TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. V.G. 1983 / 2024 promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo
Borzonasca (c.f. ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente CP_1 C.F._3
in La PE (SP), Via Gianturco n. 16;
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
₪₪₪
Il Tribunale della PE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: adozione di maggiorenne.
pag. 1 di 5 Conclusioni:
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando, Sig. , residente in [...]
Gianturco n. 16, della madre dell'adottando Sig.ra: nata a [...] il Persona_1
03/09/1965, residente in [...]; nonché dei figli dell'adottante, Sigg.
, nato a [...] il [...], residente a [...] e Persona_2
, nata a [...] il [...], Residente in Follo, Via A. Moro n. 15, affinché i Parte_2 primi due manifestino il consenso e gli altri l'assenso alla predetta adozione”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/10/2024, ha chiesto di fissare udienza per la Parte_1 comparizione delle parti e per l'acquisizione dei consensi e degli assensi all'adozione di CP_1
previsti per legge.
[...]
Dal ricorso e dal verbale dell'udienza del 11/12/2024, è emerso che (adottante) è Parte_1 sposato dal 2011 con (madre dell'adottando) da cui non ha avuto figli. Hanno Persona_3
inoltre riferito che:
- (adottante) è stato sposato una prima volta con (con cui ha Parte_1 CP_2
avuto i figli e e da cui ha divorziato) e una seconda volta con Per_2 Pt_2 CP_3
(con cui non ha avuto figli e da cui ha divorziato);
- con sentenza del 10/12/2001, il Tribunale albanese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i genitori dell'adottando e disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
- da allora , trasferitosi in Italia con la madre, non ha più avuto contatti con il CP_1
padre ) e, da oltre venti anni, né lui né sua madre o altri familiari hanno avuto Persona_4
più sue notizie: il padre dell'adottando risulta quindi irreperibile;
- (adottando) convive, sin dall'età di sei anni e ancora ad oggi, con CP_1 Parte_1
con cui ha stretto un forte rapporto affettivo;
[...]
- l'adottando, oggi maggiorenne, non è sposato, ha un figlio (ma da lui non riconosciuto) ed è consenziente nell'essere adottato dal ricorrente;
- il rapporto tra adottando e adottante è saldo, basato sulla fiducia, sulla complicità e affettività reciproca;
- e (figli dell'adottante) hanno dato il loro assenso all'adozione di Per_2 Pt_2 CP_1
da parte del padre.
pag. 2 di 5 All'udienza, tutte le parti (adottante, adottando, madre dell'adottando e figli dell'adottante) hanno confermato le suesposte circostanze, adottando e adottante hanno altresì precisato di abitare insieme e confermato la volontà di procedere all'adozione in questione. Il rapporto affettivo tra adottante e adottando è stato quindi confermato anche in udienza dalle dichiarazioni sia di Parte_1
che di . CP_1
Ai sensi dell'art. 313 c.c., come novellato dall'art. 30 della legge 28.3.2001 n. 149, sulla richiesta di adozione di maggiorenne il Tribunale, riunito in camera di consiglio, deve provvedere con sentenza.
Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età aveva, originariamente, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, per l'effetto, possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome). Interesse primario protetto da questo tipo di adozione è quello
“dell'adottante, che, privo di discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui è legato da rapporti di affetto”. In questo modo, peraltro, si permette anche
“all'adottato di realizzare il suo interesse a godere di vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del nuovo status”.
Il predetto istituto, tuttavia, ha assunto nel tempo anche profili prettamente solidaristici.
Invero, giova evidenziare che “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio” ma anche quella di
“consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 3.2.2006, n. 2426).
Nel caso di specie il Collegio osserva che sono state adempiute tutte le prescrizioni poste dall'art. 311 c.c. e che sussistono le condizioni di cui agli art. 291, 296 e 297 c.c. Ed invero, il ricorrente ha
59 anni, i suo figli hanno dichiarato il loro assenso all'adozione e l'adottando ha 28 anni;
la differenza di età tra adottante e adottando è -dunque- maggiore di anni diciotto Inoltre, all'udienza del 11/12/2024 è stato prestato il consenso da tutti i predetti soggetti.
Quanto all'assenso dei genitori dell'adottando – quest'ultimo, si ripete, non è coniugato e ha un figlio ma non riconosciuto – esso è stato manifestato dalla sola (madre Persona_3 dell'adottando nonché, allo stato, coniuge dello stesso adottante), mentre non è stato possibile ottenere l'assenso anche del padre ( ) a causa della sua irreperibilità dichiarata dalle Persona_4
parti, padre che peraltro non ha più contatti con il figlio ormai da parecchio tempo.
Con riferimento al mancato assenso dei genitori dell'adottando, la giurisprudenza ha pacificamente affermato che: pag. 3 di 5 - ad eccezione del caso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, oppure per il caso dei figli dell'adottante, in tutte le altre ipotesi l'adozione può dunque sempre pronunciarsi quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando;
- è ritenuto ingiustificato quel rifiuto dettato da spirito di vendetta, rivalsa, malvagità, dispetto, come nell'ipotesi - quale quella del caso di specie - in cui un genitore (che si è sempre disinteressato del figlio) si opponga all'adozione da parte di un soggetto che lo ha allevato;
- è, invece, giudicato giustificato e conforme all'interesse dell'adottando un rifiuto fondato sulla valutazione negativa della personalità dell'adottante, sulla precarietà della sua posizione economica (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un patrimonio largamente passivo);
- in altri termini, il rifiuto dell'assenso può essere superato valutando l'interesse morale e patrimoniale dell'adottando sulla base di una comparazione tra la situazione familiare attuale e quella che si verrebbe a creare per effetto dell'adozione, adozione che potrà essere impedita soltanto quando questa possa ledere in modo irreversibile la coesione sostanziale e il patrimonio affettivo della famiglia;
- l'adozione viene altresì pronunciata quando è impossibile ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo (cfr. art. 297, u.c., c.c.).
Nel caso di specie, il mancato assenso di (padre dell'adottando) non è da considerarsi Persona_4 in alcun modo ostativo all'adozione tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 297, ultimo comma,
c.c., ai sensi del quale l'adozione può essere ugualmente dichiarata quando è impossibile ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo, come - appunto - nel caso oggetto del presente giudizio in cui da anni sia la ex moglie ) che il figlio non hanno Persona_3
più notizie del padre, non sapendo neppure dove egli risieda. In aggiunta a ciò, si deve evidenziare il totale disinteresse di per il figlio, padre che ha interrotto da più di vent'anni ogni Persona_4
rapporto con il figlio: sarebbe dunque del tutto contrario all'interesse dell'adottando non procedere con l'adozione, anche tenuto conto della sua comparata situazione familiare (attuale e futura).
Ancora, sussiste il requisito della convenienza per l'adottando, in quanto vi è un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Segnatamente, le circostanze sopra riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese dalle parti costituiscono indice e riscontro della situazione di legame e di affetto descritta nel ricorso.
Infine, è stata data rituale comunicazione al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data
23/10/2024. pag. 4 di 5 Per l'effetto, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge e conformemente al parere espresso dal P.M., il Tribunale provvede di conseguenza, ratificata in termini di diritto una situazione di fatto ampiamente consolidata e meritevole di tutela.
Nulla in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della PE, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- dichiara di far luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], CP_1
(c.f.. ) da parte di nato a [...] il C.F._3 Parte_1
18/08/1965 (c.f. ) con ogni conseguenza di legge. C.F._1
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le trascrizioni previste dall'art. 314 c.c.
La PE, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. V.G. 1983 / 2024 promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo
Borzonasca (c.f. ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente CP_1 C.F._3
in La PE (SP), Via Gianturco n. 16;
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
₪₪₪
Il Tribunale della PE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: adozione di maggiorenne.
pag. 1 di 5 Conclusioni:
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando, Sig. , residente in [...]
Gianturco n. 16, della madre dell'adottando Sig.ra: nata a [...] il Persona_1
03/09/1965, residente in [...]; nonché dei figli dell'adottante, Sigg.
, nato a [...] il [...], residente a [...] e Persona_2
, nata a [...] il [...], Residente in Follo, Via A. Moro n. 15, affinché i Parte_2 primi due manifestino il consenso e gli altri l'assenso alla predetta adozione”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/10/2024, ha chiesto di fissare udienza per la Parte_1 comparizione delle parti e per l'acquisizione dei consensi e degli assensi all'adozione di CP_1
previsti per legge.
[...]
Dal ricorso e dal verbale dell'udienza del 11/12/2024, è emerso che (adottante) è Parte_1 sposato dal 2011 con (madre dell'adottando) da cui non ha avuto figli. Hanno Persona_3
inoltre riferito che:
- (adottante) è stato sposato una prima volta con (con cui ha Parte_1 CP_2
avuto i figli e e da cui ha divorziato) e una seconda volta con Per_2 Pt_2 CP_3
(con cui non ha avuto figli e da cui ha divorziato);
- con sentenza del 10/12/2001, il Tribunale albanese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i genitori dell'adottando e disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
- da allora , trasferitosi in Italia con la madre, non ha più avuto contatti con il CP_1
padre ) e, da oltre venti anni, né lui né sua madre o altri familiari hanno avuto Persona_4
più sue notizie: il padre dell'adottando risulta quindi irreperibile;
- (adottando) convive, sin dall'età di sei anni e ancora ad oggi, con CP_1 Parte_1
con cui ha stretto un forte rapporto affettivo;
[...]
- l'adottando, oggi maggiorenne, non è sposato, ha un figlio (ma da lui non riconosciuto) ed è consenziente nell'essere adottato dal ricorrente;
- il rapporto tra adottando e adottante è saldo, basato sulla fiducia, sulla complicità e affettività reciproca;
- e (figli dell'adottante) hanno dato il loro assenso all'adozione di Per_2 Pt_2 CP_1
da parte del padre.
pag. 2 di 5 All'udienza, tutte le parti (adottante, adottando, madre dell'adottando e figli dell'adottante) hanno confermato le suesposte circostanze, adottando e adottante hanno altresì precisato di abitare insieme e confermato la volontà di procedere all'adozione in questione. Il rapporto affettivo tra adottante e adottando è stato quindi confermato anche in udienza dalle dichiarazioni sia di Parte_1
che di . CP_1
Ai sensi dell'art. 313 c.c., come novellato dall'art. 30 della legge 28.3.2001 n. 149, sulla richiesta di adozione di maggiorenne il Tribunale, riunito in camera di consiglio, deve provvedere con sentenza.
Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età aveva, originariamente, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, per l'effetto, possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome). Interesse primario protetto da questo tipo di adozione è quello
“dell'adottante, che, privo di discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui è legato da rapporti di affetto”. In questo modo, peraltro, si permette anche
“all'adottato di realizzare il suo interesse a godere di vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del nuovo status”.
Il predetto istituto, tuttavia, ha assunto nel tempo anche profili prettamente solidaristici.
Invero, giova evidenziare che “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio” ma anche quella di
“consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 3.2.2006, n. 2426).
Nel caso di specie il Collegio osserva che sono state adempiute tutte le prescrizioni poste dall'art. 311 c.c. e che sussistono le condizioni di cui agli art. 291, 296 e 297 c.c. Ed invero, il ricorrente ha
59 anni, i suo figli hanno dichiarato il loro assenso all'adozione e l'adottando ha 28 anni;
la differenza di età tra adottante e adottando è -dunque- maggiore di anni diciotto Inoltre, all'udienza del 11/12/2024 è stato prestato il consenso da tutti i predetti soggetti.
Quanto all'assenso dei genitori dell'adottando – quest'ultimo, si ripete, non è coniugato e ha un figlio ma non riconosciuto – esso è stato manifestato dalla sola (madre Persona_3 dell'adottando nonché, allo stato, coniuge dello stesso adottante), mentre non è stato possibile ottenere l'assenso anche del padre ( ) a causa della sua irreperibilità dichiarata dalle Persona_4
parti, padre che peraltro non ha più contatti con il figlio ormai da parecchio tempo.
Con riferimento al mancato assenso dei genitori dell'adottando, la giurisprudenza ha pacificamente affermato che: pag. 3 di 5 - ad eccezione del caso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, oppure per il caso dei figli dell'adottante, in tutte le altre ipotesi l'adozione può dunque sempre pronunciarsi quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando;
- è ritenuto ingiustificato quel rifiuto dettato da spirito di vendetta, rivalsa, malvagità, dispetto, come nell'ipotesi - quale quella del caso di specie - in cui un genitore (che si è sempre disinteressato del figlio) si opponga all'adozione da parte di un soggetto che lo ha allevato;
- è, invece, giudicato giustificato e conforme all'interesse dell'adottando un rifiuto fondato sulla valutazione negativa della personalità dell'adottante, sulla precarietà della sua posizione economica (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un patrimonio largamente passivo);
- in altri termini, il rifiuto dell'assenso può essere superato valutando l'interesse morale e patrimoniale dell'adottando sulla base di una comparazione tra la situazione familiare attuale e quella che si verrebbe a creare per effetto dell'adozione, adozione che potrà essere impedita soltanto quando questa possa ledere in modo irreversibile la coesione sostanziale e il patrimonio affettivo della famiglia;
- l'adozione viene altresì pronunciata quando è impossibile ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo (cfr. art. 297, u.c., c.c.).
Nel caso di specie, il mancato assenso di (padre dell'adottando) non è da considerarsi Persona_4 in alcun modo ostativo all'adozione tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 297, ultimo comma,
c.c., ai sensi del quale l'adozione può essere ugualmente dichiarata quando è impossibile ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo, come - appunto - nel caso oggetto del presente giudizio in cui da anni sia la ex moglie ) che il figlio non hanno Persona_3
più notizie del padre, non sapendo neppure dove egli risieda. In aggiunta a ciò, si deve evidenziare il totale disinteresse di per il figlio, padre che ha interrotto da più di vent'anni ogni Persona_4
rapporto con il figlio: sarebbe dunque del tutto contrario all'interesse dell'adottando non procedere con l'adozione, anche tenuto conto della sua comparata situazione familiare (attuale e futura).
Ancora, sussiste il requisito della convenienza per l'adottando, in quanto vi è un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Segnatamente, le circostanze sopra riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese dalle parti costituiscono indice e riscontro della situazione di legame e di affetto descritta nel ricorso.
Infine, è stata data rituale comunicazione al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data
23/10/2024. pag. 4 di 5 Per l'effetto, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge e conformemente al parere espresso dal P.M., il Tribunale provvede di conseguenza, ratificata in termini di diritto una situazione di fatto ampiamente consolidata e meritevole di tutela.
Nulla in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della PE, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- dichiara di far luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], CP_1
(c.f.. ) da parte di nato a [...] il C.F._3 Parte_1
18/08/1965 (c.f. ) con ogni conseguenza di legge. C.F._1
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le trascrizioni previste dall'art. 314 c.c.
La PE, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5