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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 17594/2022 R.G. promossa da:
C.F. , in persona del procuratore speciale pro tempore Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura notarile del 2.12.2020 a rogito del dott. Notaio CP_2 Persona_1 in Torino, Rep. 11194 - Racc. n. 7108, registrata a Torino il 17.12.2020 al n. 51618, con sede legale in
Torino, Largo Regio Parco n. 11, Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minoli del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Viotti n. 4, giusta procura in calce al presente atto.
- ATTORE –
- contro –
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bova Controparte_3
Marina (RC) via Oratorio 29/A p.iva: P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Spataro in forza procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata nel suo studio in via Tenente Pugliese,35 -89035- Bova Marina
- CONVENUTO –
Con l'intervento di in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: Controparte_4
e C.F.: , con sede in Roma, Via Po n. 20, P.IVA_3 P.IVA_4
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vaira presso il cui studio in Torino, Via Bertola n. 59, ha eletto domicilio come per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OGGETTO: risarcimento danno- 2050 c.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dalla al Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti alle condotte del gas metano di sua proprietà, site in
Volvera, strada Orbassano n. 7, a seguito dai lavori di scavo eseguiti per la posa della fibra ottica da parte della in data 12.10.2021. Controparte_3
L'attrice, ribadita l'entità del danno e ritenuta configurabile in capo alla convenuta una responsabilità ai sensi degli artt. 2050 o 2043 c.c., ha chiesto il risarcimento del pregiudizio patito, quantificato in complessivi € 17.691,95, pari al costo di riparazione degli impianti danneggiati.
La domanda attorea è stata contestata dall' la quale ha rilevato come i Controparte_3 lavori di scavo siano stati eseguiti nel rispetto delle linee guida tecnico-operative generali per i lavori nel sottosuolo interferenti con la rete gas, trasmesse dalla stessa attrice, osservando altresì che i dati riportati nella planimetria consegnata non corrispondevano a quelli effettivi, trovandosi la tubatura danneggiata ad una profondità maggiore rispetto a quella indicata nella mappatura.
In ogni caso, parte convenuta instava per la chiamata in causa della al fine di Controparte_4 essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne per le somme eventualmente dovute.
Ritualmente costituita, la compagnia assicurativa ha contestato nel merito la responsabilità della
[...]
ribadendo l'avvenuto rispetto da parte della società convenuta delle linee guida Controparte_3 offerte dalla stessa attrice e la presenza della tubatura danneggiata ad una profondità differente da quella segnalata nella planimetria consegnata dalla stessa Controparte_1
Contestata, nel merito, la sussistenza dell'allegata responsabilità della la terza Controparte_3 chiamata confermava l'intervenuta sottoscrizione di polizza n. 5035459UU per la responsabilità civile, rilevando che la clausola a testo libero RC0011 sub “scavi e reinterri” sottoscritta dalle parti a far data dal 17.12.2020 opera in uno con la Condizione Aggiuntiva D, per i danni alle condutture agli impianti sotterranei e subacquei, con la previsione di una franchigia assoluta di € 1.500,00 e con il massimo indennizzo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stessi periodo assicurativo annuo.
Dava quindi atto della pluralità di sinistri denunciati dall'assicurata, allegando la possibile insussistenza di copertura assicurativa. Contestava, ancora, la quantificazione del danno operata da parte attrice richiamando la minor valutazione operata dal perito della compagnia, pari ad € 15.901,40.
pagina 2 di 8 Istruita con l'esperimento delle prove orali articolate dalle parti, all'udienza del 16.1.2025, previa discussione orale, il giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., indicando in 30 giorni il termine per il deposito della decisione.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Il titolo di responsabilità allegato in via principale da parte attrice è quello previsto dall'art. 2050 c.c. e, in via subordinata, quello di cui all'art. 2043 c.c..
Alla luce degli elementi di fatto acquisiti in corso di giudizio, appare corretta la riconducibilità della fattispecie dedotta nel caso in esame alla previsione di cui all'art. 2050 c.c., atteso che l'attività di esecuzione dei lavori di scavo eseguita dalla società convenuta possiede i requisiti di pericolosità che la norma richiamata presuppone per l'operatività della responsabilità aquiliana prevista.
Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, quello secondo cui costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali (attività pericolosa cd. “tipica”), ma anche le diverse attività
(cd. “atipiche”) che, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno (v. Cass. 10.11.2010, n. 22822).
La stessa Cassazione ha peraltro precisato che la pericolosità sussiste “non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza” (v. Cass. 6.10.2023, n. 9055).
Nel caso in esame, i lavori di cui si discute sono stati eseguiti attraverso l'impiego di strumenti di scavo meccanici – perforatrice teleguidata – il cui impiego comporta necessariamente la qualificazione come pericolosa dell'attività di scavo svolta: l'impiego di macchinari di per sé pericolosi, quali quelli impiegati nel caso di specie, vale da solo a qualificare come pericolosa l'attività di scavo in oggetto.
A ciò si aggiunga che costituisce un dato di comune esperienza la presenza, nel sottosuolo di un centro abitato, di sottoservizi interrati: ne consegue che l'esecuzione di lavori di scavo, realizzati con l'ausilio di mezzi meccanici, costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. qualora sia effettuata all'interno di un centro urbano.
Nel caso in esame, se è certo che il danno in questione si sia verificato in occasione dei lavori di scavo eseguiti sulla pubblica via dalle maestranze della società convenuta, è altrettanto certo – come emerge dai rilievi fotografici – che lo scavo sia stato eseguito all'interno del centro urbano e in prossimità delle abitazioni.
Accertata l'operatività della previsione di cui all'art. 2050 c.c. – secondo cui “chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per ma natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” – deve osservarsi che la responsabilità delineata dalla norma in esame ha natura oggettiva e la pagina 3 di 8 presunzione di responsabilità così prevista può essere vinta dal danneggiante solo con una prova particolarmente rigorosa, ovvero con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Come osservato dalla giurisprudenza, infatti, al fine di andare esenti da responsabilità, non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre la prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso;
anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, non potendo escludere la responsabilità qualora costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (v. Cass. 19.5.2022, n. 16170).
Ne consegue che, se spetta al danneggiato la sola dimostrazione del danno patito e la sussistenza del nesso di causalità con la condotta della parte convenuta, costituisce onere della parte presunta danneggiante quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
Applicando tali principi nel caso di specie – certo il danneggiamento da parte delle maestranze della società convenuta della conduttura di gas metano in acciaio DN250MPB sita in Controparte_3
Volvera, in strada Orbassano, all'altezza del civico n. 7 – gravava su parte convenuta la prova di avere preso tutte le misure e precauzioni opportune per ridurre ogni profilo di rischio.
Costituendosi, la ha negato la propria responsabilità, eccependo di aver operato Controparte_3 seguendo le linee guida tecnico-operative trasmesse dalla stessa attrice, rilevando come i dati riportati nella planimetria consegnata, quanto a quotazioni e profondità delle tubature, non corrispondessero alla realtà.
In particolare, la convenuta ha osservato che la tubatura danneggiata si trovava ad una profondità di
1,50-1,60 m circa, ovvero ad una profondità maggiore rispetto a quella indicata nella planimetria messa a disposizione dall'attrice, secondo la quale la tubatura avrebbe dovuto trovarsi a m, 1,10 m circa.
I tecnici e dipendenti della convenuta, escussi in corso di giudizio, hanno confermato che nella mappatura fornita dalla la condotta danneggiata era segnalata ad una profondità di circa 1-1,10 CP_1
m, ovvero ad un profondità inferiore rispetto a quella realmente riscontrata di circa 1,70 m, riferendo di aver provveduto ad effettuare lo scavo con la perforatrice sulla base delle risultanze della sonda – che rileva la presenza della tubazione – e dei disegni relativi ai sottoservizi presenti nel sottosuolo.
Parte convenuta ha altresì prodotto le “Linee guida tecnico-operative generali per lavori nel sottosuolo interferenti con la rete gas eseguiti da operatori terzi”, precisando di essersi conformata alle prescrizioni in esse contenute, ribadendo di aver eseguito lo scavo ad una profondità alla quale – secondo la planimetria fornita – non era prevista la presenza di condotte del gas.
pagina 4 di 8 L'art. 1 delle richiamate linee guida, peraltro, prevede espressamente che “La cartografia ha CP_5 carattere indicativo, essendo il tracciato delle tubazioni in fase di georeferenziazione e quotato rispetto ad un sistema cartografico geo-riferito. Qualora il progettista del gestore del sottosuolo o del soggetto interferente ritenga necessario disporre di informazioni di maggior dettaglio da acquisire mediante
l'effettuazione di sopralluogo congiunto e/o mediante scavi di assaggio, deve comunicare detta necessità all'Unità Tecnica di al fine di concordare successivamente l'appuntamento”. CP_5
Il successivo art. 3, dopo aver indicato i requisiti necessari per il progetto definitivo dell'opera nel caso di “tecniche speciali di posa (quali trenchless o No-Dig)”, precisa “è di fondamentale importanza che il soggetto interferente trasmetta copia del progetto definitivo dell'opera avendo cura di riportare nello stesso: a. le planimetrie in adeguata scala con indicazione della distanza del servizio interferente rispetto alla tubazione gas di distribuzione e delle dimensioni della postazione di perforazione;
b. il profilo longitudinale di posa con indicazione delle quote di posa e del franco tra le superfici affacciate del servizio interferente rispetto alla tubazione ed agli allacciamenti gas;
c. il particolare progettuale relativo all'ingombro planimetrico e altimetrico dell'eventuale buca per il posizionamento della macchina di perforazione (buca di lancio) e buca di arrivo al fine di valutare eventuali possibili interferenze con le condizioni di posa della rete di distribuzione del gas;
d. le caratteristiche della testa di perforazione e del sistema di guida della trivellazione e, ove necessario, utilizzare un sistema di controllo del posizionamento della testa fresante;
e. il profilo relativo all'indagine georadar preventivamente condotta.; f. la relazione tecnica illustrativa del progetto della nuova opera e cronoprogramma di massima dei lavori”, ribadendo come “prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione, dovrà essere individuata in loco l'esatta posizione della rete di distribuzione gas. L'individuazione avverrà a cura del personale con segnalazione del posizionamento sulla pavimentazione CP_5 stradale a mezzo vernice.”
Il successivo art. 16, a chiusura delle linee guida, prevede poi che “Qualora, in relazione alla lavorazione, si preveda di lavorare in prossimità dell'allacciamento potrà essere richiesta all'Unità
Tecnica l'esecuzione preventiva di uno scavo di assaggio per individuare il posizionamento CP_5 dello stesso, da eseguirsi a cura del soggetto interferente e con oneri a carico del medesimo.”
Alla luce di tali indicazioni, deve ritenersi che la difesa svolta da parte convenuta, ovvero la mera adesione alla mappatura delle tubazioni fornita, non integri la prova liberatoria necessaria per escludere la responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. in capo alla Controparte_3
Richiamati i principi espressi, infatti, deve ritenersi che per andare esente da responsabilità la convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare non solo di aver operato secondo le risultanze della mappa ricevuta, ma di aver provveduto, altresì, ad inviare il progetto definitivo dell'opera secondo le indicazioni delle linee guida, di essersi attivata con ulteriori proprie indagini per assicurarsi che nel sottosuolo su cui si accingeva ad operare lo scavo non vi fossero sottoservizi che potessero essere danneggiati, ovvero di aver richiesto l'intervento del personale al fine di assicurarsi il CP_5 pagina 5 di 8 corretto posizionamento della tubatura del gas, anche tenuto conto dello stato della strada e delle ripetute manutenzioni sul manto stradale.
In mancanza di tale prova, ovvero di elementi concreti dai quali ricavare la conferma dell'impiego di ogni cura e misura volta ad evitare il danno lamentato, la convenuta non può che essere ritenuta soccombente in ordine alla domanda risarcitoria proposta, quantomeno sotto il profilo dell'omissione di cautele che, in concreto, avrebbero dovuto essere adottate al fine di evitare il prodursi del danno in relazione all'attività esercitata.
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Quanto alla quantificazione del danno, parte attrice ha indicato in complessivi € 17.691,95 l'esborso sostenuto, comprensivo delle prestazioni interne di mano d'opera per € 1.154,42 ed € 150,00 per spese generali di gestione del sinistro.
Tali voci sono state espressamente contestate da parte della terza chiamata alla luce Controparte_4 della valutazione del danno operata dal perito incaricato, pari ad € 15.901,40.
La contestazione appare fondata con riferimento alla sola voce relativa alla mano d'opera interna utilizzata, non avendo parte attrice offerto parametri concreti in forza dei quali verificare l'effettivo ed esatto ammontare di tale voce di danno.
I testi escussi, infatti, si sono limitati a confermare l'importo complessivamente quantificato, senza peraltro dar atto delle modalità di computo di tale importo, con particolare riferimento al tempo e alle maestranze interne che sono risultate coinvolte nei lavori di ripristino.
Il danno deve pertanto essere quantificato in complessivi € 16.537,53.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore calcolato alla attualità, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle S.U. della Cassazione sin dalla sentenza
17.12.1995, n. 1712, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata, devalutata secondo gli indici
ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici
Istat.
Operando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno risulta pari ad € 18.166,03; su tale importo, quale debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
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La domanda di garanzia assicurativa svolta dalla convenuta nei confronti del Controparte_3 proprio assicuratore merita accoglimento, nel rispetto dei termini di polizza. Controparte_4
E' agli atti la polizza assicurativa n. 5035459UU, sottoscritta in data 17.12.2020 dalla società convenuta con la a garanzia di quanto l' “sia tenuto a pagare quale Controparte_4 Parte_1 civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale pagina 6 di 8 anche per la responsabilità civile che possa derivare all da fatto doloso di persone delle Parte_1 quali debba rispondere” (art. 12 della polizza), fino ad un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro.
La polizza prevede, altresì, la copertura per lavori di scavo e reinterri in forza della clausola RC0011, da coordinarsi con l'operatività della condizione aggiuntiva di cui alla lettera D, secondo cui “A parziale deroga dell'art. 15 let. t) delle “Norme”, la garanzia comprende i danni alle condutture agli impianti sotterranei e subacquei. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di
Euro 1.500,00 e con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo”.
Tale previsione consente di ritenere che la garanzia assicurativa operi anche per il sinistro oggetto di causa, trattandosi di danno alla condotta di un impianto sotterraneo realizzato in attività di scavo, nei limiti del massimale previsto e con la franchigia indicata.
All'esito del giudizio, pur risultando provata – e non oggetto di contestazione – l'attivazione della polizza da parte della convenuta per più sinistri nello stesso periodo assicurativo (v. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. della terza chiamata), deve ritenersi sussistente ed operante la garanzia assicurativa invocata e ancora capiente il massimale contrattualmente pattuito.
La stessa peraltro, pur contestando la sussistenza della responsabilità di parte Controparte_4 convenuta nella causazione del danno lamentato, non ha sostanzialmente negato l'operatività della copertura limitandosi a ribadire le condizioni di polizza quanto a massimale e franchigia, senza peraltro offrire prova certa del superamento del massimale concordato.
La domanda di manleva proposta dalla deve pertanto essere accolta con Controparte_3 conseguente condanna della a tenere indenne e manlevare la convenuta di Controparte_4 quanto la è tenuta a pagare – per capitale interessi e spese – in forza della Controparte_3 presente pronuncia, ferme le condizioni di polizza in termini di franchigia e massimale.
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Per le considerazioni tutte che precedono la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.666,03, già detratta la franchigia, e nel rispetto delle condizioni di polizza, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta in favore dell'attrice, e della in favore della convenuta. Controparte_4
Alla liquidazione delle spese si procede in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta e, così, applicandosi i valori medi, ridotti per la fase decisionale, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta e secondo i valori minimi nei rapporti tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: pagina 7 di 8 condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1
18.166,03 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna la a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio liquidate in Controparte_3 complessivi € 4.491,00 di cui € 4.227,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA;
condanna a tenere indenne e manlevare la di quanto Controparte_4 Controparte_3 questa è tenuta a pagare in forza della presente sentenza, per capitale nella misura di € 16.666,03, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nel rispetto delle condizioni di polizza, oltre alle spese di lite sopra liquidate in favore dell'attrice; condanna a rimborsare alla le spese del presente Controparte_4 Controparte_3 procedimento liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 25.1.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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