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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna
Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69 /2024 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Parte_1 C.F._1 Farinelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._2 difensore in Roccastrada (GR), Piazza Gramsci n. 22, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, unitamente e CP_1 C.F._3 disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Albani (C.F. ) e Ilaria C.F._4 Pianigiani (C.F. ) con studio in Colle di Val d'Elsa (SI) Via G. Oberdan n. C.F._5 33/a ed elettivamente domiciliata in EN – Via N. Bixio n. 31 presso lo studio dell'Avv. Silvia Albani, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone
Con provvedimento del 24.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: “Esaminati i documenti offerti in produzione ed accertata la corresponsione da parte dell'odierna ricorrente delle somme sopra indicate conseguentemente 1. condannare la
IG.ra al pagamento della somma di € 59.130,00= (euro CP_2 cinquantanovemilacentotrenta/00=), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di legittima restituzione dei finanziamenti dalla ricorrente effettuati alla società nella misura corrispondente alla quota sociale detenuta dalla resistente, pari al 90%, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
2. condannare la IG.ra al CP_2 pagamento della somma di € 24.046,20= (euro ventiquattromilaquarantasei/20=), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di legittimo rimborso dei debiti sociali, meglio precisati in narrativa e saldati dall'odierna ricorrente in luogo della società, nella misura corrispondente alla quota sociale della resistente detenuta, pari al 90%, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
3. condannare la IG.ra al CP_2 pagamento delle spese di lite per il presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN, contrariis reiectis: 1) rigettare integralmente il ricorso notificato dalla IG in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa 2) in ipotesi, previa declaratoria di risoluzione della scrittura privata del
30.11.2013, accertare e dichiarare la sussistenza di maggiori crediti della comparente verso la ricorrente nella misura di € 75.645,10, o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, ed operata la compensazione, rigettare integralmente il ricorso per tutti i motivi di cui in narrativa, 3) in ipotesi subordinata, previa declaratoria di risoluzione della scrittura privata del 30.11.13, operata la compensazione con i crediti vantati dalla comparente nella misura che verrà accertata in corso di causa, determinare l'eventuale minor importo dovuto in favore della ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre
[...]
, Iva e Cap come per legge. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
1.Parte ricorrente instaurava il presente giudizio con ricorso ex art. 281decies c.p.c., rappresentando di aver rilevato in data 17 gennaio 2013 dalla IG.ra la quota Persona_1 sociale del 10% de “L enere s.a.s. , che contestualmente veniva CP_4 Controparte_5 trasformata in “ ” (doc. n. 1, atto Controparte_6 notarile cessione quota e trasformazione società), società operante nel settore dei servizi estetici, in regime di contabilità semplificata (doc. n.
2 - visura camerale ordinaria); rappresentava poi che la IG.ra , in base alle intese raggiunte con l'altra socia (che ne Pt_1 escludevano sia la natura di conferimento e/o rafforzamento del patrimonio sociale, anche futuro, sia quella di contributi a fondo perduto, rilevando invece lo scopo della odierna ricorrente di investire il proprio denaro disponibile per accrescere le capacità economiche e finanziarie della società, senza incidere sul capitale sociale), provvedeva ad effettuare dei finanziamenti alla società mediante versamento di somme di denaro proprio tramite bonifici bancari per un importo totale pari ad € 65.700,00 (docc. nn. 3-6, documenti bonifici finanziamenti); la IG.ra Pt_1 rappresentava inoltre di aver provveduto a sanare con denaro proprio alcune posizioni debitorie de (docc. n. 7-10, contabili dei pagamenti e nota estinzione Controparte_6
ChiantiBanca S.p.A.): 1) estinzione di un finanziamento sociale per il residuo importo di €
11.718,00=, acceso nel settembre 2013 presso la FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. di EN (docc. n. 11, A e B, documentazione debito FISES S.p.A); 2) chiusura di un rapporto bancario passivo della società per l'importo di € 12.000,00= presso la BancaChianti S.p.A. di
EN (doc. n. 12 documentazione debito ChiantiBanca S.p.A.); rappresentava inoltre di aver già in precedenza di aver effettuato con denaro proprio il pagamento dell'acconto di € 3.000,00= sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitava l'attività commerciale e che tale importo non le veniva mai rimborsato (doc. n. 13, contabile bonifico del 6.03.14 in favore di;
Pt_2 rappresentava che la suddetta società svolgeva attività solo per un periodo di tempo limitato, tra il 2013 e il 2015, diventando poi di fatto inattiva;
rappresentava che le socie ad oggi non hanno trovato un'intesa sulla chiusura della società stessa e rilevava di aver richiesto alla IG.ra la restituzione dei finanziamenti alla società e il rimborso dei debiti sociali di cui sopra CP_2 nella quota sociale di sua spettanza, corrispondente al 90% degli stessi, ma che la stessa non dava seguito alla sua richiesta.
2.Si costituiva in giudizio contestando le pretese di parte ricorrente, in quanto CP_2 infondate in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, che quelli dedotti da parte ricorrente rappresentassero dei finanziamenti in favore della società (non avendo parte ricorrente fornito la prova in tal senso), ritenendo, invece, che le somme versate dalla dovessero essere Pt_1 configurati semmai come versamenti soci a fondo perduto. Contestava inoltre gli asseriti pagamenti da parte della per sanatoria della posizione debitoria de Pt_1 Controparte_6
Formulava , in via subordinata , domanda di accertamento dei maggiori crediti vantati da
[...] opporre , al più, in compensazione, con quanto riconosciuto come dovuto alla ricorrente .
3.La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione dei finanziamenti asseritamente concessi alla società deve essere rigettata in quanto non provata.
La IG , infatti, chiede alla resistente la restituzione della somma pari ad € 59.130,00, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla stessa effettuati– a suo dire- a titolo di finanziamento alla società di e . Controparte_6 CP_2 Parte_1
Rileva a tal proposito la seguente pronuncia della Suprema Corte: “Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società ( nella specie, società in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se
i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.”
Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 21/05/2002.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, citata da parte resistente, ovvero Cassazione Sezione I Civ. Ordinanza n. 4261 del 19/02/2020, ad avviso della quale “Per stabilire, poi, se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società o, meglio, se il versamento del socio alla società possa ritenersi effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra socio e società sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale diretto unicamente ad incrementare il patrimonio sociale (Cass., Sez. I, 19/07/2000, n. 9471). E' questa una tipica attività di interpretazione della volontà negoziale delle parti che si esprime nell'operazione da essi realizzata, che compete esclusivamente al giudice del merito esperire per mezzo di un apprezzamento di fatto che non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole ermeneutiche o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).
6. Onde però consentire al giudice di operare siffatto apprezzamento, è onere della parte, che reclami anzitempo la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i detti versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione (Cass.,
Sez. I, 19/03/1996, n. 2314). Eppur vero che in ciò può essere d'ausilio l'appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio (Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21563), dato che i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti, sicchè la circostanza che nel bilancio della società quei versamenti risultino collocati in una voce di debito può costituire un utile elemento per qualificare la natura dell'operazione finanziaria (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Ma la denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sè sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per attribuire all'apporto una natura piuttosto che un'altra (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7980), stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).
Da qui appunto la massima secondo cui “l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società a restituirgli somme da lui in precedenza versate alla società medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (Cass., Sez. I,
19/03/1996, n. 2314).
Nel caso di specie, però, la ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di un accordo negoziale in tal senso: non ha, infatti, versato in atti alcun documento che attesti che i versamenti effettuati dalla IG costituissero un finanziamento in favore della società Pt_1 (somme in relazione alle quali avrebbe in tal caso potuto chiedere la restituzione), non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Del resto, parte ricorrente non ha neppure offerto adeguata prova volta a dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale di finanziamento, pur avendolo invocato.
In conclusione, parte ricorrente non ha fornito la prova che si sia trattato di un finanziamento, pur avendo dimostrato l'esistenza dei pagamenti in favore della società: il doc. 6 dimostra, infatti, il bonifico di una somma pari ad € 40.000,00 effettuato in data 07.10.2014 in favore de
. Controparte_6 Controparte_6
Gli altri pagamenti (di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5) non avrebbero, invece, potuto comunque essere considerati, in quanto debbono ritenersi fondate le eccezioni sollevate da parte resistente: il bonifico dell'8.05.2014 - importo € 3.000,00, causale “versamento socia”- (cfr doc. 3 parte ricorrente) viene disposto in favore di “ ”, e non della società Controparte_7
il bonifico del 5.08.2014 – causale “da socia a società”- non riporta Controparte_6
l'importo (che è riportato con scrittura apposta di pugno sul documento); il bonifico del
1.06.2015 di €. 700,00 è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto viene effettuato in favore della quindi altra e diversa società rispetto a Controparte_8 [...]
. Controparte_6
Dunque, non vi sono elementi che consentano al giudice di affermare che i pagamenti (che pure risultano in parte provati) effettuati dalla ricorrente siano da considerare finanziamenti, dei quali la ricorrente è legittimata a richiedere la restituzione.
Del resto, la semplice allegazione dei piani di ammortamento (docc. 17 e 18 di parte ricorrente) non sarebbe sufficiente, da sola, a dimostrare che si tratti di un finanziamento. A ciò si aggiunga che non si comprende quale sia la provenienza dei piani di ammortamento in parola, che appaiono frutto di una sorta di simulazione effettuata sul sito ” (trattasi di un Email_1 mero piano dimostrativo di ammortamento mutuo ed in calce al documento si legge infatti Un servizio di buonconsiglio.com) e che sono dunque privi di qualsivoglia carattere probatorio.
Alla luce di quanto detto sino ad ora, dunque, la domanda di restituzione dei finanziamenti alla società dovrà essere rigettata.
4.Per quanto attiene ai pagamenti che parte ricorrente asserisce aver effettuato al fine di sanare la posizione debitoria de e di cui chiede il rimborso, deve rilevarsi quanto Controparte_6 segue.
Anzitutto, deve premettersi che la circostanza che il giudizio sia stato introdotto con rito semplificato non esonera il ricorrente dal provare i fatti dedotti, dovendo questi esporre in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Nel caso di specie parte ricorrente non pare aver assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
La domanda di rimborso dei debiti sociali avanzata da parte ricorrente ricomprende tre voci: a) estinzione da parte della Vescera di un finanziamento sociale per il residuo importo di €
11.718,00, acceso nel settembre 2013 presso la FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. di EN (cfr docc. n. 11, A e B); b) chiusura da parte della stessa di un rapporto bancario Pt_1 passivo della società per l'importo di € 12.000,00 presso la BancaChianti S.p.A. di EN (cfr doc.
n. 12); c) pagamento da parte della stessa ricorrente dell'acconto di € 3.000,00 sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitava l'attività commerciale (doc. n. 13).
Quanto alla prima pretesa, analizzando il doc. 11 A di parte ricorrente, si evince che CP_6 ha contratto un finanziamento per un importo pari ad € 65.000,00 (ammontare
[...] complessivo capitale + interessi €. 77.056,87) con la Finanziaria Senese di Sviluppo (Fi.se.s.), da restituire in 28 rate.
Dal doc. 11 B si evince che alla data del 12.10.2021 l'esposizione debitoria della società ammontava ad € 10.156,72.
Orbene, in atti vi sono documenti attestanti l'effettuazione di due bonifici da parte della ricorrente in favore di Fi.se.s., ovvero il doc. 7 (bonifico bancario del 13.12.2021- causale “versamento pro quota socia di minoranza di per debito Fi.se.s” – importo € 1.100,00 in favore Controparte_6 di Fi.se.s.) e il doc. 8 (bonifico del 19.02.2023 - causale “Transazione a Saldo e Stralcio posizione debitoria posizione N. 3083/01” – importo € 10.618,00). Controparte_6
Dunque, la ricorrente ha effettivamente provato di aver effettuato i due pagamenti appena citati, ma ha omesso di produrre in giudizio il contratto di finanziamento, non potendo in tal modo il giudice stabilire quali rate siano state pagate e soprattutto da chi, non potendosi nemmeno comprendere a che titolo la ricorrente abbia effettuato tali versamenti. Tanto più che parte resistente contesta la circostanza, asserendo che - a fronte di un debito sociale di €. 77.056,87
- l'ammontare di €. 7.705,69 (pari al 10%) sarebbe stato in ogni caso di spettanza della socia e che ad ogni modo l'importo del predetto finanziamento è stato per la quali totalità Pt_1 saldato da parte della IG nonché da parte della IG CP_2 Persona_1
Alla luce della documentazione prodotta non è possibile, dunque, ricostruire l'intera vicenda legata al finanziamento, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente.
Ne consegue che la domanda avanzata a tale titolo da parte ricorrente (ovvero la restituzione del 90% della somma) non potrà essere accolta.
Quanto alla seconda questione, ovvero quella attinente all'estinzione, da parte della ricorrente, della posizione debitoria nei confronti di ChiantiBanca, deve rilevarsi quanto segue.
Analizzando il doc. 9, in effetti, emerge che il bonifico del 14.03.2023 (importo € 12.000,00 – causale “versamento a saldo e stralcio pr 352 effettuata dalla socia di minoranza e dalla garante
”) sia stato eseguito dalla IG e che a seguito di tale pagamento sia stata Pt_1 Pt_1 emessa la quietanza di cui al doc. 9, ove si dà espressamente atto che, a seguito del pagamento effettuato dalla ricorrente, la banca non ha più nulla da pretendere né dalla società, né dalle garanti. Ma è altrettanto vero che non si comprende quale sia l'origine del pagamento in parola, posto che non vi sono elementi per comprendere genesi e motivazione dello stesso. In difetto di tali elementi non appare possibile accogliere la domanda di restituzione. Peraltro, il doc. 12 allegato da parte ricorrente non pare attenere alla medesima posizione debitoria di cui al doc. 10, posto che l'importo è notevolmente diverso (il doc. 12 reca la data del 02.01.2023 e l'intimazione di pagamento per un importo pari ad € 5.042,96 si riferisce allo sconfinamento sull'apertura di credito n. 001/990/097660, mentre il doc. 9 (bonifico del
14.03.2023) doc. 10 (quietanza del 15.03.2023) sono di importo notevolmente superiore (€
12.000,00) e nella causale del versamento si fa riferimento al saldo e stralcio di una non ben definita posizione debitoria.
Quanto al pagamento dell'acconto di € 3.000,00 sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitata l'attività commerciale (doc. n. 13 parte ricorrente), deve rilevarsi che - come correttamente eccepito da parte resistente- il pagamento in questione attiene ad un soggetto giuridico diverso da nella causale si legge, infatti, “acconto lavori Controparte_6 ristrutturazione e via C. Cittadini 42-44”, dunque tale documento non Controparte_8 CP_8 potrà essere tenuto in considerazione nel presente giudizio.
La domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata .
5.Il rigetto esime dalla valutazione della domanda di parte resistente, formulata solo in ipotesi.
6. Le spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda per fase di studio , introduttiva , trattazione e decisoria ( le ultime due su importo ridotto in ragione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte ricorrente
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione
3) Pone a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali liquidate in favore della resistente in € 9.141,00 per compenso, oltre 15% rimborso delle spese generali,
Iva e Cpa come per legge
Così deciso in EN il 10.2.2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna
Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 69 /2024 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Parte_1 C.F._1 Farinelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._2 difensore in Roccastrada (GR), Piazza Gramsci n. 22, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, unitamente e CP_1 C.F._3 disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Albani (C.F. ) e Ilaria C.F._4 Pianigiani (C.F. ) con studio in Colle di Val d'Elsa (SI) Via G. Oberdan n. C.F._5 33/a ed elettivamente domiciliata in EN – Via N. Bixio n. 31 presso lo studio dell'Avv. Silvia Albani, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone
Con provvedimento del 24.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: “Esaminati i documenti offerti in produzione ed accertata la corresponsione da parte dell'odierna ricorrente delle somme sopra indicate conseguentemente 1. condannare la
IG.ra al pagamento della somma di € 59.130,00= (euro CP_2 cinquantanovemilacentotrenta/00=), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di legittima restituzione dei finanziamenti dalla ricorrente effettuati alla società nella misura corrispondente alla quota sociale detenuta dalla resistente, pari al 90%, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
2. condannare la IG.ra al CP_2 pagamento della somma di € 24.046,20= (euro ventiquattromilaquarantasei/20=), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di legittimo rimborso dei debiti sociali, meglio precisati in narrativa e saldati dall'odierna ricorrente in luogo della società, nella misura corrispondente alla quota sociale della resistente detenuta, pari al 90%, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
3. condannare la IG.ra al CP_2 pagamento delle spese di lite per il presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN, contrariis reiectis: 1) rigettare integralmente il ricorso notificato dalla IG in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa 2) in ipotesi, previa declaratoria di risoluzione della scrittura privata del
30.11.2013, accertare e dichiarare la sussistenza di maggiori crediti della comparente verso la ricorrente nella misura di € 75.645,10, o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, ed operata la compensazione, rigettare integralmente il ricorso per tutti i motivi di cui in narrativa, 3) in ipotesi subordinata, previa declaratoria di risoluzione della scrittura privata del 30.11.13, operata la compensazione con i crediti vantati dalla comparente nella misura che verrà accertata in corso di causa, determinare l'eventuale minor importo dovuto in favore della ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre
[...]
, Iva e Cap come per legge. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
1.Parte ricorrente instaurava il presente giudizio con ricorso ex art. 281decies c.p.c., rappresentando di aver rilevato in data 17 gennaio 2013 dalla IG.ra la quota Persona_1 sociale del 10% de “L enere s.a.s. , che contestualmente veniva CP_4 Controparte_5 trasformata in “ ” (doc. n. 1, atto Controparte_6 notarile cessione quota e trasformazione società), società operante nel settore dei servizi estetici, in regime di contabilità semplificata (doc. n.
2 - visura camerale ordinaria); rappresentava poi che la IG.ra , in base alle intese raggiunte con l'altra socia (che ne Pt_1 escludevano sia la natura di conferimento e/o rafforzamento del patrimonio sociale, anche futuro, sia quella di contributi a fondo perduto, rilevando invece lo scopo della odierna ricorrente di investire il proprio denaro disponibile per accrescere le capacità economiche e finanziarie della società, senza incidere sul capitale sociale), provvedeva ad effettuare dei finanziamenti alla società mediante versamento di somme di denaro proprio tramite bonifici bancari per un importo totale pari ad € 65.700,00 (docc. nn. 3-6, documenti bonifici finanziamenti); la IG.ra Pt_1 rappresentava inoltre di aver provveduto a sanare con denaro proprio alcune posizioni debitorie de (docc. n. 7-10, contabili dei pagamenti e nota estinzione Controparte_6
ChiantiBanca S.p.A.): 1) estinzione di un finanziamento sociale per il residuo importo di €
11.718,00=, acceso nel settembre 2013 presso la FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. di EN (docc. n. 11, A e B, documentazione debito FISES S.p.A); 2) chiusura di un rapporto bancario passivo della società per l'importo di € 12.000,00= presso la BancaChianti S.p.A. di
EN (doc. n. 12 documentazione debito ChiantiBanca S.p.A.); rappresentava inoltre di aver già in precedenza di aver effettuato con denaro proprio il pagamento dell'acconto di € 3.000,00= sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitava l'attività commerciale e che tale importo non le veniva mai rimborsato (doc. n. 13, contabile bonifico del 6.03.14 in favore di;
Pt_2 rappresentava che la suddetta società svolgeva attività solo per un periodo di tempo limitato, tra il 2013 e il 2015, diventando poi di fatto inattiva;
rappresentava che le socie ad oggi non hanno trovato un'intesa sulla chiusura della società stessa e rilevava di aver richiesto alla IG.ra la restituzione dei finanziamenti alla società e il rimborso dei debiti sociali di cui sopra CP_2 nella quota sociale di sua spettanza, corrispondente al 90% degli stessi, ma che la stessa non dava seguito alla sua richiesta.
2.Si costituiva in giudizio contestando le pretese di parte ricorrente, in quanto CP_2 infondate in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, che quelli dedotti da parte ricorrente rappresentassero dei finanziamenti in favore della società (non avendo parte ricorrente fornito la prova in tal senso), ritenendo, invece, che le somme versate dalla dovessero essere Pt_1 configurati semmai come versamenti soci a fondo perduto. Contestava inoltre gli asseriti pagamenti da parte della per sanatoria della posizione debitoria de Pt_1 Controparte_6
Formulava , in via subordinata , domanda di accertamento dei maggiori crediti vantati da
[...] opporre , al più, in compensazione, con quanto riconosciuto come dovuto alla ricorrente .
3.La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione dei finanziamenti asseritamente concessi alla società deve essere rigettata in quanto non provata.
La IG , infatti, chiede alla resistente la restituzione della somma pari ad € 59.130,00, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla stessa effettuati– a suo dire- a titolo di finanziamento alla società di e . Controparte_6 CP_2 Parte_1
Rileva a tal proposito la seguente pronuncia della Suprema Corte: “Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società ( nella specie, società in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se
i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.”
Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 21/05/2002.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, citata da parte resistente, ovvero Cassazione Sezione I Civ. Ordinanza n. 4261 del 19/02/2020, ad avviso della quale “Per stabilire, poi, se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società o, meglio, se il versamento del socio alla società possa ritenersi effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra socio e società sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale diretto unicamente ad incrementare il patrimonio sociale (Cass., Sez. I, 19/07/2000, n. 9471). E' questa una tipica attività di interpretazione della volontà negoziale delle parti che si esprime nell'operazione da essi realizzata, che compete esclusivamente al giudice del merito esperire per mezzo di un apprezzamento di fatto che non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole ermeneutiche o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).
6. Onde però consentire al giudice di operare siffatto apprezzamento, è onere della parte, che reclami anzitempo la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i detti versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione (Cass.,
Sez. I, 19/03/1996, n. 2314). Eppur vero che in ciò può essere d'ausilio l'appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio (Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21563), dato che i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti, sicchè la circostanza che nel bilancio della società quei versamenti risultino collocati in una voce di debito può costituire un utile elemento per qualificare la natura dell'operazione finanziaria (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Ma la denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sè sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per attribuire all'apporto una natura piuttosto che un'altra (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7980), stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).
Da qui appunto la massima secondo cui “l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società a restituirgli somme da lui in precedenza versate alla società medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (Cass., Sez. I,
19/03/1996, n. 2314).
Nel caso di specie, però, la ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di un accordo negoziale in tal senso: non ha, infatti, versato in atti alcun documento che attesti che i versamenti effettuati dalla IG costituissero un finanziamento in favore della società Pt_1 (somme in relazione alle quali avrebbe in tal caso potuto chiedere la restituzione), non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Del resto, parte ricorrente non ha neppure offerto adeguata prova volta a dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale di finanziamento, pur avendolo invocato.
In conclusione, parte ricorrente non ha fornito la prova che si sia trattato di un finanziamento, pur avendo dimostrato l'esistenza dei pagamenti in favore della società: il doc. 6 dimostra, infatti, il bonifico di una somma pari ad € 40.000,00 effettuato in data 07.10.2014 in favore de
. Controparte_6 Controparte_6
Gli altri pagamenti (di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5) non avrebbero, invece, potuto comunque essere considerati, in quanto debbono ritenersi fondate le eccezioni sollevate da parte resistente: il bonifico dell'8.05.2014 - importo € 3.000,00, causale “versamento socia”- (cfr doc. 3 parte ricorrente) viene disposto in favore di “ ”, e non della società Controparte_7
il bonifico del 5.08.2014 – causale “da socia a società”- non riporta Controparte_6
l'importo (che è riportato con scrittura apposta di pugno sul documento); il bonifico del
1.06.2015 di €. 700,00 è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto viene effettuato in favore della quindi altra e diversa società rispetto a Controparte_8 [...]
. Controparte_6
Dunque, non vi sono elementi che consentano al giudice di affermare che i pagamenti (che pure risultano in parte provati) effettuati dalla ricorrente siano da considerare finanziamenti, dei quali la ricorrente è legittimata a richiedere la restituzione.
Del resto, la semplice allegazione dei piani di ammortamento (docc. 17 e 18 di parte ricorrente) non sarebbe sufficiente, da sola, a dimostrare che si tratti di un finanziamento. A ciò si aggiunga che non si comprende quale sia la provenienza dei piani di ammortamento in parola, che appaiono frutto di una sorta di simulazione effettuata sul sito ” (trattasi di un Email_1 mero piano dimostrativo di ammortamento mutuo ed in calce al documento si legge infatti Un servizio di buonconsiglio.com) e che sono dunque privi di qualsivoglia carattere probatorio.
Alla luce di quanto detto sino ad ora, dunque, la domanda di restituzione dei finanziamenti alla società dovrà essere rigettata.
4.Per quanto attiene ai pagamenti che parte ricorrente asserisce aver effettuato al fine di sanare la posizione debitoria de e di cui chiede il rimborso, deve rilevarsi quanto Controparte_6 segue.
Anzitutto, deve premettersi che la circostanza che il giudizio sia stato introdotto con rito semplificato non esonera il ricorrente dal provare i fatti dedotti, dovendo questi esporre in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Nel caso di specie parte ricorrente non pare aver assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
La domanda di rimborso dei debiti sociali avanzata da parte ricorrente ricomprende tre voci: a) estinzione da parte della Vescera di un finanziamento sociale per il residuo importo di €
11.718,00, acceso nel settembre 2013 presso la FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. di EN (cfr docc. n. 11, A e B); b) chiusura da parte della stessa di un rapporto bancario Pt_1 passivo della società per l'importo di € 12.000,00 presso la BancaChianti S.p.A. di EN (cfr doc.
n. 12); c) pagamento da parte della stessa ricorrente dell'acconto di € 3.000,00 sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitava l'attività commerciale (doc. n. 13).
Quanto alla prima pretesa, analizzando il doc. 11 A di parte ricorrente, si evince che CP_6 ha contratto un finanziamento per un importo pari ad € 65.000,00 (ammontare
[...] complessivo capitale + interessi €. 77.056,87) con la Finanziaria Senese di Sviluppo (Fi.se.s.), da restituire in 28 rate.
Dal doc. 11 B si evince che alla data del 12.10.2021 l'esposizione debitoria della società ammontava ad € 10.156,72.
Orbene, in atti vi sono documenti attestanti l'effettuazione di due bonifici da parte della ricorrente in favore di Fi.se.s., ovvero il doc. 7 (bonifico bancario del 13.12.2021- causale “versamento pro quota socia di minoranza di per debito Fi.se.s” – importo € 1.100,00 in favore Controparte_6 di Fi.se.s.) e il doc. 8 (bonifico del 19.02.2023 - causale “Transazione a Saldo e Stralcio posizione debitoria posizione N. 3083/01” – importo € 10.618,00). Controparte_6
Dunque, la ricorrente ha effettivamente provato di aver effettuato i due pagamenti appena citati, ma ha omesso di produrre in giudizio il contratto di finanziamento, non potendo in tal modo il giudice stabilire quali rate siano state pagate e soprattutto da chi, non potendosi nemmeno comprendere a che titolo la ricorrente abbia effettuato tali versamenti. Tanto più che parte resistente contesta la circostanza, asserendo che - a fronte di un debito sociale di €. 77.056,87
- l'ammontare di €. 7.705,69 (pari al 10%) sarebbe stato in ogni caso di spettanza della socia e che ad ogni modo l'importo del predetto finanziamento è stato per la quali totalità Pt_1 saldato da parte della IG nonché da parte della IG CP_2 Persona_1
Alla luce della documentazione prodotta non è possibile, dunque, ricostruire l'intera vicenda legata al finanziamento, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente.
Ne consegue che la domanda avanzata a tale titolo da parte ricorrente (ovvero la restituzione del 90% della somma) non potrà essere accolta.
Quanto alla seconda questione, ovvero quella attinente all'estinzione, da parte della ricorrente, della posizione debitoria nei confronti di ChiantiBanca, deve rilevarsi quanto segue.
Analizzando il doc. 9, in effetti, emerge che il bonifico del 14.03.2023 (importo € 12.000,00 – causale “versamento a saldo e stralcio pr 352 effettuata dalla socia di minoranza e dalla garante
”) sia stato eseguito dalla IG e che a seguito di tale pagamento sia stata Pt_1 Pt_1 emessa la quietanza di cui al doc. 9, ove si dà espressamente atto che, a seguito del pagamento effettuato dalla ricorrente, la banca non ha più nulla da pretendere né dalla società, né dalle garanti. Ma è altrettanto vero che non si comprende quale sia l'origine del pagamento in parola, posto che non vi sono elementi per comprendere genesi e motivazione dello stesso. In difetto di tali elementi non appare possibile accogliere la domanda di restituzione. Peraltro, il doc. 12 allegato da parte ricorrente non pare attenere alla medesima posizione debitoria di cui al doc. 10, posto che l'importo è notevolmente diverso (il doc. 12 reca la data del 02.01.2023 e l'intimazione di pagamento per un importo pari ad € 5.042,96 si riferisce allo sconfinamento sull'apertura di credito n. 001/990/097660, mentre il doc. 9 (bonifico del
14.03.2023) doc. 10 (quietanza del 15.03.2023) sono di importo notevolmente superiore (€
12.000,00) e nella causale del versamento si fa riferimento al saldo e stralcio di una non ben definita posizione debitoria.
Quanto al pagamento dell'acconto di € 3.000,00 sui lavori ristrutturazione dei locali ove veniva esercitata l'attività commerciale (doc. n. 13 parte ricorrente), deve rilevarsi che - come correttamente eccepito da parte resistente- il pagamento in questione attiene ad un soggetto giuridico diverso da nella causale si legge, infatti, “acconto lavori Controparte_6 ristrutturazione e via C. Cittadini 42-44”, dunque tale documento non Controparte_8 CP_8 potrà essere tenuto in considerazione nel presente giudizio.
La domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata .
5.Il rigetto esime dalla valutazione della domanda di parte resistente, formulata solo in ipotesi.
6. Le spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda per fase di studio , introduttiva , trattazione e decisoria ( le ultime due su importo ridotto in ragione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte ricorrente
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione
3) Pone a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali liquidate in favore della resistente in € 9.141,00 per compenso, oltre 15% rimborso delle spese generali,
Iva e Cpa come per legge
Così deciso in EN il 10.2.2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.