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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 330/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11.02.2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DI NUZZO GAETANO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Isernia in data 07.05.1984 dal quale sono nati due figli (il 23.09.1986) e (il 10.11.1989), maggiorenni ed Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco e mutuo rispetto;
b) che la casa familiare, sita in Caserta (CE) alla Via Tiziano n. 2 Scala C, resta nella disponibilità della IG.ra , che la abiterà così come è sempre avvenuto in modo continuo ed Parte_1 ininterrotto;
c) che ormai da anni il IG. risiede e domicilia in Maddaloni (CE) alla Via Alturi n. 2 Parte_2 dopo aver ritirato i propri effetti personali presso il domicilio coniugale;
d) che il IG. è pensionato e percepisce una pensione;
nel mentre la IG.ra Parte_2 Parte_1
è casalinga e non ha alcuna forma di reddito poiché negli anni ha sempre dedicato la propria vita alla crescita ed all'educazione dei figli;
1 e) che in virtù di quanto stabilito dal precedente punto, il IG. verserà alla IG.ra Pt_2 Pt_1
quale assegno di mantenimento la somma di € 450.00* mensili:
[...]
f) Si precisa, inoltre, che il IG. si obbliga a corrispondere nella misura del 50%, tutte le Parte_2 spese sanitarie (ticket, visite mediche specialistiche e non, farmaci in senso lato, interventi chirurgici e/o protesi e simili, ecc.) nonché di quelle strettamente connesse (trasferte, soggiorni e simili) eventualmente sostenute a tutela della salute della IG.ra . I coniugi Parte_1 concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorso a specialisti, terapie, interventi e degenze che deroghino quanto previsto e concesso dal detto SSN, sarà preventivamente concordato tra i coniugi;
g) I coniugi, inoltre, si rilasciano ampia e finale liberatoria, riguardo gli aspetti economici e patrimoniali, e per tutto quanto non previsto nel presente ricorso, precisando che tutto quanto di pregresso in ordine ad acqua, luce, gas e canone di pertinenza alla casa familiare, ed entro il termine dell'udienza presidenziale e così per il prosieguo sono state e saranno a carico della IG.ra ; Parte_1
h) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
03.10.1958 in Maddaloni (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Isernia (IS) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte 1, anno 1984);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 19/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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