Sentenza 12 marzo 2019
Massime • 1
In tema di omicidio colposo, ove in un sinistro stradale si verifichi il decesso del conducente di un veicolo in conseguenza dell'impatto con un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, la responsabilità penale del proprietario è configurabile solo se tale albero è stato piantato dopo l'entrata in vigore degli artt. 16 cod. strada e 26 regolamento di esecuzione e di attuazione del cod. strada, in quanto il divieto previsto da tali norme non comporta l'obbligo di rimozione delle piante già esistenti a tale data nella fascia di rispetto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2019, n. 10850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10850 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2019 |
Testo completo
10850-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO FUMU -Presidente - Sent. n. sez. 112/2019 UP 15/01/2019 CARLA MENICHETTI R.G.N. 21139/2018 AT DOVERE Relatore - DANIELA RITA TORNESI GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA DD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. E' presente l'avvocato LOVELLI ANGELO RAFFAELE del foro di TARANTO in difesa di PARTI CIVILI IZ AT e ZZ MA che chiede il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato PICARDI CATALDO del foro di TARANTO in difesa di SA DD che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. 7 se RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa nei confronti di SA DD dal Tribunale di Taranto, con la quale questa era stato mandata assolta dal reato di omicidio colposo commesso in danno di ID ZZ (il 1.12.2009), con la formula perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputata e l'ha condannata alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile nella misura del 25%, disponendo altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, lo ZZ aveva trovato la morte a seguito della collisione dell'autovettura che egli conduceva, alla velocità di circa 70 km/h, lungo la SP 46 con un albero di alto fusto posto nella proprietà della SA e collocato a 2,1 metri dal confine stradale. Alla SA, in qualità di proprietario dell'albero e quindi quale titolare di posizione di garanzia, si è rimproverato di non avere rimosso il predetto albero, essendo prescritto che gli alberi ad alto fusto siano a distanza non inferiore a sei metri dal confine della strada.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, avv. Cataldo Picardi.
2.1. Con un primo motivo deduce il vizio della motivazione sia in relazione alla ritenuta posizione di garanzia in capo alla SA, mentre questa sussiste unicamente in capo alla Provincia di Taranto, sia in ordine alla inesigibilità del rispetto degli obblighi posti dall'art. 16 del Codice della strada, sia, infine, in merito alla effettiva rimproverabilità della condotta della SA, poiché la sentenza impugnata non presenta un apparato argomentativo sufficiente a riformare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. Per il primo profilo l'esponente assume che l'art. 16, lett. a) e b) Cod. str. pone in capo all'ente proprietario della strada l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e di controllare l'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
tra l'altro, provvedendo a segnalare agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute in autorizzazioni e concessioni. L'ente Provincia di Taranto era tenuto a garantire la sicurezza della strada e ad esercitare il controllo allo scopo di neutralizzare eventuali fonti di pericolo. Esso non ha mai ordinato all'imputata di rimuovere eventuali ostacoli. Da tale premessa l'esponente deduce altresì l'inesigibilità dell'adempimento da parte dell'imputata dell'obbligo di garantire la sicurezza della strada. 2 Per il terzo profilo, l'esponente assume che l'imputata difettava delle specifiche conoscenze tecniche necessarie a prefigurarsi che l'albero in questione costituiva pericolo per gli utenti della strada;
anche perché esso sorge a 46,60 metri dal centro della curva ed è posto sulla direttrice della tangente della curva. Anche dalla deposizione della teste Bove emerge che il potenziale pericolo rappresentato dall'albero non era immediatamente percepibile dal quisque de populo. In realtà l'albero in parola, in quanto secolare, andava protetto con un guardrail e ciò non poteva essere fatto dalla SA. Con un secondo motivo l'esponente assume che la Corte di Appello ha omesso di rilevare l'estinzione del reato, determinatasi per effetto del decorso del termine di prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In via preliminare, per la natura pregiudiziale del tema, va reso esplicito che il reato non è prescritto perché si tratta di fatto che viene descritto come commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale;
opera quindi il raddoppio del termine di prescrizione, secondo la previsione dell'art. 589, co. 6 cod. pen., introdotta dalla legge n. 251/2005, e come vigente all'epoca dei fatti (ovvero quella non ancora modificata dalla legge n. 41/2016, introduttiva del delitto di omicidio stradale). In ragione di tale regola il termine massimo di prescrizione è di diciassette anni e sei mesi, senza considerare eventuali sue sospensioni.
3.2. Come si è già esposto nella superiore parte narrativa, la Corte di Appello ha ascritto alla SA, proprietaria dell'albero contro il quale andò ad impattare l'autovettura condotta dallo ZZ, di essere titolare di posizione di garanzia e di non avere rimosso il predetto albero, ritenendo che esista una prescrizione di legge in ragione della quale alla SA si imponeva di rimuovere l'albero perché di alto fusto e posto a distanza inferiore a sei metri dal confine della strada. La corte distrettuale ha tratto tale precetto dall'art. 16, co. 1 lett. c) Cod. str. che fa divieto ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Divieto meglio particolareggiato dall'art. 26 del regolamento di attuazione del Cod. str. che al comma 6 prevede che "La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m". 3 H L'assunto è tuttavia errato. L'analisi delle disposizioni testé richiamate convince che la prescrizione contenuta nell'art. 16, come d'altronde quella di cui al sesto comma dell'art. 26, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell'entrata in vigore della norma. Il principio di legalità impone una lettura della disposizione che, pur tenendo conto della possibilità dell'interpretazione estensiva, conduce ad escludere che essa si riferisca ad impianti già eseguiti. Ne deriva che da tale disposizione non può ricavarsi un obbligo di rimozione degli alberi già in situ. Argomenti a contrario non si deducono dal dettato del comma 9 dell'art. 26, che il comma sesto non menziona ("Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti"). Infatti, la ragione di tale omissione non sta nella volontà del legislatore di introdurre un obbligo di rimozione degli alberi già esistenti collocati nella fascia di rispetto;
sta piuttosto nel fatto che il comma 6 è di per sé inapplicabile alle situazioni già in essere, contemplando unicamente azioni future. Argomenti a favore della tesi qui sostenuta, per contro, si ricavano dall'art. 29 Cod. str., che indica quali attività di manutenzione debbano essere eseguite dai proprietari di siepi e di piantagioni prossime alle strade. Nel medesimo senso si è espressa Cass. civ., Sez. 3, n. 27939, ud. del 26/09/2005, dep.19/12/2005, Posocco ed altri, per la quale l'art. 26, co. 3 (sic) ha riguardo all'impianto di nuovi alberi, senza disporre l'abbattimento di alberi preesistenti a distanza non regolamentare. -Va quindi espresso dissenso verso la genericità dell'affermazione peraltro non argomentata rispetto ai profili qui considerati - contenuta nella sentenza Sez. 4, n. 17601 del 15/04/2010 - dep. 07/05/2010, Bruni, Rv. 247339, secondo la quale il numero 6 dell'art. 26 "prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale". Nel caso di specie l'albero è stato certamente impiantato prima del 1992 perché si afferma nelle decisioni di merito che si tratta di albero secolare. La Corte di Appello ha quindi erroneamente individuato in capo alla SA l'obbligo di rimuovere l'albero in parola.
3.3. La Corte di Appello ha fatto riferimento anche all'obbligo di proteggere l'albero con un guardrail, richiamando l'art. 3 del d.m. n. 223/92 (mentre non ha inteso fare leva sulla previsione dell'art. 69 dell'allegato F, legge n. 2248/1869, pure richiamato dalla contestazione: correttamente, essendo esso superato dalle norme del codice della strada). In effetti l'art. 3 dell'Allegato 1 ISTRUZIONI - TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE ED IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE individua le zone da proteggere H ricomprendendovi "gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati;
tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc, entro una fascia di 5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata". Pur prescindendo dalla differenza che corre tra il singolo albero e l'alberatura, ovvero la piantagione di alberi, è palese che l'obbligo di protezione è posto a carico dell'ente proprietario della strada e non certo del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale. In conclusione, la SA non era tenuta a rimuovere l'albero in questione, ma neppure a proteggerlo secondo quanto risulta invece previsto per l'ente proprietario della strada (nella specie, la Provincia di Taranto).
3.4. Da quanto sin qui esposto consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché la SA non ha commesso il fatto. Da ciò deriva anche l'assorbimento dei restanti motivi elevati con il ricorso, a partire dalla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/1/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Giacomo Fumu COBIE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 12 MAR. 2019 Dott.ssa ene Caliendo oggi, 5