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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12080/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato a [...] il 16 Parte_1 novembre 2005 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giulia Perin del Foro di C.F._1
Roma (C.F. ), nei confronti del – rappresentato ex lege C.F._2 Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
****
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui il ha rigettato CP_2 la sua domanda volta ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2, della legge n. 91/92, presentata in data 7.01.2021.
Assume di essere nato in [...] il [...], dove ha sempre vissuto in Roma con la sua famiglia, ha frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado ed eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie.
Raggiunta la maggiore età, il sig. ha presentato, presso gli Uffici del comune di Roma, Parte_1 richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/92.
In data 30 luglio 2024, l' inviava a mezzo pec comunicazione di preavviso di rigetto Controparte_3 ex art. 10-bis legge 241/1990, nella quale si invitava l'istante a fornire entro 10 giorni lavorativi:
"Modulo B per la richiesta di dichiarazione della cittadinanza italiana - debitamente compilato e corredato di idonea documentazione atta a dimostrare la permanenza stabile sul territorio. Idoneo documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto). Regolare permesso di soggiorno". In data 8 agosto 2024, il ricorrente inviava a mezzo pec le osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis legge
241/1990 con la relativa documentazione, con cui rappresentava che, essendo egli cittadino comunitario, non aveva l'onere di esibire un titolo di soggiorno e che ai fini dell'identificazione sarebbe stata sufficiente l'esibizione della carta d'identità romena secondo quanto previsto dalla legge.
Ciononostante, con provvedimento del 7 ottobre 2024 l'amministrazione ha rigettato la richiesta del ricorrente adducendo a motivo l'assenza di un valido documento di identità e di un regolare permesso di soggiorno.
Avverso il suddetto rigetto, il signor ha presentato ricorso per vedere accolte le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione e deduzione disattesa, - NEL MERITO, accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art.
4, co. 2, L. n. 91/1992, per l'acquisto della cittadinanza italiana del sig. , Parte_1 nato a [...] il [...]; - per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”. Rispetto alle censure mosse, il ricorrente ha rappresentato che il possesso di un titolo di soggiorno valido non è requisito costitutivo la cui assenza comporta il rigetto della domanda. Per altro verso, ha sostenuto che la carta d'identità rumena in corso di validità presentata dal Sig.
[...] costituisce un documento perfettamente idoneo ai fini dell'identificazione all'interno Parte_1 dell'Unione Europea e, di conseguenza, in Italia.
Diritto
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992 recita testualmente: "Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".
La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza “legale” in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. (cfr. ex multis Cass. Civ.
12380/17). L'art. 1 del Regolamento di esecuzione della legge n 91/92 dispone che “Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana […] si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”. L'imponente emersione del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 del codice civile o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti.
Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), la residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè
l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso. (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00;
Cass. 4518/98). Il concetto di residenza, quindi, è una res facti che può essere provata con ogni altra idonea documentazione.
Quanto poi alla condizione del minore nato da genitori stranieri in Italia, il legislatore è intervenuto con l'art. 33 del d.l. n.69 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla
"semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]" che prevede espressamente: “1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”.
Ne consegue che il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello status civitatis. Quanto al documento identificativo, la carta di identità rumena costituisce in Italia documento valido ai fini identificativi (art. 5, d. lgs. n.30/2007).
Ebbene, nella vicenda in esame, il ricorrente risulta essere nato in [...] il [...]. A sostegno della continuità di residenza anagrafica ella ha prodotto certificati di iscrizione e frequenza scolastica per gli anni 2016-2021, certificato di iscrizione presso un istituto professionale (2021), certificazione delle vaccinazioni obbligatorie sino al 2018, certificazione attestante la regolarità del soggiorno per cittadini dell'Unione Europea del padre Sig. con residenza in via Persona_1 di Salone n. 323, a Roma. Né sono emersi elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato regolarmente e continuativamente sul territorio italiano. La domanda è stata presentata in data 21.05.2024 ovvero prima che il ricorrente compisse il diciannovesimo anno d'età.
Alla luce di quanto esposto, risulta essere soddisfatto il duplice requisito richiesto dalla norma.
Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara che , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è cittadino italiano;
C.F._1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 24 giugno 2025
Il giudice
DO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato a [...] il 16 Parte_1 novembre 2005 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giulia Perin del Foro di C.F._1
Roma (C.F. ), nei confronti del – rappresentato ex lege C.F._2 Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
****
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui il ha rigettato CP_2 la sua domanda volta ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2, della legge n. 91/92, presentata in data 7.01.2021.
Assume di essere nato in [...] il [...], dove ha sempre vissuto in Roma con la sua famiglia, ha frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado ed eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie.
Raggiunta la maggiore età, il sig. ha presentato, presso gli Uffici del comune di Roma, Parte_1 richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/92.
In data 30 luglio 2024, l' inviava a mezzo pec comunicazione di preavviso di rigetto Controparte_3 ex art. 10-bis legge 241/1990, nella quale si invitava l'istante a fornire entro 10 giorni lavorativi:
"Modulo B per la richiesta di dichiarazione della cittadinanza italiana - debitamente compilato e corredato di idonea documentazione atta a dimostrare la permanenza stabile sul territorio. Idoneo documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto). Regolare permesso di soggiorno". In data 8 agosto 2024, il ricorrente inviava a mezzo pec le osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis legge
241/1990 con la relativa documentazione, con cui rappresentava che, essendo egli cittadino comunitario, non aveva l'onere di esibire un titolo di soggiorno e che ai fini dell'identificazione sarebbe stata sufficiente l'esibizione della carta d'identità romena secondo quanto previsto dalla legge.
Ciononostante, con provvedimento del 7 ottobre 2024 l'amministrazione ha rigettato la richiesta del ricorrente adducendo a motivo l'assenza di un valido documento di identità e di un regolare permesso di soggiorno.
Avverso il suddetto rigetto, il signor ha presentato ricorso per vedere accolte le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione e deduzione disattesa, - NEL MERITO, accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art.
4, co. 2, L. n. 91/1992, per l'acquisto della cittadinanza italiana del sig. , Parte_1 nato a [...] il [...]; - per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”. Rispetto alle censure mosse, il ricorrente ha rappresentato che il possesso di un titolo di soggiorno valido non è requisito costitutivo la cui assenza comporta il rigetto della domanda. Per altro verso, ha sostenuto che la carta d'identità rumena in corso di validità presentata dal Sig.
[...] costituisce un documento perfettamente idoneo ai fini dell'identificazione all'interno Parte_1 dell'Unione Europea e, di conseguenza, in Italia.
Diritto
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992 recita testualmente: "Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".
La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza “legale” in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. (cfr. ex multis Cass. Civ.
12380/17). L'art. 1 del Regolamento di esecuzione della legge n 91/92 dispone che “Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana […] si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”. L'imponente emersione del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 del codice civile o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti.
Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), la residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè
l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso. (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00;
Cass. 4518/98). Il concetto di residenza, quindi, è una res facti che può essere provata con ogni altra idonea documentazione.
Quanto poi alla condizione del minore nato da genitori stranieri in Italia, il legislatore è intervenuto con l'art. 33 del d.l. n.69 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla
"semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]" che prevede espressamente: “1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”.
Ne consegue che il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello status civitatis. Quanto al documento identificativo, la carta di identità rumena costituisce in Italia documento valido ai fini identificativi (art. 5, d. lgs. n.30/2007).
Ebbene, nella vicenda in esame, il ricorrente risulta essere nato in [...] il [...]. A sostegno della continuità di residenza anagrafica ella ha prodotto certificati di iscrizione e frequenza scolastica per gli anni 2016-2021, certificato di iscrizione presso un istituto professionale (2021), certificazione delle vaccinazioni obbligatorie sino al 2018, certificazione attestante la regolarità del soggiorno per cittadini dell'Unione Europea del padre Sig. con residenza in via Persona_1 di Salone n. 323, a Roma. Né sono emersi elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato regolarmente e continuativamente sul territorio italiano. La domanda è stata presentata in data 21.05.2024 ovvero prima che il ricorrente compisse il diciannovesimo anno d'età.
Alla luce di quanto esposto, risulta essere soddisfatto il duplice requisito richiesto dalla norma.
Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara che , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è cittadino italiano;
C.F._1
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 24 giugno 2025
Il giudice
DO BI