CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3978 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), e per essa quale mandataria P.IVA_1 Parte_2 con l'avvocato Luca Falivena;
PARTE APPELLANTE
E
(Cod.fisc. Controparte_1
), in proprio e quale legale rappresentante C.F._1 pro-tempore di , (Cod.fisc. ) CP_2 P.IVA_2
Con gli avvocati Raffaela Fabbri e Daniela Lo Presti;
PARTE APPELLATA
P. IVA. ) Controparte_3 P.IVA_3
e per essa quale procuratrice la
[...]
P. IVA ) che a sua Controparte_4 P.IVA_4
1 volta agisce per il tramite della mandataria Controparte_5
(P.IVA con gli avvocati Andrea Fioretti e Riccardo P.IVA_3
Rosaria Ciampa PARTE INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8053/2020 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI civile, pubblicata in data 03.06.2020, in materia di fideiussione.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.12.2015, e in proprio e quale Parte_3 Controparte_1 legale rappresentante della prima, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.23784, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di CP_6 Parte_4 Controparte_7
la somma di € 217.475,20 oltre interessi e spese, quale
[...] saldo debitore del conto corrente n. 16753, al saldo del conto anticipi n.280072 ed alla fideiussione rilasciata da in CP_2 favore della società Controparte_8
Parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis
-in via principale, revocare il decreto ingiuntivo R.G.I. n.
63829/15, -D.I. n. 23784/2015, emesso in data 21 ottobre 2015 dal Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare nulla, revocare o con qualsiasi altra situazione altra statuizione privare di effetti giuridici l'ingiunzione opposta e tutte le statuizioni di condanna con la stessa rese nei confronti degli opponenti e ritenere e dichiarare inammissibili, poiché infondate, o con qualsiasi altra situazione rigettare tutte le pretese avanzate e che potranno essere avanzate nei confronti dei concludenti nel presente giudizio di opposizione, rendendo le statuizioni consequenziali, anche di condanna alla restituzione di somme in eccesso versate;
-in subordine, per l'ipotesi in cui dovessero ritenersi ammissibili – anche parzialmente – le pretese avanzate dall'ingiungente nei confronti dei concludenti, ritenere e dichiarare:
2 - la nullità per difetto di forma dei contratti tutti di cui al ricorso per ingiunzione e del presunto rapporto di conto corrente;
e, quindi, che sono inesistenti e/o nulle e/o annullabili e/o illecite e/o inefficace le clausole contrattuali e/o le applicazioni di detto rapporto bancario degli interessi debitori ultralegali, in mancanza di valida pattuizione per iscritto, degli interessi debitori usurari, della capitalizzazione degli interessi debitori, degli oneri accessori, delle commissioni, delle remunerazioni, delle date di
“valuta” per le operazioni attive e passive diverse da quelle di esecuzione delle operazioni medesime, e delle spese diverse da quelle validamente sostenute dalla banca e documentale e diverse da quelle inerenti alle imposte ed alle tasse collegate all'erogazione del credito;
e, di conseguenza, che la banca opposta ha illecitamente e/o indebitamente e/o illegittimamente portato a calcolo ed addebitato in danno della società concludente gli importi ed i conseguenti effetti contabili, relativi e conseguenti all'applicazione al rapporto d'interessi debitori e di oneri accessori, di commissione, di remunerazione a qualsiasi titolo, di date di “valuta” per le operazioni attive e passive diverse da quelle di esecuzione delle operazioni medesime, e di spese diverse da quelle validamente sostenute dalla banca e documentate e diverse da quelle inerenti alle imposte ed alle tasse collegate all'erogazione del credito, quali risultano dagli estratti periodici del conto prodotti e/o saranno accertati dalla disponenda consulenza tecnica;
e che, pertanto, i concludenti hanno il correlato diritto nei confronti della banca convenuta: alla ripetizione degli importi e dei relativi effetti contabili, sopra specificati, oltre frutti ed interessi dal giorno della domanda;
od al ricalcolo del conto ed alla determinazione del relativo saldo previa eliminazione degli stessi importi e dei relativi effetti contabili, sopra specificati, ed agli interessi creditori che dovessero risultare dovutile;
od all'indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita in conseguenza della applicazione al rapporto di quanto sopra specificato, e dell'addebito in conto, in mancanza di causa giustificativa, dei relativi importi e dei relativi effetti contabili,. Indebitamente portati a carico, nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla banca convenuta senza giusta causa e nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla concludente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2042 cod. civ.; e, quindi, determinare, all'esito del ricalcolo, quale sia il saldo corretto eventualmente dovuto e, nella sussistenza dei
3 relativi presupposti, rendere le declaratorie e le statuizioni consequenziali, e conseguentemente condannare l'ingiungente al pagamento in favore di di eventuali somme da CP_2 quest'ultima illegittimamente verste in eccesso. Con vittorio di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali, Iva e CPA.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio la società Controparte_9
chiedendo il rigetto dell'opposizione, e rassegnando le
[...] seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della opposizione proposta per il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dal D.Lgs n. 28/2010, dichiarando definitivo il decreto ingiuntivo opposto n. 23784/2015 e quindi immediatamente esecutivo. In subordine, previa concessione della clausola di provvisoria esecuzione, rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto, pretestuosa e volta unicamente a far sottrarre i debitori all'obbligo del pagamento delle somme dovute e proposta ad evidenti fini dilatori per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale disponeva lo svolgimento della CTU e all'udienza del 28.10.2019 tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata da e da nei confronti CP_2 Controparte_1 di nel Controparte_9 contraddittorio delle parti, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 23784 emesso dal Tribunale di Roma il 23.10.2015;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori liquidate in complessivi € 8.201,5, di cui € 406,5 per spese ed € 7.795,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
4 3. pone le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta.”.
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che:
-Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di Contr legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, in capo a Quest'ultima replica all'eccezione sostenendo di aver dimostrato i propri poteri di rappresentanza mediante la produzione in giudizio dell'atto notarile del 28.4.2015, dr. avente Persona_1
n.45234 Rep., n. 2475 Racc. Il documento in questione contiene senza dubbio l'attribuzione di Contr un potere di rappresentanza in capo a a sempre nei rapporti indicati nel contratto di “servicing” sottoscritto con el CP_11 maggio 2013. Invero, nella procura si fa espresso riferimento al contratto di servicing avente ad oggetto i crediti “ivi identificati”. Si conclude, dunque, per la carenza di potere rappresentativo in Contr capo a che non ha dimostrato la riferibilità dei poteri di rappresentanza contenuti nella procura al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, situazione che non può essere sanata ai sensi dell'art.182 c.p.c.. Difatti, il difetto di legittimazione non è stato rilevato d'ufficio ma proposto dalla controparte e nonostante la concessione dei termini ex art.183 c.p.c., la parte colpita dall'eccezione non ha dedotto né depositato l'atto autorizzatorio mancante. Ne discende, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- sulle spese di lite Le spese di lite nonché le spese di CTU vanno poste a carico della creditrice opposta.
§ 4. — Ha proposto appello e Parte_1 per essa quale mandataria così concludendo: Parte_5
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, - riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto revocare la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
e pienamente valida la sua rappresentanza od, in CP_12 subordine, in applicazione dell'art. 182 cpc, invitando la stessa a depositare una documentazione suppletiva;
5 -Inoltre, riformare la sentenza impugnata dovendosi ritenere rinunciata l'eccezione di parte opponente in merito alla suddetta carenza di legittimazione attiva, non riproposta in sede di delle conclusioni. La pronuncia del Tribunale in merito alla eccezione, rilevata d'ufficio, è da ritenersi illegittima oltre che esageratamente punitiva, ancor più per la mancata applicazione dell'art. 182 c.p.c.; pronunciata dopo l'espletamento delle attività istruttorie e dopo ben cinque anni di giudizio.
- per l'effetto, ripristinare la validità del decreto ingiuntivo opposto, recante il n. 23784/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.10.2015, revocato erroneamente nella sentenza impugnata e dichiarandone l'immediata esecutività;
- procedere quindi all'esame del merito e, a seguito delle risultanze istruttorie, confermare il decreto ingiuntivo opposto con le somme ivi richieste oltre interessi e spese successive, rigettando pertanto l'opposizione della e di CP_2
ed accogliere le conclusioni precisate dalla Controparte_1
Banca. Anche in considerazione della circostanza, ripetiamo, che la CTU contabile richiesta dagli opponenti, dapprima non ammessa dal Tribunale (che tratteneva la causa in decisione senza ulteriore istruttoria), e successivamente ammessa con la rimessione sul ruolo, ha disatteso le contestazioni degli opponenti, confermando la piena validità delle richieste della in Pt_1 relazione alle somme dovute dalla e dalla Sig.a CP_2
. Controparte_1
- In via preliminare si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia disporre la sospensione della esecutività della sentenza del Tribunale oggi impugnata, n. 8053/2020 in data 3.6.2020 non notificata, la cui esecuzione, unitamente alla mancata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sta causando gravi danni alla
Banca dato il gran tempo trascorso dalla inadempienza degli appellati, e che comunque trascorrerà fino alla definizione del giudizio. Il danno sul mancato incasso delle somme dovute dai debitori viene quindi a sommarsi alle notevoli spese sostenute per il decreto ingiuntivo, alle spese di CTU e quelle relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Si insiste quindi affinchè venga disposta la sospensione della esecutività della sentenza impugnata ex art.351 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio e delle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.".
6 Si è costituita in giudizio in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante di rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
- rigettare la richiesta inibitoria ex art. 283 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge;
- rigettare il proposto appello, siccome infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- nel merito, nella non creduta ipotesi di riforma della impugnata sentenza, stante, altresì, la fondatezza delle eccezioni e domande tutte proposte dagli opponenti in primo grado e ritenute assorbite dal Giudice di Prime Cure, accogliere le conclusioni per come rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che qui di seguito si ripropongono:
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo R.G.I. n. 63829/15, - D.I. n. 23784/2015, emesso in data 21 ottobre 2015 dal Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare nulla, revocare o con qualsiasi altra statuizione privare di effetti giuridici l'ingiunzione opposta e tutte le statuizioni di condanna con la stessa rese nei confronti degli opponenti-concludenti e ritenere e dichiarare inammissibili, poiché infondate, o con qualsiasi altra statuizione rigettare tutte le pretese avanzate e che potranno essere avanzate nei confronti dei concludenti nel presente giudizio di opposizione, rendendo le statuizioni consequenziali, anche di condanna alla restituzione di somme in eccesso versate;
- in subordine, per l'ipotesi in cui dovessero ritenersi ammissibili
- anche parzialmente - le pretese avanzate dall'ingiungente nei confronti dei concludenti, ritenere e dichiarare: la nullità per difetto di forma dei contratti di cui al ricorso per ingiunzione e, quindi, che sono inesistenti e/o nulle e/o annullabili e/o illecite e/o inefficaci le clausole contrattuali e/o le applicazioni al detto rapporto bancario degli interessi debitori ultralegali, in mancanza di valida pattuizione per iscritto, degli interessi debitori usurari, della capitalizzazione degli interessi debitori, degli oneri accessori, delle commissioni, delle remunerazioni, delle date di
“valuta” per le operazioni attive e passive diverse da quelle di esecuzione delle operazioni medesime, e delle spese diverse da quelle validamente sostenute dalla banca e documentate e diverse da quelle inerenti alle imposte ed alle tasse collegate all'erogazione del credito;
e, di conseguenza, che la banca
7 opposta ha illecitamente e/o indebitamente e/o illegittimamente portato a calcolo ed addebitato in danno della società concludente gli importi ed i conseguenti effetti contabili, relativi e conseguenti all'applicazione al rapporto d'interessi debitori ultralegali, d'interessi debitori usurari, di capitalizzazioni d'interessi debitori e di oneri accessori, di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo, di date di “valuta” per le operazioni attive e passive diverse da quelle di esecuzione delle operazioni medesime, e di spese diverse da quelle validamente sostenute dalla banca e documentate e diverse da quelle inerenti alle imposte ed alle tasse collegate all'erogazione del credito, quali risultano dagli estratti periodici del conto prodotti e/o saranno accertati dalla disponenda consulenza tecnica;
- e che, pertanto, i concludenti hanno il correlato diritto nei confronti della banca convenuta:
- alla ripetizione degli importi e dei relativi effetti contabili, sopra specificati, oltre frutti ed interessi dal giorno della domanda;
od al ricalcolo del conto ed alla determinazione del relativo saldo previa eliminazione degli stessi importi e dei relativi effetti contabili, sopra specificati, ed agli interessi creditori che dovessero risultare dovutile;
od all'indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita in conseguenza della applicazione al rapporto di quanto sopra specificato, e dell'addebito in conto, in mancanza di causa giustificativa, dei relativi importi e dei relativi effetti contabili, indebitamente portati a carico, nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla banca convenuta senza giusta causa e nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla concludente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2042 cod. civ.;
- e, quindi, determinare, all'esito del ricalcolo, quale sia il saldo corretto eventualmente dovuto e, nella sussistenza dei relativi presupposti, rendere le declaratorie e le statuizioni consequenziali,
- e conseguentemente condannare l'ingiungente al pagamento in favore di di eventuali somme da quest'ultima CP_2 illegittimamente versate in eccesso.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali, Iva e CPA.
- In via istruttoria, ci si riserva di formulare eventuali richieste anche con riferimento alla CTU, all'esito dell'esame della documentazione eventualmente ex adverso esibita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari, oltre spese generali, Iva e CPA.”.
8 Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è intervenuta nel presente giudizio e per essa quale procuratrice la Controparte_3 [...]
che, quale cessionaria del credito, a sua volta CP_4 agisce per il tramite della mandataria Controparte_5
“richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, deduzioni eccezioni e conclusioni già formulate e articolate dalla cedente”.
Respinta l'istanza di sospensiva, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del 23 giugno 2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto in data 22 aprile 2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
-Sulla carenza di legittimazione attiva della
[...]
CP_12
Con il primo e l'unico motivo di appello parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice ritenuto che non CP_10 avesse legittimazione attiva, in quanto non sarebbe stato dimostrato che il credito oggetto di giudizio rientri tra quelli che Contr ra autorizzata a gestire. Invero, secondo l'appellante non sarebbe possibile indicare i singoli rapporti e le singole posizioni relative ai crediti, atteso che il contratto menzionato riguarda un rapporto interno intercorrente tra le parti. Ad ogni modo, si deduce l'erroneità della decisione di primo grado per violazione degli artt.l'art.182 c.p.c. e 75 c.p.c.
considerato che
secondo parte appellante ai sensi dell'art. 182 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, il giudice ha l'obbligo di promuovere la sanatoria in qualunque fase o grado del giudizio senza alcun limite di preclusioni. Inoltre, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che “preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle parti opponenti che, pur se non inserita nelle conclusioni, è stata puntualmente formulata”. Parte appellante deduce, invece, che l'udienza di precisazione delle conclusioni assume nella dinamica processuale un ruolo di fondamentale importanza, atteso che la giurisprudenza ha precisato che le domande non reiterate espressamente all'udienza di precisazione delle conclusioni devono ritenersi abbandonate assumendo quindi, rilievo, solo la volontà espressa esplicitamente
9 dalle parti e non anche la volontà rimasta inespressa, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile.
§ 6. — L'appello è infondato. Ciò che il giudice di primo grado ha ritenuto mancante è la prova della titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo all'opposta, l'allora , oggi fusa per Controparte_9 Controparte_7 incorporazione nella Ha pure Parte_1 sottolineato che detta assenza di prova “non può essere nemmeno sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.c.”. Ed in effetti, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio non costituisce un difetto di rappresentanza o di assistenza della parte, ma, come chiarito dalla S.C.: La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. S.U. n. 2951 del 16/02/2016.
Nel caso in questione, gli opponenti hanno contestato la sussistenza della titolarità del rapporto in giudizio in capo alla società opposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e, pertanto, come ha rilevato il primo giudice, spettava all'opposta dedurre e provare, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., che il rapporto di cui è giudizio fosse compreso nel contratto di servicing del 2013 che BNP Paribas stipulato con con CP_11
l'incarico di gestire e riscuotere i crediti ivi compresi, incarico poi trasferito a a seguito del CP_9 Controparte_9 trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda da parte di
[...]
a partire dal 1 maggio 2015. CP_11
Detta prova non è stata fornita nel giudizio di primo grado e neppure con il presente atto di appello, nel quale l'appellante si è limitata a dedurre che non sarebbe possibile indicare i singoli rapporti e le singole posizioni relative ai crediti, atteso che il contratto menzionato riguarda un rapporto interno intercorrente tra le parti. Quanto al motivo riguardante l'erroneità della decisione, in quanto il primo giudice avrebbe deciso sul punto nonostante gli opponenti non avessero reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni l'eccezione riguardante l'assenza di prova della titolarità del rapporto in capo alla società opposta, deve rilevarsi che, secondo quanto risulta dal registro informatico, all'udienza del 28 ottobre 2019, sono comparsi davanti al G.U. “per parte
10 attrice opponente l'avv. Raffaella Fabbri, per la opposta l'avv. Carmelita de Finis le quali precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi”, per cui deve escludersi che l'eccezione sia da ritenersi rinunciata perché non riproposta. Peraltro secondo la giurisprudenza della S.C. sopra richiamata “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (S.U. n. 2951 del 16/02/2016 cit., conforme Cass. n. 24375 del 11/09/2024); pertanto la sentenza impugnata non risulta viziata da ultrapetizione. Infine, va rilevato che non influisce sulla decisione l'allegazione e produzione della cessionaria, che in conclusionale ha affermato che l'ndg della posizione, esattamente indicato nella dichiarazione del cedente in oggetto come 10627731 è riportato a pag. 11/59 del tabulato allegato al contratto di cessione, entrambi depositati nell' intervento ex art. 111 cpc della cedente per cui sarebbe evidente la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, stante l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione riportata nell'intervento. Invero tale produzione non dimostra il primo dei passaggi sopra menzionati, ossia l'inclusione del rapporto di cui è giudizio nel contratto di servicing del 2013 che BNP Paribas stipulato con con l'incarico di gestire e CP_11 riscuotere i crediti ivi compresi. La medesima obiezione vale rispetto all'ulteriore assunto della cessionaria, secondo il quale l'ndg fornisce anche la prova ulteriore, derivata della precedente titolarità del credito in capo alla cedente, come si dai documenti relativi all'atto di cessione dalla a depositati all'atto di costituzione CP_11 CP_3 ex art. 111 c.p.c.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante e della parte intervenuta. Esse si liquidano nel medio, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del
D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA, da distrarsi in favore degli avvocati Raffaela Fabbri e Daniela Lo Presti.
11
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore CP_1 di con l'intervento di per CP_2 Controparte_3 essa quale procuratrice la Controparte_4 che a sua volta agisce per il tramite della mandataria
[...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_5
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante e Controparte_3 per essa quale procuratrice la Controparte_4
che a sua volta agisce per il tramite della mandataria
[...]
al rimborso, in favore Controparte_5 Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore di CP_2
, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate
[...] nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA, da distrarsi in favore degli avvocati Raffaela Fabbri e Daniela Lo Presti.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2025. Il Presidente estensore
12