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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5258 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Federica Roiter, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Federica Roiter, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
All'udienza del 28.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della 2 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5258/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
07/06/1969) e (Roma, 05/06/1965); Controparte_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui ripetute e trascritte;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5258 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Federica Roiter, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Federica Roiter, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
All'udienza del 28.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della 2 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5258/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
07/06/1969) e (Roma, 05/06/1965); Controparte_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui ripetute e trascritte;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai