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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 20/5/25 data udienza cartolare) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 242/2023 R.G.L. avverso la la sentenza n.2219/22 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria e vertente
TRA
C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Dario
Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Grandizio e Ettore Triolo;
–appellante-
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
Contrada Marcinà Inferioren.153 (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Fuda;
-Appellato -
-Appellante incidentale-
con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_1
Grezar, 14 – 00142 - C.F. e P.I. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_2
del giudizio , Dott , giusta procura speciale per atto del CP_2 Persona_1
Notaio di Roma, Rep. nr. 180134, Racc. nr. 12348 del 22\6\2023, Persona_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Tommasi;
-Appellata-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 19/5/23, l' ha impugnato la sentenza n. 2219/2022 Pt_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria dott. Salvati con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_2 ipotecaria n. 094762015000002382000, notificatagli in data 10.6.2015 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420120002769900000 notificato in data 26.10.2012
(relativo a omessa comunicazione modello DM/10 rettificativo e somme aggiuntive;
anno
2011; importo € 1.172,13); 39420120003018669000 notificato in data 29.11.2012 (relativo omessa comunicazione modello DM/10 e somme aggiuntive;
anni 2011, 2012; importo €
5.896,72); 39420140001581175000 notificato in data 5.8.2014 (relativo a omessa comunicazione modello DM/10 e somme aggiuntive;
anno 2012; importo €284,67);
39420140004553135000 notificato in data 13.2.2015 (relativo a omessa comunicazione modello DM/10 e somme aggiuntive;
anni 2012, 2013; importo € 7.763,12); per intervenuta prescrizione.
Con l'originario ricorso aveva eccepito vari vizi di forma dell'atto Parte_2
impugnato e l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Si costituiva l' contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente, depositava copia Pt_1
degli avvisi di addebito e le relative cartoline di ricevimento;
eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva di ipoteca da parte di d il consolidamento del credito per CP_3
la mancata opposizione del titolo entro il termine dei 40 giorni previsti dalla legge.
Si costituiva anche l' ed eccepiva l'interruzione dei Controparte_1 termini di prescrizione nella fase della riscossione a mezzo il preavviso di iscrizione ipotecaria iscrizione ipotecaria n. 094762015000002382000.
Con la sentenza impugnata il ricorso veniva accolto ritenendo nulla la notifica degli avvisi di addebito perché ricevuti da persona diversa dal destinatario senza inoltro della raccomandata informativa. Si legge nella sentenza con riferimento alla notifica dell'atto presupposto a quello impugnato che che << Evidenzia il giudicante che vi è prova delle notifiche (a persone diverse dal ricorrente) degli avvisi di addebito oggetto di causa, come detto contrassegnati dai nn. 39420120002769900000; 39420120003018669000;
39420140001581175000; 39420140004553135000, perfezionatesi rispettivamente in data
26.10.12, 29.11.12, 5.8.14, 13.2.15.
In merito alla consegna dell'atto impositivo a persona diversa dal destinatario, la Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 27446 del 20 settembre 2022, ha tuttavia affermato che: “in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove
l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017”. >>…<Pertanto, venendosi a integrare l'eccepita prescrizione contributiva ex L.335/1995 a causa della mancata prova di consegna della stessa, il ricorso non può che essere accolto con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dalla Parte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094762015000002382000, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn: 39420120002769900000; 39420120003018669000;
39420140001581175000; 39420140004553135000: il tutto, con conseguente annullamento della stessa in parte qua>>
Il Tribunale ha accertato la prescrizione ritenendo non valida la notifica degli avvisi di addebito, ricevuti dal soggetto diverso dal destinatario senza l'inoltro della raccomandata informativa.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che Pt_1
non ha tenuto conto sia della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria la raccomandata nelle ipotesi di notifica a mezzo posta diretta.
Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito non prescritto.
si è costituito in giudizio rilevando che gli avvisi sono stati notificati Parte_2
ai suoi familiari ma presso altro indirizzo di residenza, ha concluso per la conferma della sentenza.
Ha anche interposto appello incidentale chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. si è costituito per difendersi. CP_3
In corrispondenza al giorno 20/5 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con l' e l' , ha Pt_1 Controparte_1
ritenuto maturata la prescrizione dei crediti portati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094762015000002382000, notificatagli in data 10.6.2015 in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420120002769900000; 39420120003018669000;
39420140001581175000; 39420140004553135000.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritendo matura la prescrizione quale conseguenza della nullità della notifica degli avvisi di addebito.
Va premesso che il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione
<ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute>>.
Detta qualificazione non è stata oggetto di appello, sicchè la stessa è coperta da giudicato interno.
Fatte queste premesse sulla qualificazione del ricorso, l'accertamento di fatto condotto in sentenza non è condivisibile per due profili: da un lato, la notifica degli avvisi di addebito
è corretta per quanto si dirà nel prosieguo e, dall'altro, in ogni caso trattandosi di crediti anni dal 2011 al 2013 (per i quali l'opponente non ha neanche eccepito la prescrizione ma solo l'omessa notifica degli avvisi di addebito) gli stessi non erano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, ricevuta in data 10/6/2015, pur volendo ritenere detta eccezione rilevabile d'ufficio, come fatto dal Tribunale.
Con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito il Tribunale ha erroneamente applicato le regole previste per le notifiche a mezzo messo notificatore, mentre nel caso in esame si tratta di una notifica diretta eseguita dall'Ente impositore tramite . CP_4
Vanno richiamati gli orientamenti della Suprema Corte sul tema < delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda"
(comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014,
Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del
2017). E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la
Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del
2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella
"mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della
L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR
602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal Parte destinatario l'inoltro della c.d raccomandata informativa ). Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111;
Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del
1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte
Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n.
600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
Con riferimento poi alla sottoscrizione apposta alle relate, se è vero che «ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna
(Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005)» (così in motivazione Cassazione sez. VI, 05/12/2017 n.
29019) nei casi ordinari – come quello in esame - di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art.7 comma 4 della legge n.890 citata. Questo implica che l'apocrifia della sottoscrizione apposta dal ricevente nel luogo di cui all'art.1335 c.c. non ha alcuna incidenza sulla regolarità della consegna/notifica e non è opponibile né all'Ente accertatore né al Concessionario>>.
Infine la circostanza eccepita dal ricorrente circa la diversità del suo indirizzo di residenza rispetto a quello in cui sono state eseguite le notifiche non è fondata.
La relata indica quale indirizzo presso cui sono state effettuate le notifiche il seguente:
“ Contrada Marcinà Inferiore in Grotteria” Parte_2
L'appellato ha eccepito che non si tratti del proprio indirizzo di residenza rilevando di risiedere in Contrada Marcinà Inferiore in Grotteria al numero civico 153.
Orbene la mancanza di indicazione del numero civico non prova che le notifiche siano state effettuate presso una diversa residenza;
tenendo conto che le relate sono state ricevute dal soggetto qualificatosi moglie del destinatario e appare anche improbabile che quest'ultima sia residente presso altro indirizzo. Comunque non vi è alcuna prova che gli avvisi siano stati notificati ad un indirizzo diverso rispetto a quello del destinatario, anzi dalla documentazione emerge il contrario, ovvero la coincidenza di indirizzi.
Orbene sulla base della giurisprudenza richiamata la notifica degli avvisi di addebito è certamente valida.
In ogni caso, ed il rilievo è di per sé assorbente, non sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ricevuta in data 10 giugno 2015, trattandosi di crediti anni dal 2011 al
2013.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Per l'effetto va rigettato l'appello incidentale avente ad oggetto l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Pt_1
ricorso depositato in data 19 maggio 2023 nei confronti di e Parte_2
con riferimento alla sentenza n.2219/22 del Tribunale di Reggio Calabria CP_3
depositata in data 12.12.2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
ed quantificate cadauno in € 1.700 oltre accessori di legge per il primo grado Pt_1 CP_3 ed € 1984.00 oltre accessori di legge per il secondo grado.
3) Rigetta l'appello incidentale interposto da dando atto Parte_2
dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, 21/5/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti