CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. TO MO IG Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. AL MA RA Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2730/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI, Parte_1 P.IVA_1
12/2 A 16122 GENOVA presso lo studio dell'avv. BARBIERI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA 1
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 7 20100 MILANO presso l'AVVOCATURA STATO MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello proposto, rigettare ogni avversaria domanda ed eccezione. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del precedente e del presente grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Per Controparte_1
[...]
Voglia la Corte adita rigettare l'appello avversario in quanto infondato e comunque non provato. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. stante l'assoluta temerarietà dell'azione avversaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in Controparte_1
giudizio e a socio unico chiedendo che fosse Parte_1 CP_2
dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato tra le suddette società il 20.07.2018 a rogito Notaio di Persona_1
Milano, repertorio n. 26545/19141 trascritto in data 26.07.2018 presso l'Ufficio del
Territorio di Genova.
pagina 2 di 7 a affermato trattarsi di un atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al CP_3
sorgere della pretesa creditoria derivante da iscrizioni a ruolo effettuate dall'attrice a carico di;
che l'acquirente era a conoscenza del pregiudizio CP_2 Pt_1
al pari della disponente, essendo socia unica della venditrice;
che con la CP_2
compravendita si era spogliata quasi integralmente del compendio Pt_1
immobiliare di sua proprietà, residuando beni di esiguo valore.
Si è costituita contestando il contenuto dell'atto di citazione ed in Pt_1
particolare deducendo l'insussistenza sia di presupposti soggettivi che oggettivi di cui all'art. 2901 c.c.
Non si è costituita la debitrice , dichiarata, pertanto, contumace. CP_2
Il tribunale di Milano, con sentenza n.7358/2024, ha accolto la domanda dell'attrice e ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di provvedere all'annotazione della emananda sentenza e della trascrizione della domanda giudiziale, con condanna, in solido, delle convenute e a Parte_1 CP_2
socio unico al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'accoglimento, con vittoria di spese con distrazione a favore del suo procuratore antistatario.
Si è costituita per chiedere il rigetto dell'appello in quanto infondato con vittoria di CP_3
spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. stante l'assoluta temerarietà dell'azione avversaria.
Nessuno si è costituito per a socio unico di cui è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
Precisate le conclusioni, depositate memorie, repliche e note, la causa all'udienza del
03.07.2025, è stata riservata per la decisione.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello: Omessa prova del credito.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione Pt_1
sul presupposto erroneo che il credito vantato da fosse esistente pur in assenza di CP_3
prova.
Il motivo non è fondato. Il credito a tutela del quale ha agito in revocatoria è CP_3
provato documentalmente oltre che dai docc. 3 e 4, (contravvenzioni al codice della strada, Irpef, Ires, diritti Camera di Commercio, Irap, Iva, Inps ecc. e relativi sanzioni e interessi) da tutte le cartelle di pagamento depositate nel giudizio di primo grado unitamente alle rispettive relazioni di notifica avvenute a mezzo pec.
Considerato che
non vi è alcuna prova che il debitore abbia proposto opposizione alle suddette cartelle, il credito di può dirsi sufficientemente provato. CP_3
Secondo motivo di appello:
Omessa prova dell'eventus damni
Contesta l'appellante che abbia fornito la prova del danno e sostiene che la CP_3
controparte ha solo allegato che il valore dell'unità immobiliare ad uso uffici, con annessa cantina e posti auto, siti in Genova, sarebbe stato, ai sensi dell'art. 79 del DPR
602/1973, di euro 2.310.365,80, a fronte di un corrispettivo di vendita di 600.000,00 euro. L'appellante contesta che il complesso immobiliare avesse un valore maggiore come indicato da tanto che era stato posto in vendita ben prima del luglio 2018 e, CP_3
a causa della scarsa risposta del mercato che non lo riteneva appetibile a valori superiori, era stato disposto l'abbassamento del prezzo richiesto.
Anche questa censura non è fondata.
La Corte osserva che, per costante orientamento della Corte di Cassazione, ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, è sufficiente che intervenga, a seguito dell'atto di pagina 4 di 7 disposizione, anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore. “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie - comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012 e 16221/2019)” (Cass.
30.10.2024, n. 27986).
Pertanto, non assumono alcuna rilevanza le affermazioni di innanzi esposte Pt_1
riguardanti la congruità del prezzo pattuito tra le parti e il valore del bene. La ratio dell'actio pauliana, infatti, è quella di tutelare il creditore rispetto a modalità più gravose di soddisfacimento che possano pregiudicare le sue ragioni.
L'eventus damni ricorre, infatti, già solo per il fatto che il debitore si sia spogliato di un compendio immobiliare in cambio di denaro che, per sua natura, risulta di difficile aggredibilità.
L'impugnazione deve pertanto essere respinta
La palese infondatezza dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
Secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art 96 co 3 cpc è volta a sanzionare l'abuso dello strumento processuale e richiede la “malafede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. Sez.
Unite-, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
pagina 5 di 7 Ad eccezione dei casi nei quali emerge dagli atti processuali l'esistenza di una precisa volontà della parte soccombente di avvalersi della tutela processuale per fini non propri, il giudice è chiamato per lo più a verificare l'esistenza di una colpa grave.
La S.C. ha individuato ipotesi di colpa grave nella “pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
La colpa grave, dunque, ricomprende genericamente i casi in cui l'attività difensiva è manifestamente infondata ed è espressione di un errore grossolano processuale (Cass.-
Sentenza n. 14035 del 23/05/2019), giacché solo in tali ipotesi potrebbe giustificarsi la condanna della parte per condotte imputabili al proprio difensore.
Nella fattispecie in esame, l'inconsistenza giuridica dei motivi di appello è evidente, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria appare intrapresa in violazione del grado minimo di diligenza. L'azione promossa nel presente grado di giudizio, pertanto, non si sottrae ad un giudizio di manifesta infondatezza.
Tale circostanza giustifica la condanna dell'appellante al pagamento ai sensi dell'art. 96 cpc nei confronti dell'appellata di una somma che si determina equitativamente in
€2.500,00 e al pagamento in favore della cassa delle ammende di un importo pari a
€1.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014- , avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 7358/2024 emessa dal tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in Parte_1
favore di che liquida Controparte_4
nella somma di €18.511,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- condanna ex art. 96 terzo comma cpc al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 2.500,00 ed Controparte_4
al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €1.500,00;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012
n.228.
Così deciso in Milano il 09.07.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
AL MA RA TO MO IG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. TO MO IG Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. AL MA RA Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2730/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI, Parte_1 P.IVA_1
12/2 A 16122 GENOVA presso lo studio dell'avv. BARBIERI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA 1
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 7 20100 MILANO presso l'AVVOCATURA STATO MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello proposto, rigettare ogni avversaria domanda ed eccezione. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del precedente e del presente grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Per Controparte_1
[...]
Voglia la Corte adita rigettare l'appello avversario in quanto infondato e comunque non provato. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. stante l'assoluta temerarietà dell'azione avversaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in Controparte_1
giudizio e a socio unico chiedendo che fosse Parte_1 CP_2
dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato tra le suddette società il 20.07.2018 a rogito Notaio di Persona_1
Milano, repertorio n. 26545/19141 trascritto in data 26.07.2018 presso l'Ufficio del
Territorio di Genova.
pagina 2 di 7 a affermato trattarsi di un atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al CP_3
sorgere della pretesa creditoria derivante da iscrizioni a ruolo effettuate dall'attrice a carico di;
che l'acquirente era a conoscenza del pregiudizio CP_2 Pt_1
al pari della disponente, essendo socia unica della venditrice;
che con la CP_2
compravendita si era spogliata quasi integralmente del compendio Pt_1
immobiliare di sua proprietà, residuando beni di esiguo valore.
Si è costituita contestando il contenuto dell'atto di citazione ed in Pt_1
particolare deducendo l'insussistenza sia di presupposti soggettivi che oggettivi di cui all'art. 2901 c.c.
Non si è costituita la debitrice , dichiarata, pertanto, contumace. CP_2
Il tribunale di Milano, con sentenza n.7358/2024, ha accolto la domanda dell'attrice e ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di provvedere all'annotazione della emananda sentenza e della trascrizione della domanda giudiziale, con condanna, in solido, delle convenute e a Parte_1 CP_2
socio unico al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'accoglimento, con vittoria di spese con distrazione a favore del suo procuratore antistatario.
Si è costituita per chiedere il rigetto dell'appello in quanto infondato con vittoria di CP_3
spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. stante l'assoluta temerarietà dell'azione avversaria.
Nessuno si è costituito per a socio unico di cui è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
Precisate le conclusioni, depositate memorie, repliche e note, la causa all'udienza del
03.07.2025, è stata riservata per la decisione.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello: Omessa prova del credito.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione Pt_1
sul presupposto erroneo che il credito vantato da fosse esistente pur in assenza di CP_3
prova.
Il motivo non è fondato. Il credito a tutela del quale ha agito in revocatoria è CP_3
provato documentalmente oltre che dai docc. 3 e 4, (contravvenzioni al codice della strada, Irpef, Ires, diritti Camera di Commercio, Irap, Iva, Inps ecc. e relativi sanzioni e interessi) da tutte le cartelle di pagamento depositate nel giudizio di primo grado unitamente alle rispettive relazioni di notifica avvenute a mezzo pec.
Considerato che
non vi è alcuna prova che il debitore abbia proposto opposizione alle suddette cartelle, il credito di può dirsi sufficientemente provato. CP_3
Secondo motivo di appello:
Omessa prova dell'eventus damni
Contesta l'appellante che abbia fornito la prova del danno e sostiene che la CP_3
controparte ha solo allegato che il valore dell'unità immobiliare ad uso uffici, con annessa cantina e posti auto, siti in Genova, sarebbe stato, ai sensi dell'art. 79 del DPR
602/1973, di euro 2.310.365,80, a fronte di un corrispettivo di vendita di 600.000,00 euro. L'appellante contesta che il complesso immobiliare avesse un valore maggiore come indicato da tanto che era stato posto in vendita ben prima del luglio 2018 e, CP_3
a causa della scarsa risposta del mercato che non lo riteneva appetibile a valori superiori, era stato disposto l'abbassamento del prezzo richiesto.
Anche questa censura non è fondata.
La Corte osserva che, per costante orientamento della Corte di Cassazione, ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, è sufficiente che intervenga, a seguito dell'atto di pagina 4 di 7 disposizione, anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore. “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie - comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012 e 16221/2019)” (Cass.
30.10.2024, n. 27986).
Pertanto, non assumono alcuna rilevanza le affermazioni di innanzi esposte Pt_1
riguardanti la congruità del prezzo pattuito tra le parti e il valore del bene. La ratio dell'actio pauliana, infatti, è quella di tutelare il creditore rispetto a modalità più gravose di soddisfacimento che possano pregiudicare le sue ragioni.
L'eventus damni ricorre, infatti, già solo per il fatto che il debitore si sia spogliato di un compendio immobiliare in cambio di denaro che, per sua natura, risulta di difficile aggredibilità.
L'impugnazione deve pertanto essere respinta
La palese infondatezza dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
Secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art 96 co 3 cpc è volta a sanzionare l'abuso dello strumento processuale e richiede la “malafede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. Sez.
Unite-, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
pagina 5 di 7 Ad eccezione dei casi nei quali emerge dagli atti processuali l'esistenza di una precisa volontà della parte soccombente di avvalersi della tutela processuale per fini non propri, il giudice è chiamato per lo più a verificare l'esistenza di una colpa grave.
La S.C. ha individuato ipotesi di colpa grave nella “pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
La colpa grave, dunque, ricomprende genericamente i casi in cui l'attività difensiva è manifestamente infondata ed è espressione di un errore grossolano processuale (Cass.-
Sentenza n. 14035 del 23/05/2019), giacché solo in tali ipotesi potrebbe giustificarsi la condanna della parte per condotte imputabili al proprio difensore.
Nella fattispecie in esame, l'inconsistenza giuridica dei motivi di appello è evidente, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria appare intrapresa in violazione del grado minimo di diligenza. L'azione promossa nel presente grado di giudizio, pertanto, non si sottrae ad un giudizio di manifesta infondatezza.
Tale circostanza giustifica la condanna dell'appellante al pagamento ai sensi dell'art. 96 cpc nei confronti dell'appellata di una somma che si determina equitativamente in
€2.500,00 e al pagamento in favore della cassa delle ammende di un importo pari a
€1.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014- , avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 7358/2024 emessa dal tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in Parte_1
favore di che liquida Controparte_4
nella somma di €18.511,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- condanna ex art. 96 terzo comma cpc al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 2.500,00 ed Controparte_4
al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €1.500,00;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012
n.228.
Così deciso in Milano il 09.07.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
AL MA RA TO MO IG
pagina 7 di 7