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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 18697/2024
Oggi 11/06/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta DEL VECCHIO ROSALIA Parte_1
Per , l'avv.to/l'avv.ta CODECA' ANGELA CP_1
Dr Controparte_2
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.ta Del Vecchio precisa le conclusioni come da note 4 giugno
2025 dando atto che le spese di mediazione ammontano a euro
697,84 e che il contributo unificato è di euro 264,00.
L'avv.to Codecà precisa le conclusioni come da note 3 giugno 2025.
Le procuratrici discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv.to Codecà evidenzia che la domanda 96 cpc è nuova e che le spese condominiali per il 2024 sono state versate come da riconoscimento di controparte. L'avv.ta Del Vecchio precisa che l'ultimo versamento è avvenuto a fine dicembre 2024, ma non tutte le spese sono state pagate, e che non vi sono contestazioni anteriori all'udienza. Le procuratrici rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18697/2024 tra le parti:
Parte Attrice: con l'Avv.ta Controparte_3 Parte_1
DEL VECCHIO ROSALIA
Parte Convenuta: , con l'Avv.to CODECA' ANGELA CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
e hanno intimato sfratto per finita locazione nei confronti Parte_1 Controparte_3 di allegando: CP_1
1) contratto di locazione 1/09/2010 con scadenza in data 30/9/24, previa disdetta tempestivamente notificata alla locatrice;
2) il mancato rilascio dell'immobile da parte della locatrice.
Hanno inoltre allegato l'inadempimento del pagamento delle spese condominiali per rate scadute ad aprile 2024 per € 1.281,00 e il parziale inadempimento della conduttrice per mancato pagamento parziale di parte dei canoni per gli anni 2020-2024, come da prospetto.
Pertanto, gli attori chiedono che sia dichiarata la cessazione del contratto di locazione e la condanna di al rilascio dell'immobile; inoltre, chiedono la condanna CP_1 della convenuta al pagamento a proprio favore di euro 11.419,44 oltre interessi.
si difende eccependo: CP_1
1) la sussistenza dei presupposti ai fini della richiesta di differimento dell'esecuzione del rilascio ex art. 6 comma 5, l. 431/1998;
3 2) che non sarebbero dovute le spese condominiali, in quanto non sono chiari i criteri di quantificazione e non le è stato permesso di partecipare all'assemblea condominiale in cui sono state approvate;
3) le cattive condizioni dell'abitazione e del garage.
Pertanto, chiede il differimento dell'esecuzione del rilascio al 9/5/26 e il CP_1 rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale, chiede la riduzione del canone dovuto a causa dello stato dell'immobile.
2.
Premesso che la richiesta di differimento di cui all'art. 6 co. 5 l. 431/1998 attiene alla fase esecutiva del provvedimento di rilascio, per cui è competente il giudice dell'esecuzione, e che la domanda riconvenzionale è inammissibile perché non è stato richiesto il differimento dell'udienza ex art. 418 cpc, il Tribunale osserva:
1) la convenuta non contesta la cessazione della locazione né il mancato pagamento dei canoni (dovuti ai sensi dell'art. 1591 cc fino al rilascio dell'immobile) e delle spese condominiali lamentato dai locatori;
2) in particolare, riguardo alle spese condominiali, posto che i criteri per il riparto risultano da allegato G a cui rinvia il contratto tra le parti e che i locatori hanno provato il relativo pagamento all'amministrazione del condominio, la contestazione sulla loro debenza è generica e priva di riscontro istruttorio, tenuto conto che sono state approvate dall'assemblea condominiale;
3) i vizi dell'immobile, mai denunciati nella vigenza del rapporto contrattuale, sono allegati genericamente e non risultano provati né è stato possibile disporsi CTU in quanto meramente esplorativa, tenuto conto che le fotografie prodotte dalla conduttrice non riportando vizi tali da incidere sul godimento dell'immobile, come peraltro si evince dalla circostanza che la conduttrice ha continuato negli anni a utilizzare l'immobile.
3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte convenuta non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle sue posizioni giuridiche.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti del contratto di locazione tra le parti;
2) conferma l'ordine di rilascio 27/12/24;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 11.419,44 oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dalla scadenza di ciascun
4 canone ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda, oltre le successive mensilità fino al rilascio dell'immobile;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
5) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in euro 4.500,00 (di cui 961,84 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali e accessori di legge.
Bologna, 11/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 18697/2024
Oggi 11/06/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta DEL VECCHIO ROSALIA Parte_1
Per , l'avv.to/l'avv.ta CODECA' ANGELA CP_1
Dr Controparte_2
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.ta Del Vecchio precisa le conclusioni come da note 4 giugno
2025 dando atto che le spese di mediazione ammontano a euro
697,84 e che il contributo unificato è di euro 264,00.
L'avv.to Codecà precisa le conclusioni come da note 3 giugno 2025.
Le procuratrici discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv.to Codecà evidenzia che la domanda 96 cpc è nuova e che le spese condominiali per il 2024 sono state versate come da riconoscimento di controparte. L'avv.ta Del Vecchio precisa che l'ultimo versamento è avvenuto a fine dicembre 2024, ma non tutte le spese sono state pagate, e che non vi sono contestazioni anteriori all'udienza. Le procuratrici rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18697/2024 tra le parti:
Parte Attrice: con l'Avv.ta Controparte_3 Parte_1
DEL VECCHIO ROSALIA
Parte Convenuta: , con l'Avv.to CODECA' ANGELA CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
e hanno intimato sfratto per finita locazione nei confronti Parte_1 Controparte_3 di allegando: CP_1
1) contratto di locazione 1/09/2010 con scadenza in data 30/9/24, previa disdetta tempestivamente notificata alla locatrice;
2) il mancato rilascio dell'immobile da parte della locatrice.
Hanno inoltre allegato l'inadempimento del pagamento delle spese condominiali per rate scadute ad aprile 2024 per € 1.281,00 e il parziale inadempimento della conduttrice per mancato pagamento parziale di parte dei canoni per gli anni 2020-2024, come da prospetto.
Pertanto, gli attori chiedono che sia dichiarata la cessazione del contratto di locazione e la condanna di al rilascio dell'immobile; inoltre, chiedono la condanna CP_1 della convenuta al pagamento a proprio favore di euro 11.419,44 oltre interessi.
si difende eccependo: CP_1
1) la sussistenza dei presupposti ai fini della richiesta di differimento dell'esecuzione del rilascio ex art. 6 comma 5, l. 431/1998;
3 2) che non sarebbero dovute le spese condominiali, in quanto non sono chiari i criteri di quantificazione e non le è stato permesso di partecipare all'assemblea condominiale in cui sono state approvate;
3) le cattive condizioni dell'abitazione e del garage.
Pertanto, chiede il differimento dell'esecuzione del rilascio al 9/5/26 e il CP_1 rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale, chiede la riduzione del canone dovuto a causa dello stato dell'immobile.
2.
Premesso che la richiesta di differimento di cui all'art. 6 co. 5 l. 431/1998 attiene alla fase esecutiva del provvedimento di rilascio, per cui è competente il giudice dell'esecuzione, e che la domanda riconvenzionale è inammissibile perché non è stato richiesto il differimento dell'udienza ex art. 418 cpc, il Tribunale osserva:
1) la convenuta non contesta la cessazione della locazione né il mancato pagamento dei canoni (dovuti ai sensi dell'art. 1591 cc fino al rilascio dell'immobile) e delle spese condominiali lamentato dai locatori;
2) in particolare, riguardo alle spese condominiali, posto che i criteri per il riparto risultano da allegato G a cui rinvia il contratto tra le parti e che i locatori hanno provato il relativo pagamento all'amministrazione del condominio, la contestazione sulla loro debenza è generica e priva di riscontro istruttorio, tenuto conto che sono state approvate dall'assemblea condominiale;
3) i vizi dell'immobile, mai denunciati nella vigenza del rapporto contrattuale, sono allegati genericamente e non risultano provati né è stato possibile disporsi CTU in quanto meramente esplorativa, tenuto conto che le fotografie prodotte dalla conduttrice non riportando vizi tali da incidere sul godimento dell'immobile, come peraltro si evince dalla circostanza che la conduttrice ha continuato negli anni a utilizzare l'immobile.
3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte convenuta non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle sue posizioni giuridiche.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti del contratto di locazione tra le parti;
2) conferma l'ordine di rilascio 27/12/24;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 11.419,44 oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dalla scadenza di ciascun
4 canone ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda, oltre le successive mensilità fino al rilascio dell'immobile;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
5) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in euro 4.500,00 (di cui 961,84 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali e accessori di legge.
Bologna, 11/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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