Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 404 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA C.F. e P. IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 esidente del Co ministrazione in carica, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, dal Prof. Avv. Vincenzo Luciani e dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Raffaele De Salvia sito in Catanzaro (CZ) alla Via dell'Indipendenza, 5. appellante E
, CF: , CF: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e F: nella C.F._2 Controparte_3 C.F._3 loro qualità di eredi di CF: Persona_1
, rappresenta giusta C.F._4 orso di primo grado, presso il cui studio in Catanzaro, via Indipendenza n. 5, sono elettivamente domiciliati appellati Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Risarcimento del danno da inadempimento della stipula di polizza vita CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <rigettare le domande azionate dai sigg.ri e cp_2 cp_1 in quanto infondate fatto diritto con favore dei compe per gli appellati: rigettare l promosso da parte_1 confermare toto la sentenza appellata. vittoria iritti onorari di causa>> FATTO e DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 1 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata: <con ricorso depositato il i ricorrenti indicati in epigrafe nella loro qualit di unici eredi legittimi del sig. dipendente persona_1 per la al controparte_4 cp_5>21.11.2014, data in cui ai sensi dell'art. 2112 c.c. passava alle dipendenze della resistente - deceduto il 27.4.2020, adivano codesto Tribunale al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 77.468,53, equivalente al premio della polizza vita, o in subordine, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale dovuto alla mancata stipula, da parte di della Parte_1 predetta polizza in favore del de cuius. Instaurato il co cietà resistente eccepiva in via preliminare l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto>>
§3 Il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito (che in questa sede non viene riproposta), <condanna al parte_1 pagamento in favore dei ricorrenti della somma di nella misura ciascuno oltre interessi legali dal d del dovuto soddisfo condanna delle spese lite che>00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA>>.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<…Con Legge Regionale n. 24/2013 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati”, all'art. 11, la Regione Calabria ha disposto di procedere alla liquidazione della sua controllata CP_5
[.
e di assorbire i lavoratori nella stessa impiegati, tra i quali il sig.
[...]
, garantendo al contempo la salvaguardia Persona_1 rso il loro trasferimento alla società Parte_1 nonché, sulla base di uno specifico piano industriale, l'equilibrio economico- finanziario della società. Ciò posto, dalla documentazione in atti, emerge che con verbale di “preaccordo” dell'08.08.2014, e le organizzazioni Parte_1 sindacali (di seguito conveniv amentali alla base Pt_2 dell'elaborazione del piano industriale, ovverosia: 1) il trasferimento dei lavoratori di in ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 2) CP_5 Parte_1
l'applicazione l Cr in luogo del Parte_1
NL VI (applicato in precedenza da di accordi di CP_5 armonizzazione tra i due contratti collettivi. È incontestato, inoltre, che il 09.09.2014 la Regione Calabria, e le Parte_1
OO.SS. sottoscrivevano un Accordo Quadro, convenendo dei lavoratori di IT ex art. 2112 c.c. e l'armonizzazione tra i due NL CP_5
(VI e to) con perequazione dei livelli di inquadramento. Con accordo del 07.10.2014, e le OO.SS. formalizzavano il recesso CP_5 anticipato dal NL Invit eguente passaggio al NL del Credito e attivavano la procedura prevista dall'appendice 1 del NL del Credito regolativa
2 dei “passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito”. In data 10.10.2014, le medesime parti sottoscrivevano l'Accordo di Armonizzazione relativo al passaggio dal NL VI al NL Credito. Nel predetto accordo, all'art. 7, rubricato “Polizze assicurative”, l'Azienda si impegnava ad assicurare ai propri dipendenti le polizze collettive, tra le quali, per quel che rileva in questa sede, la Polizza Vita in caso di morte, “per un capitale assicurato pari ad € 77.468,53 per il singolo e ad € 154.937,07 per il nucleo, riducibile anche in questo caso a € 77.468,53 al superamento del 58° anno di età”. In data 17.10.2014, e le stipulavano un Contratto Collettivo CP_5 Pt_2
Aziendale di durata e, ric o all'ultimo punto delle premesse la sottoscrizione dell'accordo di armonizzazione del 10.10.2014. Ciò posto, controversa è la sussistenza dell'obbligo in capo alla resistente di stipulare, per l'anno 2020, la Polizza Vita in favore dei propri dipendenti (e tra questi, del sig.
). Secondo la prospettazione della società, un Persona_1
contenuto nel NL VI (all'art. 86) e successivamente trasfuso nell'Accordo di Armonizzazione del 2014, sarebbe venuto meno a fronte: a) del recesso anticipato dal NL VI e del passaggio al NL del Credito;
b) della stipula del nuovo Accordo Aziendale del 17.10.2014 che alcuna obbligazione conterrebbe in ordine alla sottoscrizione di una Polizza Vita;
c) del venir meno del periodo di “armonizzazione”, conclusosi nel 2017, ultima data di stipula dell'accordo assicurativo. Sostiene pertanto la resistente che le nuove fonti regolative dei rapporti individuali (NL del Credito e Accordo Aziendale del 17.10.2014) non conterrebbero alcun vincolo in ordine alla conclusione di una Polizza Vita in favore dei dipendenti. Ritiene il Tribunale che la prospettazione di non possa Parte_1 condividersi. Invero, la fonte dell'obbligo in esame è da rinvenirsi proprio nell'Accordo di Armonizzazione del 10.10.2014. È vero che quest'ultimo ha disciplinato il passaggio dal NL VI (che all'art. 86 prevedeva espressamente il beneficio della Polizza Vita) al NL Credito, ma è altrettanto vero che è l'art. 7 del medesimo Accordo di Armonizzazione a prevedere espressamente l'obbligo dell'Azienda (chiaro in tal senso è il verbo “provvede”) a pagare i premi relativi alle polizze assicurative, e tra queste la Polizza Vita. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'Accordo di Armonizzazione del 10.10.2014 non può ritenersi superato dall'Accordo Collettivo Aziendale del 17.10.2014, considerato che, da un lato, è proprio quest'ultimo a richiamarlo espressamente, facendolo divenire sua parte integrante, dall'altro, alcuna contrattazione successiva risulta averlo abrogato. Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da che il processo di Parte_1
“armonizzazione” si sia concluso nel 2017, non rinvenendosi alcuna fonte, normativa o contrattuale, che disponga una limitazione temporale (triennale) all'Accordo di Armonizzazione. Prova ne è l'intervenuta stipula di polizze assicurative anche successivamente all'asserita scadenza del termine triennale di armonizzazione, circostanza, quest'ultima, dedotta dai ricorrenti e non specificamente contestata da e quindi da ritenersi provata ex Parte_1 art. 115 c.p.c. Deve ritenersi, omento in cui il sig. e CP_2
3 assieme a esso tutti gli altri dipendenti, sono transitati in ex art. Parte_1
2112 c.c., ad essi già si applicava il NL del Credito, seb che in melius previste dall'accordo di armonizzazione medio tempore intervenuto, che di esso costituiva parte integrante. Raggiunta la prova in merito al sussistente obbligo di di stipulare la Polizza Vita in favore del de cuius, Parte_1 parte resis strato l'esatto adempimento dell'obbligazione, o la sussistenza di ulteriori fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Evidente risulta, pertanto, il danno causato dal comportamento inadempiente della società posto che, qualora la polizza fosse stata regolarmente stipulata per l'anno 2020, la morte del sig. avrebbe determinato l'operatività della CP_2 garanzia assicurativa, con maturazione per i ricorrenti del diritto alla percezione dell'indennizzo, quantificato in € 77.468,00 così come si evince dagli estratti dei capitolati per i contratti assicurativi per il biennio 2015-2017 e 2017-2019 (all. n. 11 e 12 del ricorso), importo che risulta peraltro esattamente corrispondente a quanto previso dall'Accordo di Armonizzazione. Tale somma, in accoglimento della domanda, andrà riconosciuta ai ricorrenti nella misura di 1/3 ciascuno, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente secondo la regola della soccombenza>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da che ne lamenta l'erroneità Parte_1 laddove il tribunale ha ritenuto che:
1) l'Accordo di Armonizzazione costituisca «parte integrante» del CCA: <<… il fatto che le parti collettive abbiano richiamato nella “Premessa” dell'accordo aziendale l'iter contrattuale antecedente alla stipula del nuovo accordo e, quindi, anche l'accordo di armonizzazione, non è un elemento dal quale dedurre l'incorporazione di quest'ultimo (e l'intero regolamento in esso contenuto) nel neo accordo aziendale (secondo il Tribunale, il mero richiamo all'accordo di armonizzazione indurrebbe a ritenere «sua -del contratto aziendale- parte integrante», ma così non è). Come sovente accade nella prassi negoziale, le OO.SS. e la Società danno conto in chiave ricostruttiva dei precedenti accordi/eventi che hanno fatto da substrato alla sottoscrizione dell'intesa che si intende siglare all'intero di quella che, testualmente, è definita “Premessa”: ritenere che il riferimento asettico ad altre fonti, contenuta nel preambolo, abiliti a ritenere automaticamente le prime parte integrante del nuovo accordo, costituisce una chiara forzatura del dato negoziale e della realtà volontà delle parti. Del resto, il contratto aziendale ha integralmente riscritto la struttura retributiva – senza, peraltro, operare alcun riferimento alla Polizza Vita – in chiara antitesi con il precedente accordo di armonizzazione e a riprova del chiaro superamento di quest'ultimo>>;
2) non vi sarebbe alcuna «fonte» successiva che abbia abrogato l'Accordo di Armonizzazione: <<… Il CCA del 2014 ha infatti superato, in maniera espressa, l'Accordo di Armonizzazione. Secondo l'art. 8 del contratto aziendale (v. doc. 3 fasc.) sottoscritto in data successiva all'accordo di armonizzazione: «Il presente contratto collettivo aziendale SOSTITUISCE E ANNULLA OGNI ALTRO
4 CONTRATTO COLLETTIVO E/O ACCORDO AZIENDALE E/O IPOTESI DI ACCORDO E/O QUALSIVOGLIA ACCORDO COLLETTIVO SOTTOSCRITTO A LIVELLO AZIENDALE, di qualsiasi natura, anche se non espressamente ivi richiamato sottoscritto in qualsiasi tempo ed a qualsiasi titolo, che possa essere o essere stato produttivo di effetti, in qualsiasi ambito, materia e/o istituto, nei confronti dei dipendenti che pertanto dovrà ritenersi non più in vigore». Orbene è evidente che l'interpretazione fornita dal Tribunale, secondo la quale il contratto di armonizzazione continuerebbe a operare, si pone in netto contrasto con i canoni ermeneutici che dovrebbero assistere e presidiare la lettura ermeneutica delle fonti collettive ai sensi dell'art. 1362 ss. cod. civ. Sia il superamento della struttura retributiva contenuta nell'accordo di armonizzazione e il complessivo ridisegno- rimodulazione della stessa a opera del CCA sia l'univoco e insuperabile dato letterale contenuto nell'art. 8 dell'accordo aziendale inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, il definitivo superamento del regolamento di armonizzazione e il rispettivo contenuto, ivi inclusa l'obbligazione relativa alla stipula della Polizza Vita in favore dei dipendenti…. Del tutto irrilevante, infine, è l'elaborazione dei capitolati a opera della Compagnia Assicurativa anche per gli anni successivi, sulla base degli impegni presi con , e che, tuttavia, non sono state Parte_1 liquidate proprio in considerazione d ento dell'istituto in esame a opera del CA….>>.
§4.1 Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno formulato le co i La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1 Le doglianze, in quanto strettamente connesse, si prestano a trattazione congiunta. Orbene, osserva il Collegio che Il CCA del 2014 che, secondo l'appellante avrebbe superato l'accordo di armonizzazione, contiene, in realtà, all'articolo 6, una disposizione dirimente, in chiave interpretativa, a sostegno della condivisibilità dell'impostazione del Tribunale perché stabilisce che:
<…alla luce della necessità che gli effetti del presente accordo esplichino piena efficacia anche successivamente al trasferimento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 codice civile, e quindi considerato che saranno salvaguardati tutti i livelli occupazionali e dunque garantita la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori in forza della società Parte_3
presso la società nella misura in c
[...] Parte_1
parti concorda sente accordo, pur essendo da considerarsi pienamente ed immediatamente operativo, deve intendersi decaduto qualora entro il 14 novembre 2014, salva espressa proroga del suddetto termine di comune accordo conclusa dalle parti, l'obiettivo di costo del lavoro non verrà
5 realizzato anche attraverso la stipulazione di apposito atto di condivisione e da adesione individuale dei singoli lavoratori al percorso svolto e dagli accordi stipulati tra le parti, nonché di conseguenza rinuncia (v. infra). Tale condizione viene introdotta dalle parti nella consapevolezza che le condizioni previste obbligatoriamente dall'articolo cui 11, comma quarto della legge regionale numero 24 barra 2013 per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Calabria IT srl in liquidazione nella società debbono Parte_1 essere realizzati in misura tangibile e certa e dunque possibili anche latenti rischi con conseguenti effetti che possano riverberarsi sul costo del lavoro indicato nel citato accordo quadro del 9 settembre 2014 al fine di consentire l'equilibrio economico e finanziario del piano industriale della società
. Parte_1
A tal fine, l'accordo individuale dei lavoratori, con contestuale rinuncia alla retribuzione secondo quanto previsto dal presente contratto collettivo aziendale rispetto a quello previsto dal ccnl nonché degli eventuali altri elementi della retribuzione spettanti a titolo individuale quali superminimi, ex accordo, ecc., viene reputato anch'esso condizione necessaria alla realizzazione degli obiettivi descritti. Tale accordo e rinuncia dovrà essere sottoscritto da parte di ognuno di essi ai sensi dell'articolo 2113 C.c. nelle sedi protette ex artt. 410 e seguenti CPC… nel suddetto accordo individuale verrà tra l'altro previsto:
1) l'accordo di modificazione del ccnl applicabile al rapporto di lavoro ed in particolare il recesso dal ccnl VI ed il passaggio al ccnl credito;
2) accettazione dell'inquadramento a seguito dell'armonizzazione previsto nell'appendice numero 1 del ccnl del credito per i casi di cambio di contratto collettivo;
3) accettazione del presente contratto collettivo aziendale;
4) rinuncia alla retribuzione ulteriore rispetto al trattamento economico previsto all'articolo 3 del presente contratto collettivo aziendale sia relativamente alle differenze derivanti dal ccnl che dal trattamento economico individuale goduto dai singoli lavoratori;
5) rinuncia, in ordine al rapporto di lavoro subordinato in corso presso la società
, ad ogni diritto sia di natura retributiva che Controparte_6
a titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni, premi, incentivi, categoria professionale, mansioni e loro effetti economici, compenso per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, per lavoro festivo, notturno, riposi, compensi per ferie non godute eccedenti il limite di legge, mensilità aggiuntive, dequalificazione professionale, risarcimento dei danni ex articoli 2043, 2087 CC, risarcimento dei danni alla salute della specie del danno biologico, del danno da cd mobbing, del danno esistenziale e a qualunque danno biologico, del danno esistenziale ed a qualunque altro danno, indennità o credito comunque riconducibile al rapporto di lavoro;
6) rimangono espressamente escluse dalla rinuncia: eventuali crediti per retribuzioni arretrate scaturenti dal netto risultante dalla busta paga relativa ai periodi fino alla data di trasferimento, eventuali contributi previdenziali e
6 assistenziali non versati, tfr in corso di maturazione;
nonché somme dovute per assistenza sanitaria e previdenza complementare;
…>>
§5.2 In sostanza, non è tanto e solo la premessa di questo contratto, laddove richiama l'accordo di armonizzazione, a fornire elementi per affermare la perdurante vigenza delle disposizioni contrattuali pregresse in materia di polizza assicurativa, ma il fatto stesso che il CCA 2014, nella finalità di garantire, anche dopo l'attuazione concreta del passaggio dei lavoratori da a CP_5
, la salvaguardia dei livelli di occupazione con contestuale Parte_1 ei costi per - secondo le chiare indicazioni Parte_1 contenute all'art. 11 della Legge Regionale n. 24/2013 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati”, in base al quale la Regione Calabria ha disposto di procedere alla liquidazione della sua controllata e di assorbire i lavoratori nella CP_5 stessa impiegati, garantendo o la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso il loro trasferimento alla società Parte_1 nonché, sulla base di uno specifico piano industriale, l'equilibrio economico- finanziario della società; - abbia previsto che i singoli lavoratori di CP_5 stipulassero con la datrice di lavoro – ai fini dell'efficacia stes predetto – un apposito atto di rinuncia ai sensi dell'articolo 2113 C.c. nelle sedi protette ex artt. 410 e seguenti CPC. Il CCA indica analiticamente i contenuti del suddetto accordo individuale, stabilendo, al punto 6, che da detto atto di rinuncia rimangano escluse le somme dovute per assistenza sanitaria e previdenza complementare. Dunque, la lettura sistematica e complessiva del CCA induce ad affermare che la preoccupazione delle parti sociali sia stata quella di dettare la disciplina degli istituti retributivi dei lavoratori in modo definitivo e, al contempo, di prevenire contenziosi tali da rendere imprevedibile e non preventivabile il costo dell'operazione di assorbimento dei dipendenti Parte_4 dal novero degli elementi idonei a frustare tali finalità hanno espressamente escluso le materie di cui al punto n. 6 dell'articolo 6.
§5.3 In tale ottica, pertanto, si deve leggere il successivo articolo 8, che, come sottolinea l'appellante, prevede espressamente che “Il presente contratto collettivo aziendale SOSTITUISCE E ANNULLA OGNI ALTRO CONTRATTO COLLETTIVO E/O ACCORDO AZIENDALE E/O IPOTESI DI ACCORDO E/O QUALSIVOGLIA ACCORDO COLLETTIVO SOTTOSCRITTO A LIVELLO AZIENDALE, di qualsiasi natura, anche se non espressamente ivi richiamato sottoscritto in qualsiasi tempo ed a qualsiasi titolo, che possa essere o essere stato produttivo di effetti, in qualsiasi ambito, materia e/o istituto, nei confronti dei dipendenti che pertanto dovrà ritenersi non più in vigore”. In altri termini, la sostituzione del CCA in questione, rispetto ad ogni altro accordo pregresso, sancita dall'art. 8, riguarda le materie su cui è intervenuto in modo esplicito, e non anche quelle che, in modo altrettanto esplicito, ha
7 sottratto dal proprio oggetto - assistenza sanitaria e previdenza complementare, appunto).
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 10 aprile 2024, avverso la sentenza de
[...]
Catanzaro, Giudice del lavoro, n. 783/23, resa in data 10 ottobre 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado di lite, che liquida in euro 7160,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
8