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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 2223/2024 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Parte_1 P.IVA_1
Fabrizio FORZATI, Via Riviera di Chiaia, n. 267,
Napoli
- parte appellante - contro
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Andrea LO RUSSO, CP_1 C.F._1
Via Gioacchino Rossini, n. 44, Seregno
- parte appellata -
OGGETTO: appello;
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT nei termini che seguono.
Parte appellante: contrariis reiecitis, accogliere interamente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 160/24 del Giudice di Pace di Monza, dichiarando la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione e delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, risultando il credito esattoriale non prescritto per effetto della valida notificazione degli atti interruttivi.
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado con attribuzione al sottoscritto legale quale antistatario.
Parte appellata: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria difesa, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposta da Parte_1
per quanto in narrativa esposto.
[...]
2. In ogni caso rigettare il gravame proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e confermarsi la sentenza di primo grado impugnata.
3. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello del 21.3.2024, iscritto a ruolo in data 27.3.2024,
[...] Parte
(nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 proponendo appello avverso la sentenza n.160/2024 (cron. n. 1732/2024) del 7-
[...]
8.2.2024 del Giudice di Pace di Monza (dott.ssa Angela BUNGARO), con cui, accogliendo la domanda proposta dal sig. è stata annullata l'intimazione di pagamento n. 068 2023 CP_1 Parte 90107288 65/00 emessa da e notificata in data 23.6.2023, relativamente alle cartelle nn.
06820130161677660000 notificata in data 2.9.2.2013 e 96820130193059092000 notificata in data 6.4.2014 e 006820160005917363000 notificata in data 9.6.2016, tutte ivi contenute e dichiarati prescritti i relativi crediti. Parte A sostegno dell'impugnazione proposta la difesa di ha lamentato che il Giudice di prime cure, dichiarando prescritto il credito sotteso all'intimazione di pagamento opposta dal sig. non ha considerato gli atti interruttivi notificati a quest'ultimo nell'arco di tempo tra le CP_1 notificazioni delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla parte appellante, l'effetto interruttivo sulla fattispecie estintiva (in forza della quale il GdP ha dichiarato l'intervenuta prescrizione) sarebbe da attribuire agli atti notificati nelle date 11.7.2016 e 19.11.2019, prodotti, rispettivamente, sub Parte docc. nn. 1 e 2 del fascicolo .
Si è costituito in giudizio il sig. che – eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342, comma 1, n. 3 c.p.c. – ha contestato anche nel merito la fondatezza del gravame, concludendo per il rigetto di esso;
vinte le spese di lite del secondo grado (con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Assegnato il giudizio ad un primo giudice (dott.ssa Chiara BINETTI); riassegnata la causa allo scrivente;
maturo il procedimento per la decisione con rinvio al 20.3.2025 in udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. (cfr. ordinanza riservata 12.9.2024); acquisito il fascicolo del primo grado;
in data 20.3.2025, il giudizio di appello – su conclusioni rassegnate come a PCT e previo deposito di note conclusive autorizzate (cfr. ord. 12.9.2024 cit.) – è definito, con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
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Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno prese in esame – nei limiti dei motivi di appello – per quanto necessario per la motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché
Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In primis, va esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342, c. 1, n. 3 c.p.c. fatta valere dalla difesa appellata.
Detta eccezione è infondata e va respinta.
Infatti, stante il tenore complessivo della citazione in appello, risultano soddisfatti i requisiti di Parte forma-contenuto alla volta dell'ammissibilità del gravame, avendo sufficientemente indicato le violazioni di legge denunciate (non aver considerato gli atti interruttivi riversati tra i documenti di causa) e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (aver dichiarato la prescrizione, laddove detta fattispecie estintiva diversa dall'adempimento – in tesi – non si sarebbe perfezionata). Superata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevate dalla difesa del sig. nel CP_1 Parte merito, il motivo di appello articolato da è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e ciò nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Parte L'unico motivo di appello fatto valere da è relativo al fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato gli atti interruttivi prodotti e da ciò l'erroneità della decisione laddove ha dichiarato la prescrizione del credito azionato con l'intimazione di pagamento opposta. Parte Al riguardo, va evidenziato che – in relazione agli atti interruttivi menzionati da nello scritto introduttivo del presente grado – in sede di prima udienza avanti al GdP la difesa del sig. a disconosciuto ai sensi per gli effetti dell'art. 2719 c.c. la conformità delle copie delle CP_1 Parte notificazioni depositate da (cfr. verbale dell'udienza 4.12.2023). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass., Sez. 5, Sent. n.1324 del 18.1.2022; cfr., altresì, Cass., Sez. 5, Sent. n. 14950 dell'8.6.2018). Parte Al riguardo, nel giudizio di primo grado non ha offerto alcun elemento di prova, neppure indiziario, atto a dimostrare la conformità della copia all'originale e, quindi, il Giudice di prime cure, facendo difetto il riscontro della notifica degli atti interruttivi, non ha tenuto conto di questi ultimi, con conseguente integrazione della prescrizione invocata dal sig. CP_1
La decisione del GdP merita di essere condivisa.
D'altro canto, che – nel giudizio di primo grado – non è stato indicato alcun elemento a supporto della conformità all'originale delle copie disconosciute ex art. 2719 c.c. emerge pure Parte dalla circostanza che solo in sede di appello ha fatto riferimento al ricorso presentato dal sig. vanti al Tribunale di Monza - Sez. Lavoro, producendo anche lo scritto introduttivo CP_1 di quel giudizio (cfr. documento allegato sub doc. n. 3 all'atto di citazione in appello).
Tuttavia, rilevato che nel procedimento rubricato al n. 706/2020 del Trib. Monza - Sez. Lav. Parte era convenuta pure l'odierna appellante , trattandosi di giudizio con prima udienza fissata per il 17.3.2021, la produzione del ricorso per la prima volta in sede di appello è inammissibile Parte ex art. 345, comma 3, c.p.c., essendo di tutta evidenza che avrebbe potuto (e dovuto) effettuare la produzione già in primo grado, visto che il giudizio avanti al GdP è stato introdotto con ricorso datato 19.7.2023 e prima udienza tenutasi il 4.12.2023.
Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle a quella appellata (con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario), per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, precisato che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto alla assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata “trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti conclusivi ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite a quella appellata, liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 2.546,50 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 20 marzo 2025 il Giudice
Nicola GRECO