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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11247/2024 promossa da:
AVV. quale ads di (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
FIRENZE
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avv. in qualità di ads di Parte_1 Parte_2
ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in data 4.9.2024, reso nell'ambito del procedimento di reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare, in data 7 maggio 2024. Il
Collegio ha difatti rigettato l'istanza di liquidazione poiché la parte non aveva avanzato istanza di ammissione al beneficio per il procedimento contenzioso in oggetto. In particolare, il Tribunale in composizione collegiale ha ritenuto che la delibera allegata all'istanza di liquidazione aveva per oggetto l'ammissione al beneficio per un altro procedimento, ossia l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di avvenuta dinanzi al Giudice Tutelare di Firenze. Parte_2
Parte ricorrente deduce che il procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, ha avuto come oggetto il reclamo del decreto emesso dal Giudice Tutelare all'esito della procedura di ads per la quale la stessa ricorrente aveva richiesto e ottenuto il provvedimento di ammissione al pagina 1 di 3 beneficio, in data 11.10.2024. Chiede, pertanto, la revoca del decreto e la liquidazione dei compensi per l'opera prestata nell'ambito del giudizio di reclamo (n.r.g. 8733/2024).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il della difesa per il tramite CP_1
dell'Avvocatura dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto da Pt_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dal momento che lo stesso ha ad oggetto il
[...] provvedimento con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso proposta dal difensore.
Secondo le argomentazioni di parte resistente, la legittimazione attiva a proporre opposizione nei confronti del provvedimento di liquidazione dei compensi spetta unicamente al difensore che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 30.7.2020, n. 16424). Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile poiché proposto da un soggetto privo di legittimazione attiva.
All'udienza del 19.12.2024 è comparsa parte ricorrente. Nessuno compariva per il . La causa CP_1
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025 all'esito del deposito di note autorizzate.
****
In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione e risposta da parte del , tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di liquidazione dei compensi spetta unicamente al difensore che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione (cfr. Cass. civ.
Sez. II Sent., 30.7.2020, n. 16424) e non alla parte ammessa al beneficio. Quest'ultima è legittimata solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Ritornando al caso in esame, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore nel giudizio di reclamo, in quanto ha ritenuto che la parte non avesse mai avanzato istanza di ammissione al beneficio per il procedimento contenzioso (in quanto l'ammissione al beneficio riguardava solo l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di . Si Parte_2
è trattato dunque di un diniego alla liquidazione e non di un di rigetto dell'istanza o di una revoca del gratuito patrocinio. Solo in quest'ultimo caso, la legittimazione attiva sarebbe spettata alla parte pagina 2 di 3 personalmente, ossia a colui interessato ad avvalersi del beneficio o alla parte che vi era stata ammessa e il cui beneficio era stato successivamente revocato.
Il ricorso è inammissibile poiché proposta da un soggetto carente di legittimazione attiva, per i motivi anzidetti.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso.
Spese compensate
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11247/2024 promossa da:
AVV. quale ads di (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
FIRENZE
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avv. in qualità di ads di Parte_1 Parte_2
ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in data 4.9.2024, reso nell'ambito del procedimento di reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare, in data 7 maggio 2024. Il
Collegio ha difatti rigettato l'istanza di liquidazione poiché la parte non aveva avanzato istanza di ammissione al beneficio per il procedimento contenzioso in oggetto. In particolare, il Tribunale in composizione collegiale ha ritenuto che la delibera allegata all'istanza di liquidazione aveva per oggetto l'ammissione al beneficio per un altro procedimento, ossia l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di avvenuta dinanzi al Giudice Tutelare di Firenze. Parte_2
Parte ricorrente deduce che il procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, ha avuto come oggetto il reclamo del decreto emesso dal Giudice Tutelare all'esito della procedura di ads per la quale la stessa ricorrente aveva richiesto e ottenuto il provvedimento di ammissione al pagina 1 di 3 beneficio, in data 11.10.2024. Chiede, pertanto, la revoca del decreto e la liquidazione dei compensi per l'opera prestata nell'ambito del giudizio di reclamo (n.r.g. 8733/2024).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il della difesa per il tramite CP_1
dell'Avvocatura dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto da Pt_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dal momento che lo stesso ha ad oggetto il
[...] provvedimento con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso proposta dal difensore.
Secondo le argomentazioni di parte resistente, la legittimazione attiva a proporre opposizione nei confronti del provvedimento di liquidazione dei compensi spetta unicamente al difensore che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 30.7.2020, n. 16424). Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile poiché proposto da un soggetto privo di legittimazione attiva.
All'udienza del 19.12.2024 è comparsa parte ricorrente. Nessuno compariva per il . La causa CP_1
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025 all'esito del deposito di note autorizzate.
****
In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione e risposta da parte del , tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di liquidazione dei compensi spetta unicamente al difensore che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione (cfr. Cass. civ.
Sez. II Sent., 30.7.2020, n. 16424) e non alla parte ammessa al beneficio. Quest'ultima è legittimata solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Ritornando al caso in esame, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore nel giudizio di reclamo, in quanto ha ritenuto che la parte non avesse mai avanzato istanza di ammissione al beneficio per il procedimento contenzioso (in quanto l'ammissione al beneficio riguardava solo l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di . Si Parte_2
è trattato dunque di un diniego alla liquidazione e non di un di rigetto dell'istanza o di una revoca del gratuito patrocinio. Solo in quest'ultimo caso, la legittimazione attiva sarebbe spettata alla parte pagina 2 di 3 personalmente, ossia a colui interessato ad avvalersi del beneficio o alla parte che vi era stata ammessa e il cui beneficio era stato successivamente revocato.
Il ricorso è inammissibile poiché proposta da un soggetto carente di legittimazione attiva, per i motivi anzidetti.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso.
Spese compensate
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
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