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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2515/2024 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Boscia (Cf.
) del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 Chivasso, Via Calandra n. 6, giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1 (Cf. ) nata a [...] il [...] e residente a [...] Sant'Eusebio n. 4, elettivamente domiciliata in Chivasso, Via Caduti per la Libertà n. 43, presso lo Studio dell'avv. Rosalba Liccese (Cf. ) del Foro di Ivrea, che la rappresenta C.F._4 e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 11.7.2025 Conclusioni consensualizzate delle Parti Le parti hanno dato atto che, stante il venir meno della conflittualità nella gestione dei figli, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e, quindi, instano congiuntamente per l'accoglimento delle seguenti conclusioni come depositate in PCT: Voglia il Tribunale Ill.mo, Pronunciare, con sentenza la separazione dei IGg.ri coniugi e e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente disporre che venga trascritta presso i competenti Uffici. Assegnare in via definitiva la casa coniugale, e i relativi arredi, sita a Chivasso (TO), Via Sant'Eusebio n.4, costituita da alloggio e posto auto, condotta in locazione, alla IG.ra che ivi abiterà unitamente Controparte_1 ai figli minori , e , dando atto che il IG. se n'è già Persona_1 Per_2 Persona_3 Parte_1 allontanato dal mese di aprile 2024 e ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali e a trasferire la residenza a Giugliano in Campagna (NA), Via Marcheselle n. 130/B. Affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e disporre che i genitori assumano di comune accordo tutte le decisioni importanti relative alla crescita, all'educazione, alla salute, all'equilibrio psico-fisico e istruzione delle figlie. Dare atto che, stante la distanza tra le rispettive residenze, entrambi i coniugi si doteranno di un indirizzo di posta certificata elettronica per lo scambio delle informazioni e della documentazione relativa alle figlie. Il IG. si doterà anche di firma digitale così da poter sottoscrivere e inoltrare alla moglie la Parte_1
pagina 1 di 2 documentazione necessaria per le figlie entro il termine che gli verrà indicato e, se non urgente, comunque entro sette giorni dalla richiesta. Dare atto che il IG. terrà con sé le figlie, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e Parte_1 quelli delle minori, accordandosi con la moglie. Disporre che i coniugi provvedano al mantenimento e alla cura delle figlie quando sono presso di loro e che il IG. corrisponda alla moglie un contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, sino a Parte_1 quando non saranno economicamente indipendenti, nella misura di 150,00 € mensili (1.800,00 € annui), da imputarsi nella misura di 50,00 € per figlia, da accreditarsi presso un IBAN che gli verrà indicato dalla IG.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo Indice ISTAT del mese di giugno. CP_1 Dare atto che la IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva e integrale l'assegno unico erogato dall'INPS CP_1 per le figlie e l'assegno di frequenza per . Per_2 Disporre che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche (libri, tasse, rette, autobus, spesa di corredo scolastico ad inizio anno) e spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse delle figlie. Oltre al 50% dei costi relativi alle spese per le attività sportive e/o ricreative delle figlie (spese di iscrizioni e di abbigliamento), almeno una, che dovranno essere tutte previamente concordate fra i coniugi e documentate, e se necessitate (ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate. In ogni caso tutte le spese straordinarie al 50% in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 24 giugno 2016 di concerto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e il Tribunale di Ivrea. Dare atto che i coniugi concordano di compensare le spese del presente giudizio nonché del giudizio RG 2536/2024 a questo riunito e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale. Dare atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito formulata nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 17/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio civile a Parte_1 Controparte_1 Napoli il 29/10/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 42, Parte I, Anno 2009), optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano i figli (29/09/2010), (22/12/2016) e Persona_4 Persona_5 (26/01/2020). Persona_6 Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la separazione. Si è costituita parte resistente. In data 13/06/2025 si è svolta la prima udienza, a seguito della quale i coniugi hanno dato atto della cessazione della conflittualità in merito alla gestione dei figli, sottolineando altresì di aver trovato un accordo sulle condizioni di separazione, proponendo poi conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi tali conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti, depositate in PCT in data 13.6.2025, come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2515/2024 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Boscia (Cf.
) del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 Chivasso, Via Calandra n. 6, giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1 (Cf. ) nata a [...] il [...] e residente a [...] Sant'Eusebio n. 4, elettivamente domiciliata in Chivasso, Via Caduti per la Libertà n. 43, presso lo Studio dell'avv. Rosalba Liccese (Cf. ) del Foro di Ivrea, che la rappresenta C.F._4 e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 11.7.2025 Conclusioni consensualizzate delle Parti Le parti hanno dato atto che, stante il venir meno della conflittualità nella gestione dei figli, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e, quindi, instano congiuntamente per l'accoglimento delle seguenti conclusioni come depositate in PCT: Voglia il Tribunale Ill.mo, Pronunciare, con sentenza la separazione dei IGg.ri coniugi e e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente disporre che venga trascritta presso i competenti Uffici. Assegnare in via definitiva la casa coniugale, e i relativi arredi, sita a Chivasso (TO), Via Sant'Eusebio n.4, costituita da alloggio e posto auto, condotta in locazione, alla IG.ra che ivi abiterà unitamente Controparte_1 ai figli minori , e , dando atto che il IG. se n'è già Persona_1 Per_2 Persona_3 Parte_1 allontanato dal mese di aprile 2024 e ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali e a trasferire la residenza a Giugliano in Campagna (NA), Via Marcheselle n. 130/B. Affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e disporre che i genitori assumano di comune accordo tutte le decisioni importanti relative alla crescita, all'educazione, alla salute, all'equilibrio psico-fisico e istruzione delle figlie. Dare atto che, stante la distanza tra le rispettive residenze, entrambi i coniugi si doteranno di un indirizzo di posta certificata elettronica per lo scambio delle informazioni e della documentazione relativa alle figlie. Il IG. si doterà anche di firma digitale così da poter sottoscrivere e inoltrare alla moglie la Parte_1
pagina 1 di 2 documentazione necessaria per le figlie entro il termine che gli verrà indicato e, se non urgente, comunque entro sette giorni dalla richiesta. Dare atto che il IG. terrà con sé le figlie, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e Parte_1 quelli delle minori, accordandosi con la moglie. Disporre che i coniugi provvedano al mantenimento e alla cura delle figlie quando sono presso di loro e che il IG. corrisponda alla moglie un contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, sino a Parte_1 quando non saranno economicamente indipendenti, nella misura di 150,00 € mensili (1.800,00 € annui), da imputarsi nella misura di 50,00 € per figlia, da accreditarsi presso un IBAN che gli verrà indicato dalla IG.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo Indice ISTAT del mese di giugno. CP_1 Dare atto che la IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva e integrale l'assegno unico erogato dall'INPS CP_1 per le figlie e l'assegno di frequenza per . Per_2 Disporre che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche (libri, tasse, rette, autobus, spesa di corredo scolastico ad inizio anno) e spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse delle figlie. Oltre al 50% dei costi relativi alle spese per le attività sportive e/o ricreative delle figlie (spese di iscrizioni e di abbigliamento), almeno una, che dovranno essere tutte previamente concordate fra i coniugi e documentate, e se necessitate (ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate. In ogni caso tutte le spese straordinarie al 50% in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 24 giugno 2016 di concerto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e il Tribunale di Ivrea. Dare atto che i coniugi concordano di compensare le spese del presente giudizio nonché del giudizio RG 2536/2024 a questo riunito e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale. Dare atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito formulata nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 17/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio civile a Parte_1 Controparte_1 Napoli il 29/10/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 42, Parte I, Anno 2009), optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano i figli (29/09/2010), (22/12/2016) e Persona_4 Persona_5 (26/01/2020). Persona_6 Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la separazione. Si è costituita parte resistente. In data 13/06/2025 si è svolta la prima udienza, a seguito della quale i coniugi hanno dato atto della cessazione della conflittualità in merito alla gestione dei figli, sottolineando altresì di aver trovato un accordo sulle condizioni di separazione, proponendo poi conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi tali conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti, depositate in PCT in data 13.6.2025, come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 2 di 2