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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2380/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione l'1/10/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mattia Aprea, e (c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(LT) il 20/7/1981, difeso dall'avv. Luca Di Gilio, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8/7/2021 la SI , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 14/5/2012 a Gaeta (LT) con il signor e di Controparte_1 Per_ aver avuto da costui le figlie e (nate, rispettivamente, il 4/11/2011 e il Per_2
24/11/2016), ha dedotto che l'unione tra i consorti è venuta meno in maniera definitiva a causa dei comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti dell'uomo, protagonista di innumerevoli episodi di violenza, perpetrati ai suoi danni anche alla presenza delle minori, e disinteressato, più in generale, alle esigenze morali e materiali dei familiari. In questa ottica l'istante ha riferito di essersi vista costretta ad allontanare il marito dalla casa coniugale, sita a Formia (LT), in Via Cassio I. Ha dato conto, ancora, della mancata partecipazione del resistente agli oneri di mantenimento delle figlie ad onta degli elevati redditi (pari ad almeno
€ 2.000,00 al mese più utili) percepiti nella doppia veste di socio e dipendente dello storico
“Bar Bitti” di Formia (LT). Sul rilievo dell'insufficienza degli introiti derivanti dallo svolgimento di mansioni di tirocinante part time presso la Grimaldi s.p.a. di Formia (LT), non superiori a € 600,00 al mese, la SI ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo alla controparte, l'affidamento Per_ esclusivo di e , l'assegnazione dell'immobile adibito in passato a residenza Per_2 comune per potervi abitare assieme alle ragazze, il riconoscimento di un assegno di €
1.300,00 al mese, da destinare ai bisogni personali e a quelli delle minori, la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti alla prole.
***
Costituito con memoria del 23/11/2021, il signor non si è opposto alla CP_1 separazione e all'accollo della metà degli esborsi straordinari necessari alle figlie. Ha offerto, per il resto, una prospettazione dei fatti di causa completamente diversa rispetto a quella desumibile dall'atto introduttivo. Con riferimento alla crisi coniugale il resistente ha negato,
1 in particolare, di aver assunto condotte aggressive o violente e di essersi sottratto agli obblighi di mantenimento nascenti dal matrimonio. Ha accusato la moglie, nello stesso tempo, di aver malmenato sia lui, sia le figlie, rimaste prive del sostegno materno, di essersi inventata le aggressioni oggetto delle denunce presentate agli organi di polizia e di aver intrattenuto diverse relazioni extraconiugali (una iniziata nel 2015) con altri uomini, nel novero dei quali potrebbe celarsi il vero padre di , venuta al mondo nonostante Per_2
l'intenzione di abortire espressa a più riprese dalla ricorrente. Sugli aspetti economici della lite il signor ha evidenziato che con i redditi derivanti dalle quote della società CP_1 intestataria del Bar Bitti, di entità assai inferiore ai € 2.000,00 citati in ricorso e non integrati da emolumenti fissi, è tenuto a fare fronte non solo alle normali spese della vita quotidiana, ma anche alla rata, pari a € 360,00 al mese, del mutuo acceso per l'abitazione di Via Cassio
I. Alla luce di quanto precede ha chiesto l'affidamento congiunto di , la Persona_3 collocazione preferenziale delle minori presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno per il loro mantenimento, da porre a carico della SI . In Parte_1 subordine si è detto disposto a versare un contributo di € 200,00 al mese per i bisogni di ciascuna delle ragazze.
***
All'udienza dell'1/12/2021 la ricorrente ha precisato che dei € 1.300,00 al mese richiesti €
500,00 si sarebbero dovuti imputare alle esigenze personali, € 800,00 a quelle della prole.
Ha quantificato in € 600/700,00 al mese, inoltre, lo stipendio all'epoca percepito.
Il signor ha dichiarato di incassare stipendi fissi di € 1.000,00 al mese, di vivere CP_1 nella casa dei genitori e di sostenere per intero il mutuo relativo alla casa coniugale. Per_ Il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto di e , la Per_2 collocazione preferenziale di entrambe nella casa coniugale, assegnata per questo motivo alla madre, e un'articolata calendarizzazione dei turni di visita da riconoscere al padre.
Il signor è stato condannato a versare € 400,00 al mese rivalutabili a titolo di CP_1 mantenimento ordinario della prole e a rimborsare la metà dei connessi oneri straordinari.
Nelle successive fasi del processo la Guardia di Finanza di Formia (LT) è stata chiamata a verificare i redditi e le consistenze patrimoniali facenti capo al signor . CP_1
Ultimata l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali, l'1/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nei precedenti scritti conclusionali le parti avevano ribadito le pretese avanzate inizialmente.
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della controversia, il Collegio è dell'avviso che la volontà dei signori e di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di Parte_1 CP_1 riconciliazione rappresentino circostanze atte a dimostrare il presupposto dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta alla separazione dei coniugi.
Da questo punto di vista le richieste degli interessati meritano senz'altro di essere accolte.
***
Vanno rigettate, per contro, le pretese delle parti relative all'addebito della crisi coniugale.
Le condotte citate nei rispettivi atti di costituzione in linea teorica sono idonee a determinare la definitiva rottura del vincolo matrimoniale (riconducibile, per il resistente, ad atteggiamenti ostili e infedeli della moglie, causata, per quest'ultima, dall'indole violenta dell'uomo e dalla violazione, pure ascritta al marito, dei doveri di assistenza).
Le asserzioni dei signori e sulle ragioni d cui sarebbe dipesa la fine CP_1 Parte_1
2 del rapporto matrimoniale, tuttavia, sono rimaste prive di sufficiente conforto probatorio.
Posta l'irrilevanza delle circostanze oggetto di testimonianza de relato actoris, ininfluenti ai fini del decidere, occorre considerare, al riguardo, che le persone chiamate a deporre nella fase istruttoria non hanno riferito fatti o situazioni da cui possa desumersi la responsabilità esclusiva di taluno nei consorti nella progressiva dissoluzione del vincolo di coniugio.
La SI segnatamente, ha raccontato che una volta aveva avuto modo Parte_2 di leggere messaggi insultanti e minacciosi rivolti dal signor alla moglie. CP_1
Quantunque il signor abbia negato di essere lo storico amante Controparte_2 della ricorrente, la SI , per converso, ha menzionato una confessione, Parte_3 ad opera di quella, a proposito dell'avvio di una relazione adulterina con un suo collega, senza peraltro aggiungere particolari precisi sull'anno della rivelazione.
Le varie accuse rivolte dal marito alla SI , anche per quanto attiene Parte_1 all'eccessiva severità e ai toni sprezzanti verso la prole, hanno trovato piena conferma, invece, nella testimonianza resa dalla SI , sorella del resistente. Testimone_1
Lo stesso vale, in termini inversi, per la deposizione dei signori e Controparte_3
e per quella della SI (nell'ordine, il padre, la Controparte_4 Persona_4 madre e la zia dell'istante), autori di dichiarazioni che corroborano la spiegazione delle ragioni della crisi coniugale offerta dalla donna nel ricorso introduttivo e negli atti seguenti.
Nelle testimonianze si dà atto anche all'abuso di sostanze alcoliche del signor . CP_1
La SI di Somma, infine, ha citato la volontà di abortire della ricorrente in CP_5 occasione della seconda gravidanza e la generosità dimostrata più volte dal marito, disposto ad accollarsi i costi di una mastoplastica additiva voluta dalla consorte e a intestarle una
Mini Countryman appena comprata per le pressanti richieste di costei.
A fronte di un simile quadro si deve necessariamente concludere che nella vicenda in esame la dissoluzione del vincolo familiare sia stata provocata da incompatibilità caratteriali senz'altro profonde, ma non imputabili in maniera specifica a una delle parti.
Non vi è prova, in effetti, che ciascuno degli episodi emersi in corso di trattazione abbia rappresentato la causa, anziché il sintomo, di una relazione matrimoniale già naufragata. In questo contesto nulla aggiunge l'ascolto dei messaggi riprodotti dal resistente a riprova della strumentalità delle gravissime accuse rivolte dalla controparte nei suoi confronti.
Sul punto le richieste dei signori e non possono che essere disattese CP_1 Parte_1
***
Si è anticipato che la ricorrente ha fatto leva sul presunto disinteresse dimostrato dal padre Per_ per le necessità di e per ottenere l'affidamento esclusivo delle due. La Per_2
Corte di Cassazione è ferma nel sostenere, a questo proposito, che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti la prole - prevista dall'art. 155
c.c. per la separazione e applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – possa essere derogata soltanto nel caso in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (così si esprime, testualmente, Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, sono significative, sul punto, le considerazioni espresse nella sentenza n. 6312/1999: “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30,
c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti
3 dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(conformi, tra le altre, Cass. 23/9/2015, n. 18817 e Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli
(Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Cass. 17/12/2009, n. 26587; Cass. 2/12/2010, n. 24526; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i litigi tipici dei contenziosi familiari non hanno rilievo decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto riformato dal legislatore. Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne pregiudichi i diritti in misura intollerabile.
La noncuranza dei genitori, d'altra parte, va verificata in concreto, non potendo costituire presupposti dell'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da difficoltà oggettive.
***
Non vi è motivo di derogare ai principi appena esaminati, coerenti con l'avvertita esigenza di tutela che da sempre pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
Da questo punto di vista si rileva che in corso di causa è emersa una conflittualità non mediabile tra i signori e , di cui inevitabilmente hanno patito le figlie. CP_1 Parte_1
Per le ragioni esposte in relazione all'addebito della separazione, nessuna circostanza corrobora le affermazioni dei genitori, però, in ordine all'idoneità dei comportamenti assunti Per_ dall'altro a ledere gli interessi e lo sviluppo psico-fisico di e . Per_2
E' vero, semmai, che nonostante talune criticità, legate al conflitto latente con l'altro coniuge, i signori e hanno dimostrato sufficienti attitudini genitoriali. CP_1 Parte_1
Nell'interesse preminente della prole devono essere confermate, quindi, le statuizioni in tema di affidamento e collocazione adottate in via provvisoria all'udienza dell'1/12/2021. Le minori resteranno collocate in via prevalente con la madre nella casa coniugale.
Il signor potrà vedere e tenere le figlie con sé, salvo diverso accordo delle parti, CP_1 per due giorni alla settimana da concordare tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 (alle 20.00 da giugno ad agosto compresi), a settimane alterne dalle 15.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua
4 o il lunedì successivo dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio dell'anno in corso.
Lo stesso diritto nei mesi estivi va riconosciuto alla ricorrente.
***
Secondo la tesi giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (v. Cass. 22/3/2005, n. 6197; in termini analoghi Cass. 16/9/2020, n. 19299 e Cass. 10/2/2023, n. 4145).
***
Non vi è prova dello svolgimento, da parte della SI , di attività di lavoro a Parte_1 tempo pieno. Si è detto delle dichiarazioni rese dall'istante sugli stipendi percepiti.
Sono impregiudicate, ad ogni modo, le potenzialità reddituali della donna, non ancora quarantenne, dotata, per sua ammissione, di professionalità idonee a farle svolgere mansioni subordinate o, comunque, a reperire forme di impiego, ancorché precarie.
Nella valutazione della situazione economica della SI devono essere tenuti in Parte_1 debito conto, poi, la disponibilità della casa coniugale, l'esonero, per volontà del signor
, da qualsiasi forma di contributo alla rifusione del mutuo acceso per l'immobile CP_1
e la possibilità per l'interessata, vista l'età delle figlie, in età scolare, di cercare senza stringenti vincoli familiari opportunità occupazionali relativamente distanti dal domicilio.
***
Rispetto alla situazione vagliata nelle fasi inziali della lite non sono documentati mutamenti rilevanti della condizione patrimoniale del signor , sollevato, al pari della moglie, CP_1 da oneri locatizi e titolare, anche sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza, di una significativa quota di partecipazione nell'impresa, riconducibile alla famiglia d'origine, chiamata a gestire un bar ristorante posto nel perimetro urbano di Formia (LT).
Tenuto conto della maggiore stabilità delle fonti di reddito del resistente, della possibilità per quest'ultimo di occultare gli introiti percepiti in virtù della peculiare posizioni rivestita all'interno dell'impresa familiare, delle intatte capacità lavorative della SI e Parte_1 del presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di coabitazione, caratterizzato dalla disponibilità di risorse provenienti in via largamente prevalente dalle risorse del signor , il Tribunale reputa che la SI abbia diritto a CP_1 Parte_1 ottenere un assegno di mantenimento del coniuge di € 300,00 al mese rivalutabili. Per_ La permanenza in via prevalente di e presso la madre e le differenze Per_2 emerse tra la capacità di contribuzione dei coniugi, anche in termini potenziali, rendono
5 ragione, poi, del riconoscimento, in favore dell'istante, di un contributo di mantenimento di
€ 700,00 al mese rivalutabili (da imputare per € 350,00 a ciascuna delle figlie).
Si tratta di importi congrui alla luce delle accresciute esigenze delle destinatarie, ormai prossime all'adolescenza, e dell'attitudine a produrre reddito dei due genitori.
Restano ripartite in egual misura le spese straordinarie relative alla prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base alle potenzialità economiche degli onerati.
Per il dettaglio delle singole voci di spesa si rinvia al Protocollo approvato dal Tribunale.
Sono attribuiti ai genitori nella stessa proporzione gli assegni unici dovuti per le due figlie.
***
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2380/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta le domande di addebito proposte da e;
Controparte_1 Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 300,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ dispone l'affidamento congiunto a e delle figlie Controparte_1 Parte_1
e , con collocazione preferenziale presso la madre Persona_5 Persona_6
e facoltà per il padre di frequentarle secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ assegna ad la casa coniugale, sita a Formia (LT), in Via Cassio I, Parte_1 perché vi abiti con le figlie e;
Persona_5 Persona_6
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 350,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_5
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 350,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia Persona_6
;
[...]
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie inerenti alle figlie e;
Persona_5 Persona_6
➢ compensa le spese di lite;
Cassino, 1/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2380/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione l'1/10/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mattia Aprea, e (c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(LT) il 20/7/1981, difeso dall'avv. Luca Di Gilio, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8/7/2021 la SI , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 14/5/2012 a Gaeta (LT) con il signor e di Controparte_1 Per_ aver avuto da costui le figlie e (nate, rispettivamente, il 4/11/2011 e il Per_2
24/11/2016), ha dedotto che l'unione tra i consorti è venuta meno in maniera definitiva a causa dei comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti dell'uomo, protagonista di innumerevoli episodi di violenza, perpetrati ai suoi danni anche alla presenza delle minori, e disinteressato, più in generale, alle esigenze morali e materiali dei familiari. In questa ottica l'istante ha riferito di essersi vista costretta ad allontanare il marito dalla casa coniugale, sita a Formia (LT), in Via Cassio I. Ha dato conto, ancora, della mancata partecipazione del resistente agli oneri di mantenimento delle figlie ad onta degli elevati redditi (pari ad almeno
€ 2.000,00 al mese più utili) percepiti nella doppia veste di socio e dipendente dello storico
“Bar Bitti” di Formia (LT). Sul rilievo dell'insufficienza degli introiti derivanti dallo svolgimento di mansioni di tirocinante part time presso la Grimaldi s.p.a. di Formia (LT), non superiori a € 600,00 al mese, la SI ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo alla controparte, l'affidamento Per_ esclusivo di e , l'assegnazione dell'immobile adibito in passato a residenza Per_2 comune per potervi abitare assieme alle ragazze, il riconoscimento di un assegno di €
1.300,00 al mese, da destinare ai bisogni personali e a quelli delle minori, la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti alla prole.
***
Costituito con memoria del 23/11/2021, il signor non si è opposto alla CP_1 separazione e all'accollo della metà degli esborsi straordinari necessari alle figlie. Ha offerto, per il resto, una prospettazione dei fatti di causa completamente diversa rispetto a quella desumibile dall'atto introduttivo. Con riferimento alla crisi coniugale il resistente ha negato,
1 in particolare, di aver assunto condotte aggressive o violente e di essersi sottratto agli obblighi di mantenimento nascenti dal matrimonio. Ha accusato la moglie, nello stesso tempo, di aver malmenato sia lui, sia le figlie, rimaste prive del sostegno materno, di essersi inventata le aggressioni oggetto delle denunce presentate agli organi di polizia e di aver intrattenuto diverse relazioni extraconiugali (una iniziata nel 2015) con altri uomini, nel novero dei quali potrebbe celarsi il vero padre di , venuta al mondo nonostante Per_2
l'intenzione di abortire espressa a più riprese dalla ricorrente. Sugli aspetti economici della lite il signor ha evidenziato che con i redditi derivanti dalle quote della società CP_1 intestataria del Bar Bitti, di entità assai inferiore ai € 2.000,00 citati in ricorso e non integrati da emolumenti fissi, è tenuto a fare fronte non solo alle normali spese della vita quotidiana, ma anche alla rata, pari a € 360,00 al mese, del mutuo acceso per l'abitazione di Via Cassio
I. Alla luce di quanto precede ha chiesto l'affidamento congiunto di , la Persona_3 collocazione preferenziale delle minori presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno per il loro mantenimento, da porre a carico della SI . In Parte_1 subordine si è detto disposto a versare un contributo di € 200,00 al mese per i bisogni di ciascuna delle ragazze.
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All'udienza dell'1/12/2021 la ricorrente ha precisato che dei € 1.300,00 al mese richiesti €
500,00 si sarebbero dovuti imputare alle esigenze personali, € 800,00 a quelle della prole.
Ha quantificato in € 600/700,00 al mese, inoltre, lo stipendio all'epoca percepito.
Il signor ha dichiarato di incassare stipendi fissi di € 1.000,00 al mese, di vivere CP_1 nella casa dei genitori e di sostenere per intero il mutuo relativo alla casa coniugale. Per_ Il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto di e , la Per_2 collocazione preferenziale di entrambe nella casa coniugale, assegnata per questo motivo alla madre, e un'articolata calendarizzazione dei turni di visita da riconoscere al padre.
Il signor è stato condannato a versare € 400,00 al mese rivalutabili a titolo di CP_1 mantenimento ordinario della prole e a rimborsare la metà dei connessi oneri straordinari.
Nelle successive fasi del processo la Guardia di Finanza di Formia (LT) è stata chiamata a verificare i redditi e le consistenze patrimoniali facenti capo al signor . CP_1
Ultimata l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali, l'1/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nei precedenti scritti conclusionali le parti avevano ribadito le pretese avanzate inizialmente.
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della controversia, il Collegio è dell'avviso che la volontà dei signori e di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di Parte_1 CP_1 riconciliazione rappresentino circostanze atte a dimostrare il presupposto dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta alla separazione dei coniugi.
Da questo punto di vista le richieste degli interessati meritano senz'altro di essere accolte.
***
Vanno rigettate, per contro, le pretese delle parti relative all'addebito della crisi coniugale.
Le condotte citate nei rispettivi atti di costituzione in linea teorica sono idonee a determinare la definitiva rottura del vincolo matrimoniale (riconducibile, per il resistente, ad atteggiamenti ostili e infedeli della moglie, causata, per quest'ultima, dall'indole violenta dell'uomo e dalla violazione, pure ascritta al marito, dei doveri di assistenza).
Le asserzioni dei signori e sulle ragioni d cui sarebbe dipesa la fine CP_1 Parte_1
2 del rapporto matrimoniale, tuttavia, sono rimaste prive di sufficiente conforto probatorio.
Posta l'irrilevanza delle circostanze oggetto di testimonianza de relato actoris, ininfluenti ai fini del decidere, occorre considerare, al riguardo, che le persone chiamate a deporre nella fase istruttoria non hanno riferito fatti o situazioni da cui possa desumersi la responsabilità esclusiva di taluno nei consorti nella progressiva dissoluzione del vincolo di coniugio.
La SI segnatamente, ha raccontato che una volta aveva avuto modo Parte_2 di leggere messaggi insultanti e minacciosi rivolti dal signor alla moglie. CP_1
Quantunque il signor abbia negato di essere lo storico amante Controparte_2 della ricorrente, la SI , per converso, ha menzionato una confessione, Parte_3 ad opera di quella, a proposito dell'avvio di una relazione adulterina con un suo collega, senza peraltro aggiungere particolari precisi sull'anno della rivelazione.
Le varie accuse rivolte dal marito alla SI , anche per quanto attiene Parte_1 all'eccessiva severità e ai toni sprezzanti verso la prole, hanno trovato piena conferma, invece, nella testimonianza resa dalla SI , sorella del resistente. Testimone_1
Lo stesso vale, in termini inversi, per la deposizione dei signori e Controparte_3
e per quella della SI (nell'ordine, il padre, la Controparte_4 Persona_4 madre e la zia dell'istante), autori di dichiarazioni che corroborano la spiegazione delle ragioni della crisi coniugale offerta dalla donna nel ricorso introduttivo e negli atti seguenti.
Nelle testimonianze si dà atto anche all'abuso di sostanze alcoliche del signor . CP_1
La SI di Somma, infine, ha citato la volontà di abortire della ricorrente in CP_5 occasione della seconda gravidanza e la generosità dimostrata più volte dal marito, disposto ad accollarsi i costi di una mastoplastica additiva voluta dalla consorte e a intestarle una
Mini Countryman appena comprata per le pressanti richieste di costei.
A fronte di un simile quadro si deve necessariamente concludere che nella vicenda in esame la dissoluzione del vincolo familiare sia stata provocata da incompatibilità caratteriali senz'altro profonde, ma non imputabili in maniera specifica a una delle parti.
Non vi è prova, in effetti, che ciascuno degli episodi emersi in corso di trattazione abbia rappresentato la causa, anziché il sintomo, di una relazione matrimoniale già naufragata. In questo contesto nulla aggiunge l'ascolto dei messaggi riprodotti dal resistente a riprova della strumentalità delle gravissime accuse rivolte dalla controparte nei suoi confronti.
Sul punto le richieste dei signori e non possono che essere disattese CP_1 Parte_1
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Si è anticipato che la ricorrente ha fatto leva sul presunto disinteresse dimostrato dal padre Per_ per le necessità di e per ottenere l'affidamento esclusivo delle due. La Per_2
Corte di Cassazione è ferma nel sostenere, a questo proposito, che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti la prole - prevista dall'art. 155
c.c. per la separazione e applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – possa essere derogata soltanto nel caso in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (così si esprime, testualmente, Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, sono significative, sul punto, le considerazioni espresse nella sentenza n. 6312/1999: “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30,
c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti
3 dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(conformi, tra le altre, Cass. 23/9/2015, n. 18817 e Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli
(Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Cass. 17/12/2009, n. 26587; Cass. 2/12/2010, n. 24526; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i litigi tipici dei contenziosi familiari non hanno rilievo decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto riformato dal legislatore. Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne pregiudichi i diritti in misura intollerabile.
La noncuranza dei genitori, d'altra parte, va verificata in concreto, non potendo costituire presupposti dell'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da difficoltà oggettive.
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Non vi è motivo di derogare ai principi appena esaminati, coerenti con l'avvertita esigenza di tutela che da sempre pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
Da questo punto di vista si rileva che in corso di causa è emersa una conflittualità non mediabile tra i signori e , di cui inevitabilmente hanno patito le figlie. CP_1 Parte_1
Per le ragioni esposte in relazione all'addebito della separazione, nessuna circostanza corrobora le affermazioni dei genitori, però, in ordine all'idoneità dei comportamenti assunti Per_ dall'altro a ledere gli interessi e lo sviluppo psico-fisico di e . Per_2
E' vero, semmai, che nonostante talune criticità, legate al conflitto latente con l'altro coniuge, i signori e hanno dimostrato sufficienti attitudini genitoriali. CP_1 Parte_1
Nell'interesse preminente della prole devono essere confermate, quindi, le statuizioni in tema di affidamento e collocazione adottate in via provvisoria all'udienza dell'1/12/2021. Le minori resteranno collocate in via prevalente con la madre nella casa coniugale.
Il signor potrà vedere e tenere le figlie con sé, salvo diverso accordo delle parti, CP_1 per due giorni alla settimana da concordare tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 (alle 20.00 da giugno ad agosto compresi), a settimane alterne dalle 15.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua
4 o il lunedì successivo dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio dell'anno in corso.
Lo stesso diritto nei mesi estivi va riconosciuto alla ricorrente.
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Secondo la tesi giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (v. Cass. 22/3/2005, n. 6197; in termini analoghi Cass. 16/9/2020, n. 19299 e Cass. 10/2/2023, n. 4145).
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Non vi è prova dello svolgimento, da parte della SI , di attività di lavoro a Parte_1 tempo pieno. Si è detto delle dichiarazioni rese dall'istante sugli stipendi percepiti.
Sono impregiudicate, ad ogni modo, le potenzialità reddituali della donna, non ancora quarantenne, dotata, per sua ammissione, di professionalità idonee a farle svolgere mansioni subordinate o, comunque, a reperire forme di impiego, ancorché precarie.
Nella valutazione della situazione economica della SI devono essere tenuti in Parte_1 debito conto, poi, la disponibilità della casa coniugale, l'esonero, per volontà del signor
, da qualsiasi forma di contributo alla rifusione del mutuo acceso per l'immobile CP_1
e la possibilità per l'interessata, vista l'età delle figlie, in età scolare, di cercare senza stringenti vincoli familiari opportunità occupazionali relativamente distanti dal domicilio.
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Rispetto alla situazione vagliata nelle fasi inziali della lite non sono documentati mutamenti rilevanti della condizione patrimoniale del signor , sollevato, al pari della moglie, CP_1 da oneri locatizi e titolare, anche sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza, di una significativa quota di partecipazione nell'impresa, riconducibile alla famiglia d'origine, chiamata a gestire un bar ristorante posto nel perimetro urbano di Formia (LT).
Tenuto conto della maggiore stabilità delle fonti di reddito del resistente, della possibilità per quest'ultimo di occultare gli introiti percepiti in virtù della peculiare posizioni rivestita all'interno dell'impresa familiare, delle intatte capacità lavorative della SI e Parte_1 del presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di coabitazione, caratterizzato dalla disponibilità di risorse provenienti in via largamente prevalente dalle risorse del signor , il Tribunale reputa che la SI abbia diritto a CP_1 Parte_1 ottenere un assegno di mantenimento del coniuge di € 300,00 al mese rivalutabili. Per_ La permanenza in via prevalente di e presso la madre e le differenze Per_2 emerse tra la capacità di contribuzione dei coniugi, anche in termini potenziali, rendono
5 ragione, poi, del riconoscimento, in favore dell'istante, di un contributo di mantenimento di
€ 700,00 al mese rivalutabili (da imputare per € 350,00 a ciascuna delle figlie).
Si tratta di importi congrui alla luce delle accresciute esigenze delle destinatarie, ormai prossime all'adolescenza, e dell'attitudine a produrre reddito dei due genitori.
Restano ripartite in egual misura le spese straordinarie relative alla prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base alle potenzialità economiche degli onerati.
Per il dettaglio delle singole voci di spesa si rinvia al Protocollo approvato dal Tribunale.
Sono attribuiti ai genitori nella stessa proporzione gli assegni unici dovuti per le due figlie.
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La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2380/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta le domande di addebito proposte da e;
Controparte_1 Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 300,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ dispone l'affidamento congiunto a e delle figlie Controparte_1 Parte_1
e , con collocazione preferenziale presso la madre Persona_5 Persona_6
e facoltà per il padre di frequentarle secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ assegna ad la casa coniugale, sita a Formia (LT), in Via Cassio I, Parte_1 perché vi abiti con le figlie e;
Persona_5 Persona_6
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 350,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_5
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 350,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia Persona_6
;
[...]
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie inerenti alle figlie e;
Persona_5 Persona_6
➢ compensa le spese di lite;
Cassino, 1/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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