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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2125/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2125/2021 cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. rg 3452/2021 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
anche disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Ibello e dall'Avv. Enrico Quintavalle, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti L. Loreni e
A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
E CONTRO
Controparte_2
-convenuto contumace-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro aventi ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo nr. 2021-802-02 del 6/04/2021, nonché ad avviso di addebito n. 357 2021 00004170 71 000 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. RM
00000/2021-802-02 del 6/04/2021, notificato in data 14/04/2021 portante la condanna al pagamento di euro 19.047,57 a titolo di contribuzione e sanzioni relativamente al periodo dal 11/2018 al 12/2018, nonché avverso l'Avviso di Addebito n. 357 2021 00004170 71
000, notificato il 05/11/2021 portante un credito contributivo di euro 6.169,29 a titolo di contribuzione e sanzioni, relativamente al medesimo periodo.
Si è costituito in giudizio l' che, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza fissata per la trattazione scritta, la causa istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, lette le note scritte depositate dalle parti, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un.
9936/14).
2. Si osserva in primo luogo come questo giudice ritenga di prestare piena e convinta adesione alle cadenze motivazionali già espresse con sentenza n. 1248/2024 del 13/11/2024
(rg 2128/2021 Giud est. Dr.ssa Orecchio) emessa da questo Ufficio in fattispecie analoga, il
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro cui percorso argomentativo motivazionale deve in questa sede intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c
3. Preliminarmente deve darsi atto che nel caso di specie la non deve considerarsi CP_2
contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni degli atti impugnati afferiscono, stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. CP_1
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
4. Sulla inammissibilità dell'avviso di addebito ex art. 24 comma 3 d.lgs n. 46/1999
La doglianza relativa alla inammissibilità dell'avviso opposto stante la preclusione di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs n. 46/1999 è fondata.
4.1 L'avviso di addebito n. 357 2021 00004170 71 000 notificato il 05/11/2021, si basa sul verbale unico di accertamento nr. 2021-802-02 del 6/04/2021, oggetto da parte della società ricorrente sia di ricorso amministrativo (del 13.5.2021) che di impugnazione davanti l'intestato Tribunale con il presente ricorso depositato in data 13.8.2021. CP_ Ciò posto risulta evidente che sebbene l' non poteva emettere l'avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell'art. 24 comma 3, dlgs n.
46/1999 e nullità dell'avviso di addebito non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l'accertamento dell'obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' (cfr. Cassazione – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. n. 17858/2018, CP_1
Cass. n. 14963/2012 e n. 11515/2017).
4.2 In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019, n. 8724) che “ in tema di riscossione di contributi e premi
l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”.
4.3 In virtù di quanto sin qui rappresentato deve pertanto ritenersi che l' non poteva CP_1 iscrivere a ruolo i crediti portati dall'avviso di addebito qui opposto che, pertanto, deve essere annullato ai sensi dell'art. 24, comma 3 dlgs n. 46/1999 con la conseguenza che la sussistenza della pretesa creditoria ivi portata deve essere vagliata alla luce delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo
4. Tanto premesso, con gli atti impugnati, i Verbalizzanti hanno preso in esame il periodo temporale dal 1/11/2018 al 31/12/2018 relativamente al contratto di servizi intercorso tra e il di cui fa parte la consorziata FOCUS COOP con Parte_1 Controparte_3
riferimento ai Lavoratori ivi indicati specificando che :
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro I verbalizzanti hanno pertanto concluso che
Occorre ancora evidenziare che gli ispettori, in ultima analisi, hanno altresì accertato e valorizzato la circostanza che
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Hanno quindi contestato alla società , richiamando i riferimenti normativi di cui Pt_1 agli artt. 1655 cc e 29 dlgs 276/2003, l'utilizzazione illecita dei lavoratori su indicati per i periodi e le giornate ivi specificate, addebitando alla società la contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro in questione a seguito del ricalcolo delle retribuzioni spettante ai predetti lavoratori in virtù delle differenze tra le ore di lavoro dichiarate dalla società e le ore di lavoro dichiarate dall'azienda in fase di comunicazione del rapporto di lavoro (Unilav) e CP_ sugli trasmessi all' per il complessivo importo di €19.047,57 . CP_4
6. Avverso tale accertamento e le risultanze in esso contenute ha presentato opposizione la deducendo: Parte_2
1) la violazione dell'art. 14 L. 689/81 per aver notificato il verbale oltre i termini ivi previsti;
la violazione del codice di comportamento ad uso degli ispettori e della circolare del
Ministero del Lavoro 6/03/2014 risultando omesso nei suoi confronti il verbale di primo accesso, con grave lesione del diritto di difesa;
2) la infondatezza nel merito di tutte le contestazioni, risultando la genuinità del contratto di appalto stipulato con il dotato di propria organizzazione e su cui ricadeva il Controparte_3 rischio di impresa;
3) il difetto di prova in ordine alla quantificazione delle somme addebitate.
7. Sui vizi formali del verbale ispettivo
7.1 Prima di affrontare il problema relativo ai vizi propri del verbale ispettivo, occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo - se sussistono i presupposti - disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
7.2 La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024)
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il
Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva.
7.3 Ciò premesso, nella specie, la censura inerente alla nullità del verbale per omessa notifica nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 14 L.
n. 689/81, è infondata, dovendosi osservare che la norma invocata si applica ai soli verbali di contestazione delle violazioni amministrative” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame).
Sul punto appare sufficiente osservare che la Cassazione con ordinanza n.28/2019 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in materia di contestazione di illeciti rilevanti
a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con
l'ordinanza n. 4225 del 2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del
d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art.
14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta In esordio, anche In relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi”
7.4 Parimenti infondata è l'ulteriore censura inerente all'omissione del verbale di primo accesso risultando pacifico che l'ispezione in parola è stata compiuta nei confronti della
FOCUS CO e che la odierna società opponente risulta chiamata a rispondere quale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro impresa utilizzatrice dei lavoratori in somministrazione. In ogni caso risulta documentalmente agli atti che l' abbia notificato nei confronti della sia il CP_1 Pt_1
verbale di primo accesso in data 25.6.2019 sia il verbale di verifica ispettiva del 4.3.2021
CP_ (cfr doc. n. 4 all.ti alla memoria
7.5 Parimenti infondata è l'eccezione della violazione del diritto di difesa, dovendosi osservare che per le omissioni contributive/previdenziali – come nella specie - è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile tale da permettere (come è avvenuto pacificamente nella specie) la compiuta comprensione degli addebiti e l'altrettanto compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
Nella specie, infatti, gli ispettori hanno dettagliatamente esposto le ragioni dei propri rilievi diretti ad evidenziare la non genuinità dell'appalto intercorso tra ed il Pt_1 CP_3
e per esso la consorziata CU CO evidenziando che quest'ultima anziché
[...]
assumere su di sé la gestione a proprio rischio del servizio si fosse limitata ad una mera fornitura di manodopera.
Alla luce di tali osservazioni, il contenuto del verbale deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto la pretesa risulta essere stata esposta in modo chiaro ed intellegibile tale da permettere la compiuta comprensione degli addebiti nonché la compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
8. Sull'onus probandi e sul valore dei verbali ispettivi
8.1 In via preliminare si osserva che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
8.2 Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' . CP_1
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o degli ispettori del lavoro fanno piena prova - fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (cfr. ex multis Cass.
24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi. Quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; 24461/18).
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In particolare, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene - in adesione alla consolidata giurisprudenza - che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
9. Sulla fattispecie normativa contestata nel verbale ispettivo oggetto di controversia
9.1 I profili fattuali e normativi della presente vicenda risultano compiutamente descritti nel verbale unico di accertamento del 6.4.2021 emesso nei confronti della società Pt_1
(come innanzi riportati per stralcio), a seguito anche di ispezione compiuta nei confronti della FOCUS COOP, quale impresa consorziata del Controparte_3
Gli Ispettori, sulla base delle dichiarazioni del personale e della documentazione acquisita, hanno accertato che la FOCUS COOP, svolgente attività prevalente di facchinaggio ed inserita nel si era limitata a fornire forza lavoro alla committente senza Controparte_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro assumere alcun rischio di impresa;
che, pertanto, la cooperativa risultava assimilabile ad una società di somministrazione di manodopera operante in virtù di uno psuedo-appalto di servizi non genuino, risultando peraltro fornitrice di lavoratori il cui utilizzo era avvenuto in promiscuità con il proprio personale occupato dalla Pt_1
9.2 Ebbene, quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto in questione, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Al riguardo la S.C. con ordinanza n. 3280 del 9.02.2025, nel dare continuità all'interpretazione conferita al disposto di cui alla disposizione richiamata, ha ribadito il consolidato orientamento – cui il Tribunale ritiene di aderire - secondo cui “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
configurandosi una intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cass. Ord. n. 4828/2023; Cass. n.
23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011).
10. Sui vizi di merito: accertamento della genuinità dell'appalto di servizi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 10.1 In applicazione dei su esposti principi di diritto occorre allora procedere alla verifica, nel caso di specie, della sussistenza dei criteri discretivi -così come individuati dalla giurisprudenza di legittimità- tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera.
10.2. Ebbene, è pacifico in causa che la società nell'ambito dell'attività di impresa Pt_1
nel settore della distribuzione commerciale, ha stipulato con il un Controparte_5
contratto commerciale a termine per la gestione di alcuni Centri della Grande
Distribuzione, tra cui il punto vendita di Latina (cfr doc. n. 4 all.to sub ricorso); che, al fine di eseguire l'obbligazione suddetta, ha stipulato in data 8.6.2016 con il Pt_1 CP_3
- svolgente servizi di facchinaggio e attività ausiliarie mediante le società consorziate
[...]
- un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto: “pulizia generale giornaliera dei locali situati nei Comuni di Latina, Cisterna, Pomezia, Ceprano per una superficie complessiva di circa 3500 mq”; “sistemazione delle merci che arrivano su bancali o simili”; “altri lavori accessori secondo le richieste del Committente” (cfr. doc. n. 5 all.to sub ricorso).
In tale contesto, l'odierna società opponente deduce che il era dotato di Controparte_3
propri mezzi e struttura amministrativa e che alla Sig.ra - Persona_1
dipendente della medesimo - era demandata la gestione, l'organizzazione e la CP_3 supervisione dell'opera eseguita in favore del cliente . Pt_1
10.3 Ciò posto gli accertamenti ispettivi in contestazione sono consistiti nell'acquisizione ed esame della documentazione aziendale nonché nella assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori alle dipendenze della CU CO, quale società consorziata.
Questi ultimi hanno riferito che le direttive sulle modalità di espletamento delle mansioni erano stabilite direttamente dal “responsabile del punto vendita” ( ; di non aver mai Pt_1
conosciuto il rappresentante legale della cooperativa;
che la sig.ra non dava le Per_1
direttive essendosi presentata sul posto di lavoro solo 2 o 3 volte e che occorreva chiamarla solo in caso di problemi;
che i rapporti con la predetta erano limitati alle questioni Per_1
burocratiche (cfr interviste di , Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
, ).
[...] Testimone_3 Testimone_4
In particolare, la lavoratrice ha chiarito di essere stata assunta come Testimone_3 cassiera dalla ma che nel corso dell'orario di lavoro svolgeva anche attività di Pt_1
scaffalista; che il responsabile del punto vendita era il sig , dipendente Persona_3 della di aver svolto il colloquio di lavoro con la sig.ra ON che l'aveva assunta Pt_1
con contratto part time di 20 ore settimanali alle dipendenze della;
che la ON Pt_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro poi la fece assumere per le restanti 20 ore dalla AT CO;
di aver poi stipulato un contratto con decorrenza 1.11.2018/31.12.2018 con la CU CO sempre presso lo stesso punto vendita e con medesime mansioni di scaffalista;
di essere stata assunta da altra società (Service sell) dall'1.2.2019; che gli unici rapporti con le cooperative avvenivano tramite ma solo per la comunicazione dei giorni di assenza, per ferie o Persona_1
permessi.
Del medesimo tenore, risultano anche le dichiarazioni rese da lavoratori e Persona_4
Persona_5
10.4 Tale univoco quadro istruttorio non è scalfito dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati da parte opponente ed anzi, gli esiti cui sono giunti gli ispettori ne sono obiettivamente confermati.
10.5 Invero, le dichiarazioni rese dalle testimoni e (integrate da quelle rese Per_1 Tes_5 dalle stesse testimoni nell'ambito dell'omologo processo iscritto al n. rg 2124/2021 ed acquisite nel presente giudizio con il consenso dei difensori) non sono parse per nulla allineate quanto ai contenuti effettivi ed anzi soffrono di grossolane contraddizioni là dove esse tentano, vanamente, di conferire un reale e concreto potere conformativo alla figura della “referente della cooperativa” sig.ra Per_1
Costei infatti, sentita dal Tribunale nella qualità di dipendente del ed alla Controparte_3
quale, secondo la tesi attorea, era demandata proprio la gestione, organizzazione e supervisione dell'opera eseguita in favore del Cliente , ha dichiarato di essere Pt_1
stata assunta dalle varie cooperative, ma non ha mai citato il . Controparte_3
La teste ha dichiarato di essere stata assunta dalle varie cooperative perché conosceva da tempi i responsabili (di cui tuttavia non ha saputo ricordare i nominativi) e di non conoscere le ragioni per le quali vi fossero stati tanti avvicendamenti nei vari appalti di servizi in favore di tra le varie cooperative (di cui non ha saputo ricordare le differenti Pt_1
denominazioni) .
Ella ha poi riferito di aver svolto mansioni impiegatizie e di gestione del personale affermando semplicemente che la sua attività “consisteva nel confrontarmi con la sig.ra
per sapere quanta merce sarebbe arrivata in un determinato punto Tes_5 Parte_3
vendita, per redigere dei programmi di lavoro, per valutare l'organizzazione del lavoro e se la cooperativa stava svolgendo correttamente le mansioni. Per esempio, io chiedevo alla
“ va tutto bene?”. Tes_5 Per_6
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sul punto poi la ha ulteriormente specificato che “ La sig.ra lavorava per Per_1 Tes_5 come responsabile di gestione dei vari punti vendita. In particolare, quest'ultima Pt_1
mi forniva le informazioni sul numero dei colli che dovevano essere scaricati nei vari punti vendita, in relazione a questa informazione a volte contattavo i responsabili dei vari punti vendita e redigevo un programma di lavoro individuando quantepersone dovessero essere presenti in quel punto vendita, spostando, a volte, alcuni dipendenti da un punto vendita all'altro.” (cfr verbale udienza del 15.10.2024)
La deposizione della è apparsa assolutamente generica e priva di precisi riferimenti Per_1
e, soprattutto, di alcuna specificazione circa i concreti ordini asseritamente impartiti ai dipendenti della cooperativa. Ella inoltre non ha mai riferito delle interlocuzioni con la sig.ra di figura invece espressamente indicata dalla teste -come si Tes_6 Pt_1 Tes_5
vedrà appresso - come soggetto che si interfacciava sempre con la Per_1
Risulta oltremodo decisiva la circostanza che la non abbia mai confermato di essere Per_1
stata dipendente del Controparte_3
10.6 Invero, la teste , dipendente della dal 2005 con Testimone_7 Pt_1
mansioni di ispettore presso i vari punti vendita, ha reso dichiarazioni parzialmente confliggenti con quelle della precedente teste, riferendo, per quanto di interesse: “la signora lavora presso l'amministrazione della Si occupa anche delle buste paga. Tes_6 Pt_1
Lei era l'altra persona che aveva rapporti con la sig.ra Infatti, mentre io mi Per_1
occupavo della logistica e della gestione dei punti vendita, la sig.ra si occupava Tes_6
della parte amministrativa – gestionale dei suddetti punti vendita, con riferimento alle attività svolte dalla cooperativa. In particolare, lei registrava, secondo quanto le riportava la sig.ra quante ore di pulizia avevano svolto i dipendenti della cooperativa o Per_1 quanti colli i medesimi avevano posizionato”; “la sig.ra non veniva tutti i Persona_1 giorni, però all'interno del punto vendita c'era spesso un capo cooperativa, che era il referente della cooperativa stessa, il quale riceveva le varie indicazioni” .
La teste, inoltre, ha confermato la circostanza dell'utilizzo dei medesimi lavoratori assunti contemporaneamente da e dalla COerativa (di turno) con contratto a tempo Pt_1
determinato e parziale, ciascuno, di 20 ore settimanali, precisando che in tali casi i due rapporti di lavoro restavano separati nel senso che “ dava le direttive attraverso il Pt_1
responsabile del punto vendita;
mentre per le ore della cooperativa le direttive venivano date sempre dalla (cfr. dichiarazione resa al verbale di udienza del 13.3.2024 Per_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro integrata da quella resa nel processo omologo rg 2124/21 di cui al verbale di udienza del
8.11.2023 acquisito con il consenso delle parti).
10.7 La teste – dipendente della CU CO dall'1.11.2018 al 31.12.2018 Testimone_8
presso il punto vendita di Pomezia – ha chiarito che chi organizzava il lavoro dei dipendenti della cooperativa stabilendo i turni lavorativi, gli orari e le mansioni da svolgere, era la sig.ra quale responsabile del punto vendita e dipendente della società Parte_4 Pt_1
Quanto alla figura della sig.ra la teste ne riferisce solo in quanto fu lei a presentarla Per_1
presso il punto vendita di Pomezia per la stipula del contratto di lavoro con la AT
CO del 30.6.2018 (con ciò confermando che i vari lavoratori passavano senza soluzione di continuità da una cooperativa all'altra nell'ambito dello stesso appalto di servizi mantenendo le medesime mansioni e stesso luogo di lavoro), specificando di non averla mai più vista ed escludendo che fosse lei a dare le direttive ai dipendenti della cooperativa.
La teste ha poi aggiunto di aver chiamato la una sola volta per ottenere il 730 che Per_1
non le era stato inviato (cfr verbale udienza del 12.3.2024)
10.8 Il teste – dipendente della - ha confermato e Persona_4 Controparte_6
maggiormente esplicitato le dichiarazioni rese agli ispettori (anche mediante l'ausilio del modello C/2 la cui consultazione è stata autorizzata dall'Ufficio) ribadendo: di essere stato assunto dalla predetta cooperativa per il periodo dal 1.11.2018 al 31.12.2018 dopo che era cessato il suo contratto a tempo determinato con la AT CO (dal 5.10.2018 al
30.10.2018); di aver continuato a svolgere le medesime mansioni di magazziniere presso lo stesso punto vendita di Latina Scalo;
ha specificato di non ricordare chi fosse la Per_1
affermando che chi organizzava il lavoro all'interno del punto vendita era un caposquadra tra i dipendenti della cooperativa, tale di non aver mai avuto rapporti con Parte_5
la cooperativa non avendo mai partecipato alle assemblee;
di non aver mai conosciuto i rappresentanti delle cooperative per le quali aveva lavorato (cfr verbale udienza del
12.3.2024).
10.9 Infine, la dichiarazione rilasciata dalla teste della società opponente -sig.ra Tes_9
- quanto alle circostanze riferite in merito alla figura e alle mansioni svolte
[...]
dalla sig.ra è apparsa fortemente inattendibile. Per_1
La teste, infatti, è stata più volte ammonita per aver risposto, con narrazione obiettivamente preconfezionata, a domande nemmeno (ancora) poste dal Tribunale. In ogni caso le predette circostanze risultano platealmente sconfessate da quanto emerso sia in sede ispettiva sia in esito alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi in giudizio (come innanzi riportate).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare la circostanza che la inviasse alla teste messaggi whatsapp per Per_1 indicare gli orari di lavoro che lei avrebbe dovuto osservare per l'intera settimana, trovano innegabile smentita nelle dichiarazioni della stessa la quale non ha mai riferito tale Per_1
modalità, per singolo lavoratore, nell'organizzare il lavoro del personale delle cooperative, avendo invece esposto di contattare “i responsabili dei vari punti vendita”, di redigere “un programma di lavoro” o di interloquire con un capogruppo.
Occorre tuttavia osservare che la teste, nella sua qualità di dipendente sin dal 2010 Pt_1
e di dipendente anche della CU coop per l'anno 2018 e sempre con mansioni di scaffalista, ha potuto confermare la sussistenza di una obiettiva promiscuità tra i lavoratori assunti alle dipendenze della società con contratto a tempo parziale di 20 ore Pt_1
settimanali e quelli assunti, con medesima tipologia di contratto, dalle varie cooperative via via succedutesi nei vari appalti di servizi stipulati in favore della prima.
Lo sforzo che la teste ha profuso (così è a dire per la teste nel tentativo di Tes_5
rappresentare una totale separazione tra le due tipologie di rapporti lavorativi (per cui i lavoratori magari nello stesso giorno ed in base ai vari turni indossavano due divise diverse e avevano due referenti diversi) si infrange nella obiettiva promiscuità che ha invece caratterizzato tale modalità lavorativa in cui vi era completa commistione del personale della cooperativa con il personale della committente atteso che gli stessi soggetti lavoravano nei medesimi ambienti di lavoro ed erano pienamente integrati nell'organizzazione aziendale di Pt_1
11. La valutazione dell'ampio compendio probatorio acquisito consente di ritenere che nei vari luoghi di lavoro del personale della cooperativa, vi era una sostanziale estraneità del e per esso la consorziata CU CO nella direzione, nella organizzazione Controparte_3
e nel controllo delle prestazioni lavorative del proprio personale “appaltato” presso l'utilizzatrice essendosi limitata, la cooperativa predetta, a mettere a disposizione Pt_1
del cliente-committente una prestazione lavorativa utilizzata nell'attività aziendale di quest'ultimo secondo le proprie necessità ed in base alle proprie direttive.
Deve infatti ritenersi accertato che i lavoratori di cui al verbale ispettivo, avevano ricevuto disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell'attività lavorativa da svolgere, direttamente dai dipendenti della committente in persona dei vari responsabili dei punti vendita facenti capo ad , risolvendosi la figura della in un mera Pt_1 Per_1
intermediaria totalmente priva del potere di conformazione o specificazione della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro prestazione e incaricata della sola gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, là dove la consorziata cooperativa appaltatrice non aveva assunto alcun rischio di impresa (da intendersi come risultato autonomo) in relazione alle maestranze inviate, né l'assunzione di alcuna responsabilità sia in ordine alla gestione dei lavori che a risultati stabiliti in contratto.
Deve quindi rilevarsi un distorto utilizzo del contratto di appalto in esame e ravvisarsi, in capo ad , gli elementi caratterizzanti della veste datoriale, dovendo valutare le Pt_1
prove raccolte confermative della mancanza di effettività della gestione del lavoro dei suddetti lavoratori da parte della società appaltatrice formalmente loro datrice di lavoro.
In definitiva, gli approdi istruttori lasciano dunque desumere in maniera chiara come il contratto di appalto in esame celasse, in realtà, una interposizione illecita di manodopera;
si tratta difatti di appalto 'labour intensive' non finalizzato alla realizzazione di un risultato in sé autonomo -peraltro in assenza da parte della appaltatrice di mezzi per l'esecuzione del servizio- in cui la formale datrice si è limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto finora osservato, deve, pertanto, concludersi che correttamente gli ispettori hanno provveduto ad addebitare alla , quale effettiva datrice, la Pt_1
contribuzione dovuta in virtù delle prestazioni di cui la stessa ha beneficiato.
12. Sulla quantificazione delle somme addebitate nel verbale ispettivo
Infine, con riferimento alla quantificazione delle somme addebitate, parte ricorrente si duole genericamente dell'omessa acquisizione da parte degli ispettori di documentazione a ciò idonea.
Ebbene, non può che osservarsi l'inconsistenza di tale censura a fronte della mancata specifica contestazione a quanto dettagliatamente precisato al riguardo nel verbale ispettivo, nei quali, l'addebito contributivo nei confronti della è stato Parte_1 effettuato per l'intero determinando l'imponibile previdenziale in riferimento al ccnl applicato dalla società avuto riguardo agli schemi excel (allegati al verbale ispettivo), organizzati per giorni e per lavoratori, che ricostruiscono in modo dettagliato la busta paga sulla base delle dichiarazioni Unilav inviate dalla Società e delle dichiarazioni dei lavoratori, comprensivi di tutti gli istituti contemplati dal CCNL di settore (13°, 14°, supplementare, straordinario etc.).
In definitiva, i dati così come dettagliatamente ricostruiti sono rimasti incontestati.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 13. In conclusione, la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo n.
2021-802-02 del 6/04/2021 deve essere integralmente rigettata, mentre quella volta all'annullamento dell'avviso di addebito n. 357 2021 00004170 71 000 deve essere accolta
-per le ragioni esplicitate al superiore punto 4) – limitatamente alla non debenza dei soli importi rivendicati dall'Istituto a titolo di spese di notifica quantificati in €4,11 risultando, invece, dovuto il minor importo di € 6.165,18;
14. Le spese processuali, stante la sostanziale soccombenza sono poste a carico della società opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura previdenziale e al valore della causa
(€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo nr. RM
00000/2021-802-02 del 6 aprile 2021;
2) annulla l'avviso di addebito opposto n. 357 2021 00004170 71 000 ai sensi dell'art. 24, comma 3, dlgs n. 46/1999 e, per l'effetto, condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. – a corrispondere in favore dell' il minor importo di CP_1
€6.165,18;
3) condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - a rifondere in favore dell' le spese di lite che si liquidano in complessivi €5.391,00 oltre spese generali CP_1
nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Latina lì 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2125/2021 cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. rg 3452/2021 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
anche disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Ibello e dall'Avv. Enrico Quintavalle, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti L. Loreni e
A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
E CONTRO
Controparte_2
-convenuto contumace-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro aventi ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo nr. 2021-802-02 del 6/04/2021, nonché ad avviso di addebito n. 357 2021 00004170 71 000 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. RM
00000/2021-802-02 del 6/04/2021, notificato in data 14/04/2021 portante la condanna al pagamento di euro 19.047,57 a titolo di contribuzione e sanzioni relativamente al periodo dal 11/2018 al 12/2018, nonché avverso l'Avviso di Addebito n. 357 2021 00004170 71
000, notificato il 05/11/2021 portante un credito contributivo di euro 6.169,29 a titolo di contribuzione e sanzioni, relativamente al medesimo periodo.
Si è costituito in giudizio l' che, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza fissata per la trattazione scritta, la causa istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, lette le note scritte depositate dalle parti, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un.
9936/14).
2. Si osserva in primo luogo come questo giudice ritenga di prestare piena e convinta adesione alle cadenze motivazionali già espresse con sentenza n. 1248/2024 del 13/11/2024
(rg 2128/2021 Giud est. Dr.ssa Orecchio) emessa da questo Ufficio in fattispecie analoga, il
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro cui percorso argomentativo motivazionale deve in questa sede intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c
3. Preliminarmente deve darsi atto che nel caso di specie la non deve considerarsi CP_2
contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni degli atti impugnati afferiscono, stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. CP_1
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
4. Sulla inammissibilità dell'avviso di addebito ex art. 24 comma 3 d.lgs n. 46/1999
La doglianza relativa alla inammissibilità dell'avviso opposto stante la preclusione di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs n. 46/1999 è fondata.
4.1 L'avviso di addebito n. 357 2021 00004170 71 000 notificato il 05/11/2021, si basa sul verbale unico di accertamento nr. 2021-802-02 del 6/04/2021, oggetto da parte della società ricorrente sia di ricorso amministrativo (del 13.5.2021) che di impugnazione davanti l'intestato Tribunale con il presente ricorso depositato in data 13.8.2021. CP_ Ciò posto risulta evidente che sebbene l' non poteva emettere l'avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell'art. 24 comma 3, dlgs n.
46/1999 e nullità dell'avviso di addebito non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l'accertamento dell'obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' (cfr. Cassazione – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. n. 17858/2018, CP_1
Cass. n. 14963/2012 e n. 11515/2017).
4.2 In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019, n. 8724) che “ in tema di riscossione di contributi e premi
l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”.
4.3 In virtù di quanto sin qui rappresentato deve pertanto ritenersi che l' non poteva CP_1 iscrivere a ruolo i crediti portati dall'avviso di addebito qui opposto che, pertanto, deve essere annullato ai sensi dell'art. 24, comma 3 dlgs n. 46/1999 con la conseguenza che la sussistenza della pretesa creditoria ivi portata deve essere vagliata alla luce delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo
4. Tanto premesso, con gli atti impugnati, i Verbalizzanti hanno preso in esame il periodo temporale dal 1/11/2018 al 31/12/2018 relativamente al contratto di servizi intercorso tra e il di cui fa parte la consorziata FOCUS COOP con Parte_1 Controparte_3
riferimento ai Lavoratori ivi indicati specificando che :
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro I verbalizzanti hanno pertanto concluso che
Occorre ancora evidenziare che gli ispettori, in ultima analisi, hanno altresì accertato e valorizzato la circostanza che
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Hanno quindi contestato alla società , richiamando i riferimenti normativi di cui Pt_1 agli artt. 1655 cc e 29 dlgs 276/2003, l'utilizzazione illecita dei lavoratori su indicati per i periodi e le giornate ivi specificate, addebitando alla società la contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro in questione a seguito del ricalcolo delle retribuzioni spettante ai predetti lavoratori in virtù delle differenze tra le ore di lavoro dichiarate dalla società e le ore di lavoro dichiarate dall'azienda in fase di comunicazione del rapporto di lavoro (Unilav) e CP_ sugli trasmessi all' per il complessivo importo di €19.047,57 . CP_4
6. Avverso tale accertamento e le risultanze in esso contenute ha presentato opposizione la deducendo: Parte_2
1) la violazione dell'art. 14 L. 689/81 per aver notificato il verbale oltre i termini ivi previsti;
la violazione del codice di comportamento ad uso degli ispettori e della circolare del
Ministero del Lavoro 6/03/2014 risultando omesso nei suoi confronti il verbale di primo accesso, con grave lesione del diritto di difesa;
2) la infondatezza nel merito di tutte le contestazioni, risultando la genuinità del contratto di appalto stipulato con il dotato di propria organizzazione e su cui ricadeva il Controparte_3 rischio di impresa;
3) il difetto di prova in ordine alla quantificazione delle somme addebitate.
7. Sui vizi formali del verbale ispettivo
7.1 Prima di affrontare il problema relativo ai vizi propri del verbale ispettivo, occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo - se sussistono i presupposti - disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
7.2 La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024)
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il
Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva.
7.3 Ciò premesso, nella specie, la censura inerente alla nullità del verbale per omessa notifica nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 14 L.
n. 689/81, è infondata, dovendosi osservare che la norma invocata si applica ai soli verbali di contestazione delle violazioni amministrative” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame).
Sul punto appare sufficiente osservare che la Cassazione con ordinanza n.28/2019 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in materia di contestazione di illeciti rilevanti
a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con
l'ordinanza n. 4225 del 2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del
d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art.
14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta In esordio, anche In relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi”
7.4 Parimenti infondata è l'ulteriore censura inerente all'omissione del verbale di primo accesso risultando pacifico che l'ispezione in parola è stata compiuta nei confronti della
FOCUS CO e che la odierna società opponente risulta chiamata a rispondere quale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro impresa utilizzatrice dei lavoratori in somministrazione. In ogni caso risulta documentalmente agli atti che l' abbia notificato nei confronti della sia il CP_1 Pt_1
verbale di primo accesso in data 25.6.2019 sia il verbale di verifica ispettiva del 4.3.2021
CP_ (cfr doc. n. 4 all.ti alla memoria
7.5 Parimenti infondata è l'eccezione della violazione del diritto di difesa, dovendosi osservare che per le omissioni contributive/previdenziali – come nella specie - è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile tale da permettere (come è avvenuto pacificamente nella specie) la compiuta comprensione degli addebiti e l'altrettanto compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
Nella specie, infatti, gli ispettori hanno dettagliatamente esposto le ragioni dei propri rilievi diretti ad evidenziare la non genuinità dell'appalto intercorso tra ed il Pt_1 CP_3
e per esso la consorziata CU CO evidenziando che quest'ultima anziché
[...]
assumere su di sé la gestione a proprio rischio del servizio si fosse limitata ad una mera fornitura di manodopera.
Alla luce di tali osservazioni, il contenuto del verbale deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto la pretesa risulta essere stata esposta in modo chiaro ed intellegibile tale da permettere la compiuta comprensione degli addebiti nonché la compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
8. Sull'onus probandi e sul valore dei verbali ispettivi
8.1 In via preliminare si osserva che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
8.2 Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' . CP_1
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o degli ispettori del lavoro fanno piena prova - fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (cfr. ex multis Cass.
24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi. Quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; 24461/18).
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In particolare, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene - in adesione alla consolidata giurisprudenza - che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
9. Sulla fattispecie normativa contestata nel verbale ispettivo oggetto di controversia
9.1 I profili fattuali e normativi della presente vicenda risultano compiutamente descritti nel verbale unico di accertamento del 6.4.2021 emesso nei confronti della società Pt_1
(come innanzi riportati per stralcio), a seguito anche di ispezione compiuta nei confronti della FOCUS COOP, quale impresa consorziata del Controparte_3
Gli Ispettori, sulla base delle dichiarazioni del personale e della documentazione acquisita, hanno accertato che la FOCUS COOP, svolgente attività prevalente di facchinaggio ed inserita nel si era limitata a fornire forza lavoro alla committente senza Controparte_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro assumere alcun rischio di impresa;
che, pertanto, la cooperativa risultava assimilabile ad una società di somministrazione di manodopera operante in virtù di uno psuedo-appalto di servizi non genuino, risultando peraltro fornitrice di lavoratori il cui utilizzo era avvenuto in promiscuità con il proprio personale occupato dalla Pt_1
9.2 Ebbene, quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto in questione, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Al riguardo la S.C. con ordinanza n. 3280 del 9.02.2025, nel dare continuità all'interpretazione conferita al disposto di cui alla disposizione richiamata, ha ribadito il consolidato orientamento – cui il Tribunale ritiene di aderire - secondo cui “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
configurandosi una intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cass. Ord. n. 4828/2023; Cass. n.
23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011).
10. Sui vizi di merito: accertamento della genuinità dell'appalto di servizi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 10.1 In applicazione dei su esposti principi di diritto occorre allora procedere alla verifica, nel caso di specie, della sussistenza dei criteri discretivi -così come individuati dalla giurisprudenza di legittimità- tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera.
10.2. Ebbene, è pacifico in causa che la società nell'ambito dell'attività di impresa Pt_1
nel settore della distribuzione commerciale, ha stipulato con il un Controparte_5
contratto commerciale a termine per la gestione di alcuni Centri della Grande
Distribuzione, tra cui il punto vendita di Latina (cfr doc. n. 4 all.to sub ricorso); che, al fine di eseguire l'obbligazione suddetta, ha stipulato in data 8.6.2016 con il Pt_1 CP_3
- svolgente servizi di facchinaggio e attività ausiliarie mediante le società consorziate
[...]
- un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto: “pulizia generale giornaliera dei locali situati nei Comuni di Latina, Cisterna, Pomezia, Ceprano per una superficie complessiva di circa 3500 mq”; “sistemazione delle merci che arrivano su bancali o simili”; “altri lavori accessori secondo le richieste del Committente” (cfr. doc. n. 5 all.to sub ricorso).
In tale contesto, l'odierna società opponente deduce che il era dotato di Controparte_3
propri mezzi e struttura amministrativa e che alla Sig.ra - Persona_1
dipendente della medesimo - era demandata la gestione, l'organizzazione e la CP_3 supervisione dell'opera eseguita in favore del cliente . Pt_1
10.3 Ciò posto gli accertamenti ispettivi in contestazione sono consistiti nell'acquisizione ed esame della documentazione aziendale nonché nella assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori alle dipendenze della CU CO, quale società consorziata.
Questi ultimi hanno riferito che le direttive sulle modalità di espletamento delle mansioni erano stabilite direttamente dal “responsabile del punto vendita” ( ; di non aver mai Pt_1
conosciuto il rappresentante legale della cooperativa;
che la sig.ra non dava le Per_1
direttive essendosi presentata sul posto di lavoro solo 2 o 3 volte e che occorreva chiamarla solo in caso di problemi;
che i rapporti con la predetta erano limitati alle questioni Per_1
burocratiche (cfr interviste di , Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
, ).
[...] Testimone_3 Testimone_4
In particolare, la lavoratrice ha chiarito di essere stata assunta come Testimone_3 cassiera dalla ma che nel corso dell'orario di lavoro svolgeva anche attività di Pt_1
scaffalista; che il responsabile del punto vendita era il sig , dipendente Persona_3 della di aver svolto il colloquio di lavoro con la sig.ra ON che l'aveva assunta Pt_1
con contratto part time di 20 ore settimanali alle dipendenze della;
che la ON Pt_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro poi la fece assumere per le restanti 20 ore dalla AT CO;
di aver poi stipulato un contratto con decorrenza 1.11.2018/31.12.2018 con la CU CO sempre presso lo stesso punto vendita e con medesime mansioni di scaffalista;
di essere stata assunta da altra società (Service sell) dall'1.2.2019; che gli unici rapporti con le cooperative avvenivano tramite ma solo per la comunicazione dei giorni di assenza, per ferie o Persona_1
permessi.
Del medesimo tenore, risultano anche le dichiarazioni rese da lavoratori e Persona_4
Persona_5
10.4 Tale univoco quadro istruttorio non è scalfito dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati da parte opponente ed anzi, gli esiti cui sono giunti gli ispettori ne sono obiettivamente confermati.
10.5 Invero, le dichiarazioni rese dalle testimoni e (integrate da quelle rese Per_1 Tes_5 dalle stesse testimoni nell'ambito dell'omologo processo iscritto al n. rg 2124/2021 ed acquisite nel presente giudizio con il consenso dei difensori) non sono parse per nulla allineate quanto ai contenuti effettivi ed anzi soffrono di grossolane contraddizioni là dove esse tentano, vanamente, di conferire un reale e concreto potere conformativo alla figura della “referente della cooperativa” sig.ra Per_1
Costei infatti, sentita dal Tribunale nella qualità di dipendente del ed alla Controparte_3
quale, secondo la tesi attorea, era demandata proprio la gestione, organizzazione e supervisione dell'opera eseguita in favore del Cliente , ha dichiarato di essere Pt_1
stata assunta dalle varie cooperative, ma non ha mai citato il . Controparte_3
La teste ha dichiarato di essere stata assunta dalle varie cooperative perché conosceva da tempi i responsabili (di cui tuttavia non ha saputo ricordare i nominativi) e di non conoscere le ragioni per le quali vi fossero stati tanti avvicendamenti nei vari appalti di servizi in favore di tra le varie cooperative (di cui non ha saputo ricordare le differenti Pt_1
denominazioni) .
Ella ha poi riferito di aver svolto mansioni impiegatizie e di gestione del personale affermando semplicemente che la sua attività “consisteva nel confrontarmi con la sig.ra
per sapere quanta merce sarebbe arrivata in un determinato punto Tes_5 Parte_3
vendita, per redigere dei programmi di lavoro, per valutare l'organizzazione del lavoro e se la cooperativa stava svolgendo correttamente le mansioni. Per esempio, io chiedevo alla
“ va tutto bene?”. Tes_5 Per_6
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sul punto poi la ha ulteriormente specificato che “ La sig.ra lavorava per Per_1 Tes_5 come responsabile di gestione dei vari punti vendita. In particolare, quest'ultima Pt_1
mi forniva le informazioni sul numero dei colli che dovevano essere scaricati nei vari punti vendita, in relazione a questa informazione a volte contattavo i responsabili dei vari punti vendita e redigevo un programma di lavoro individuando quantepersone dovessero essere presenti in quel punto vendita, spostando, a volte, alcuni dipendenti da un punto vendita all'altro.” (cfr verbale udienza del 15.10.2024)
La deposizione della è apparsa assolutamente generica e priva di precisi riferimenti Per_1
e, soprattutto, di alcuna specificazione circa i concreti ordini asseritamente impartiti ai dipendenti della cooperativa. Ella inoltre non ha mai riferito delle interlocuzioni con la sig.ra di figura invece espressamente indicata dalla teste -come si Tes_6 Pt_1 Tes_5
vedrà appresso - come soggetto che si interfacciava sempre con la Per_1
Risulta oltremodo decisiva la circostanza che la non abbia mai confermato di essere Per_1
stata dipendente del Controparte_3
10.6 Invero, la teste , dipendente della dal 2005 con Testimone_7 Pt_1
mansioni di ispettore presso i vari punti vendita, ha reso dichiarazioni parzialmente confliggenti con quelle della precedente teste, riferendo, per quanto di interesse: “la signora lavora presso l'amministrazione della Si occupa anche delle buste paga. Tes_6 Pt_1
Lei era l'altra persona che aveva rapporti con la sig.ra Infatti, mentre io mi Per_1
occupavo della logistica e della gestione dei punti vendita, la sig.ra si occupava Tes_6
della parte amministrativa – gestionale dei suddetti punti vendita, con riferimento alle attività svolte dalla cooperativa. In particolare, lei registrava, secondo quanto le riportava la sig.ra quante ore di pulizia avevano svolto i dipendenti della cooperativa o Per_1 quanti colli i medesimi avevano posizionato”; “la sig.ra non veniva tutti i Persona_1 giorni, però all'interno del punto vendita c'era spesso un capo cooperativa, che era il referente della cooperativa stessa, il quale riceveva le varie indicazioni” .
La teste, inoltre, ha confermato la circostanza dell'utilizzo dei medesimi lavoratori assunti contemporaneamente da e dalla COerativa (di turno) con contratto a tempo Pt_1
determinato e parziale, ciascuno, di 20 ore settimanali, precisando che in tali casi i due rapporti di lavoro restavano separati nel senso che “ dava le direttive attraverso il Pt_1
responsabile del punto vendita;
mentre per le ore della cooperativa le direttive venivano date sempre dalla (cfr. dichiarazione resa al verbale di udienza del 13.3.2024 Per_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro integrata da quella resa nel processo omologo rg 2124/21 di cui al verbale di udienza del
8.11.2023 acquisito con il consenso delle parti).
10.7 La teste – dipendente della CU CO dall'1.11.2018 al 31.12.2018 Testimone_8
presso il punto vendita di Pomezia – ha chiarito che chi organizzava il lavoro dei dipendenti della cooperativa stabilendo i turni lavorativi, gli orari e le mansioni da svolgere, era la sig.ra quale responsabile del punto vendita e dipendente della società Parte_4 Pt_1
Quanto alla figura della sig.ra la teste ne riferisce solo in quanto fu lei a presentarla Per_1
presso il punto vendita di Pomezia per la stipula del contratto di lavoro con la AT
CO del 30.6.2018 (con ciò confermando che i vari lavoratori passavano senza soluzione di continuità da una cooperativa all'altra nell'ambito dello stesso appalto di servizi mantenendo le medesime mansioni e stesso luogo di lavoro), specificando di non averla mai più vista ed escludendo che fosse lei a dare le direttive ai dipendenti della cooperativa.
La teste ha poi aggiunto di aver chiamato la una sola volta per ottenere il 730 che Per_1
non le era stato inviato (cfr verbale udienza del 12.3.2024)
10.8 Il teste – dipendente della - ha confermato e Persona_4 Controparte_6
maggiormente esplicitato le dichiarazioni rese agli ispettori (anche mediante l'ausilio del modello C/2 la cui consultazione è stata autorizzata dall'Ufficio) ribadendo: di essere stato assunto dalla predetta cooperativa per il periodo dal 1.11.2018 al 31.12.2018 dopo che era cessato il suo contratto a tempo determinato con la AT CO (dal 5.10.2018 al
30.10.2018); di aver continuato a svolgere le medesime mansioni di magazziniere presso lo stesso punto vendita di Latina Scalo;
ha specificato di non ricordare chi fosse la Per_1
affermando che chi organizzava il lavoro all'interno del punto vendita era un caposquadra tra i dipendenti della cooperativa, tale di non aver mai avuto rapporti con Parte_5
la cooperativa non avendo mai partecipato alle assemblee;
di non aver mai conosciuto i rappresentanti delle cooperative per le quali aveva lavorato (cfr verbale udienza del
12.3.2024).
10.9 Infine, la dichiarazione rilasciata dalla teste della società opponente -sig.ra Tes_9
- quanto alle circostanze riferite in merito alla figura e alle mansioni svolte
[...]
dalla sig.ra è apparsa fortemente inattendibile. Per_1
La teste, infatti, è stata più volte ammonita per aver risposto, con narrazione obiettivamente preconfezionata, a domande nemmeno (ancora) poste dal Tribunale. In ogni caso le predette circostanze risultano platealmente sconfessate da quanto emerso sia in sede ispettiva sia in esito alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi in giudizio (come innanzi riportate).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare la circostanza che la inviasse alla teste messaggi whatsapp per Per_1 indicare gli orari di lavoro che lei avrebbe dovuto osservare per l'intera settimana, trovano innegabile smentita nelle dichiarazioni della stessa la quale non ha mai riferito tale Per_1
modalità, per singolo lavoratore, nell'organizzare il lavoro del personale delle cooperative, avendo invece esposto di contattare “i responsabili dei vari punti vendita”, di redigere “un programma di lavoro” o di interloquire con un capogruppo.
Occorre tuttavia osservare che la teste, nella sua qualità di dipendente sin dal 2010 Pt_1
e di dipendente anche della CU coop per l'anno 2018 e sempre con mansioni di scaffalista, ha potuto confermare la sussistenza di una obiettiva promiscuità tra i lavoratori assunti alle dipendenze della società con contratto a tempo parziale di 20 ore Pt_1
settimanali e quelli assunti, con medesima tipologia di contratto, dalle varie cooperative via via succedutesi nei vari appalti di servizi stipulati in favore della prima.
Lo sforzo che la teste ha profuso (così è a dire per la teste nel tentativo di Tes_5
rappresentare una totale separazione tra le due tipologie di rapporti lavorativi (per cui i lavoratori magari nello stesso giorno ed in base ai vari turni indossavano due divise diverse e avevano due referenti diversi) si infrange nella obiettiva promiscuità che ha invece caratterizzato tale modalità lavorativa in cui vi era completa commistione del personale della cooperativa con il personale della committente atteso che gli stessi soggetti lavoravano nei medesimi ambienti di lavoro ed erano pienamente integrati nell'organizzazione aziendale di Pt_1
11. La valutazione dell'ampio compendio probatorio acquisito consente di ritenere che nei vari luoghi di lavoro del personale della cooperativa, vi era una sostanziale estraneità del e per esso la consorziata CU CO nella direzione, nella organizzazione Controparte_3
e nel controllo delle prestazioni lavorative del proprio personale “appaltato” presso l'utilizzatrice essendosi limitata, la cooperativa predetta, a mettere a disposizione Pt_1
del cliente-committente una prestazione lavorativa utilizzata nell'attività aziendale di quest'ultimo secondo le proprie necessità ed in base alle proprie direttive.
Deve infatti ritenersi accertato che i lavoratori di cui al verbale ispettivo, avevano ricevuto disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell'attività lavorativa da svolgere, direttamente dai dipendenti della committente in persona dei vari responsabili dei punti vendita facenti capo ad , risolvendosi la figura della in un mera Pt_1 Per_1
intermediaria totalmente priva del potere di conformazione o specificazione della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro prestazione e incaricata della sola gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, là dove la consorziata cooperativa appaltatrice non aveva assunto alcun rischio di impresa (da intendersi come risultato autonomo) in relazione alle maestranze inviate, né l'assunzione di alcuna responsabilità sia in ordine alla gestione dei lavori che a risultati stabiliti in contratto.
Deve quindi rilevarsi un distorto utilizzo del contratto di appalto in esame e ravvisarsi, in capo ad , gli elementi caratterizzanti della veste datoriale, dovendo valutare le Pt_1
prove raccolte confermative della mancanza di effettività della gestione del lavoro dei suddetti lavoratori da parte della società appaltatrice formalmente loro datrice di lavoro.
In definitiva, gli approdi istruttori lasciano dunque desumere in maniera chiara come il contratto di appalto in esame celasse, in realtà, una interposizione illecita di manodopera;
si tratta difatti di appalto 'labour intensive' non finalizzato alla realizzazione di un risultato in sé autonomo -peraltro in assenza da parte della appaltatrice di mezzi per l'esecuzione del servizio- in cui la formale datrice si è limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto finora osservato, deve, pertanto, concludersi che correttamente gli ispettori hanno provveduto ad addebitare alla , quale effettiva datrice, la Pt_1
contribuzione dovuta in virtù delle prestazioni di cui la stessa ha beneficiato.
12. Sulla quantificazione delle somme addebitate nel verbale ispettivo
Infine, con riferimento alla quantificazione delle somme addebitate, parte ricorrente si duole genericamente dell'omessa acquisizione da parte degli ispettori di documentazione a ciò idonea.
Ebbene, non può che osservarsi l'inconsistenza di tale censura a fronte della mancata specifica contestazione a quanto dettagliatamente precisato al riguardo nel verbale ispettivo, nei quali, l'addebito contributivo nei confronti della è stato Parte_1 effettuato per l'intero determinando l'imponibile previdenziale in riferimento al ccnl applicato dalla società avuto riguardo agli schemi excel (allegati al verbale ispettivo), organizzati per giorni e per lavoratori, che ricostruiscono in modo dettagliato la busta paga sulla base delle dichiarazioni Unilav inviate dalla Società e delle dichiarazioni dei lavoratori, comprensivi di tutti gli istituti contemplati dal CCNL di settore (13°, 14°, supplementare, straordinario etc.).
In definitiva, i dati così come dettagliatamente ricostruiti sono rimasti incontestati.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 13. In conclusione, la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo n.
2021-802-02 del 6/04/2021 deve essere integralmente rigettata, mentre quella volta all'annullamento dell'avviso di addebito n. 357 2021 00004170 71 000 deve essere accolta
-per le ragioni esplicitate al superiore punto 4) – limitatamente alla non debenza dei soli importi rivendicati dall'Istituto a titolo di spese di notifica quantificati in €4,11 risultando, invece, dovuto il minor importo di € 6.165,18;
14. Le spese processuali, stante la sostanziale soccombenza sono poste a carico della società opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura previdenziale e al valore della causa
(€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo nr. RM
00000/2021-802-02 del 6 aprile 2021;
2) annulla l'avviso di addebito opposto n. 357 2021 00004170 71 000 ai sensi dell'art. 24, comma 3, dlgs n. 46/1999 e, per l'effetto, condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. – a corrispondere in favore dell' il minor importo di CP_1
€6.165,18;
3) condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - a rifondere in favore dell' le spese di lite che si liquidano in complessivi €5.391,00 oltre spese generali CP_1
nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Latina lì 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro