Art. 1.
Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 , e' elevato a L. 12.000.000.
Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 , e' elevato a L. 12.000.000.