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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al nr. 756/2024 R.G., vertente TRA (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in via IE Martina snc, nella qualità di procuratore speciale di
[...]
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_2
, e del signor , rispettivamente figlia, Persona_1 Controparte_1 nipote e fratello della defunta , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_3 Massatani, del Foro di Roma, con Studio in Via Della Giuliana n. 70, giusta procura alle lii in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE CONTRO
(C.F. , con sede in Via G. Milli, 2, in Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Salvi (C.F. __) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via F.P. Tosti n. 40/E, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, conferita con delibera presidenziale n. 188 del 08.11.2024; APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 85/2024 pubblicata in data 02.02.2024 dal Tribunale di Teramo, a conclusione del giudizio n. 581/2018 R.G. in materia di risarcimento danni da sinistro mortale, non notificata;
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 24.09.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto la domanda avanzata da – quale procuratore speciale di , in Parte_1 Controparte_4 proprio quale figlia della de cuius ed in qualità di esercente la Parte_3 potestà genitoriale sul figlio e , Persona_1 Controparte_1 rispettivamente nipote e fratello della medesima deceduta – nei confronti della Provincia di pagina 1 di 17 2
volta a sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultima per i danni dagli stessi CP_2 patiti in conseguenza del sinistro mortale occorso in data 13.05.2010, alle ore 00.30 circa, lungo la SP 259, al km 4+600 nel tenimento del Comune di Corropoli, allorchè , Parte_3 alla guida della propria vettura Rover modello 200 Tg. BC 686 DW, nel percorrere la citata via in direzione mare-monti, perdeva il controllo del mezzo, finiva fuori strada e collideva frontalmente contro un albero secolare posto a destra della sua corsia, decedendo sul colpo. Ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva o concorrente dell'Ente provinciale, il quale non aveva provveduto a rimuovere o mettere in sicurezza l'albero secolare, che si trovava a ridosso della sede stradale e ad una distanza inferiore ai sei metri, dunque in violazione dell'art. 14 C.d.S. e dell'art. 26 del relativo regolamento attuativo, l'originario attore agiva ai sensi dell'art. 2043 e/o 2051 c.c., al fine di vedersi riconosciuti “tutti i danni”, patrimoniali e non, “scaturenti dal sinistro, nessuno escluso”, da liquidarsi in via equitativa secondo le Tabelle di Milano e comprensivi di personalizzazione, interessi, rivalutazione e spese di lite. Deduceva, a supporto delle proprie richieste, che a seguito dell'avvenuto decesso la Procura di apriva un procedimento per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contro ignoti, CP_2 RGNR 3882/2010, poi archiviato, e che, in precedenza, era stato incardinato altro giudizio civile dinanzi al Tribunale di Teramo, promosso dalla sorella della vittima, conclusosi con sentenza con cui era stato riconosciuto a quest'ultima un risarcimento di € 25.808,46. All'esito della costituzione tardiva della , che contestava sotto ciascun Controparte_2 profilo la domanda, e dell'espletamento della prova testimoniale con l'unico teste di parte attrice, il Tribunale ha ritenuto la domanda parzialmente fondata sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- attesa la tardiva costituzione in giudizio dell'Ente convenuto, pur ritualmente citato, ha rigettato tutte le eccezioni da questi spiegate, inerenti, in particolare: la prescrizione di ogni diritto al risarcimento, poiché non esercitato nel termine di cui all'art. 2047 c.c.; la nullità delle procure speciali rilasciate dalle parti a e il conseguente difetto di Parte_1 rappresentanza del medesimo;
il difetto di rappresentanza del minore Persona_1
- ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione attiva in capo a , Controparte_4 poiché la stessa aveva transatto in via stragiudiziale la propria posizione, accettando la somma di € 6.000,00 a tacitazione di ogni danno derivante dal sinistro e con rinuncia ad ogni azione giudiziaria;
- nel merito, dopo aver rilevato in fatto che dagli accertamenti eseguiti era emerso che la morte si era verificata a causa dell'impatto tra la vettura della vittima e l'albero, mentre la condotta tenuta dalla rimaneva indimostrata, e specificato che l'istruttoria aveva dimostrato che CP_1 la pianta si trovava a meno di 6 metri dalla sede stradale ed era priva di protezione, ha ricondotto la fattispecie in oggetto nell'alveo dell'art. 2051 c.c., affermando che la convenuta era venuta meno al proprio onere probatorio, non fornendo prova del caso fortuito, attesa la mancata predisposizione delle barriere laterali di protezione, rispetto alla quale la condotta colposa dell'utente rimane del tutto ininfluente;
- in punto quantum debeatur, richiamata la nozione di danno da perdita parentale e specificata la natura omnicomprensiva del risarcimento di tale tipologia di danno, nonché i criteri sottesi all'accertamento dello stesso, ha proceduto alla relativa liquidazione in via equitativa secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, riconoscendo al nipote Parte_4 la somma di € 84.749,60 in considerazione della età (6 mesi) e del rapporto di
[...] convivenza con la vittima, e la somma di € 23.740,00 in favore del fratello di 53 anni non convivente;
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- da ultimo, ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, poiché non provati, compensando per la metà le spese di lite e ponendole per la restante metà a carico della convenuta, in considerazione della parziale soccombenza.
2. Ha proposto tempestivo appello l'originario attore, nella spiegata qualità, affidando il gravame ai seguenti motivi, così sintetizzabili al netto dei copiosi richiami giurisprudenziali effettuati: a) il primo giudice, pur dando atto della tardiva costituzione in giudizio della CP_2
comparsa in giudizio soltanto allorché il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c. era
[...] ormai scaduto, avrebbe errato nel ravvisare il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
, poiché ha fondato la propria decisione sull'atto di transazione tardivamente CP_4 prodotto dalla convenuta oltre i termini perentori, e peraltro senza mai essersi pronunciato sull'istanza di verificazione proposta dalla a seguito delle tempestive contestazioni CP_2 attoree e senza considerare la mancata produzione dell'originale del documento in parola;
a parere dell'appellante, dunque, quella produzione andava espunta dall'incarto processuale, con conseguente riconoscimento del diritto di al risarcimento del Parte_2 danno parentale;
b) la sentenza impugnata non avrebbe indicato né motivato i criteri sulla cui base è stato riconosciuto il punteggio complessivo a ciascun avente diritto ai fini della liquidazione del danno, non tenendo conto della tabella basata sul “sistema a punti”, così impedendo di comprendere se il conteggio totale assegnato fosse corretto o meno;
sotto tale profilo, il primo giudice sarebbe altresì incorso nella violazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e 2056 c.c., avendo applicato le Tabelle di Milano 2021 e non quelle del 2022, in uso al momento della pubblicazione della decisione e ritenute in ogni caso più adeguate dalla Suprema Corte, poiché, introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, consentono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto;
sotto tale profilo, l'appellante sostiene altresì l'erroneità della quantificazione del danno che, in applicazione delle Tabelle corrette, ammonterebbe ad € 90.004,60 in favore del fratello della vittima, e ad € 137.554,20 in favore del nipote, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. Sulla scorta di detti motivi, conclude per la riforma del provvedimento, Parte_1 riproponendo ex art. 346 c.p.c. le questioni rimaste assorbite dalla pronuncia impugnata.
2.1 Si è costituita tempestivamente la la quale, rilevata l'infondatezza del Controparte_2 gravame principale, ha spiegato a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi: a) Primo motivo appello incidentale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., dell'art. 14 CdS e dell'art. 26 Regolamento attuativo CdS, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove - interruzione del nesso causale con esonero di responsabilità dell'ente pubblico - Erroneità e Contraddittorietà della motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità a carico della - Illogicità della CP_2 CP_2 motivazione. La sentenza impugnata sarebbe errata laddove ha ravvisato la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. in capo alla , mentre l'unica causa del sinistro andava di
contro
Controparte_2 individuata nella condotta della conducente del veicolo. Sul punto l'Ente provinciale deduce che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della conformazione dei luoghi (andamento rettilineo del tratto stradale, assenza di anomalie, presenza di segnaletica verticale di pericolo e di idonea illuminazione), privi di intrinseca pericolosità, né del fatto che gli alberi secolari al di fuori della banchina erano ivi presenti da tempo immemorabile. Aggiunge che la CP_1
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avrebbe avuto una condotta gravemente imprudente, viaggiando alla guida del proprio veicolo a velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, anche in considerazione dell'orario notturno e del fatto che, al momento dell'evento, il fondo stradale era reso viscido dalla pioggia battente. L'urto del veicolo contro l'albero, dunque, era dovuto unicamente alla pericolosa velocità tenuta dalla conducente, violativa dell'art. 141 commi 1,2 e 3 C.d.S., avvalorata dalla gravità dei danni riportati dal veicolo e dalle conseguenze catastrofiche dell'impatto. Detta condotta, da intendersi quale fortuito accidentale, andava dunque a recidere il nesso causale tra la cosa ed il danno, con la conseguenza che l'albero andava considerato quale mera occasione e non come causa del danno. b) Secondo motivo di appello incidentale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., in ordine alla responsabilità concorrente della conducente del veicolo, e 2051 c.c. – violazione dell'art. 141 CdS e dell'art. 172 CdS - difetto di motivazione sul punto. La sentenza impugnata sarebbe errata laddove non ha previsto l'attribuzione di una colpa prevalente o quantomeno concorrente della , alla luce della pericolosa condotta di guida CP_1 tenuta nell'occorso e del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il che avrebbe dovuto portare alla conseguente riduzione del risarcimento in favore dei congiunti in proporzione al grado di colpa rilevato. c) Terzo motivo di appello incidentale: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 167 e degli artt. 77 e 83 c.p.c., erronea qualificazione dell'eccezione di difetto di procura e di rappresentanza del procuratore speciale come eccezione in senso stretto. Il primo giudice avrebbe altresì errato nel ravvisare l'improponibilità delle eccezioni relative al difetto di rappresentanza e di procura sollevate dalla , poiché costituitasi CP_2 tardivamente;
le stesse andavano di contro qualificate alla stregua di “eccezioni in senso lato” e, pertanto, giudicate rilevabili d'ufficio e proponibili dalle parti per tutta la durata del giudizio. A tal riguardo l'Ente ribadisce che le procure speciali rilasciate dalle parti a
[...]
sono da ritenersi nulle, con conseguente difetto di rappresentanza di quest'ultimo, Pt_1 poiché prive dell'apposizione in calce dell'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, rinvenibile solo in calce alla loro traduzione, prive di legalizzazione e mai depositate presso l'Archivio Notarile Italiano. Andava, poi, ravvisato un ulteriore profilo di nullità e di difetto di rappresentanza rispetto al minore non potendo il Persona_1 terzo agire in nome e per conto del minore senza l'intervento congiunto di entrambi i genitori e senza l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. d) Quarto motivo appello incidentale: Erroneità della sentenza per violazione di legge e dei principi in punto di individuazione dei soggetti legittimati al risarcimento – erroneità ed illogicità della Sentenza in ordine al riconoscimento in favore del nipote del diritto al risarcimento e, in subordine, eccessività della somma liquidata - erronea valutazione delle risultanze istruttorie – motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Si impugna la sentenza nella parte in cui è stato ravvisato il diritto di al Persona_1 ristoro del danno per la perdita del congiunto, sebbene la figura del nipote non rientri tra quelle degli aventi diritto al risarcimento, tanto non essere neppure contemplata dalle Tabelle predisposte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio conseguente alla morte del congiunto. Aggiunge che tale richiesta andava in ogni caso ritenuta infondata, non avendo gli attori dimostrato che, a seguito del fatto lesivo, si fosse determinato nel nipote, di appena sei mesi, “uno sconvolgimento delle normali abitudini, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse”, contestando da ultimo l'ammontare del risarcimento liquidato, ritenuto eccessivo e privo di adeguata motivazione.
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Sulla scorta di quanto sopra, la Provincia di Teramo insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ivi inclusa la rideterminazione delle spese di lite e l'eventuale restituzione da parte degli originari attori delle somme medio tempore percepite.
2.2 Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
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3. Sulla valenza della transazione, asseritamente intervenuta prima della proposizione del presente giudizio ed apparentemente contenente rinuncia abdicativa alla proposizione dello stesso, relativamente alla posizione della figlia della deceduta, . Controparte_4 La rinuncia all'azione consiste nella volontà dell'attore di abbandonare definitivamente il diritto sostanziale fatto valere in giudizio o che può essere fatto valere in giudizio. Questo significa che la parte rinunciante non potrà più agire in futuro per far valere lo stesso diritto. La rinuncia ha dunque effetto sostanziale, determinando l'estinzione del diritto, e preclude la possibilità di proporre la domanda giudiziale. Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla portata della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio e con la sentenza n. 2951 del 2016 ne hanno chiarito la differenza con la legittimazione ad agire dirimendo il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul punto (in termini anche la recente Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 1.9.2021, n. 23721) Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale e fare chiarezza sui due istituti, la Corte parte dall'inquadramento della legittimazione ad agire. Quest'ultima si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio. Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara:
“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca quindi tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. E' consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.
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Il problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti. Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti.
In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112 c.p.c., seconda parte), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre.....le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. E' vero che il medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza.
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Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perchè può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Nè sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. Sulla scorta pertanto di tali argomentazione, la contestazione della titolarità del diritto, per asserita antecedente rinuncia alla proposizione della domanda, cui, come detto, consegue l'estinzione del diritto sostanziale stesso, ben poteva essere sollevata dalla parte convenuta, anche se costituitasi tardivamente. Che tra le parti fosse tuttavia intercorsa una transazione avente oltretutto quello specifico contenuto abdicativo, è stata circostanza, come detto, tempestivamente dedotta dalla difesa del convenuto, ma subito, altrettanto tempestivamente, contestata dalla difesa della parte attrice. Nel primo atto successivo alla costituzione della infatti (avvenuto quando erano già CP_2 maturate le preclusioni istruttorie – sin noti subito), la difesa della parte attrice aveva esplicitamente disconosciuto che fosse mai intercorso tra le parti quell'asserito accordo. Nel verbale 25.3.2019, primo atto difensivo rispetto alla costituzione del 23.3.20219, infatti si legge “in ordine alla presunta transazione si rileva la tardività della produzione documentale e se ne chiede lo stralcio e si disconosce l'esistenza di tale presunto accordo nonché la conformità delle copie all'originale”. La contestazione della circostanza imponeva pertanto in capo alla parte che quella titolarità del diritto sostanziale in capo alla parte attrice aveva (tempestivamente) contestato, l'onere di comprovare che tra le parti fosse intervenuto quell'accordo prima (o anche nelle more) dell'instaurazione del giudizio. Sotto tale profilo allora coglie nel segno la difesa dell'appellante (ed erra di converso il giudice di prime cure che ha utilizzato quella documentazione), laddove lamenta l'acquisizione e l'utilizzazione di quel documento, asseritamente comprovante la perdita della titolarità del diritto, nonostante la manifesta tardività del deposito, rispetto alla maturazione del termine C preclusivo fissato per le richieste istruttorie (come detto si è costituita dopo la CP_2 maturazione delle preclusioni probatorie). Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme tuttavia le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638372 - 01) ed in tal senso si è inequivocabilmente espressa anche la recente Cassazione civile sez. III, 01/04/2025, (ud. 27/03/2025, dep. 01/04/2025), n.8625.
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Né si verteva in ipotesi di attività di produzione resasi necessaria per la sopravvenienza del documento, in quanto quella asserita transazione reca la data del 18.5.2011, di molto antecedente l'introduzione del giudizio. Il richiamo poi operato dalla difesa dell'appellato all'art. 293 secondo comma, nella parte in cui si citano “i documenti” è proprio non ben compreso, in quanto piuttosto conferma la prospettazione sin qui esposta. La costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente infatti al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n.108) Di quella asserita transazione contenente rinuncia abdicativa il giudice di prime cure non doveva pertanto tenerne conto. Il primo motivo dell'appello principale è pertanto fondato.
4. Fondato è anche il secondo motivo dell'appello principale. Nella comparsa conclusionale del 4.10.2023 la difesa dell'appellante invocava è vero l'applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e non quelle utilizzate presso il Tribunale di Milano. In tema tuttavia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di merito, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti" (ritenuto maggiormente adeguato alla funzione già ex Cass. nr. 10579/21), adottate nelle more del giudizio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. Nella specie, la sentenza non specifica a quale anno le Tabelle di Milano, che ha poi ritenuto di applicare, si riferiscono, evincendosi tuttavia il ricorso ivi operato al sistema liquidatorio a forbice (proprio delle Tabelle meneghine 2021). Risulta poi comunque dal motivo di appello che nell'anno 2022, prima della decisione della causa, era stata edita una nuova versione delle dette tabelle, alla quale, quindi, il giudice avrebbe potuto e dovuto fare riferimento (in termini su analoga fattispecie Cassazione civile sez. III, 29/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 29/05/2025), n.14285 Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25213), in quanto strutturate sul sistema "a punti" (ritenuto, come detto, maggiormente adeguato alla funzione già ex Cass. nr. 10579/21). Ritenuto allora ammissibile e fondato il relativo motivo di appello, procede la Corte alla rideterminazione del quantum con riferimento alle tre parti appellanti, utilizzando le tabelle da ultimo edite dal Tribunale di Milano nel 2024. 4.1 Le convivenze risultano accertate dal giudice di prime cure in forza del certificato relativo allo stato di famiglia e, in relazione a tale profilo, nulla risulta efficacemente opposto dall'appellato/appellante incidentale. Le convivenze risultano altresì anche attestate nella relazione dei CC delegati alle indagini in sede penale. Il valore punto per fratelli e nipoti (contemplati esplicitamente pertanto nelle tabelle, diversamente da quanto assume la difesa della parte appellata sul punto) è pari ad euro 1.698,00. Per il nipote poi: 20 punti per età congiunto pagina 9 di 17 10
14 punti per età della vittima 20 punti per la convivenza 12 punti per i superstiti 15 punti valore medio per la qualità della relazione affettiva. 81 punti complessivi che conducono all'importo di euro 137.538,00.
Per il fratello Controparte_1 12 punti per età congiunto 14 punti per età della vittima 12 punti per i superstiti 10 punti valore medio per la qualità della relazione affettiva, tenuto conto delle risultanze sulla non continuità dei contatti 48 punti complessivi che conducono all'importo di euro 82.504,00.
Per la unica figlia il valore punto è pari ad euro 3.911,00. Controparte_4 26 punti per età congiunto 14 punti per età della vittima 20 punti per la convivenza 12 punti per i superstiti 15 punti valore medio per la qualità della relazione affettiva.
punti complessivi che conducono all'importo di euro 340.257,00 4.2 Sul diritto agli accessori. Vertendosi in ipotesi di debito di valore non sussiste il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. L'importo qui liquidato è comunque da intendersi già rivalutato all'attualità (tabelle attualmente in vigore) e il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). Si precisa da ultimo infine che per interessi legali devono intendersi, dalla notifica della citazione, quelli maggiorati ex d.lgs nr. 231/02.
5. L'appello incidentale.
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5.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., dell'art. 14 CdS e dell'art. 26 Regolamento attuativo CdS, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove - interruzione del nesso causale con esonero di responsabilità dell'ente pubblico - Erroneità e Contraddittorietà della motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità a carico della
- Illogicità della motivazione. CP_2 CP_2 Assume l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il tratto stradale in questione, all'epoca degli eventi per cui è causa, aveva un andamento rettilineo, si presentava senza anomalie, risultava essere in perfetto stato di manutenzione ed era dotato di tutti gli elementi strutturali adeguati a garantirne la funzionalità, oltre ad essere preceduto da un segnale verticale indicante il “pericolo di strada sdrucciolevole per effetto della pioggia o del gelo” ed essere provvisto persino di idonea illuminazione, come emerge dagli stessi documenti depositati dagli avversari e dal rapporto dei Carabinieri di Corropoli intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi. Non avrebbe in particolare considerato quel giudice che lo stato dei luoghi, all'epoca dei fatti, ivi compresa la presenza degli alberi secolari, i quali risultavano ubicati ben al di fuori non solo della carreggiata, ma anche della banchina laterale, era immutato da tempo immemorabile e, dunque, da innumerevoli anni precedenti all'entrata in vigore della normativa del C.d.S. richiamata dal Tribunale ed alla presa in carico della strada da parte della all'esito CP_2 della consegna ad essa effettuata dall'ANAS, che, in precedenza, ne aveva la gestione. Richiama a sostegno dei propri assunti la decisione resa dalla Suprema Corte, in un asserito caso analogo (Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 10850 del 15.01.2019), che avrebbe espressamente chiarito che: “In tema di omicidio colposo, ove in un sinistro stradale si verifichi il decesso del conducente di un veicolo in conseguenza dell'impatto con un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, la responsabilità penale del proprietario è configurabile solo se tale albero è stato piantato dopo l'entrata in vigore degli artt. 16 cod. strada e 26 regolamento di esecuzione e di attuazione del cod. strada, in quanto il divieto previsto da tali norme non comporta l'obbligo di rimozione delle piante già esistenti a tale data nella fascia di rispetto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 20/11/2017)”. Il motivo di appello è manifestamente infondato, in quanto non tiene minimamente conto del fatto che la gravata decisione non imputa all convenuto l'apposizione della pianta o la sua CP_6 mancata rimozione, in quanto posta non oltre quella distanza, ma, trattandosi appunto di pianta posta a meno di sei metri dalla sede stradale, imputa all'Ente la mancata adozione di idonee misure protettive.
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Con puntuale ed articolata motivazione, pure arricchita da pertinenti richiami giurisprudenziali, di fatto ignorata dalla difesa dell'appellante incidentale, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente rilevato che “Quando infatti siano presenti alberi a meno di sei metri dalla sede stradale, l'ente proprietario della strada deve apporre le protezioni imposte dall'art. 14 C.d.S. e dell'art. 26 co.
6. Reg. Att. C.d.S. (in argomento, oltre alla sentenza C. Cass. sez. IV pen. sent. 15.04.2010, n. 17601 cfr. anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 12052015, n. 9547 che, in tema di barriere laterali, ritiene che “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - impone agli enti proprietari delle strade di provvedere "al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (D.Lgs. 30 agosto 1992, n. 285, art. 14, comma 1, lett. b), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi del cit. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, comma 1) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, ma "sempre che sia assicurata la sicurezza stradale" (art. 13, comma 2, D.Lgs. cit.). In attuazione della delega contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, nonchè dell'analoga delega risultante dal combinato disposto dell'art. 144 vecchio C.d.S., comma 1, lett. b) e L. 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, comma 1, lett. f), il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare - contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ("Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"), nel D.M. 3 giugno 1998 ("Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione") e nel D.M. 21 giugno 2004.” Con la recente Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, (ud. 05/11/2024, dep. 14/12/2024), n.32545, la stessa Corte di legittimità ha affermato, in una fattispecie sovrapponibile a quella al vaglio ora di questa Corte distrettuale, “che, posto che l'evento dannoso si è verificato su una strada ricadente nella sfera di controllo e di vigilanza dell'ente locale, la causa del sinistro, da cui è derivata la morte del conducente del veicolo coinvolto, alla luce dell'accertamento svolto dal giudice di merito, è ravvisabile in un difetto strutturale della strada, consistente nella mancanza di barriere laterali idonee ad impedire un eventuale fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e tale carenza integra un vizio costruttivo, che prescinde dalle altrui modalità di uso del bene e in relazione al quale l'ente territoriale, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti ed i provvedimenti necessari alla sua eliminazione, trattandosi di tratto stradale aperto al pubblico transito.
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La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è, infatti, limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla sua assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26527; Cass., sez. 3, 15/10/2019, n. 25925; Cass. sez. 3, 27/02/2019, n. 5726; Cass., sez. 3, 29/09/2017, n. 22801; Cass., sez. 3, 12/05/2015, n. 9547; Cass., sez. 3, 13/03/2013, n. 6306). La responsabilità della pubblica amministrazione può, come già detto, concretizzarsi nella violazione di regole di comune prudenza in relazione ai rischi concreti inerenti a una res - quale un parapetto non idoneo a reggere un impatto a basse velocità - che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva che dovrebbe avere -, e non solo nella violazione di norme precettive derivanti da norme speciali che impongano particolari standard di sicurezza (così; Cass., sez. 3, 05/05/2017, n. 10916; Cass. sez. 3, 29/09/2017, n. 22801 cit.; Cass., sez. 3, 19/01/2018, n. 1257), in quanto sarebbe contrario ad ogni principio di rilievo costituzionale e civilistico - di solidarietà sociale, di buona amministrazione della res pubblica e del neminem laedere - considerare che il livello di protezione per gli utenti della res pubblica possa mutare a seconda dell'applicabilità
o meno ratione temporis delle norme di sicurezza primarie o secondarie immesse nell'ordinamento a loro protezione (così, Cass., sez. 3, n. 25925/19, cit.). D'altra parte, per la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la riconduzione della responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada alla fattispecie dell'art. 2051 cod. civ. esclude pure la rilevanza di qualsiasi colpa del custode ed esige, al contrario, che sia questo onerato della prova dell'elisione del nesso causale tra la cosa custodita e il sinistro, per caso fortuito o per fatto colposo del danneggiato o imprevedibile di un terzo estraneo.” 5.2 L'affermazione che suscita perplessità è invece quella, cui infatti non ha fatto seguito alcun altro accertamento fattuale, successivamente resa dal Giudice di prime cure e secondo cui “ove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo), (Sent. Trib. Teramo 1312/2016).”. Se infatti è vero che l'accertata violazione di quelle prescrizioni in capo alla PA esclude la rilevanza del fortuito escludente radicalmente il nesso, ciò non toglie che l'eventuale condotta colposa dell'utente continui a mantenere una rilevanza in punto di eventuale incidenza causale concorrente. Si legge infatti ancora nella citata Cass. “In mancanza di prova circa una condotta di guida imprudente o di altra colpa - anche generica - del conducente, non emergente dal compendio istruttorio, a fronte delle diverse ricostruzioni delle parti che oscillavano tra il malore improvviso del guidatore e la perdita di controllo del mezzo determinata da una profonda buca della strada, il giudice d'appello non ha ritenuto integrati neppure i presupposti per ritenere sussistente un concorso di colpa del leso, così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943; Cass., sez. 3, 03/05/2024, n. 11950).” L'approfondimento sulla condotta della vittima è stato invece completamente omesso da parte del Giudice di prime cure. Come emerge dall'esame del materiale fotografico in atti, appare evidente come a seguito dell'urto, la vettura ebbe a riportare notevolissimi danni strutturali;
danni sicuramente imputabili in via esclusiva alla forza cinetica del mezzo e dunque alla velocità tenuta dallo stesso. pagina 13 di 17 14
Alla luce di tali rilievi, può condividersi l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui la vittima viaggiava comunque alla guida del proprio veicolo ad una velocità certamente non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, anche in considerazione dell'orario notturno e del fatto che, come emerge dagli atti, al momento dell'evento, era in corso una violenta precipitazione piovosa ed il fondo stradale era reso viscido dalla pioggia battente. Proprio le dette condizioni temporali ed atmosferiche, dunque, avrebbero dovuto indurre la Sig.ra a moderare la velocità e ad assumere un maggiore livello di attenzione alla guida. CP_1 Pur non essendo allora tale condotta imprudente idonea ad escludere del tutto il nesso causale, secondo quanto detto, appare evidente come la stessa abbia inciso sul decorso causale, contribuendo alla determinazione dell'evento danno così come verificatosi. Quanto all'omesso uso delle cinture di sicurezza, nel relativo motivo di appello (pg. 22), così come nella comparsa di costituzione, non si indica il documento da cui risulterebbe essere stata accertata la circostanza;
onde questa Corte non è messa adeguatamente in grado di accertare la fondatezza o meno della relativa allegazione. Piuttosto il verbale di P.G. prodotto anche insieme alla comparsa della pare far solo CP_2 riferimento ad una mancata attivazione dell'airbag. In ragione delle considerazioni sin qui esposte, e valutando complessivamente tutte le emergenze acquisite, si ritiene congro determinare nel 50% la misura dell'apporto causale della condotta colposa della vittima.
5.3 Costituendosi tardivamente la eccepiva anche la nullità delle procure speciali CP_2 rilasciate dalle parti al Sig. ed il conseguente difetto di rappresentanza del Parte_1 medesimo, in quanto le procure stesse mancherebbero dell'apposizione in calce dell'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, essendo essa stata apposta solo in calce alla loro traduzione. Le procure, inoltre, mancherebbero di legalizzazione, la quale consiste nell'attestazione ufficiale – resa in lingua italiana dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e dell'autenticità della sua firma. Si eccepiva, altresì, l'assenza del deposito delle dette procure presso l'Archivio Notarile Italiano, in quanto, affinché di un atto proveniente dall'estero possa farsi uso in Italia è necessario che lo stesso venga preventivamente depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano ai sensi dell'art. 106, n. 4, della Legge Notarile n. 89/1913 (come modificato dal D.L. n. 669/1996 convertito dalla legge n. 30/1997 che ha definitamene risolto la questione relativa al deposito delle scritture private autenticate), che dispone che nell'Archivio notarile sono depositati e conservati gli originali o le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero prima di farne uso nello Stato, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia. Si eccepiva infine un ulteriore profilo di nullità e di difetto di rappresentanza, sia processuale che sostanziale, del Sig. rispetto al minore in quanto non risulterebbe Pt_1 Persona_1 delegabile il potere di rappresentanza, anche solo processuale, del genitore ad un terzo, attraverso una procura. Stando alla decisione assunta dal Giudice di prime cure, tali eccezioni andavano ritenute tardivamente proposte, in ragione della tardiva costituzione del convenuto. L'assunto non può essere condiviso, vertendosi in materia di verifica della legittimazione attiva del preteso procuratore e tuttavia le eccezioni vanno ritenute infondate. Non vi è infatti alcun obbligo di deposito presso l'archivio o notaio italiano dato che tale obbligo è previsto solo quando si tratti di far valere i relativi effetti nei confronti dei terzi ma non con riferimento al conferimento dei poteri di rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria.
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In relazione alla posizione del minore poi la richiesta di risarcimento del danno ha funzione reintegrativa del patrimonio e, quindi, mancando il carattere di straordinaria amministrazione, non vi era bisogno del consenso dell'altro genitore o autorizzazione del Giudice Tutelare. In merito all'eccezione di indelegabilità del potere di rappresentanza legale del genitore ad un terzo, pare possa effettivamente stabilirsi una distinzione tra procura generale, certamente inammissibile, e procura speciale, come quella in esame e per quanto in questa sede interessa, non rinvenendosi il divieto di delega di un singolo e specifico affare (nello specifico proprio l'introduzione del presente giudizio, anche con il rilascio del mandato al difensore), evidentemente nell'interesse del minore, nella disposizione di cui all'art. 320 cpc. Quanto poi all'eccezione secondo cui le procure stesse mancherebbero dell'apposizione in calce dell'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, essendo essa stata apposta solo in calce alla loro traduzione, rileva la Corte come, al di là del fatto che la parte aveva chiesto un termine per la regolarizzazione ex art. 182 cpc ed il Giudice di primo grado non abbia ritenuto di concederlo disponendo sulle richieste istruttorie, in realtà l'apostille risulti apposta in calce alla traduzione, a sua volta però posta di seguito alla procura, così potendosi e dovendosi intendere come riferita (anche) a quella.
6.Nessuna valenza, tenuto conto dei limiti soggettivi del giudicato, assumono in questa sede né la sentenza n 1312./2016 resa a definizione del procedimento rubricato con RG 3661 /2013 depositata il 17.11.2016 dal Tribunale di Teramo con cui la Provincia di Teramo veniva condannata al pagamento in favore di né tantomeno l'esito del fascicolo per Parte_5 il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contro ignoti, RGNR 3882/2010.
7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo alla domanda proposta da una delle parti (quella di maggior valore), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale induce tuttavia a disporre la parziale compensazione delle spese di lite. La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum.
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Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Nella fattispecie al vaglio allora, ferma l'applicazione del criterio di determinazione del valore in base al decisum, al rigetto dell'unico capo ed in punto di quantum si perviene all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, essendosi ritenuto rilevante il concorso di colpa della vittima Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, non essendo presenti collegamenti ipertestuali in concreto risultati di utilità nella redazione del presente procedimento ed essendosi anzi dovuto sollecitare la difesa della parte appellante principale al deposito di un atto conforme alle disposizioni tecniche in materia. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi connessi a marginali elementi fattuali, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.85 /2024, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, accerta che , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con sede legale in via ta al pagamento in favore di
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CF nq di procuratore speciale, giusta procura speciale allegata in atti di: C.F._1
, in proprio e in qualita' di esercente la potesta' genitoriale sul figlio Controparte_4 [...] e rispettivamente unica figlia e nipote e fratello , della defunta Persona_1 Controparte_1
delle seguenti somme: Parte_3
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euro 68.769,00 relativamente alla posizione di Persona_1 euro 41.252,00 relativamente alla posizione di Controparte_1 euro 170.128,50 relativamente alla posizione di;
Controparte_4 per le causali ed oltre accessori come da parte motiva;
condanna pertanto la al pagamento in favore di nato a [...]_2 Parte_1 PI (BR) il 10.08.1961 nella suddetta qualità delle seguenti somme: euro 170.128,50 relativamente alla posizione di;
Controparte_4 euro 41.252,00 relativamente alla posizione di da ritenersi tale importo Controparte_1 comprensivo anche dell'importo già liquidato dal giudice di prime cure e dunque interamente sostitutivo di quello;
euro 68.769,00 relativamente alla posizione di così riformato in pejus, in Persona_1 parziale accoglimento dell'appello incidentale, il relativo capo decisorio della sentenza di primo grado;
dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna per il residuo , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in via G Milli 2 64100 al pagamento in favore di nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in via IE_Martina snc CF nq in atti per il primo grado di C.F._1 euro 518 e 27,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e per il presente grado di euro 777,00 e 27,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero, con attribuzione in favore dell'avv.Maurizio Massatani, C.F. , del foro di Roma. C.F._2 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N. R.G. 756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al nr. 756/2024 R.G., vertente TRA (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in via IE Martina snc, nella qualità di procuratore speciale di
[...]
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_2
, e del signor , rispettivamente figlia, Persona_1 Controparte_1 nipote e fratello della defunta , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_3 Massatani, del Foro di Roma, con Studio in Via Della Giuliana n. 70, giusta procura alle lii in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE CONTRO
(C.F. , con sede in Via G. Milli, 2, in Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Salvi (C.F. __) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via F.P. Tosti n. 40/E, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, conferita con delibera presidenziale n. 188 del 08.11.2024; APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 85/2024 pubblicata in data 02.02.2024 dal Tribunale di Teramo, a conclusione del giudizio n. 581/2018 R.G. in materia di risarcimento danni da sinistro mortale, non notificata;
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 24.09.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto la domanda avanzata da – quale procuratore speciale di , in Parte_1 Controparte_4 proprio quale figlia della de cuius ed in qualità di esercente la Parte_3 potestà genitoriale sul figlio e , Persona_1 Controparte_1 rispettivamente nipote e fratello della medesima deceduta – nei confronti della Provincia di pagina 1 di 17 2
volta a sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultima per i danni dagli stessi CP_2 patiti in conseguenza del sinistro mortale occorso in data 13.05.2010, alle ore 00.30 circa, lungo la SP 259, al km 4+600 nel tenimento del Comune di Corropoli, allorchè , Parte_3 alla guida della propria vettura Rover modello 200 Tg. BC 686 DW, nel percorrere la citata via in direzione mare-monti, perdeva il controllo del mezzo, finiva fuori strada e collideva frontalmente contro un albero secolare posto a destra della sua corsia, decedendo sul colpo. Ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva o concorrente dell'Ente provinciale, il quale non aveva provveduto a rimuovere o mettere in sicurezza l'albero secolare, che si trovava a ridosso della sede stradale e ad una distanza inferiore ai sei metri, dunque in violazione dell'art. 14 C.d.S. e dell'art. 26 del relativo regolamento attuativo, l'originario attore agiva ai sensi dell'art. 2043 e/o 2051 c.c., al fine di vedersi riconosciuti “tutti i danni”, patrimoniali e non, “scaturenti dal sinistro, nessuno escluso”, da liquidarsi in via equitativa secondo le Tabelle di Milano e comprensivi di personalizzazione, interessi, rivalutazione e spese di lite. Deduceva, a supporto delle proprie richieste, che a seguito dell'avvenuto decesso la Procura di apriva un procedimento per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contro ignoti, CP_2 RGNR 3882/2010, poi archiviato, e che, in precedenza, era stato incardinato altro giudizio civile dinanzi al Tribunale di Teramo, promosso dalla sorella della vittima, conclusosi con sentenza con cui era stato riconosciuto a quest'ultima un risarcimento di € 25.808,46. All'esito della costituzione tardiva della , che contestava sotto ciascun Controparte_2 profilo la domanda, e dell'espletamento della prova testimoniale con l'unico teste di parte attrice, il Tribunale ha ritenuto la domanda parzialmente fondata sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- attesa la tardiva costituzione in giudizio dell'Ente convenuto, pur ritualmente citato, ha rigettato tutte le eccezioni da questi spiegate, inerenti, in particolare: la prescrizione di ogni diritto al risarcimento, poiché non esercitato nel termine di cui all'art. 2047 c.c.; la nullità delle procure speciali rilasciate dalle parti a e il conseguente difetto di Parte_1 rappresentanza del medesimo;
il difetto di rappresentanza del minore Persona_1
- ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione attiva in capo a , Controparte_4 poiché la stessa aveva transatto in via stragiudiziale la propria posizione, accettando la somma di € 6.000,00 a tacitazione di ogni danno derivante dal sinistro e con rinuncia ad ogni azione giudiziaria;
- nel merito, dopo aver rilevato in fatto che dagli accertamenti eseguiti era emerso che la morte si era verificata a causa dell'impatto tra la vettura della vittima e l'albero, mentre la condotta tenuta dalla rimaneva indimostrata, e specificato che l'istruttoria aveva dimostrato che CP_1 la pianta si trovava a meno di 6 metri dalla sede stradale ed era priva di protezione, ha ricondotto la fattispecie in oggetto nell'alveo dell'art. 2051 c.c., affermando che la convenuta era venuta meno al proprio onere probatorio, non fornendo prova del caso fortuito, attesa la mancata predisposizione delle barriere laterali di protezione, rispetto alla quale la condotta colposa dell'utente rimane del tutto ininfluente;
- in punto quantum debeatur, richiamata la nozione di danno da perdita parentale e specificata la natura omnicomprensiva del risarcimento di tale tipologia di danno, nonché i criteri sottesi all'accertamento dello stesso, ha proceduto alla relativa liquidazione in via equitativa secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, riconoscendo al nipote Parte_4 la somma di € 84.749,60 in considerazione della età (6 mesi) e del rapporto di
[...] convivenza con la vittima, e la somma di € 23.740,00 in favore del fratello di 53 anni non convivente;
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- da ultimo, ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, poiché non provati, compensando per la metà le spese di lite e ponendole per la restante metà a carico della convenuta, in considerazione della parziale soccombenza.
2. Ha proposto tempestivo appello l'originario attore, nella spiegata qualità, affidando il gravame ai seguenti motivi, così sintetizzabili al netto dei copiosi richiami giurisprudenziali effettuati: a) il primo giudice, pur dando atto della tardiva costituzione in giudizio della CP_2
comparsa in giudizio soltanto allorché il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c. era
[...] ormai scaduto, avrebbe errato nel ravvisare il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
, poiché ha fondato la propria decisione sull'atto di transazione tardivamente CP_4 prodotto dalla convenuta oltre i termini perentori, e peraltro senza mai essersi pronunciato sull'istanza di verificazione proposta dalla a seguito delle tempestive contestazioni CP_2 attoree e senza considerare la mancata produzione dell'originale del documento in parola;
a parere dell'appellante, dunque, quella produzione andava espunta dall'incarto processuale, con conseguente riconoscimento del diritto di al risarcimento del Parte_2 danno parentale;
b) la sentenza impugnata non avrebbe indicato né motivato i criteri sulla cui base è stato riconosciuto il punteggio complessivo a ciascun avente diritto ai fini della liquidazione del danno, non tenendo conto della tabella basata sul “sistema a punti”, così impedendo di comprendere se il conteggio totale assegnato fosse corretto o meno;
sotto tale profilo, il primo giudice sarebbe altresì incorso nella violazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e 2056 c.c., avendo applicato le Tabelle di Milano 2021 e non quelle del 2022, in uso al momento della pubblicazione della decisione e ritenute in ogni caso più adeguate dalla Suprema Corte, poiché, introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, consentono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto;
sotto tale profilo, l'appellante sostiene altresì l'erroneità della quantificazione del danno che, in applicazione delle Tabelle corrette, ammonterebbe ad € 90.004,60 in favore del fratello della vittima, e ad € 137.554,20 in favore del nipote, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. Sulla scorta di detti motivi, conclude per la riforma del provvedimento, Parte_1 riproponendo ex art. 346 c.p.c. le questioni rimaste assorbite dalla pronuncia impugnata.
2.1 Si è costituita tempestivamente la la quale, rilevata l'infondatezza del Controparte_2 gravame principale, ha spiegato a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi: a) Primo motivo appello incidentale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., dell'art. 14 CdS e dell'art. 26 Regolamento attuativo CdS, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove - interruzione del nesso causale con esonero di responsabilità dell'ente pubblico - Erroneità e Contraddittorietà della motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità a carico della - Illogicità della CP_2 CP_2 motivazione. La sentenza impugnata sarebbe errata laddove ha ravvisato la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. in capo alla , mentre l'unica causa del sinistro andava di
contro
Controparte_2 individuata nella condotta della conducente del veicolo. Sul punto l'Ente provinciale deduce che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della conformazione dei luoghi (andamento rettilineo del tratto stradale, assenza di anomalie, presenza di segnaletica verticale di pericolo e di idonea illuminazione), privi di intrinseca pericolosità, né del fatto che gli alberi secolari al di fuori della banchina erano ivi presenti da tempo immemorabile. Aggiunge che la CP_1
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avrebbe avuto una condotta gravemente imprudente, viaggiando alla guida del proprio veicolo a velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, anche in considerazione dell'orario notturno e del fatto che, al momento dell'evento, il fondo stradale era reso viscido dalla pioggia battente. L'urto del veicolo contro l'albero, dunque, era dovuto unicamente alla pericolosa velocità tenuta dalla conducente, violativa dell'art. 141 commi 1,2 e 3 C.d.S., avvalorata dalla gravità dei danni riportati dal veicolo e dalle conseguenze catastrofiche dell'impatto. Detta condotta, da intendersi quale fortuito accidentale, andava dunque a recidere il nesso causale tra la cosa ed il danno, con la conseguenza che l'albero andava considerato quale mera occasione e non come causa del danno. b) Secondo motivo di appello incidentale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., in ordine alla responsabilità concorrente della conducente del veicolo, e 2051 c.c. – violazione dell'art. 141 CdS e dell'art. 172 CdS - difetto di motivazione sul punto. La sentenza impugnata sarebbe errata laddove non ha previsto l'attribuzione di una colpa prevalente o quantomeno concorrente della , alla luce della pericolosa condotta di guida CP_1 tenuta nell'occorso e del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il che avrebbe dovuto portare alla conseguente riduzione del risarcimento in favore dei congiunti in proporzione al grado di colpa rilevato. c) Terzo motivo di appello incidentale: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 167 e degli artt. 77 e 83 c.p.c., erronea qualificazione dell'eccezione di difetto di procura e di rappresentanza del procuratore speciale come eccezione in senso stretto. Il primo giudice avrebbe altresì errato nel ravvisare l'improponibilità delle eccezioni relative al difetto di rappresentanza e di procura sollevate dalla , poiché costituitasi CP_2 tardivamente;
le stesse andavano di contro qualificate alla stregua di “eccezioni in senso lato” e, pertanto, giudicate rilevabili d'ufficio e proponibili dalle parti per tutta la durata del giudizio. A tal riguardo l'Ente ribadisce che le procure speciali rilasciate dalle parti a
[...]
sono da ritenersi nulle, con conseguente difetto di rappresentanza di quest'ultimo, Pt_1 poiché prive dell'apposizione in calce dell'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, rinvenibile solo in calce alla loro traduzione, prive di legalizzazione e mai depositate presso l'Archivio Notarile Italiano. Andava, poi, ravvisato un ulteriore profilo di nullità e di difetto di rappresentanza rispetto al minore non potendo il Persona_1 terzo agire in nome e per conto del minore senza l'intervento congiunto di entrambi i genitori e senza l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. d) Quarto motivo appello incidentale: Erroneità della sentenza per violazione di legge e dei principi in punto di individuazione dei soggetti legittimati al risarcimento – erroneità ed illogicità della Sentenza in ordine al riconoscimento in favore del nipote del diritto al risarcimento e, in subordine, eccessività della somma liquidata - erronea valutazione delle risultanze istruttorie – motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Si impugna la sentenza nella parte in cui è stato ravvisato il diritto di al Persona_1 ristoro del danno per la perdita del congiunto, sebbene la figura del nipote non rientri tra quelle degli aventi diritto al risarcimento, tanto non essere neppure contemplata dalle Tabelle predisposte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio conseguente alla morte del congiunto. Aggiunge che tale richiesta andava in ogni caso ritenuta infondata, non avendo gli attori dimostrato che, a seguito del fatto lesivo, si fosse determinato nel nipote, di appena sei mesi, “uno sconvolgimento delle normali abitudini, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse”, contestando da ultimo l'ammontare del risarcimento liquidato, ritenuto eccessivo e privo di adeguata motivazione.
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Sulla scorta di quanto sopra, la Provincia di Teramo insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ivi inclusa la rideterminazione delle spese di lite e l'eventuale restituzione da parte degli originari attori delle somme medio tempore percepite.
2.2 Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
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3. Sulla valenza della transazione, asseritamente intervenuta prima della proposizione del presente giudizio ed apparentemente contenente rinuncia abdicativa alla proposizione dello stesso, relativamente alla posizione della figlia della deceduta, . Controparte_4 La rinuncia all'azione consiste nella volontà dell'attore di abbandonare definitivamente il diritto sostanziale fatto valere in giudizio o che può essere fatto valere in giudizio. Questo significa che la parte rinunciante non potrà più agire in futuro per far valere lo stesso diritto. La rinuncia ha dunque effetto sostanziale, determinando l'estinzione del diritto, e preclude la possibilità di proporre la domanda giudiziale. Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla portata della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio e con la sentenza n. 2951 del 2016 ne hanno chiarito la differenza con la legittimazione ad agire dirimendo il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul punto (in termini anche la recente Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 1.9.2021, n. 23721) Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale e fare chiarezza sui due istituti, la Corte parte dall'inquadramento della legittimazione ad agire. Quest'ultima si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio. Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara:
“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca quindi tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. E' consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.
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Il problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti. Ma tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti.
In generale, peraltro, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa. Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112 c.p.c., seconda parte), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre.....le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. E' vero che il medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza.
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Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perchè può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Nè sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. Sulla scorta pertanto di tali argomentazione, la contestazione della titolarità del diritto, per asserita antecedente rinuncia alla proposizione della domanda, cui, come detto, consegue l'estinzione del diritto sostanziale stesso, ben poteva essere sollevata dalla parte convenuta, anche se costituitasi tardivamente. Che tra le parti fosse tuttavia intercorsa una transazione avente oltretutto quello specifico contenuto abdicativo, è stata circostanza, come detto, tempestivamente dedotta dalla difesa del convenuto, ma subito, altrettanto tempestivamente, contestata dalla difesa della parte attrice. Nel primo atto successivo alla costituzione della infatti (avvenuto quando erano già CP_2 maturate le preclusioni istruttorie – sin noti subito), la difesa della parte attrice aveva esplicitamente disconosciuto che fosse mai intercorso tra le parti quell'asserito accordo. Nel verbale 25.3.2019, primo atto difensivo rispetto alla costituzione del 23.3.20219, infatti si legge “in ordine alla presunta transazione si rileva la tardività della produzione documentale e se ne chiede lo stralcio e si disconosce l'esistenza di tale presunto accordo nonché la conformità delle copie all'originale”. La contestazione della circostanza imponeva pertanto in capo alla parte che quella titolarità del diritto sostanziale in capo alla parte attrice aveva (tempestivamente) contestato, l'onere di comprovare che tra le parti fosse intervenuto quell'accordo prima (o anche nelle more) dell'instaurazione del giudizio. Sotto tale profilo allora coglie nel segno la difesa dell'appellante (ed erra di converso il giudice di prime cure che ha utilizzato quella documentazione), laddove lamenta l'acquisizione e l'utilizzazione di quel documento, asseritamente comprovante la perdita della titolarità del diritto, nonostante la manifesta tardività del deposito, rispetto alla maturazione del termine C preclusivo fissato per le richieste istruttorie (come detto si è costituita dopo la CP_2 maturazione delle preclusioni probatorie). Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme tuttavia le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638372 - 01) ed in tal senso si è inequivocabilmente espressa anche la recente Cassazione civile sez. III, 01/04/2025, (ud. 27/03/2025, dep. 01/04/2025), n.8625.
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Né si verteva in ipotesi di attività di produzione resasi necessaria per la sopravvenienza del documento, in quanto quella asserita transazione reca la data del 18.5.2011, di molto antecedente l'introduzione del giudizio. Il richiamo poi operato dalla difesa dell'appellato all'art. 293 secondo comma, nella parte in cui si citano “i documenti” è proprio non ben compreso, in quanto piuttosto conferma la prospettazione sin qui esposta. La costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente infatti al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n.108) Di quella asserita transazione contenente rinuncia abdicativa il giudice di prime cure non doveva pertanto tenerne conto. Il primo motivo dell'appello principale è pertanto fondato.
4. Fondato è anche il secondo motivo dell'appello principale. Nella comparsa conclusionale del 4.10.2023 la difesa dell'appellante invocava è vero l'applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e non quelle utilizzate presso il Tribunale di Milano. In tema tuttavia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di merito, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti" (ritenuto maggiormente adeguato alla funzione già ex Cass. nr. 10579/21), adottate nelle more del giudizio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. Nella specie, la sentenza non specifica a quale anno le Tabelle di Milano, che ha poi ritenuto di applicare, si riferiscono, evincendosi tuttavia il ricorso ivi operato al sistema liquidatorio a forbice (proprio delle Tabelle meneghine 2021). Risulta poi comunque dal motivo di appello che nell'anno 2022, prima della decisione della causa, era stata edita una nuova versione delle dette tabelle, alla quale, quindi, il giudice avrebbe potuto e dovuto fare riferimento (in termini su analoga fattispecie Cassazione civile sez. III, 29/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 29/05/2025), n.14285 Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25213), in quanto strutturate sul sistema "a punti" (ritenuto, come detto, maggiormente adeguato alla funzione già ex Cass. nr. 10579/21). Ritenuto allora ammissibile e fondato il relativo motivo di appello, procede la Corte alla rideterminazione del quantum con riferimento alle tre parti appellanti, utilizzando le tabelle da ultimo edite dal Tribunale di Milano nel 2024. 4.1 Le convivenze risultano accertate dal giudice di prime cure in forza del certificato relativo allo stato di famiglia e, in relazione a tale profilo, nulla risulta efficacemente opposto dall'appellato/appellante incidentale. Le convivenze risultano altresì anche attestate nella relazione dei CC delegati alle indagini in sede penale. Il valore punto per fratelli e nipoti (contemplati esplicitamente pertanto nelle tabelle, diversamente da quanto assume la difesa della parte appellata sul punto) è pari ad euro 1.698,00. Per il nipote poi: 20 punti per età congiunto pagina 9 di 17 10
14 punti per età della vittima 20 punti per la convivenza 12 punti per i superstiti 15 punti valore medio per la qualità della relazione affettiva. 81 punti complessivi che conducono all'importo di euro 137.538,00.
Per il fratello Controparte_1 12 punti per età congiunto 14 punti per età della vittima 12 punti per i superstiti 10 punti valore medio per la qualità della relazione affettiva, tenuto conto delle risultanze sulla non continuità dei contatti 48 punti complessivi che conducono all'importo di euro 82.504,00.
Per la unica figlia il valore punto è pari ad euro 3.911,00. Controparte_4 26 punti per età congiunto 14 punti per età della vittima 20 punti per la convivenza 12 punti per i superstiti 15 punti valore medio per la qualità della relazione affettiva.
punti complessivi che conducono all'importo di euro 340.257,00 4.2 Sul diritto agli accessori. Vertendosi in ipotesi di debito di valore non sussiste il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. L'importo qui liquidato è comunque da intendersi già rivalutato all'attualità (tabelle attualmente in vigore) e il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). Si precisa da ultimo infine che per interessi legali devono intendersi, dalla notifica della citazione, quelli maggiorati ex d.lgs nr. 231/02.
5. L'appello incidentale.
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5.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., dell'art. 14 CdS e dell'art. 26 Regolamento attuativo CdS, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove - interruzione del nesso causale con esonero di responsabilità dell'ente pubblico - Erroneità e Contraddittorietà della motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità a carico della
- Illogicità della motivazione. CP_2 CP_2 Assume l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il tratto stradale in questione, all'epoca degli eventi per cui è causa, aveva un andamento rettilineo, si presentava senza anomalie, risultava essere in perfetto stato di manutenzione ed era dotato di tutti gli elementi strutturali adeguati a garantirne la funzionalità, oltre ad essere preceduto da un segnale verticale indicante il “pericolo di strada sdrucciolevole per effetto della pioggia o del gelo” ed essere provvisto persino di idonea illuminazione, come emerge dagli stessi documenti depositati dagli avversari e dal rapporto dei Carabinieri di Corropoli intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi. Non avrebbe in particolare considerato quel giudice che lo stato dei luoghi, all'epoca dei fatti, ivi compresa la presenza degli alberi secolari, i quali risultavano ubicati ben al di fuori non solo della carreggiata, ma anche della banchina laterale, era immutato da tempo immemorabile e, dunque, da innumerevoli anni precedenti all'entrata in vigore della normativa del C.d.S. richiamata dal Tribunale ed alla presa in carico della strada da parte della all'esito CP_2 della consegna ad essa effettuata dall'ANAS, che, in precedenza, ne aveva la gestione. Richiama a sostegno dei propri assunti la decisione resa dalla Suprema Corte, in un asserito caso analogo (Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 10850 del 15.01.2019), che avrebbe espressamente chiarito che: “In tema di omicidio colposo, ove in un sinistro stradale si verifichi il decesso del conducente di un veicolo in conseguenza dell'impatto con un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, la responsabilità penale del proprietario è configurabile solo se tale albero è stato piantato dopo l'entrata in vigore degli artt. 16 cod. strada e 26 regolamento di esecuzione e di attuazione del cod. strada, in quanto il divieto previsto da tali norme non comporta l'obbligo di rimozione delle piante già esistenti a tale data nella fascia di rispetto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 20/11/2017)”. Il motivo di appello è manifestamente infondato, in quanto non tiene minimamente conto del fatto che la gravata decisione non imputa all convenuto l'apposizione della pianta o la sua CP_6 mancata rimozione, in quanto posta non oltre quella distanza, ma, trattandosi appunto di pianta posta a meno di sei metri dalla sede stradale, imputa all'Ente la mancata adozione di idonee misure protettive.
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Con puntuale ed articolata motivazione, pure arricchita da pertinenti richiami giurisprudenziali, di fatto ignorata dalla difesa dell'appellante incidentale, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente rilevato che “Quando infatti siano presenti alberi a meno di sei metri dalla sede stradale, l'ente proprietario della strada deve apporre le protezioni imposte dall'art. 14 C.d.S. e dell'art. 26 co.
6. Reg. Att. C.d.S. (in argomento, oltre alla sentenza C. Cass. sez. IV pen. sent. 15.04.2010, n. 17601 cfr. anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 12052015, n. 9547 che, in tema di barriere laterali, ritiene che “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - impone agli enti proprietari delle strade di provvedere "al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (D.Lgs. 30 agosto 1992, n. 285, art. 14, comma 1, lett. b), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi del cit. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, comma 1) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, ma "sempre che sia assicurata la sicurezza stradale" (art. 13, comma 2, D.Lgs. cit.). In attuazione della delega contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, nonchè dell'analoga delega risultante dal combinato disposto dell'art. 144 vecchio C.d.S., comma 1, lett. b) e L. 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, comma 1, lett. f), il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare - contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ("Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"), nel D.M. 3 giugno 1998 ("Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione") e nel D.M. 21 giugno 2004.” Con la recente Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, (ud. 05/11/2024, dep. 14/12/2024), n.32545, la stessa Corte di legittimità ha affermato, in una fattispecie sovrapponibile a quella al vaglio ora di questa Corte distrettuale, “che, posto che l'evento dannoso si è verificato su una strada ricadente nella sfera di controllo e di vigilanza dell'ente locale, la causa del sinistro, da cui è derivata la morte del conducente del veicolo coinvolto, alla luce dell'accertamento svolto dal giudice di merito, è ravvisabile in un difetto strutturale della strada, consistente nella mancanza di barriere laterali idonee ad impedire un eventuale fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e tale carenza integra un vizio costruttivo, che prescinde dalle altrui modalità di uso del bene e in relazione al quale l'ente territoriale, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti ed i provvedimenti necessari alla sua eliminazione, trattandosi di tratto stradale aperto al pubblico transito.
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La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è, infatti, limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla sua assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26527; Cass., sez. 3, 15/10/2019, n. 25925; Cass. sez. 3, 27/02/2019, n. 5726; Cass., sez. 3, 29/09/2017, n. 22801; Cass., sez. 3, 12/05/2015, n. 9547; Cass., sez. 3, 13/03/2013, n. 6306). La responsabilità della pubblica amministrazione può, come già detto, concretizzarsi nella violazione di regole di comune prudenza in relazione ai rischi concreti inerenti a una res - quale un parapetto non idoneo a reggere un impatto a basse velocità - che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva che dovrebbe avere -, e non solo nella violazione di norme precettive derivanti da norme speciali che impongano particolari standard di sicurezza (così; Cass., sez. 3, 05/05/2017, n. 10916; Cass. sez. 3, 29/09/2017, n. 22801 cit.; Cass., sez. 3, 19/01/2018, n. 1257), in quanto sarebbe contrario ad ogni principio di rilievo costituzionale e civilistico - di solidarietà sociale, di buona amministrazione della res pubblica e del neminem laedere - considerare che il livello di protezione per gli utenti della res pubblica possa mutare a seconda dell'applicabilità
o meno ratione temporis delle norme di sicurezza primarie o secondarie immesse nell'ordinamento a loro protezione (così, Cass., sez. 3, n. 25925/19, cit.). D'altra parte, per la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la riconduzione della responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada alla fattispecie dell'art. 2051 cod. civ. esclude pure la rilevanza di qualsiasi colpa del custode ed esige, al contrario, che sia questo onerato della prova dell'elisione del nesso causale tra la cosa custodita e il sinistro, per caso fortuito o per fatto colposo del danneggiato o imprevedibile di un terzo estraneo.” 5.2 L'affermazione che suscita perplessità è invece quella, cui infatti non ha fatto seguito alcun altro accertamento fattuale, successivamente resa dal Giudice di prime cure e secondo cui “ove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo), (Sent. Trib. Teramo 1312/2016).”. Se infatti è vero che l'accertata violazione di quelle prescrizioni in capo alla PA esclude la rilevanza del fortuito escludente radicalmente il nesso, ciò non toglie che l'eventuale condotta colposa dell'utente continui a mantenere una rilevanza in punto di eventuale incidenza causale concorrente. Si legge infatti ancora nella citata Cass. “In mancanza di prova circa una condotta di guida imprudente o di altra colpa - anche generica - del conducente, non emergente dal compendio istruttorio, a fronte delle diverse ricostruzioni delle parti che oscillavano tra il malore improvviso del guidatore e la perdita di controllo del mezzo determinata da una profonda buca della strada, il giudice d'appello non ha ritenuto integrati neppure i presupposti per ritenere sussistente un concorso di colpa del leso, così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943; Cass., sez. 3, 03/05/2024, n. 11950).” L'approfondimento sulla condotta della vittima è stato invece completamente omesso da parte del Giudice di prime cure. Come emerge dall'esame del materiale fotografico in atti, appare evidente come a seguito dell'urto, la vettura ebbe a riportare notevolissimi danni strutturali;
danni sicuramente imputabili in via esclusiva alla forza cinetica del mezzo e dunque alla velocità tenuta dallo stesso. pagina 13 di 17 14
Alla luce di tali rilievi, può condividersi l'assunto dell'appellante incidentale secondo cui la vittima viaggiava comunque alla guida del proprio veicolo ad una velocità certamente non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo, anche in considerazione dell'orario notturno e del fatto che, come emerge dagli atti, al momento dell'evento, era in corso una violenta precipitazione piovosa ed il fondo stradale era reso viscido dalla pioggia battente. Proprio le dette condizioni temporali ed atmosferiche, dunque, avrebbero dovuto indurre la Sig.ra a moderare la velocità e ad assumere un maggiore livello di attenzione alla guida. CP_1 Pur non essendo allora tale condotta imprudente idonea ad escludere del tutto il nesso causale, secondo quanto detto, appare evidente come la stessa abbia inciso sul decorso causale, contribuendo alla determinazione dell'evento danno così come verificatosi. Quanto all'omesso uso delle cinture di sicurezza, nel relativo motivo di appello (pg. 22), così come nella comparsa di costituzione, non si indica il documento da cui risulterebbe essere stata accertata la circostanza;
onde questa Corte non è messa adeguatamente in grado di accertare la fondatezza o meno della relativa allegazione. Piuttosto il verbale di P.G. prodotto anche insieme alla comparsa della pare far solo CP_2 riferimento ad una mancata attivazione dell'airbag. In ragione delle considerazioni sin qui esposte, e valutando complessivamente tutte le emergenze acquisite, si ritiene congro determinare nel 50% la misura dell'apporto causale della condotta colposa della vittima.
5.3 Costituendosi tardivamente la eccepiva anche la nullità delle procure speciali CP_2 rilasciate dalle parti al Sig. ed il conseguente difetto di rappresentanza del Parte_1 medesimo, in quanto le procure stesse mancherebbero dell'apposizione in calce dell'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, essendo essa stata apposta solo in calce alla loro traduzione. Le procure, inoltre, mancherebbero di legalizzazione, la quale consiste nell'attestazione ufficiale – resa in lingua italiana dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e dell'autenticità della sua firma. Si eccepiva, altresì, l'assenza del deposito delle dette procure presso l'Archivio Notarile Italiano, in quanto, affinché di un atto proveniente dall'estero possa farsi uso in Italia è necessario che lo stesso venga preventivamente depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano ai sensi dell'art. 106, n. 4, della Legge Notarile n. 89/1913 (come modificato dal D.L. n. 669/1996 convertito dalla legge n. 30/1997 che ha definitamene risolto la questione relativa al deposito delle scritture private autenticate), che dispone che nell'Archivio notarile sono depositati e conservati gli originali o le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero prima di farne uso nello Stato, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia. Si eccepiva infine un ulteriore profilo di nullità e di difetto di rappresentanza, sia processuale che sostanziale, del Sig. rispetto al minore in quanto non risulterebbe Pt_1 Persona_1 delegabile il potere di rappresentanza, anche solo processuale, del genitore ad un terzo, attraverso una procura. Stando alla decisione assunta dal Giudice di prime cure, tali eccezioni andavano ritenute tardivamente proposte, in ragione della tardiva costituzione del convenuto. L'assunto non può essere condiviso, vertendosi in materia di verifica della legittimazione attiva del preteso procuratore e tuttavia le eccezioni vanno ritenute infondate. Non vi è infatti alcun obbligo di deposito presso l'archivio o notaio italiano dato che tale obbligo è previsto solo quando si tratti di far valere i relativi effetti nei confronti dei terzi ma non con riferimento al conferimento dei poteri di rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria.
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In relazione alla posizione del minore poi la richiesta di risarcimento del danno ha funzione reintegrativa del patrimonio e, quindi, mancando il carattere di straordinaria amministrazione, non vi era bisogno del consenso dell'altro genitore o autorizzazione del Giudice Tutelare. In merito all'eccezione di indelegabilità del potere di rappresentanza legale del genitore ad un terzo, pare possa effettivamente stabilirsi una distinzione tra procura generale, certamente inammissibile, e procura speciale, come quella in esame e per quanto in questa sede interessa, non rinvenendosi il divieto di delega di un singolo e specifico affare (nello specifico proprio l'introduzione del presente giudizio, anche con il rilascio del mandato al difensore), evidentemente nell'interesse del minore, nella disposizione di cui all'art. 320 cpc. Quanto poi all'eccezione secondo cui le procure stesse mancherebbero dell'apposizione in calce dell'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, essendo essa stata apposta solo in calce alla loro traduzione, rileva la Corte come, al di là del fatto che la parte aveva chiesto un termine per la regolarizzazione ex art. 182 cpc ed il Giudice di primo grado non abbia ritenuto di concederlo disponendo sulle richieste istruttorie, in realtà l'apostille risulti apposta in calce alla traduzione, a sua volta però posta di seguito alla procura, così potendosi e dovendosi intendere come riferita (anche) a quella.
6.Nessuna valenza, tenuto conto dei limiti soggettivi del giudicato, assumono in questa sede né la sentenza n 1312./2016 resa a definizione del procedimento rubricato con RG 3661 /2013 depositata il 17.11.2016 dal Tribunale di Teramo con cui la Provincia di Teramo veniva condannata al pagamento in favore di né tantomeno l'esito del fascicolo per Parte_5 il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contro ignoti, RGNR 3882/2010.
7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo alla domanda proposta da una delle parti (quella di maggior valore), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale induce tuttavia a disporre la parziale compensazione delle spese di lite. La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum.
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Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Nella fattispecie al vaglio allora, ferma l'applicazione del criterio di determinazione del valore in base al decisum, al rigetto dell'unico capo ed in punto di quantum si perviene all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, essendosi ritenuto rilevante il concorso di colpa della vittima Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, non essendo presenti collegamenti ipertestuali in concreto risultati di utilità nella redazione del presente procedimento ed essendosi anzi dovuto sollecitare la difesa della parte appellante principale al deposito di un atto conforme alle disposizioni tecniche in materia. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi connessi a marginali elementi fattuali, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.85 /2024, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, accerta che , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con sede legale in via ta al pagamento in favore di
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CF nq di procuratore speciale, giusta procura speciale allegata in atti di: C.F._1
, in proprio e in qualita' di esercente la potesta' genitoriale sul figlio Controparte_4 [...] e rispettivamente unica figlia e nipote e fratello , della defunta Persona_1 Controparte_1
delle seguenti somme: Parte_3
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euro 68.769,00 relativamente alla posizione di Persona_1 euro 41.252,00 relativamente alla posizione di Controparte_1 euro 170.128,50 relativamente alla posizione di;
Controparte_4 per le causali ed oltre accessori come da parte motiva;
condanna pertanto la al pagamento in favore di nato a [...]_2 Parte_1 PI (BR) il 10.08.1961 nella suddetta qualità delle seguenti somme: euro 170.128,50 relativamente alla posizione di;
Controparte_4 euro 41.252,00 relativamente alla posizione di da ritenersi tale importo Controparte_1 comprensivo anche dell'importo già liquidato dal giudice di prime cure e dunque interamente sostitutivo di quello;
euro 68.769,00 relativamente alla posizione di così riformato in pejus, in Persona_1 parziale accoglimento dell'appello incidentale, il relativo capo decisorio della sentenza di primo grado;
dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna per il residuo , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in via G Milli 2 64100 al pagamento in favore di nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in via IE_Martina snc CF nq in atti per il primo grado di C.F._1 euro 518 e 27,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero e per il presente grado di euro 777,00 e 27,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero, con attribuzione in favore dell'avv.Maurizio Massatani, C.F. , del foro di Roma. C.F._2 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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