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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6759/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA RIBALDONE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti SALVATORE Controparte_1 C.F._2
VINCENTI e ARIANNA VALERIA ZAMBURLIN, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AS (To) Parte_1 Controparte_1 il 07/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino (atto n.97, parte 2, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dalla loro unione sono nati i figli: il 19/05/1997 e il 04/03/2004. Per_1 Per_2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 17/04/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 03/01/2025, Controparte_1 instando anch'ella per la pronuncia di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamavano in punto status ai propri scritti introduttivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in punto status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Atteso che le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì la pronuncia sulle questioni economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
5.06.20205
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6759/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA RIBALDONE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti SALVATORE Controparte_1 C.F._2
VINCENTI e ARIANNA VALERIA ZAMBURLIN, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AS (To) Parte_1 Controparte_1 il 07/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino (atto n.97, parte 2, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dalla loro unione sono nati i figli: il 19/05/1997 e il 04/03/2004. Per_1 Per_2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 17/04/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 03/01/2025, Controparte_1 instando anch'ella per la pronuncia di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamavano in punto status ai propri scritti introduttivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in punto status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Atteso che le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì la pronuncia sulle questioni economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
5.06.20205
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.