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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2541/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...], cittadina italiana
E
2) nato a [...] il [...] Parte_2
( ) residente a [...], cittadino italiano C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michelino Giuseppe Romano e Pietro Romano presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Cesate il 27.7.2012 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cesate al n. 8 Parte 1 anno 2012; In separazione dei beni con due figlie minori: nata a [...] il 21.10.2008 e nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Cesate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocamento anche ai fini anagrafici presso la madre attualmente in Cesate via Ticino
6 e successivamente ove la madre si trasferirà.
2) La Signora si impegna a reperire altra abitazione idonea entro la data del 31.12.2025 Parte_1
ove si trasferirà con le figlie. Fino a tale data la stessa avrà diritto ad abitare con le figlie presso la casa coniugale di Cesate alla via Ticino n. 6 di proprietà del Sig. . Parte_2
In considerazione del fatto che la casa coniugale è composta da due piani in origine costituenti due distinti appartamenti, il Sig. si trasferirà al piano superiore. Per_1
3) Tutte le utenze (luce, acqua e gas) relative all'intero immobile di via Ticino 6, così come le spese di manutenzione anche dell'area esterna, l'IMU e la TARI saranno a carico del Sig. Per_1
4) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di Per_1
1.600 (€ 800 per ciascuna figlia), somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026).
5) Le spese extra assegno relative alle figlie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) In considerazione del buon rapporto tra padre e figlie nonché della loro età (14 e 16 anni) il padre potrà vedere e tenere presso di sé le figlie ogni qualvolta esse lo desidereranno, previo accordo diretto con le stese. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie almeno 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo entro il giorno 31.5. di ciascun anno. Vacanze di Fine anno a settimane alternate.
7) Le parti dichiarano di avere entrambe una stabile attività lavorativa e di rinunciare pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Il sig. riconosce di essere debitore e si impegna a restituire alla signora la Per_1 Parte_1 somma di € 81.800, al netto degli acconti già ad oggi ricevuti. Tale somma è stata dalla stessa mutuata per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa di Cesate via Ticino 6. Il Sig. si Per_1
impegna a restituire tale somma (€ 81.800) attraverso pagamenti mensili di almeno € 1.400 entro il giorno 10 ci ciascun mese a decorrere dal marzo 2025. In caso di omesso e ritardato pagamento di due rate anche se non consecutive Il Sig. si riterrà decaduto dal beneficio del termine con Per_1 conseguente diritto della signora a pretendere il pagamento dell'intera residua somma. E' data Pt_1 facoltà al Sig. di estinguere anticipatamente il debito residuo anche in un'unica soluzione, Per_1 fermo restando l'importo minimo mensile di cui sopra.
9) Il conto corrente comune n.42399110 verrà estinto. Controparte_1
Poiché tale conto ha ad oggi giacenza negativa di € 24.970,29 (saldo 20.2.2025) il Sig. si Per_1 impegna ad estinguere il debito nei confronti della Banca e comunque a garantire e manlevare la signora da qualsivoglia richiesta che la Banca dovesse avanzare nei suoi confronti. Pt_1
Il conto corrente comune n. 0067/00562804 presso Fideuram, attualmente privo di giacenze, verrà estinto.
10) Le parti riconoscono che i mobili presenti nella casa di Cesate ed in particolare quelli della cucina, camere da letto e sala sono di proprietà della Signora Le parti si impegnano al momento del Pt_1
trasferimento della Signor a prendere accordi in merito a detti mobili così come agli altri arredi Pt_1
e suppellettili.
*** ** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Comune di Cesate il 27.7.2012 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cesate al n. 8 Parte 1 anno 2012
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG