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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/09/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4266/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4266/2023 R.G., promossa da
, con Avv.ti Paolantonio e Aiello, attore Parte_1 contro con Avv. Controparte_1 CP_1
E Andrea Schiavinato, con Avv. Mattei Arpiselli E
, con Avv. Mattei Arpiselli, convenuti CP_2
E
in persona del l.r. p.t., con Avv. Ferroni Controparte_3
E
in persona del l.r. p.t., con Avv. Giani Controparte_4
E
in persona del l.r. p.t., con Avv. d'Elia, terze chiamate Controparte_5
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese in atti. FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l'avv. (quale avvocato incaricato di Parte_1 Controparte_1 presentare la domanda) e i dottori Andrea Schiavinato (incaricato di redigere il piano concordatario) e
(attestatore del piano concordatario) per sentirli condannare, previo accertamento della CP_2 responsabilità professionale degli stessi, a corrispondergli, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni la somma di €.363.787,75 (di poi ridotta ad €208.756,05 a seguito di accordo transattivo intervenuto in sede esecutiva con la Curatela del fallimento ES , pari all'ammontare delle somme Controparte_6 dovute al a titolo di risarcimento del danno nonché alle spese legali sostenute per la difesa Parte_2 civile e penale. Dopo aver riferito dei rapporti professionali inter partes, l'attore ha lamentato che, a causa della violazione degli obblighi gravanti sui professionisti convenuti nell'espletamento del mandato loro conferito, aveva subito grave pregiudizio.
pagina 1 di 7 Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio tutti i professionisti convenuti, contestando in toto la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e le avverse domande, in quanto ritenute infondate (oltre che prescritte, ecc.), e chiedendone il rigetto;
ognuno dei convenuti ha altresì avanzato istanza di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea. A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si sono costituite in giudizio Controparte_3
e in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., chiedendo in via Controparte_4 Controparte_5 principale il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, il rigetto della domanda di manleva avanzata dai professionisti per inoperatività delle polizze assicurative. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dal dott. nei confronti dell'avv. Parte_1
del dott. Andrea Schiavinato e del dott. (nelle qualità sopra indicate), Controparte_1 CP_2 onde sentir accertare l'inesatto adempimento alle prestazioni professionali assunte dagli stessi dagli anni 2012/2013 in poi e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, quantificati dapprima in complessivi €363.787,75, o nella maggiore o minore somma provata in corso di causa, e, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la Curatela fallimentare della
[...]
in €208.756,05. A sostegno della propria pretesa, parte attrice prospetta la responsabilità Controparte_7 dei convenuti per avere ideato e posto in essere un'operazione di risanamento dell'impresa connotata dalla proposizione di un piano concordatario inammissibile, che avrebbe comportato la declaratoria di fallimento della società in liquidazione, con conseguente incardinamento di giudizi civili e penali di responsabilità da parte del Curatore fallimentare nei confronti dell'organo amministrativo. Espone, in Pa particolare, il dott. che a far data dagli anni 2012/2013 i professionisti convenuti erano stati incaricati dalla società da lui rappresentata dal 1989 al 2013 dapprima quale CP_7 Controparte_6 amministratore e di poi come liquidatore, di proporre un piano concordatario in pendenza di istanza di fallimento, onde evitarne la declaratoria, avanzata il 28.06.2012 da dieci dipendenti per mancato pagamento di retribuzioni e T.F.R. per il complessivo ammontare di € 227.597,07. Come emerge dalla documentazione acquisita agli atti di causa, difatti, con ricorso depositato il 25.10.2012 presso il Tribunale di Milano, la aveva depositato Controparte_8 istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentando domanda di concordato
“con riserva” ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., e in data 24.12.2012 aveva depositato il piano concordatario ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.F. nella forma della cessione dei beni ai creditori, successivamente integrato e modificato con atti depositati in data 21.01.2013 e 06.02.2013. Con decreto del 07.02.2013 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'apertura della procedura concordataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 L.F.., ma il successivo 15.05.2013 il Commissario Giudiziale, dott.ssa aveva sollevato critiche all'istanza concordataria, evidenziando circostanze ostative alla Controparte_9 prosecuzione della procedura e valutando la proposta avanzata dal debitore come inidonea ad assicurare il soddisfacimento dei creditori. Alla luce delle rilevazioni del Commissario Giudiziale, la Controparte_7 aveva depositato una nuova proposta concordataria in data 06.06.2013. Pur tuttavia, con decreto
[...] del 27.06.2023, il Tribunale aveva revocato l'ammissione della società alla procedura concordataria e, con successiva sentenza n. 641 del 03.07.2013, dichiarato il fallimento.
pagina 2 di 7 Parte attrice lamenta non solo che, per effetto della predetta declaratoria, il Curatore del fallimento aveva incardinato giudizio civile di responsabilità innanzi al Tribunale di Milano, successivamente appellato e conclusosi con sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della società per € 242.800,07 (e, a seguito di transazione del 9.05.2024 in sede esecutiva, ridotta ad € 179.796,00), oltre interessi e rifusione delle spese legali, e, al contempo, la Procura della Repubblica di Milano aveva promosso procedimento penale per bancarotta, conclusosi con sentenza di assoluzione stante l'insussistenza dei fatti contestati;
ma anche che, nelle more della procedura, i professionisti convenuti venivano ammessi al passivo fallimentare, avendo agito esecutivamente per il recupero dei propri crediti. L'attore, invero, contesta ai professionisti profili di responsabilità per il pregiudizio economico patito in relazione alle esposte vicende, osservando che il diligente e perito operato degli stessi avrebbe comportato l'omologazione del piano concordatario, sì da precludere qualsivoglia ulteriore azione civile e/o penale nei confronti dell'amministratore. In particolare, il lavoro approssimativo e la produzione di documentazione inidonea nonché l'omessa rilevazione ed emenda delle evidenziate criticità della proposta concordataria, tali da comprometterne la fattibilità giuridica e dunque l'accoglimento, costituivano, in assunto attoreo, grave violazione dei doveri di diligenza e perizia qualificata, dei doveri di controllo e di coordinamento tra professionisti e dei doveri di informazione discendenti dall'art. 1176, comma 2, c.c., nonché del generale dovere di diligenza di cui all'art. 1218 c.c.. I professionisti convenuti hanno, ognuno dal proprio punto di vista, contestato sotto ogni profilo le ragioni espresse dalla controparte a sostegno della configurabilità dell'asserito inadempimento. In particolare, il dott. Schiavinato ha dedotto di avere svolto in favore della società fallita prestazioni assistenziali tecnico-contabili per la predisposizione della domanda concordataria, relativa proposta e modifica, subentrando al precedente commercialista dell' con la necessaria Controparte_7 diligenza, nonostante il contesto di elevata conflittualità societaria e la condotta scarsamente collaborante dell'attore, che peraltro non aveva assolto all'onere su di sé gravante di fornire dimostrazione della sussistenza di un danno ingiusto in connessione eziologica con la condotta del consulente, oltre al difetto di nesso causale, stante la mancanza di contestazioni da parte del Curatore fallimentare (già Commissario giudiziale) e dello stesso attore, dovendo, al contrario, il pregiudizio patrimoniale paventato nella presente vertenza imputarsi alla mala gestio ed agli atti distrattivi compiuti dallo stesso amministratore/liquidatore e comunque al rifiuto dello stesso di provvedere ai pagamenti. Alle difese del dott. Schiavinato, si è associata sostanzialmente l'avv. professionista incaricato di CP_1 curare gli aspetti processuali della procedura concordataria, che, sussunta l'azione ex adverso incardinata nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. posto che i professionisti convenuti avevano ricevuto incarico dalla società fallita e non già dall'amministratore/liquidatore in proprio, ha dedotto l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per le azioni aquiliane (e comunque l'avvenuto decorso anche dell'ordinario termine prescrizionale per l'azione contrattuale), oltre il difetto di responsabilità solidale tra i convenuti, che si erano attivati in operazioni distinte, e di precisi e consolidati orientamenti interpretativi che avrebbero permesso una più agevole valutazione della fattibilità giuridica della domanda di concordato, nonché la mancata avversa dimostrazione dei versamenti effettuati in favore del fallimento, mentre il pregiudizio lamentato era da ricondursi all'alveo dei danni distrattivi dell'attivo societario e non già a quello dei danni da responsabilità professionale, oltre il difetto di collegamento eziologico con la condotta dolosa o colposa dei convenuti, dipendendo la declaratoria di fallimento unicamente da scelte imputabili all'amministratore/liquidatore e non potendosi considerare le azioni civili e penali promosse nei suoi confronti quale logico corollario della mancata omologazione del piano concordatario. pagina 3 di 7 Ha aderito alle suesposte impostazioni difensive anche il dott. , incaricato dall' CP_2 CP_7 CP_6 di predisporre la perizia ex art. 161 L.F. a corredo della proposta concordataria nella qualità di perito
[...] attestatore, deducendo di aver provveduto a detta allegazione in occasione del deposito della memoria integrativa all'istanza di concordato e successivamente fornito assistenza e chiarimenti al Commissario Giudiziale sulla base dei dati disponibili, espletando così i propri incombenti nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, buona fede e diligenza nonché evidenziando la mancanza di prove in ordine alla spiegata domanda di proprio negligente operato, circostanza confermata nell'ambito del procedimento monitorio incardinato allo scopo di ottenere il compenso per le prestazioni rese, non avendo l'attore sollevato alcuna contestazione in ordine alle modalità operative del professionista. I professionisti, da ultimo, per la denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, hanno eccepito il concorso colposo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c. del Re (peraltro ben consapevole del proprio inadempimento e degli atti distrattivi posti in essere in danno dei creditori, dei soci e della società, onde avrebbe dovuto attivarsi per porre rimedio), atteso che in assenza di condotte di mala gestio non sarebbero emerse le criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale e di poi dalla Curatela. Tutti i convenuti hanno richiesto, infine, la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.. Così riassunti i termini della vertenza, la domanda attorea è da respingersi sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, ciò che rende superfluo esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. per evidenti ragioni di economia processuale e di esigenze di celerità della decisione ((cfr. in questo senso Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014). Ed in specie, il rilievo assorbente che conduce al rigetto delle pretese attoree risiede nella mancata prova della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale in nesso eziologicamente riconducibile alla condotta negligentemente tenuta dai professionisti convenuti. Invero, parte attrice non ha inteso contestare la mancata omologazione del piano concordatario in sé, bensì l'incardinamento di giudizi civili e penali nei propri confronti a cagione della conseguente declaratoria di fallimento, da imputarsi all'inadempimento del mandato professionale conferito dalla ai consulenti legali e contabili. Controparte_7
È noto che la deduzione della responsabilità civile del professionista implica la dimostrazione non solo della sussistenza del pregiudizio sofferto, bensì anche dell'ulteriore circostanza che lo stesso sia stato cagionato dall'insufficiente o inadeguata attività dell'incaricato (cfr. ex mutlis Cass. 2638/2013; Cass. 9917/2010; Cass. 12354/2009, Cass. 13873/2020, Cass. 34414/2024). Il compendio probatorio in atti non consente, tuttavia, di ritenere sufficientemente assolto l'onere dimostrativo gravante su parte attrice: nella specie, la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva imputata ai convenuti ed i danni discendenti dai giudizi civili e penali incardinati a seguito della declaratoria di fallimento. Ed invero, il rapporto tra professionista e cliente trova la sua disciplina normativa nel contratto d'opera intellettuale previsto dagli artt. 2230 e segg. c.c.: oggetto del contratto è la prestazione di un'opera intellettuale che viene dal cliente demandata ad un esercente la professione liberale, e, pertanto, obbligato all'iscrizione nel relativo albo professionale. Onde accertare la natura dell'obbligazione de qua, si pone un distinguo tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato: secondo la tesi prevalente, l'obbligo del professionista è solo quello di porre in essere una determinata attività quale mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, escludendo necessariamente che il professionista abbia l'obbligo di raggiungere un determinato esito, costituito da un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti, conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza. pagina 4 di 7 L'orientamento, oramai costante, della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 23750/2018, Cass. 18612/2013, Cass. 10454/2002) è nel senso di ritenere che l'obbligazione gravante sul professionista sia un'obbligazione di mezzi e ciò in quanto “…il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato…” (così Cass.14597/2004), “…onde l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza…” (v. Cass.5885/1982). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Sull'argomento la Suprema Corte sostiene che “la responsabilità dell'avvocato –…– non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone…” (così Cass. 2638/2013, v. anche Cass.12038/17, Cass.13873/2020, Cass. 20707/2023, Cass. 25567/2023). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura documentale, si osserva come la domanda dell'attore non possa trovare accoglimento. L'attore, invero, nel corso di questo processo, non ha offerto alcuna valida allegazione o prova della bontà di quanto riferito in relazione alla responsabilità professionale dei convenuti ma soprattutto del preteso danno subito, sia nell'an sia nel quantum debeatur: ne deriva necessariamente che non solo è mancata la prova del preteso danno, ma l'attuale doglianza dell'attore non è sufficiente a fondare un giudizio certo di sussistenza di nesso causale tra la asserita e non provata condotta colposa dei professionisti ed il presunto danno subito né a superare la cd. “prova di resistenza”, oneri che incombono su chi agisce. Ed invero, è noto che l'espletamento dell'incarico professionale ai fini del piano concordatario impone la diligenza richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c. in relazione alla natura dell'incarico assunto (che, tra l'altro, implica la predisposizione di una domanda che sia funzionale al conseguimento del risultato perseguito e cioè l'ammissione al concordato, l'approvazione della proposta da parte dei creditori e l'omologazione da parte del tribunale: v. Cass. 11522/2020) e nel rispetto delle norme giuridiche, tra cui quella di fornire ai creditori una completa e adeguata conoscenza degli elementi necessari per poter decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta: nel concordato preventivo il legislatore appresta una particolare tutela alla informativa che deve essere fornita ai creditori, ossia i soggetti chiamati a pronunciarsi sulla convenienza della proposta, per far sì che siano messi nelle condizioni di esercitare un voto consapevole, tutela che si estende sino alla revoca del concordato, ex art. 173 l.fall., laddove vengano accertati, da parte del commissario, atti in frode. Poiché il professionista assume una obbligazione di mezzi e non di risultato, e dunque si impegna a prestare un'attività idonea al raggiungimento del risultato, l'inadempimento non può dedursi ex se dalla mancata ammissione o dalla mancata omologazione, ma piuttosto dalla valutazione del corretto adempimento dei doveri inerenti allo svolgimento della prestazione, in primis il dovere di diligenza professionale.
pagina 5 di 7 Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, l'attore, a fronte delle tempestive eccezioni sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati, non ha fornito valido sostegno probatorio dell'an e del quantum del pregiudizio di cui in questa vertenza chiede il risarcimento. Ebbene, a fronte dell'onere probatorio gravante sull'attore come sopra specificato, non solo è mancata la valida tempestiva (la produzione dei documenti nn.18 e 19 di parte attrice deve ritenersi tardiva, in quanto prodotti solo con la memoria depositata ex art.171 ter n.3 c.p.c., seppur di formazione anteriore e di certo non prodotti a prova contraria) e circostanziata prova dell'avvenuto adempimento di quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Milano n. 9922/2019 e successiva sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3132/2021 o nella transazione intervenuta con la Curatela, né dei compensi ai professionisti incaricati, atteso che i documenti da 8 a 11 all'uopo prodotti (fatture e/o parcelle) dimostrano solo la debenza ma non l'avvenuto pagamento degli stessi. Né sul punto poteva soccorrere la capitolazione di prova orale, in quanto in parte irrilevante ai fini della decisione o in parte inammissibile perché relativa a circostanze da provarsi documentalmente e comunque non contestualizzate. Pertanto, le domande dedotte da parte attrice vanno disattese. Il mancato accoglimento di dette doglianze determina altresì l'assorbimento delle domande di garanzia avanzate dai professionisti convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative terze chiamate. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, non è sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. in questo senso Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esiga, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Sussistono giusti motivi, stante il rigetto della domanda dell'attore e della domanda per lite temeraria spiegata dai convenuti, per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra l'attore e i convenuti.
pagina 6 di 7 In riferimento, invece, alla posizione delle compagnie assicurative, chiamate in manleva, le spese di giudizio sostenute dalle terze chiamate in garanzia (e liquidate sulla base della domanda) vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che, rimasta sul punto soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (cfr. ex multis Cass. 23123/2019, Cass. 31889/2019, Cass. 18710/2021).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. rigetta tutte le domande spiegate,
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'attore e dei convenuti;
condanna l'attore a rifondere le spese di giudizio delle terze chiamate, che si liquidano in complessivi €.4.180,00 cadauno, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 17.09.2025
Il Giudice A,D'Elia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4266/2023 R.G., promossa da
, con Avv.ti Paolantonio e Aiello, attore Parte_1 contro con Avv. Controparte_1 CP_1
E Andrea Schiavinato, con Avv. Mattei Arpiselli E
, con Avv. Mattei Arpiselli, convenuti CP_2
E
in persona del l.r. p.t., con Avv. Ferroni Controparte_3
E
in persona del l.r. p.t., con Avv. Giani Controparte_4
E
in persona del l.r. p.t., con Avv. d'Elia, terze chiamate Controparte_5
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese in atti. FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l'avv. (quale avvocato incaricato di Parte_1 Controparte_1 presentare la domanda) e i dottori Andrea Schiavinato (incaricato di redigere il piano concordatario) e
(attestatore del piano concordatario) per sentirli condannare, previo accertamento della CP_2 responsabilità professionale degli stessi, a corrispondergli, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni la somma di €.363.787,75 (di poi ridotta ad €208.756,05 a seguito di accordo transattivo intervenuto in sede esecutiva con la Curatela del fallimento ES , pari all'ammontare delle somme Controparte_6 dovute al a titolo di risarcimento del danno nonché alle spese legali sostenute per la difesa Parte_2 civile e penale. Dopo aver riferito dei rapporti professionali inter partes, l'attore ha lamentato che, a causa della violazione degli obblighi gravanti sui professionisti convenuti nell'espletamento del mandato loro conferito, aveva subito grave pregiudizio.
pagina 1 di 7 Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio tutti i professionisti convenuti, contestando in toto la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e le avverse domande, in quanto ritenute infondate (oltre che prescritte, ecc.), e chiedendone il rigetto;
ognuno dei convenuti ha altresì avanzato istanza di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea. A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si sono costituite in giudizio Controparte_3
e in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., chiedendo in via Controparte_4 Controparte_5 principale il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, il rigetto della domanda di manleva avanzata dai professionisti per inoperatività delle polizze assicurative. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dal dott. nei confronti dell'avv. Parte_1
del dott. Andrea Schiavinato e del dott. (nelle qualità sopra indicate), Controparte_1 CP_2 onde sentir accertare l'inesatto adempimento alle prestazioni professionali assunte dagli stessi dagli anni 2012/2013 in poi e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, quantificati dapprima in complessivi €363.787,75, o nella maggiore o minore somma provata in corso di causa, e, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la Curatela fallimentare della
[...]
in €208.756,05. A sostegno della propria pretesa, parte attrice prospetta la responsabilità Controparte_7 dei convenuti per avere ideato e posto in essere un'operazione di risanamento dell'impresa connotata dalla proposizione di un piano concordatario inammissibile, che avrebbe comportato la declaratoria di fallimento della società in liquidazione, con conseguente incardinamento di giudizi civili e penali di responsabilità da parte del Curatore fallimentare nei confronti dell'organo amministrativo. Espone, in Pa particolare, il dott. che a far data dagli anni 2012/2013 i professionisti convenuti erano stati incaricati dalla società da lui rappresentata dal 1989 al 2013 dapprima quale CP_7 Controparte_6 amministratore e di poi come liquidatore, di proporre un piano concordatario in pendenza di istanza di fallimento, onde evitarne la declaratoria, avanzata il 28.06.2012 da dieci dipendenti per mancato pagamento di retribuzioni e T.F.R. per il complessivo ammontare di € 227.597,07. Come emerge dalla documentazione acquisita agli atti di causa, difatti, con ricorso depositato il 25.10.2012 presso il Tribunale di Milano, la aveva depositato Controparte_8 istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentando domanda di concordato
“con riserva” ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., e in data 24.12.2012 aveva depositato il piano concordatario ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.F. nella forma della cessione dei beni ai creditori, successivamente integrato e modificato con atti depositati in data 21.01.2013 e 06.02.2013. Con decreto del 07.02.2013 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'apertura della procedura concordataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 L.F.., ma il successivo 15.05.2013 il Commissario Giudiziale, dott.ssa aveva sollevato critiche all'istanza concordataria, evidenziando circostanze ostative alla Controparte_9 prosecuzione della procedura e valutando la proposta avanzata dal debitore come inidonea ad assicurare il soddisfacimento dei creditori. Alla luce delle rilevazioni del Commissario Giudiziale, la Controparte_7 aveva depositato una nuova proposta concordataria in data 06.06.2013. Pur tuttavia, con decreto
[...] del 27.06.2023, il Tribunale aveva revocato l'ammissione della società alla procedura concordataria e, con successiva sentenza n. 641 del 03.07.2013, dichiarato il fallimento.
pagina 2 di 7 Parte attrice lamenta non solo che, per effetto della predetta declaratoria, il Curatore del fallimento aveva incardinato giudizio civile di responsabilità innanzi al Tribunale di Milano, successivamente appellato e conclusosi con sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della società per € 242.800,07 (e, a seguito di transazione del 9.05.2024 in sede esecutiva, ridotta ad € 179.796,00), oltre interessi e rifusione delle spese legali, e, al contempo, la Procura della Repubblica di Milano aveva promosso procedimento penale per bancarotta, conclusosi con sentenza di assoluzione stante l'insussistenza dei fatti contestati;
ma anche che, nelle more della procedura, i professionisti convenuti venivano ammessi al passivo fallimentare, avendo agito esecutivamente per il recupero dei propri crediti. L'attore, invero, contesta ai professionisti profili di responsabilità per il pregiudizio economico patito in relazione alle esposte vicende, osservando che il diligente e perito operato degli stessi avrebbe comportato l'omologazione del piano concordatario, sì da precludere qualsivoglia ulteriore azione civile e/o penale nei confronti dell'amministratore. In particolare, il lavoro approssimativo e la produzione di documentazione inidonea nonché l'omessa rilevazione ed emenda delle evidenziate criticità della proposta concordataria, tali da comprometterne la fattibilità giuridica e dunque l'accoglimento, costituivano, in assunto attoreo, grave violazione dei doveri di diligenza e perizia qualificata, dei doveri di controllo e di coordinamento tra professionisti e dei doveri di informazione discendenti dall'art. 1176, comma 2, c.c., nonché del generale dovere di diligenza di cui all'art. 1218 c.c.. I professionisti convenuti hanno, ognuno dal proprio punto di vista, contestato sotto ogni profilo le ragioni espresse dalla controparte a sostegno della configurabilità dell'asserito inadempimento. In particolare, il dott. Schiavinato ha dedotto di avere svolto in favore della società fallita prestazioni assistenziali tecnico-contabili per la predisposizione della domanda concordataria, relativa proposta e modifica, subentrando al precedente commercialista dell' con la necessaria Controparte_7 diligenza, nonostante il contesto di elevata conflittualità societaria e la condotta scarsamente collaborante dell'attore, che peraltro non aveva assolto all'onere su di sé gravante di fornire dimostrazione della sussistenza di un danno ingiusto in connessione eziologica con la condotta del consulente, oltre al difetto di nesso causale, stante la mancanza di contestazioni da parte del Curatore fallimentare (già Commissario giudiziale) e dello stesso attore, dovendo, al contrario, il pregiudizio patrimoniale paventato nella presente vertenza imputarsi alla mala gestio ed agli atti distrattivi compiuti dallo stesso amministratore/liquidatore e comunque al rifiuto dello stesso di provvedere ai pagamenti. Alle difese del dott. Schiavinato, si è associata sostanzialmente l'avv. professionista incaricato di CP_1 curare gli aspetti processuali della procedura concordataria, che, sussunta l'azione ex adverso incardinata nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. posto che i professionisti convenuti avevano ricevuto incarico dalla società fallita e non già dall'amministratore/liquidatore in proprio, ha dedotto l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per le azioni aquiliane (e comunque l'avvenuto decorso anche dell'ordinario termine prescrizionale per l'azione contrattuale), oltre il difetto di responsabilità solidale tra i convenuti, che si erano attivati in operazioni distinte, e di precisi e consolidati orientamenti interpretativi che avrebbero permesso una più agevole valutazione della fattibilità giuridica della domanda di concordato, nonché la mancata avversa dimostrazione dei versamenti effettuati in favore del fallimento, mentre il pregiudizio lamentato era da ricondursi all'alveo dei danni distrattivi dell'attivo societario e non già a quello dei danni da responsabilità professionale, oltre il difetto di collegamento eziologico con la condotta dolosa o colposa dei convenuti, dipendendo la declaratoria di fallimento unicamente da scelte imputabili all'amministratore/liquidatore e non potendosi considerare le azioni civili e penali promosse nei suoi confronti quale logico corollario della mancata omologazione del piano concordatario. pagina 3 di 7 Ha aderito alle suesposte impostazioni difensive anche il dott. , incaricato dall' CP_2 CP_7 CP_6 di predisporre la perizia ex art. 161 L.F. a corredo della proposta concordataria nella qualità di perito
[...] attestatore, deducendo di aver provveduto a detta allegazione in occasione del deposito della memoria integrativa all'istanza di concordato e successivamente fornito assistenza e chiarimenti al Commissario Giudiziale sulla base dei dati disponibili, espletando così i propri incombenti nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, buona fede e diligenza nonché evidenziando la mancanza di prove in ordine alla spiegata domanda di proprio negligente operato, circostanza confermata nell'ambito del procedimento monitorio incardinato allo scopo di ottenere il compenso per le prestazioni rese, non avendo l'attore sollevato alcuna contestazione in ordine alle modalità operative del professionista. I professionisti, da ultimo, per la denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, hanno eccepito il concorso colposo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c. del Re (peraltro ben consapevole del proprio inadempimento e degli atti distrattivi posti in essere in danno dei creditori, dei soci e della società, onde avrebbe dovuto attivarsi per porre rimedio), atteso che in assenza di condotte di mala gestio non sarebbero emerse le criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale e di poi dalla Curatela. Tutti i convenuti hanno richiesto, infine, la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.. Così riassunti i termini della vertenza, la domanda attorea è da respingersi sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, ciò che rende superfluo esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. per evidenti ragioni di economia processuale e di esigenze di celerità della decisione ((cfr. in questo senso Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014). Ed in specie, il rilievo assorbente che conduce al rigetto delle pretese attoree risiede nella mancata prova della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale in nesso eziologicamente riconducibile alla condotta negligentemente tenuta dai professionisti convenuti. Invero, parte attrice non ha inteso contestare la mancata omologazione del piano concordatario in sé, bensì l'incardinamento di giudizi civili e penali nei propri confronti a cagione della conseguente declaratoria di fallimento, da imputarsi all'inadempimento del mandato professionale conferito dalla ai consulenti legali e contabili. Controparte_7
È noto che la deduzione della responsabilità civile del professionista implica la dimostrazione non solo della sussistenza del pregiudizio sofferto, bensì anche dell'ulteriore circostanza che lo stesso sia stato cagionato dall'insufficiente o inadeguata attività dell'incaricato (cfr. ex mutlis Cass. 2638/2013; Cass. 9917/2010; Cass. 12354/2009, Cass. 13873/2020, Cass. 34414/2024). Il compendio probatorio in atti non consente, tuttavia, di ritenere sufficientemente assolto l'onere dimostrativo gravante su parte attrice: nella specie, la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva imputata ai convenuti ed i danni discendenti dai giudizi civili e penali incardinati a seguito della declaratoria di fallimento. Ed invero, il rapporto tra professionista e cliente trova la sua disciplina normativa nel contratto d'opera intellettuale previsto dagli artt. 2230 e segg. c.c.: oggetto del contratto è la prestazione di un'opera intellettuale che viene dal cliente demandata ad un esercente la professione liberale, e, pertanto, obbligato all'iscrizione nel relativo albo professionale. Onde accertare la natura dell'obbligazione de qua, si pone un distinguo tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato: secondo la tesi prevalente, l'obbligo del professionista è solo quello di porre in essere una determinata attività quale mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, escludendo necessariamente che il professionista abbia l'obbligo di raggiungere un determinato esito, costituito da un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti, conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza. pagina 4 di 7 L'orientamento, oramai costante, della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 23750/2018, Cass. 18612/2013, Cass. 10454/2002) è nel senso di ritenere che l'obbligazione gravante sul professionista sia un'obbligazione di mezzi e ciò in quanto “…il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato…” (così Cass.14597/2004), “…onde l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza…” (v. Cass.5885/1982). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Sull'argomento la Suprema Corte sostiene che “la responsabilità dell'avvocato –…– non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone…” (così Cass. 2638/2013, v. anche Cass.12038/17, Cass.13873/2020, Cass. 20707/2023, Cass. 25567/2023). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura documentale, si osserva come la domanda dell'attore non possa trovare accoglimento. L'attore, invero, nel corso di questo processo, non ha offerto alcuna valida allegazione o prova della bontà di quanto riferito in relazione alla responsabilità professionale dei convenuti ma soprattutto del preteso danno subito, sia nell'an sia nel quantum debeatur: ne deriva necessariamente che non solo è mancata la prova del preteso danno, ma l'attuale doglianza dell'attore non è sufficiente a fondare un giudizio certo di sussistenza di nesso causale tra la asserita e non provata condotta colposa dei professionisti ed il presunto danno subito né a superare la cd. “prova di resistenza”, oneri che incombono su chi agisce. Ed invero, è noto che l'espletamento dell'incarico professionale ai fini del piano concordatario impone la diligenza richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c. in relazione alla natura dell'incarico assunto (che, tra l'altro, implica la predisposizione di una domanda che sia funzionale al conseguimento del risultato perseguito e cioè l'ammissione al concordato, l'approvazione della proposta da parte dei creditori e l'omologazione da parte del tribunale: v. Cass. 11522/2020) e nel rispetto delle norme giuridiche, tra cui quella di fornire ai creditori una completa e adeguata conoscenza degli elementi necessari per poter decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta: nel concordato preventivo il legislatore appresta una particolare tutela alla informativa che deve essere fornita ai creditori, ossia i soggetti chiamati a pronunciarsi sulla convenienza della proposta, per far sì che siano messi nelle condizioni di esercitare un voto consapevole, tutela che si estende sino alla revoca del concordato, ex art. 173 l.fall., laddove vengano accertati, da parte del commissario, atti in frode. Poiché il professionista assume una obbligazione di mezzi e non di risultato, e dunque si impegna a prestare un'attività idonea al raggiungimento del risultato, l'inadempimento non può dedursi ex se dalla mancata ammissione o dalla mancata omologazione, ma piuttosto dalla valutazione del corretto adempimento dei doveri inerenti allo svolgimento della prestazione, in primis il dovere di diligenza professionale.
pagina 5 di 7 Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, l'attore, a fronte delle tempestive eccezioni sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati, non ha fornito valido sostegno probatorio dell'an e del quantum del pregiudizio di cui in questa vertenza chiede il risarcimento. Ebbene, a fronte dell'onere probatorio gravante sull'attore come sopra specificato, non solo è mancata la valida tempestiva (la produzione dei documenti nn.18 e 19 di parte attrice deve ritenersi tardiva, in quanto prodotti solo con la memoria depositata ex art.171 ter n.3 c.p.c., seppur di formazione anteriore e di certo non prodotti a prova contraria) e circostanziata prova dell'avvenuto adempimento di quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Milano n. 9922/2019 e successiva sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3132/2021 o nella transazione intervenuta con la Curatela, né dei compensi ai professionisti incaricati, atteso che i documenti da 8 a 11 all'uopo prodotti (fatture e/o parcelle) dimostrano solo la debenza ma non l'avvenuto pagamento degli stessi. Né sul punto poteva soccorrere la capitolazione di prova orale, in quanto in parte irrilevante ai fini della decisione o in parte inammissibile perché relativa a circostanze da provarsi documentalmente e comunque non contestualizzate. Pertanto, le domande dedotte da parte attrice vanno disattese. Il mancato accoglimento di dette doglianze determina altresì l'assorbimento delle domande di garanzia avanzate dai professionisti convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative terze chiamate. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, non è sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. in questo senso Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esiga, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Sussistono giusti motivi, stante il rigetto della domanda dell'attore e della domanda per lite temeraria spiegata dai convenuti, per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra l'attore e i convenuti.
pagina 6 di 7 In riferimento, invece, alla posizione delle compagnie assicurative, chiamate in manleva, le spese di giudizio sostenute dalle terze chiamate in garanzia (e liquidate sulla base della domanda) vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che, rimasta sul punto soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (cfr. ex multis Cass. 23123/2019, Cass. 31889/2019, Cass. 18710/2021).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. rigetta tutte le domande spiegate,
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'attore e dei convenuti;
condanna l'attore a rifondere le spese di giudizio delle terze chiamate, che si liquidano in complessivi €.4.180,00 cadauno, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 17.09.2025
Il Giudice A,D'Elia
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