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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 141/2022
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.141/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Bombardieri(CF: PEC CodiceFiscale_1 Email_1
Appellante in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ). Appellato in riassunzione contumace
[...] P.IVA_2
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale -proc. in riassunzione ex art.392cpc a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, n.4265/2021 del 18.02.2021.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato il 20.10.2006 la ha Parte_2 citato in giudizio la per il pagamento Controparte_2 di un compenso dovuto per attività di consulenza relativa al progetto “Saperi-Sapori”. La
[...] ha sostenuto di aver svolto l'attività di consulenza come da incarico conferito con Pt_1
1 Determinazione n. 60 del 4 agosto 2003, ma di aver ricevuto solo una parte - euro 19.200,00- del compenso pattuito (€32.000,00), chiedendo il pagamento del residuo dovuto, pari ad € 12.800,00.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Staccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 283/2010 depositata il
20.7.2010 , ha accolto la domanda della condannando la al Parte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 12.800,00 oltre interessi ai sensi del d. Legisl 231 del 2002 dalla scadenza al soddisfo. Il Tribunale ha ritenuto che la Determinazione n. 60/2003 costituisse un valido contratto scritto tra le parti, e che la avesse adempiuto alle proprie obbligazioni Parte_1 contrattuali.
Con atto d' appello, la ha impugnato la sentenza sostenendo che: Controparte_2
1. La Determinazione n. 60/2003 non costituiva un valido contratto scritto, mancando la forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della pubblica amministrazione.
2. La somma già corrisposta (€ 19.200,00) era sufficiente a remunerare le prestazioni eseguite dalla Parte_1
3. Il disconoscimento della conformità della copia della Determinazione n. 60/2003 era stato tempestivo.
A definizione del giudizio così instaurato, n. 488/2011R.G, con sentenza n. 699/2017 pubblicata il 21.11.2017, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado e rigettando la domanda della La Corte Parte_1 ha ritenuto che la Determinazione n. 60/2003 non costituisse un valido contratto scritto e che mancasse l'impegno contabile necessario.
Avverso la sentenza n. 699/2017della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Parte_1 ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi:
[...]
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, sostenendo che la Determinazione n. 60/2003 costituiva un valido contratto scritto.
2. Violazione dell'art. 191 D.lgs n. 267/2001, sostenendo che la Determinazione n.
60/2003 prevedeva la copertura finanziaria e l'impegno contabile.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c., sostenendo la tardività del disconoscimento della conformità della copia della Determinazione n. 60/2003.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4265/2021, ha accolto tutti i motivi del ricorso.
Preliminarmente ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso affermando che “La Corte di appello ha erroneamente qualificato come tempestivo il disconoscimento della delibera n. 60 del 2003 operato dalla alla prima udienza successiva alla produzione operata in sede di Controparte_2
2 seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. dalla società Cfr. Ordinanza Parte_1
n. 4265/2021 del 18.2.2021 pag. 4.
In effetti la determina n. 60 del 2003, sottoscritta dal rappresentante della è Controparte_2 stata prodotta dalla società in primo grado in sede di costituzione e, conseguentemente, il Pt_1 disconoscimento si sarebbe dovuto effettuare in sede di prima udienza di comparizione e trattazione. In conseguenza della dichiarata fondatezza del terzo motivo di ricorso la Suprema Corte ha qualificato come tardivo il disconoscimento della delibera n. 60 del 2003.
Passando, poi all'esame del primo e del secondo motivo di ricorso la Corte li ha considerati entrambi manifestamente fondati.
Preliminarmente la Suprema Corte ha affermato che sentenza d'appello non aveva operato una corretta esegesi della determinazione n. 60 del 2003. Infatti secondo la Corte di legittimità
“l'interpretazione della determina in quanto atto amministrativo a contenuto non normativo resta assoggettata all'applicazione delle norme generali dettate in materia di esegesi del negozio giuridico e, in particolare, agli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c., la cui violazione risulta, pertanto, denunciabile in cassazione.” (Cass.
9.10.2017 n. 23352)”.
Secondo la Suprema Corte, la Corte di appello di Reggio Calabria ha “mancato di operare una lettura della delibera n. 60 del 2003 che, per i contenuti riportati in ricorso, in piena applicazione del principio di autosufficienza, rivela della determina la natura vincolante in quanto: a) proveniente dal soggetto legittimato ad impegnare l'ente in esterno, il responsabile unico del procedimento nominato dal Presidente della comunità montane;
b) diretta a riportare dell'impegno contrattuale, l'oggetto della prestazione (incarico di collaborazione e consulenza alla progettazione, direzione e gestione del progetto in ausilio del gruppo di direzione e coordinamento della Comunità e tanto in ogni fase dell'elaborazione del progetto esecutivo), il compenso e le modalità di corresponsione. Non rilevano infatti, di contro a quanto sostenuto dai giudici di appello, le ulteriori determine, la n. 80 del 2003 e la n. 63 del 2004 che, aventi ad oggetto, come riporta la stessa impugnata sentenza, l'esame ed approvazione del progetto definitivo e Parte_3
l'Approvazione del progetto esecutivo attengono, come ancora valorizza la Parte_3 ricorrente, alla distinta e successiva fase della esecuzione della prestazione contrattuale e che pertanto nulla aggiungono alla definizione del vincolo contrattuale”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “la Corte di merito ha mancato, inoltre, di valutare
l'esistenza nella determina n. 60 dell'impegno contabile e della copertura finanziaria ex art. 191, comma 1, D.lgs n. 267 del 2000 nella parte in cui, come riportato in ricorso (p. 12 motivo n. 2) e
3 con contenuti di autosufficienza, essa indica a pagina 4, che la spesa relativa all'incarico conferito
“di euro 50.000,00” faceva carico “al Bilancio 2003 della Com. Mont. al PEG Testimone_1
2950 e la rimanente somma… allo stesso capitolo PEG degli anni 2004 e 2005 in quote eguali” e tanto, all'interno di una più ampia disciplina in cui l'ulteriore restante somma avrebbe fatto capo ad una distinta , secondo protocollo d'intesa sottoscritto tra gli enti interessati,e Controparte_2 ancora della presenza, nella determina, dell'attestazione circa “l'assunzione dell'impegno di spesa di regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 della legge 18.8.2000 n. 267 a firma del responsabile finanziario dell'ente (p. 12 ricorso sub motivo n. 2).”
Infine, secondo la Corte di Cassazione “Dagli indicati contenuti della determina n. 60 del 2003, la Corte di appello ha invece erroneamente ritenuto l'inadeguatezza ad integrare – nella unicità del documento di previsione richiesta, a pena di nullità, ex art. 17 r.d. n. 2440 del 1923 ove il negozio sia stipulato dalla P.A. che agisca iure privatorum – il contratto concluso con la società
e, ancora, la mancata previsione dell'impegno di spesa perché la determina, pur attestando Pt_1 la copertura finanziaria, stabiliva che l'impegno di spesa sarebbe stato assunto “con successiva determinazione dirigenziale” dell'ente territoriale, senza provvedere a vagliare correttamente, per gli indicati esiti, i caratteri del documento negoziale e la loro capacità, per gli stralci riportati e valorizzati nel proposto ricorso in applicazione delle regole generali di interpretazione del contratto, a comporre il vincolo negoziale assoggettato a debita copertura finanziaria”.
Sulla scorta delle valutazioni così richiamate, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rimesso le parti alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato all'appellata il giorno
11.03.2022 eiscrittoaruoloindata14.03.2022, riassunto il giudizio dinanzi a Controparte_3 codesta Corte di Appello, chiedendo di:
1. Accertare che la non ha adempiuto al proprio obbligo di pagare Controparte_2 la somma di €12.800,00 dovuta per l'attività di consulenza svolta.
2. Condannare la al pagamento della somma di €12.800,00 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria.
3. In subordine, condannare la al pagamento della somma Controparte_2 determinata in corso di causa ai sensi dell'art. 2237, comma 2 c.c.
4. Condannare la al pagamento delle spese e competenze del Controparte_2 presente giudizio, del giudizio di appello e del giudizio di Cassazione.
4 Fissata l'udienza di trattazione , successivamente differita d'ufficio fino al 20.2.2025, sostituta dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc , a questa nessuna delle parti presentava le note di trattazione e la causa con ordinanza era differita ex art 309 cpc all'udienza del 24.4.2025 , sempre sostituita dalla trattazione scritta , alla quale la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare d'ufficio la tempestività della riassunzione, che a mente dell'art 392 cpc deve essere notificata alla controparte personalmente
L'appellato è stato ritualmente Controparte_1 raggiunto dalla notifica della riassunzione e , non essendosi costituito, deve essere dichiarato contumace .
La riassunzione è tempestiva: l'art 392 cpc onera la parte che vi ha interesse a provvedere nel termine che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di Cassazione;
ma il termine fissato era di un anno all'atto dell'inizio della presente causa di primo grado (anno 2006), poiché è stato ridotto a tre mesi solo dall'art 46 della legge 69/2009, che si applica alle controversie iniziate in primo grado dopo il 4 luglio 2009.
Il termine annuale va incrementato del periodo di sospensione feriale (il mese di agosto); per cui, pubblicata l'ordinanza della Cassazione il 13 febbraio 2021, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata con la citazione notificata il giorno 11 marzo 2022
Nel merito, i principi dettati dalla Suprema Coree risolvono il contenzioso, ed impongono di ritenere:
o accerta la validità del contratto stipulato tra le parti , perfezionato mediante la sottoscrizione della determina n. 60/2003 da parte del responsabile del procedimento e del legale rappresentante della società
o accerta la sussistenza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, come attestato nella determina stessa (ritenuta sufficiente ed idonea a mente dei principi espressi dalla _Cassazione);
o accerta l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte della società attrice, come comprovato dalla documentazione e dalla richiesta di pagamento alla
Cassa Depositi e Prestiti .
Resta quindi accertato l'obbligo della committente di versare il corrispettivo Controparte_2
5 di 12.800,00 euro, oltre agli interessi ai sensi del d. Legisl 231 del 2002 dalla scadenza al soddisfo
, così come già statuito dalla sentenza di primo grado, del Tribunale di Palmi – Sezione di
Cinquefrondi- che deve essere confermata respingendo interamente l'appello della
[...]
Parte_4
L'esito della lite, e l'integrale conferma della sentenza di primo grado comporta la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite Controparte_1 dell'appello avviato nel 2011 e conclusosi con la sentenza n. 699/2017 oggetto della cassazione, della fase di legittimità ed infine del presente giudizio di rinvio, senza che possano ravvisarsi ragioni di neppure parziale compensazione.
Le spese in favore di si liquidano tenendo conto dei criteri del DM 147/2022 Parte_1
(Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017) e del valore di quanto effettivamente controverso
(la domanda mirava ad ottenere le 12.800 euro di differenza) non risultando fosse stata mai chiesta la restituzione di quanto già pagato, e si calcolano come di seguito, avuto riguardo ai valori minimi stante l'assenza di complessità:
- Per l'appello iniziato nel 2011 e conclusosi nel 2017 con la sentenza 669/2017 in totale euro € 2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 956,00)
- Per il giudizio di Cassazione euro 1.541,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 638,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 567,00, fase decisionale, valore minimo:€ 336,00)
- Per il presente grado euro 2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00)
Tutte somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Distaccata di Cinquefrondi – n. 283 del 20.7.2010 , proposto a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, n.4265/2021 del 18.02.2021, che ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 699 del 21.11.2017 (proc 488/2011 RGAC) , respinta ogni diversa domanda , così decide:
1. Dichiara la contumacia del Straordinario per la Liquidazione delle Comunità CP_1
6 TA AL ,
2. Rigetta l'appello del e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza Controparte_1 del Tribunale di Palmi- Sezione Distaccata di Cinquefrondi n. 283 del 20.7.2010;
3. condanna il Straordinario al pagamento delle spese di lite, che si liquidano : CP_1
o Per l'appello iniziato nel 2011 e conclusosi nel 2017 con la sentenza 669/2017 in totale euro 2.906,00
o per il giudizio di Cassazione euro 1.541,00
o Per il presente grado euro 2.906,00
Tutte somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7 ottobre 2025.
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
7
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.141/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Bombardieri(CF: PEC CodiceFiscale_1 Email_1
Appellante in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ). Appellato in riassunzione contumace
[...] P.IVA_2
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale -proc. in riassunzione ex art.392cpc a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, n.4265/2021 del 18.02.2021.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato il 20.10.2006 la ha Parte_2 citato in giudizio la per il pagamento Controparte_2 di un compenso dovuto per attività di consulenza relativa al progetto “Saperi-Sapori”. La
[...] ha sostenuto di aver svolto l'attività di consulenza come da incarico conferito con Pt_1
1 Determinazione n. 60 del 4 agosto 2003, ma di aver ricevuto solo una parte - euro 19.200,00- del compenso pattuito (€32.000,00), chiedendo il pagamento del residuo dovuto, pari ad € 12.800,00.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Staccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 283/2010 depositata il
20.7.2010 , ha accolto la domanda della condannando la al Parte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 12.800,00 oltre interessi ai sensi del d. Legisl 231 del 2002 dalla scadenza al soddisfo. Il Tribunale ha ritenuto che la Determinazione n. 60/2003 costituisse un valido contratto scritto tra le parti, e che la avesse adempiuto alle proprie obbligazioni Parte_1 contrattuali.
Con atto d' appello, la ha impugnato la sentenza sostenendo che: Controparte_2
1. La Determinazione n. 60/2003 non costituiva un valido contratto scritto, mancando la forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della pubblica amministrazione.
2. La somma già corrisposta (€ 19.200,00) era sufficiente a remunerare le prestazioni eseguite dalla Parte_1
3. Il disconoscimento della conformità della copia della Determinazione n. 60/2003 era stato tempestivo.
A definizione del giudizio così instaurato, n. 488/2011R.G, con sentenza n. 699/2017 pubblicata il 21.11.2017, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado e rigettando la domanda della La Corte Parte_1 ha ritenuto che la Determinazione n. 60/2003 non costituisse un valido contratto scritto e che mancasse l'impegno contabile necessario.
Avverso la sentenza n. 699/2017della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Parte_1 ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi:
[...]
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, sostenendo che la Determinazione n. 60/2003 costituiva un valido contratto scritto.
2. Violazione dell'art. 191 D.lgs n. 267/2001, sostenendo che la Determinazione n.
60/2003 prevedeva la copertura finanziaria e l'impegno contabile.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c., sostenendo la tardività del disconoscimento della conformità della copia della Determinazione n. 60/2003.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4265/2021, ha accolto tutti i motivi del ricorso.
Preliminarmente ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso affermando che “La Corte di appello ha erroneamente qualificato come tempestivo il disconoscimento della delibera n. 60 del 2003 operato dalla alla prima udienza successiva alla produzione operata in sede di Controparte_2
2 seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. dalla società Cfr. Ordinanza Parte_1
n. 4265/2021 del 18.2.2021 pag. 4.
In effetti la determina n. 60 del 2003, sottoscritta dal rappresentante della è Controparte_2 stata prodotta dalla società in primo grado in sede di costituzione e, conseguentemente, il Pt_1 disconoscimento si sarebbe dovuto effettuare in sede di prima udienza di comparizione e trattazione. In conseguenza della dichiarata fondatezza del terzo motivo di ricorso la Suprema Corte ha qualificato come tardivo il disconoscimento della delibera n. 60 del 2003.
Passando, poi all'esame del primo e del secondo motivo di ricorso la Corte li ha considerati entrambi manifestamente fondati.
Preliminarmente la Suprema Corte ha affermato che sentenza d'appello non aveva operato una corretta esegesi della determinazione n. 60 del 2003. Infatti secondo la Corte di legittimità
“l'interpretazione della determina in quanto atto amministrativo a contenuto non normativo resta assoggettata all'applicazione delle norme generali dettate in materia di esegesi del negozio giuridico e, in particolare, agli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c., la cui violazione risulta, pertanto, denunciabile in cassazione.” (Cass.
9.10.2017 n. 23352)”.
Secondo la Suprema Corte, la Corte di appello di Reggio Calabria ha “mancato di operare una lettura della delibera n. 60 del 2003 che, per i contenuti riportati in ricorso, in piena applicazione del principio di autosufficienza, rivela della determina la natura vincolante in quanto: a) proveniente dal soggetto legittimato ad impegnare l'ente in esterno, il responsabile unico del procedimento nominato dal Presidente della comunità montane;
b) diretta a riportare dell'impegno contrattuale, l'oggetto della prestazione (incarico di collaborazione e consulenza alla progettazione, direzione e gestione del progetto in ausilio del gruppo di direzione e coordinamento della Comunità e tanto in ogni fase dell'elaborazione del progetto esecutivo), il compenso e le modalità di corresponsione. Non rilevano infatti, di contro a quanto sostenuto dai giudici di appello, le ulteriori determine, la n. 80 del 2003 e la n. 63 del 2004 che, aventi ad oggetto, come riporta la stessa impugnata sentenza, l'esame ed approvazione del progetto definitivo e Parte_3
l'Approvazione del progetto esecutivo attengono, come ancora valorizza la Parte_3 ricorrente, alla distinta e successiva fase della esecuzione della prestazione contrattuale e che pertanto nulla aggiungono alla definizione del vincolo contrattuale”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “la Corte di merito ha mancato, inoltre, di valutare
l'esistenza nella determina n. 60 dell'impegno contabile e della copertura finanziaria ex art. 191, comma 1, D.lgs n. 267 del 2000 nella parte in cui, come riportato in ricorso (p. 12 motivo n. 2) e
3 con contenuti di autosufficienza, essa indica a pagina 4, che la spesa relativa all'incarico conferito
“di euro 50.000,00” faceva carico “al Bilancio 2003 della Com. Mont. al PEG Testimone_1
2950 e la rimanente somma… allo stesso capitolo PEG degli anni 2004 e 2005 in quote eguali” e tanto, all'interno di una più ampia disciplina in cui l'ulteriore restante somma avrebbe fatto capo ad una distinta , secondo protocollo d'intesa sottoscritto tra gli enti interessati,e Controparte_2 ancora della presenza, nella determina, dell'attestazione circa “l'assunzione dell'impegno di spesa di regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 della legge 18.8.2000 n. 267 a firma del responsabile finanziario dell'ente (p. 12 ricorso sub motivo n. 2).”
Infine, secondo la Corte di Cassazione “Dagli indicati contenuti della determina n. 60 del 2003, la Corte di appello ha invece erroneamente ritenuto l'inadeguatezza ad integrare – nella unicità del documento di previsione richiesta, a pena di nullità, ex art. 17 r.d. n. 2440 del 1923 ove il negozio sia stipulato dalla P.A. che agisca iure privatorum – il contratto concluso con la società
e, ancora, la mancata previsione dell'impegno di spesa perché la determina, pur attestando Pt_1 la copertura finanziaria, stabiliva che l'impegno di spesa sarebbe stato assunto “con successiva determinazione dirigenziale” dell'ente territoriale, senza provvedere a vagliare correttamente, per gli indicati esiti, i caratteri del documento negoziale e la loro capacità, per gli stralci riportati e valorizzati nel proposto ricorso in applicazione delle regole generali di interpretazione del contratto, a comporre il vincolo negoziale assoggettato a debita copertura finanziaria”.
Sulla scorta delle valutazioni così richiamate, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rimesso le parti alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato all'appellata il giorno
11.03.2022 eiscrittoaruoloindata14.03.2022, riassunto il giudizio dinanzi a Controparte_3 codesta Corte di Appello, chiedendo di:
1. Accertare che la non ha adempiuto al proprio obbligo di pagare Controparte_2 la somma di €12.800,00 dovuta per l'attività di consulenza svolta.
2. Condannare la al pagamento della somma di €12.800,00 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria.
3. In subordine, condannare la al pagamento della somma Controparte_2 determinata in corso di causa ai sensi dell'art. 2237, comma 2 c.c.
4. Condannare la al pagamento delle spese e competenze del Controparte_2 presente giudizio, del giudizio di appello e del giudizio di Cassazione.
4 Fissata l'udienza di trattazione , successivamente differita d'ufficio fino al 20.2.2025, sostituta dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc , a questa nessuna delle parti presentava le note di trattazione e la causa con ordinanza era differita ex art 309 cpc all'udienza del 24.4.2025 , sempre sostituita dalla trattazione scritta , alla quale la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare d'ufficio la tempestività della riassunzione, che a mente dell'art 392 cpc deve essere notificata alla controparte personalmente
L'appellato è stato ritualmente Controparte_1 raggiunto dalla notifica della riassunzione e , non essendosi costituito, deve essere dichiarato contumace .
La riassunzione è tempestiva: l'art 392 cpc onera la parte che vi ha interesse a provvedere nel termine che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di Cassazione;
ma il termine fissato era di un anno all'atto dell'inizio della presente causa di primo grado (anno 2006), poiché è stato ridotto a tre mesi solo dall'art 46 della legge 69/2009, che si applica alle controversie iniziate in primo grado dopo il 4 luglio 2009.
Il termine annuale va incrementato del periodo di sospensione feriale (il mese di agosto); per cui, pubblicata l'ordinanza della Cassazione il 13 febbraio 2021, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata con la citazione notificata il giorno 11 marzo 2022
Nel merito, i principi dettati dalla Suprema Coree risolvono il contenzioso, ed impongono di ritenere:
o accerta la validità del contratto stipulato tra le parti , perfezionato mediante la sottoscrizione della determina n. 60/2003 da parte del responsabile del procedimento e del legale rappresentante della società
o accerta la sussistenza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, come attestato nella determina stessa (ritenuta sufficiente ed idonea a mente dei principi espressi dalla _Cassazione);
o accerta l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte della società attrice, come comprovato dalla documentazione e dalla richiesta di pagamento alla
Cassa Depositi e Prestiti .
Resta quindi accertato l'obbligo della committente di versare il corrispettivo Controparte_2
5 di 12.800,00 euro, oltre agli interessi ai sensi del d. Legisl 231 del 2002 dalla scadenza al soddisfo
, così come già statuito dalla sentenza di primo grado, del Tribunale di Palmi – Sezione di
Cinquefrondi- che deve essere confermata respingendo interamente l'appello della
[...]
Parte_4
L'esito della lite, e l'integrale conferma della sentenza di primo grado comporta la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite Controparte_1 dell'appello avviato nel 2011 e conclusosi con la sentenza n. 699/2017 oggetto della cassazione, della fase di legittimità ed infine del presente giudizio di rinvio, senza che possano ravvisarsi ragioni di neppure parziale compensazione.
Le spese in favore di si liquidano tenendo conto dei criteri del DM 147/2022 Parte_1
(Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017) e del valore di quanto effettivamente controverso
(la domanda mirava ad ottenere le 12.800 euro di differenza) non risultando fosse stata mai chiesta la restituzione di quanto già pagato, e si calcolano come di seguito, avuto riguardo ai valori minimi stante l'assenza di complessità:
- Per l'appello iniziato nel 2011 e conclusosi nel 2017 con la sentenza 669/2017 in totale euro € 2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 956,00)
- Per il giudizio di Cassazione euro 1.541,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 638,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 567,00, fase decisionale, valore minimo:€ 336,00)
- Per il presente grado euro 2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00)
Tutte somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Distaccata di Cinquefrondi – n. 283 del 20.7.2010 , proposto a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, n.4265/2021 del 18.02.2021, che ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 699 del 21.11.2017 (proc 488/2011 RGAC) , respinta ogni diversa domanda , così decide:
1. Dichiara la contumacia del Straordinario per la Liquidazione delle Comunità CP_1
6 TA AL ,
2. Rigetta l'appello del e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza Controparte_1 del Tribunale di Palmi- Sezione Distaccata di Cinquefrondi n. 283 del 20.7.2010;
3. condanna il Straordinario al pagamento delle spese di lite, che si liquidano : CP_1
o Per l'appello iniziato nel 2011 e conclusosi nel 2017 con la sentenza 669/2017 in totale euro 2.906,00
o per il giudizio di Cassazione euro 1.541,00
o Per il presente grado euro 2.906,00
Tutte somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7 ottobre 2025.
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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