Art. 2. Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni 1. Il presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita' del beneficiario:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e' attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.
2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita' del beneficiario:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e' attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.