sentenza in epigrafe l’Università resistente avrebbe dovuto riprendere dalla fase precedentemente interrotta dell’immissione in servizio, seguendo la procedura prevista per i professori stranieri dall’art. 27 del Testo Unico Immigrazione (posto che la fase valutativa dei requisiti di accesso e dei titoli è già stata svolta dai commissari in fase di selezione e confermata dal decreto direttoriale n. -OMISSIS- del 22 agosto 2023); di contro, l’Ateneo resistente, pur avendo tutti gli elementi per compiere tale verifica, compresa la possibilità di contattare direttamente le Università in cui l’interessato aveva svolto i propri precedenti incarichi, ha ritenuto di dover procedere con la richiesta di parere al Ministero dell’Università e della Ricerca e al CUN.
Da quel momento (11 dicembre 2024), lamenta l’esponente, il procedimento si è nuovamente arenato, in quanto, pur avendo l’Ateneo resistente richiesto una valutazione esclusivamente sul precedente incarico svolto in Giappone, sembrerebbe che il Ministero dell’Università e della Ricerca e il CUN abbiano richiesto all’Università richiedente un’integrazione documentale non relativa a tale impiego, ma in ordine “ alla natura della posizione accademica attualmente ricoperta dal Prof. -OMISSIS- ”, senza adottare il parere e senza coinvolgere il diretto interessato nel procedimento.
Il ricorrente lamenta, dunque, di essersi trovato a dover accettare un incarico diverso al fine di provvedere al proprio sostentamento in attesa di ottenere il posto per il quale ha legittimamente vinto una procedura ex art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.
Inoltre, l’Università resistente non solo non ha immesso in ruolo il ricorrente, ma persevera nel mantenere l’insegnamento in capo al prof. -OMISSIS-, la cui procedura selettiva è stata caducata (circostanza che conferma la palese elusione del giudicato).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di disporre l’ottemperanza della sentenza 11 ottobre 2024, n. 365, nonché la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Inoltre, per l’esponente, la mancata esecuzione del giudicato appare palese, così come è parimenti evidente il danno economico, morale e all’immagine che il medesimo ha subito e sta ancora subendo.
In particolare, le circostanze rappresentate hanno comportato e persistono nel comportare - per la parte ricorrente - un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale, consistente:
a) quanto al danno patrimoniale
- nel lucro cessante pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se l’Ateneo non avesse adottato gli atti lesivi poi annullati e avesse proceduto alla corretta immissione in servizio a far data dalla lettera di assunzione (23 agosto 2023) sino all’effettivo soddisfo, sulla base delle tabelle stipendiali nella classe economica 1 ad oggi ammontanti ad oltre € 109.747,12 lordi oltre oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente, oltre alle ulteriore somme a titolo di mancata retribuzione maturande sino all’effettivo soddisfo;
- danno emergente pari ad € 9.879,51 per le spese che lo stesso ha dovuto sostenere a fronte dell’illegittimità dei provvedimenti annullati, nonché della mancata ottemperanza alla sentenza n. 3365/2024, ed in particolare: trasferimenti, alloggio, ecc..
b) quanto al danno non patrimoniale:
- danno alla salute: consistente nel persistente stato di ansia ed angoscia in cui il ricorrente è costretto a vivere da circa due anni, senza peraltro poter nemmeno prendere contatti, se non tramite il difensore, con l’Ateneo presso il quale dovrà lavorare e in considerazione del comportamento dello stesso di totale chiusura anche a livello umano e personale nei confronti del docente;
- danno all’immagine e danno curriculare: stante il comportamento tenuto dall’Ateneo che lo ha visto costretto ad accettare un impiego minore, pur di far fronte ai propri bisogni economici, nell’attesa della presa in servizio; detto danno, peraltro, non può che inficiare anche l’ excursus accademico, avendo ripercussioni anche a livello curriculare. In particolare, il deducente da oltre sei anni aveva sempre ottenuto incarichi di grado corrispondente alla posizione di professore associato in Italia, e l’interruzione di tale tipo di posizione nel proprio currciculum , imputabile all’illegittimo esercizio del potere da parte dell’Ateneo resistente, non può che determinare un gravissimo danno, come dimostrato che lo stesso Ministero dell’Università e della Ricerca e lo stesso CUN hanno chiesto quale sia la posizione ricoperta al momento, evidentemente considerando che tale lacuna possa in qualche modo pregiudicare il mantenimento del requisito.
Oltre a ciò, conclude l’esponente, l’Amministrazione dovrà altresì essere condannata al pagamento delle spese legali oltre alla refusione del contributo unificato del presente giudizio, ferma la restituzione dei contributi unificati versati nel precedente giudizio iscritto al n. r.g. 2273/2023.
2. L’Università degli Studi di Enna “Kore” ha contestato le domande proposte dalla parte ricorrente (con memoria e replica depositate, rispettivamente, in data 6 e 10 ottobre 2025).
In sintesi, l’Ateneo resistente ha escluso la contestata elusione di giudicato, avendo anzi l’Università degli Studi di Enna “Kore” dimostrato sin dalla data della pubblicazione della sentenza in epigrafe una fattiva collaborazione e diligenza nell’ottemperanza alla stessa.
Quindi, l’Ateneo resistente ha rappresentato di essersi vista costretta - stante la necessità di stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle ministeriali e anche al fine di evitare errori di interpretazione - a richiedere al Ministero dell’Università e della Ricerca il parere obbligatorio di cui all’art. 2 del D.M. 10 maggio 2023, n. 456.
Quanto alla scelta dell’Ateneo di mantenere l’insegnamento in capo al prof. -OMISSIS-, per la parte resistente la superiore scelta si è resa necessaria in ragione del preminente interesse degli studenti alla prosecuzione del percorso formativo che, diversamente, rimarrebbe scoperto.
Infine, l’Università degli Studi di Enna “Kore” ha contestato la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto in parte, nei sensi e nei termini di seguito specificati, mentre per la restante parte deve essere respinto.
3.1. Occorre premettere che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato come da certificazione datata 11 giugno 2025 versata in atti.
Premesso quanto sopra, la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 giugno 2023, n. 1903) ha condivisibilmente chiarito che:
- “ il giudizio di ottemperanza ha la precipua funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi derivanti dal giudicato, al fine di attribuire alla parte vittoriosa in sede di cognizione l’utilità ivi accertata come spettante alla stessa ”;
- “ tale verifica sull’esatta attuazione del giudicato implica la precisa individuazione dei contenuti dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, in esito all’interpretazione della sequenza causa petendi – petitum – decisum ”;
- “ con il peculiare rimedio in questione può essere lamentata non solo la totale inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, e, cioè, la mancanza di qualsivoglia attività esecutiva, ma anche la sua attuazione inesatta, incompleta o elusiva, per mezzo, cioè, dell’adozione di atti che violano o eludono il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione ”.
Inoltre, come è noto, il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento volutamente o velatamente omissivo, incombendo l’obbligo di conformarsi ad esso, e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice. L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, comma 1, lett. e); art. 112, comma 1, cod. proc. amm.) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione, essendo l’Amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie) sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’ an ed il quando , ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2023, n. 5974).
3.2. Premesso quanto sopra, la sentenza ottemperanda, al punto 3. in Diritto, così ha precisato: “ In ragione di quanto sopra, l’Ateneo resistente, non potendo dirsi conclusa negativamente la prima procedura di reclutamento, dovrà tenere conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento e rinnovare il procedimento de quo a partire dal segmento contrassegnato dai vizi rilevati (in sintesi, la fase della immissione in servizio) ”.
Orbene, nonostante il decorso di molti mesi dalla pubblicazione della sentenza in epigrafe nonché dal suo passaggio in giudicato, l’Ateneo resistente non è ancora giunto a concludere il procedimento de quo , definendo - in modo espresso, indipendentemente dal concreto esito - la fase della immissione in servizio.
La circostanza che sia stato richiesto dall’Ateneo resistente, e non ancora ottenuto, il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 maggio 2023, n. 456 non costituisce un fattore esimente o comunque in grado di giustificare la protrazione – senza definizione a distanza di mesi – dell’ iter procedimentale.
Ed invero, in disparte la circostanza che - come risulta dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale 2 ottobre 2025 prot. -OMISSIS-, l’Ateneo resistente è rimasto inerte a fronte della “ richiesta di integrazione di documentazione che chiarisca la natura della posizione accademica attualmente ricoperta ” dal deducente, come da note prot. -OMISSIS-del 27 febbraio 2025 e prot. n. -OMISSIS-del 17 aprile 2025 – appare chiaro che la procedura di reclutamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “ è di esclusiva competenza dell’Ateneo richiedente, quale Amministrazione procedente in via esclusiva ” (cfr. la citata nota ministeriale 2 ottobre 2025 prot. -OMISSIS-).
Ma, soprattutto, va evidenziato che l’Ateneo resistente ha avanzato la richiesta di parere in data 11 dicembre 2024 ed il citato art. 2 del D.M. 10 maggio 2023, n. 456 prevede che il parere in questione sia “ reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il Consiglio universitario nazionale e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia ”.
Orbene, a fronte del superamento del termine normativamente stabilito per l’espressione del parere, trova applicazione la disciplina generale - cfr. l’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - che descrive un meccanismo unitario - il dovere dell’Amministrazione di procedere - a fronte di un evento che è l’inottemperanza del termine a rendere il parere, sia questo facoltativo che obbligatorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9703).
A ciò deve aggiungersi che: la prima richiesta di integrazione documentale è stata formulata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (il 27 febbraio-3 marzo 2025) ben oltre il termine di sessanta giorni dalla istanza di parere (11 dicembre 2024); il Ministero ha poi formulato un primo (prot. n. -OMISSIS-del 17 aprile 2025) e poi un secondo sollecito (prot. -OMISSIS-del 2 ottobre 2025) all’Ateneo resistente in ordine alla richiesta di integrazione documentale.
In conclusione, sul punto, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza ed il perdurante inadempimento dell’Ateneo resistente - alla luce di quanto prima evidenziato - sussiste in capo all’Università degli Studi di Enna “Kore” l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, segnatamente nella parte in cui ha disposto di “ rinnovare il procedimento de quo a partire dal segmento contrassegnato dai vizi rilevati (in sintesi, la fase della immissione in servizio) ”.
Deve essere conseguentemente ordinato all’Università degli Studi di Enna “Kore” di dare esecuzione al titolo in epigrafe - concludendo il già avviato procedimento de quo - entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Il medesimo Ateneo resistente, nel predetto termine, è altresì tenuto alla refusione in favore del ricorrente della somma effettivamente versata a titolo di contributi unificati in relazione al precedente giudizio iscritto al n. r.g. 2273/2023 (come peraltro ammesso dalla stessa difesa dell’Università degli Studi di Enna “Kore”: cfr. pag. 14 della memoria depositata in data 6 ottobre 2025), posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 maggio 2024, n. 3194).
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di trenta (30) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale dell’Università degli Studi di Messina, il quale:
- procederà ad insediarsi formalmente entro il termine di cinque (5) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Ateneo resistente;
- darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari per concludere il procedimento in questione, entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Ateneo resistente.
Insediatosi, il commissario ad acta dovrà dare comunicazione alla Segreteria della Sezione.
3.3. Deve essere disattesa, invece, la proposta domanda risarcitoria.
In via preliminare, occorre osservare che “ il solo risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello “connesso all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione” (art. 112, comma 3, c.p.a.) in quanto […] l’azione di ottemperanza non consente la proposizione di una qualsiasi domanda risarcitoria, ma la sola richiesta di ristoro dei danni “connessi” all'impossibilità di esecuzione del giudicato, ovvero “conseguenti” alla sua violazione o elusione […] (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2025, n. 2004).
Premesso quanto sopra, non può essere accolta la domanda risarcitoria quanto al lamentato lucro cessante.
Merita di essere evidenziato che già nella sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2024, n. 3365 è stata rigettata la domanda risarcitoria in ordine alla mancata percezione di retribuzione.
Inoltre, ed è quello che più rileva, la statuizione in epigrafe non contenendo alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato, non consente, allo stato, di fondare la pretesa al risarcimento del danno, o, per meglio dire, non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (arg. ex Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2024, n. 7951 e T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 9 luglio 2025, n. 808).
Infine, va osservato che non potrebbe comunque essere ammesso un risarcimento integrale anche in ragione dell' aliunde perceptum , emergendo che il ricorrente nelle more presta attività lavorativa presso una Università cinese (cfr. pag. 15 del ricorso).
Quanto al lamentato danno emergente (pari ad € 9.879,51, per le spese sostenute a fronte dell’illegittimità dei provvedimenti annullati, nonché della mancata ottemperanza alla sentenza n. 3365/2024, ed in particolare: trasferimenti; alloggio, ecc.), merita di essere evidenziato che già nella sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2024, n. 3365 è stato affermato che “ il danno correlato alle spese di viaggio, di alloggio e di locazione si correla a degli esborsi monetari il deducente ha sopportato spontaneamente e che non erano necessari ai fini della soluzione delle criticità emerse in vista dell’immissione in servizio ”.
Oltre a ribadire quanto già statuito, va evidenziato che nessun pregiudizio economico è stato dimostrato dal deducente - quanto alla voce del danno emergente - in relazione al periodo successivo alla sentenza in epigrafe e, dunque, in ordine alla mancata ottemperanza del titolo.
Quanto al lamentato danno alla salute, v’è da osservare che la relazione tecnica del 30 settembre 2025 della dott.ssa -OMISSIS- versata nel fascicolo del giudizio, evidenzia nell’interessato la presenza nei termini clinico-descrittivi del DSM-5-TR di un “ disturbo d’ansia generalizzata ” la cui insorgenza è correlata “ a partire da settembre 2023, in stretta associazione temporale con la mancata presa di servizio presso l’Università in Sicilia ”. La consulente di parte conclude precisando che “ L’insorgenza della sintomatologia presenta un legame temporale con l’evento lavorativo sopra descritto che può essere identificato come fattore scatenante ”.
Ne discende che il pregiudizio in questione non è posto in relazione alla mancata esecuzione del giudicato, donde l’infondatezza della domanda risarcitoria in parte qua .
Quanto ai lamentati danno all’immagine e danno curriculare, il Collegio rileva quanto segue.
Il danno all'immagine è un danno-conseguenza che richiede, quindi, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Per ottenere la riparazione del danno curricolare, inoltre, il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito; la parte interessata è, dunque, onerata della dimostrazione della concreta incidenza del danno nel curriculum professionale, non potendo invocarsi una generica liquidazione in via equitativa del pregiudizio presuntivamente fornito, come invece accaduto nel caso in esame.
4. In conclusione, il proposto ricorso deve essere in parte accolto, nei sensi e nei limiti precisati, mentre per la restante parte deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina all’Università degli Studi di Enna “Kore” di dare esecuzione, entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale dell’Università degli Studi di Messina affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Per la restante parte (domanda risarcitoria), invece, il ricorso deve essere respinto.
Condanna l’Università degli Studi di Enna “Kore” al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge e versamento del c.u., ove versato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ RI SA, Presidente
NN IU NT AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IU NT AT | AZ RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.