Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
allo scadere, alla data del 11 marzo 2015, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 600/2024 r.g. vertente tra:
in persona del Parte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele
Bellomo…………………..……………………..……………………………………………………….APPELLANT
E
CONTRO
nata a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. C. C.F._1
Bonina…………………………………………………………………………………………….……APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 l' proponeva appello Pt_2
avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Patti aveva accolto la domanda di volta – Controparte_1
secondo quanto riferito in sentenza - al riconoscimento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2012
e 2013 alle dipendenze della ditta Consorzio PAC ed alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia rilevando come il giudice di primo grado fosse incorso in errore nel ritenere che l'eccezione di decadenza sostanziale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto-legge n.
7/70, avanzata nella fattispecie, andasse rigettata in assenza di prova da parte dell' rimarcando invece l'Istituto impugnante, come l'onere di Pt_2
provare di aver tempestivamente presentato il ricorso amministrativo avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli gravasse su controparte.
Reiterava inoltre l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 dpr 639/1970, rilevando come l'azione giudiziaria proposta in primo grado fosse da ritenersi intempestiva, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di 1 anno e 300 giorni dalla presentazione dell'istanza di DS agricola, poi rigettata.
Pag. 2 di 13 Lamentava poi l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per violazione dell'art. 414 c.p.c., avendo parte ricorrente invocato l'accertamento di un rapporto di lavoro in agricoltura senza nulla allegare, o provare, rispetto gli elementi caratterizzanti tale tipo di attività.
Contestava, inoltre, la valutazione delle risultanze istruttorie fatta dal giudice di prime cure, evidenziando come la teste di parte ricorrente dovesse ritenersi dotata di scarsa attendibilità - in quanto interessata all'esito della lite poichè inserita nell'elenco dei lavoratori per i quali si procedeva al disconoscimento - ma anche come la stessa prova espletata fosse diretta ad attestare circostanze non specificamente allegate nell'atto introduttivo.
Si doleva, altresì, del fatto che il primo giudice non avesse invece adeguatamente considerato le risultanze probatorie emerse dall'accertamento ispettivo dell' da cui emergeva la natura non genuina Pt_2
dei rapporti di lavoro denunciati dal presunto datore di lavoro. Censurava, da ultimo, anche la statuizione in punto di spese.
Chiedeva, dunque, l'integrale riforma della sentenza con rigetto delle domande ex adverso spiegate in primo grado, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva che contestava l'eccezione di decadenza Controparte_1
sostanziale riproposta quale motivo di appello e ribadendo l'effettiva sussistenza del suo rapporto lavorativo in agricoltura, comprovato da idonea prova testimoniale. Con vittoria di spese.
Pag. 3 di 13 Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, parte appellante produceva nell'assegnato termine note di trattazione scritta chiedendo la decisione della causa. Anche ZZ depositava note scritte. Il CP_1
giudizio veniva assegnato a sentenza, con separato dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che oggetto del giudizio, sulla scorta di quanto riportato nell'atto introduttivo, è non solo il riconoscimento del diritto all'iscrizione per gli anni 2012 e 2013 ma (diversamene da quanto riferito nella sentenza di primo grado) anche la declaratoria di illegittimità della nota di indebito del 10 luglio 2014 relativa alla richiesta di Pt_2
restituzione dell'importo percepito a titolo di disoccupazione agricola, indebito maturato a seguito della cancellazione. Tuttavia l' che nella Pt_2
propria memoria di costituzione di primo grado non aveva preso specifica posizione della questione, e neppure con l'atto di appello, precisa, nelle note scritte, che la nota del 10 luglio 2014 costituiva provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola avanzata dalla nel marzo CP_1
del 2014, e seppur la nota non sia stata depositata da nessuna delle parti,
l' nelle note, ne riporta il contenuto. Pt_2
Va, poi, rilevato che nel caso di specie il giudice di primo grado abbia ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' motivando Pt_2
che l' non avesse provato di aver proceduto alla pubblicazione degli Pt_1
Pag. 4 di 13 elenchi anagrafici di variazione, né avesse fornito la data di tale pubblicazione.
L' in effetti non ha allegato in primo grado (e per il vero neppure in Pt_2
appello) alcuna prova del fatto che la cancellazione fosse avvenuta a seguito di pubblicazione degli elenchi. Tuttavia, pur nella mancata produzione degli stessi, si sarebbe potuto, in ipoteso, far decorrere il termine decadenziale dalla notifica della nota del 10 luglio 2014, che la parte non contesta di aver ricevuto, con cui l' rigettava la richiesta di DS agricola, ma nemmeno in Pt_2
questo caso è possibile affermare correttamente che sia intervenuta decadenza in assenza di prova della notifica di tale provvedimento di reiezione.
Pertanto, l'eccezione di decadenza, in mancanza di puntuale riscontro circa la data da cui far decorrere il relativo termine, non può essere vagliata dall'adito Collegio.
Affrontando il merito della questione occorre prendere le mosse dal verbale di accertamento ispettivo del 19 giugno 2014, eseguito nei confronti dell' , società di Parte_3
capitali, per gli anni dal 2011 al 2013. L'accertamento era finalizzato alla verifica della situazione aziendale ed alla regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale dipendente dichiarato all' Pt_2
dall'azienda agricola, con particolare riferimento alla congruità della manodopera bracciantile utilizzata e denunciata nel suddetto periodo, in relazione alle attività ed al fabbisogno ettaro-colturale dell'azienda. La denuncia aziendale riguarda terreni per un'estensione di complessivi ettari
Pag. 5 di 13 23, are 50 e centiare 35, coltivati a arancio, mandarino, nocciolo, olivo e vite, con fabbisogno presunto di 1500 giornate l'anno.
L'azienda trasmetteva i modelli DMAG (ossia quelli contenenti le generalità dei lavoratori occupati nel semestre precedente il numero delle giornate svolte) contenenti le seguenti indicazioni:
- per il primo semestre 2011: 22 lavoratori per 508 giornate;
- per il secondo semestre 2011: 85 lavoratori per 2654 giornate;
- per il terzo trimestre 2011: 399 lavoratori per 13.569 giornate;
- per il quarto trimestre 2011: 499 lavoratori per 26355 giornate.
Tali indicazioni sono ben distanti dal fabbisogno aziendale contenuto nella
D.A. inizialmente presentata e contenente una previsione di impiego di
1500 lavoratori l'anno.
L'attività primaria svolta dal Consorzio è quella riguardante la lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi.
Le denunce trimestrali dei lavoratori occupati, relative agli anni dal 2011 al
2013, riguardano terreni siti in Librizzi, Santa Lucia del Mela,
[...]
, Naso, Barcellona P.G., Patti e S. Salvatore di Fitalia. Parte_3
Gli ispettori verbalizzanti hanno potuto accertare, tenendo conto della superficie in concreto utilizzata dall'azienda e delle tipologie colturali praticate, il reale fabbisogno in termini di G.L.A. (giornate lavorative annuali) tenendo conto non solo dei parametri tabellari (tabelle ettaro- colturali di cui al decreto assessoriale 5 marzo 2011), ma anche sulla base di una stima tecnica c.d. pura, ossia ricorrendo alle comuni tecniche di stima
Pag. 6 di 13 agraria, verificando così un fabbisogno aziendale pari a 1387 giornate (per un totale di 235 lavoratori), sostanzialmente coincidente con quello indicato dal Consorzio in sede di compilazione della iniziale D.A.. In sostanza l'attività del Consorzio è quella di fornire ai consorziati (proprietari dei terreni) manodopera agricola necessaria alle operazioni di raccolta e ciò in virtù di un atto sottoscritto dall'associato al momento del suo ingresso nel consorzio con il quale si impegna a conferire i propri terreni al consorzio stesso e richiede la fornitura di manodopera specializzata per migliorare e rendere più produttiva l'azienda. Gli ispettori verbalizzanti hanno vagliato anche i moduli delle dichiarazioni degli associati accertando l'esistenza di contratti di locazione non finanziaria di terreni agricoli stipulati il 1° ottobre 2011 e il 15 febbraio 2012, seppure abbiano, poi, precisato che dalla consultazione degli atti del Registro non risulti alcuna stipula di contratti di locazione non finanziaria di terreni agricoli. Dall'esame, poi, delle fatture e delle altre scritture contabili prodotte non è stato possibile individuare apprezzabili conferimenti di prodotto, né imputare ai singoli utilizzatori la presunta manodopera agricola dichiarata dal Consorzio.
Il Consorzio, per gli anni in questione, risulta del tutto inadempiente agli obblighi contributivi.
Orbene la Corte di Cassazione ha, a più riprese affermato il principio secondo che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge ed è il lavoratore che deve
Pag. 7 di 13 fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi”.
Ha, inoltre, affermato che “ove sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (confr. Sez. lav. n. 14296 del
28.6.2011, Cass. Sez. lav. n. 13877 del 2.8.2012).
Orbene nel caso di specie va, anzitutto, rilevato che a prescindere dalla regolarità a meno dei rapporti di locazione non finanziaria intercorsi fra il
Consorzio e i consorziati, ed anche a voler ritenere che si sia in presenza di un appalto di mera manodopera, al fine di valutare la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli occorre accertare, innanzitutto, se il datore di lavoro formale (nel caso di specie il
Consorzio) sia anche il beneficiario della prestazione lavorativa e se possa ritenersi, sulla base degli indici tipici della subordinazione, il reale datore di lavoro.
Pag. 8 di 13 Inoltre, va considerato che in sede ispettiva il riferiva che l'impiego CP_2
di manodopera sui terreni nella propria disponibilità e all'interno del magazzino dove avveniva il confezionamento era, in realtà, assai inferiore a quello dichiarato nel corso degli anni. Allegava, infine, tre prospetti contenenti l'indicazione del personale effettivamente impiegato dal
Consorzio, per un totale di 457 lavoratori nell'anno 2011, 432 nell'anno 2012
e 212 nell'anno 2013. Tanto che, sulla scorta di quanto dichiarato, il rapporto lavorativo del personale richiamato nell'elenco non era oggetto di contestazione da parte dell' Pt_2
Orbene ritiene questa Corte che, proprio sulla base della verifica operata dagli ispettori verbalizzanti del fabbisogno annuale di manodopera in relazione alla tipologia delle colture praticate nei fondi degli associati, alle dichiarazioni rese dal in sede ispettiva può prestarsi fede, poiché a CP_2
fronte di un fabbisogno accertato di una media di 235 lavoratori all'anno, per l'anno 2013 (che è quello di maggior interesse per il presente giudizio), egli dichiara di avere impiegato 212 lavoratori, ossia un quantitativo di manodopera comunque di gran lunga superiore a quello denunziato.
Poiché la non risulta negli elenchi offerti dal ne consegue che CP_1 CP_2
lo stesso datore di lavoro ha negato l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura con la stessa. L'attendibilità del è, inoltre, avvalorata CP_2
dalla considerazione che quanto riferito, riguardante la fittizietà dei rapporti con i lavoratori non compresi nell'elenco allegato, lo espone indubbiamente a conseguenze di rilievo penale.
Pag. 9 di 13 In ordine alla prova offerta, poi, dalla ricorrente in primo grado, l' si Pt_2
duole del credito conferito dal giudice di primo grado alla testimonianza resa dall'unica teste poiché la stessa aveva, al tempo della Tes_1
testimonianza, proposto analogo giudizio nei confronti dell' che aveva Pt_2
disconosciuto il suo rapporto lavorativo in agricoltura alle dipendenze del medesimo Consorzio proprio sulla base del medesimo accertamento ispettivo.
Anche le censure sollevate dall' in ordine alla prova Controparte_3
testimoniale espletata in primo grado appaiono fondate a questa Corte: a fronte di un verbale ispettivo da cui, chiaramente ed in maniera circostanziata, emergono elementi che depongono per il disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova testimoniale riguardante la deposizione della sig.ra ugualmente coinvolta da quel disconoscimento, non può dirsi Tes_1
certamente dirimente a fini probatori.
L'innegabile interesse di fatto alla sorte del presente giudizio avrebbe dovuto indurre il decidente a valutare la testimonianza con più prudente apprezzamento.
Pertanto, l'onere circa l'effettività del rapporto di lavoro in agricoltura, gravante su parte ricorrente, non può ritenersi adeguatamente assolto, in quanto affidato all'audizione di un'unica teste, non pienamente attendibile, a fronte della preminente prova contraria offerta dall' Pt_2
Nel valutare tutto il materiale versato in atti, ritiene questa Corte che le domande formulate da parte ricorrente in primo grado vadano rigettate dovendosi ritenere il rapporto di lavoro insussistente.
Pag. 10 di 13 Quanto alle spese di appello ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale e assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla
Pag. 11 di 13 reiscrizione” (p.31). Solo in appello, invero la ha allegato regolare CP_1
dichiarazione ex art.152 disp. di att. al c.p.c.
Vanno, invece, poste a suo carico le spese del primo grado, non avendo in quella sede la ricorrente presentato regolare dichiarazione ex art.152 citato, poiché l'unica autocertificazione in atti riguarda l'esonero dal contributo unificato, concernente un importo reddituale più elevato. Non costituisce, invece, idonea dichiarazione quella contenuta nel corpo del ricorso e sottoscritta solo dal difensore (cfr. da ultimo Corte di Cassaz.
Ord. Sez. 6 n.5724/2021, n. 16616/2018 e Cass. n. 22952/2016). Ciò perché
l'art.152 conferisce alla dichiarazione un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l'interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”. Nel caso in cui detta dichiarazione sia solo espressa in ricorso e sottoscritta dal difensore, necessita che venga materialmente redatta su foglio separato, e sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_2
sentenza del Tribunale di Patti n. 1836/24 emessa in data 8 novembre
2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande avanzate da con ricorso depositato in data 9 maggio 2016; Controparte_1
Pag. 12 di 13 b) condanna al pagamento delle spese di primo grado in Controparte_1
favore dell' che liquida in € 2697,00, oltre rimborso spese generali, Iva Pt_2
e Cpa;
c) esonera dal pagamento delle spese di appello. Controparte_1
Messina, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente est.
dr. B.
Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
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