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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3463 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gallonio n. 18 presso lo studio dell'avv. Vito Massari, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice opponente e
(C.F e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Meda, via Roma n. 32, presso lo studio dell'avv. Luigi Monti, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Guido Muraro, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo convenuta opposta
Motivi della Decisione
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n.869/2023 emesso in data 13/03/2023 per la complessiva somma di €12.476,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, pretesa in pagamento da per Controparte_1 pagina 1 di 7 l'esecuzione di opere edili in favore della società Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, eccependo la mancanza di prova del titolo e la conseguente non debenza dell'importo ingiunto. In via riconvenzionale ha poi domandato la condanna della società convenuta opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione, non avendo l'opponente fornito prova della tempestività dell'opposizione stessa;
nel merito,
l'infondatezza della spiegata opposizione, in quanto “controparte nulla ha contestato alla società sia durante l'esecuzione dei lavori appaltati, sia dopo aver Controparte_1 ricevuto le fattura oggetto di ingiunzione”. In via riconvenzionale ha domandato la condanna della controparte “ai sensi dell'art. 96 c.p.c., … per lite temeraria … da liquidarsi in via equitativa”.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., con ordinanza del 18/06/2024 (da intendersi qui richiamata) venivano rigettate le prove orali richieste dalle parti. Quindi, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione conclusioni del 04/02/2025 ove, all'esito del deposito di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Venendo al merito della lite, tra le eccezioni articolate dalla parte opponente, pare decisivo – ed assorbente di qualsivoglia altra considerazione – il rilievo della omessa dimostrazione, ad opera dell'opposta (attrice sostanziale), del titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto in giudizio.
È ormai noto che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il pagina 2 di 7 ricorso per ingiunzione (Cass. 14486/2019). Di conseguenza, con riguardo all'onere della prova, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. 21101/2015).
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass. 20073/2004; Cass., sez. un.,
13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (così, per tutte, Cass. n. 25584 del
12/10/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”).
Nella fattispecie, dunque, spettava all'opposta (attrice sostanziale) di provare e documentare l'accordo in esecuzione del quale sarebbero dovute le somme riportate nelle fatture versate in atti e azionate in sede monitoria.
Ciò posto, è escluso che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta.
Si tratta, infatti, di documenti di formazione unilaterale, inidonei a provare l'effettivo accordo in ordine al prezzo dei lavori, in quanto non accettati, nemmeno tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto.
Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
pagina 3 di 7 di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n.
299 del 12/01/2016; conf. Cass. n. 15383 del 28/06/2010; Cass. n. 9593 del
20/05/2004).
Per costante giurisprudenza “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicché qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) e non sia adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex plurimis Cass. 299/2016; Cass.
462/2014; Cass. 17050/2011).
Di conseguenza, considerato che il rapporto inter partes, così come l'accordo relativo al prezzo per le opere eseguite risulta contestato dall'opponente (convenuta sostanziale), il documento fiscale non costituisce elemento utile ai fini della prova dell'esistenza del rapporto negoziale sulla cui base la pretesa di pagamento è stata formulata.
È escluso, inoltre, che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con la corrispondenza e con i preventivi, non sottoscritti, peraltro prodotti solo con la memoria di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c., atteso che l'opposta nulla ha dedotto riguardo alla obiettiva riferibilità della documentazione alle prestazioni effettuate dall'opponente. Si rammenta al riguardo che “la successiva prova documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. 19/10/2017, n. 24607).
In altri termini, occorreva la dimostrazione, per iscritto, dell'accordo in ordine alle opere e al prezzo dei lavori commissionati, costituente indefettibile presupposto delle fatture allegate in atti, titolo che avrebbe dovuto costituire fonte del credito pagina 4 di 7 vantato da Controparte_1
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'accordo che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa opposta (attrice sostanziale); in primo luogo perché, come detto, si tratta di documenti di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché integranti atti giuridici meramente attuativi di una pregressa convenzione, non documentata;
in terzo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) dell'accettazione, ad opera della odierna opponente (convenuta sostanziale), prova che certamente non può trarsi dalla corrispondenza in atti, che non esplicita alcuna volontà negoziale ma semplicemente documenta (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
Quanto alla prova orale richiesta da parte opponente, ne va ribadita l'inammissibilità, ciò in quanto:
- le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib.
Milano, Ord. 23/05/2013);
- “nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Piacenza, Sent. 06/03/2012);
- nel rito ordinario le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie,
“con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib.
Reggio Emilia, Sent. 14/06/2012);
- anche la Corte d'Appello di Milano ribadiva che “in tema di procedimento civile,
l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e
pagina 5 di 7 definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova” (Corte
Appello Milano, Sent. 13/01/2013).
La massima da ultimo citata deve, ad avviso di chi scrive, applicarsi tanto ai fatti primari quanto a quelli secondari (e, inoltre, senza distinzione tra prove costituende e non), mancando al riguardo qualsiasi esclusione o limitazione nel regime di relevatio ab onere probandi disciplinato dall'art. 115 c.p.c.
Per contro, la genericità delle allegazioni di parte opposta, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice (sostanziale) alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
In breve, non avendo parte opposta offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento – ovvero altro mezzo di prova – consacrante l'accordo delle parti in ordine ad un dato prezzo delle opere commissionate – oltre che dell'effettiva esistenza di un contratto – è inevitabile doversi pervenire al rigetto della domanda di pagamento svolta in via monitoria.
***
Parte opponente, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla pagina 6 di 7 condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.c. di parte opposta e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 (così come modificato dal Dm 147/2022) con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (scaglione da €5.201,00 a
€26.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 869/2023 emesso in data 13/03/2023 su istanza di Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€3.553,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vito
Massari, dichiaratosi antistatario.
Monza, 04/04/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3463 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gallonio n. 18 presso lo studio dell'avv. Vito Massari, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice opponente e
(C.F e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Meda, via Roma n. 32, presso lo studio dell'avv. Luigi Monti, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Guido Muraro, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo convenuta opposta
Motivi della Decisione
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n.869/2023 emesso in data 13/03/2023 per la complessiva somma di €12.476,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, pretesa in pagamento da per Controparte_1 pagina 1 di 7 l'esecuzione di opere edili in favore della società Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, eccependo la mancanza di prova del titolo e la conseguente non debenza dell'importo ingiunto. In via riconvenzionale ha poi domandato la condanna della società convenuta opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione, non avendo l'opponente fornito prova della tempestività dell'opposizione stessa;
nel merito,
l'infondatezza della spiegata opposizione, in quanto “controparte nulla ha contestato alla società sia durante l'esecuzione dei lavori appaltati, sia dopo aver Controparte_1 ricevuto le fattura oggetto di ingiunzione”. In via riconvenzionale ha domandato la condanna della controparte “ai sensi dell'art. 96 c.p.c., … per lite temeraria … da liquidarsi in via equitativa”.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., con ordinanza del 18/06/2024 (da intendersi qui richiamata) venivano rigettate le prove orali richieste dalle parti. Quindi, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione conclusioni del 04/02/2025 ove, all'esito del deposito di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Venendo al merito della lite, tra le eccezioni articolate dalla parte opponente, pare decisivo – ed assorbente di qualsivoglia altra considerazione – il rilievo della omessa dimostrazione, ad opera dell'opposta (attrice sostanziale), del titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto in giudizio.
È ormai noto che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il pagina 2 di 7 ricorso per ingiunzione (Cass. 14486/2019). Di conseguenza, con riguardo all'onere della prova, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. 21101/2015).
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass. 20073/2004; Cass., sez. un.,
13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (così, per tutte, Cass. n. 25584 del
12/10/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”).
Nella fattispecie, dunque, spettava all'opposta (attrice sostanziale) di provare e documentare l'accordo in esecuzione del quale sarebbero dovute le somme riportate nelle fatture versate in atti e azionate in sede monitoria.
Ciò posto, è escluso che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta.
Si tratta, infatti, di documenti di formazione unilaterale, inidonei a provare l'effettivo accordo in ordine al prezzo dei lavori, in quanto non accettati, nemmeno tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto.
Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
pagina 3 di 7 di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n.
299 del 12/01/2016; conf. Cass. n. 15383 del 28/06/2010; Cass. n. 9593 del
20/05/2004).
Per costante giurisprudenza “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicché qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) e non sia adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex plurimis Cass. 299/2016; Cass.
462/2014; Cass. 17050/2011).
Di conseguenza, considerato che il rapporto inter partes, così come l'accordo relativo al prezzo per le opere eseguite risulta contestato dall'opponente (convenuta sostanziale), il documento fiscale non costituisce elemento utile ai fini della prova dell'esistenza del rapporto negoziale sulla cui base la pretesa di pagamento è stata formulata.
È escluso, inoltre, che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con la corrispondenza e con i preventivi, non sottoscritti, peraltro prodotti solo con la memoria di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c., atteso che l'opposta nulla ha dedotto riguardo alla obiettiva riferibilità della documentazione alle prestazioni effettuate dall'opponente. Si rammenta al riguardo che “la successiva prova documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. 19/10/2017, n. 24607).
In altri termini, occorreva la dimostrazione, per iscritto, dell'accordo in ordine alle opere e al prezzo dei lavori commissionati, costituente indefettibile presupposto delle fatture allegate in atti, titolo che avrebbe dovuto costituire fonte del credito pagina 4 di 7 vantato da Controparte_1
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'accordo che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa opposta (attrice sostanziale); in primo luogo perché, come detto, si tratta di documenti di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché integranti atti giuridici meramente attuativi di una pregressa convenzione, non documentata;
in terzo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) dell'accettazione, ad opera della odierna opponente (convenuta sostanziale), prova che certamente non può trarsi dalla corrispondenza in atti, che non esplicita alcuna volontà negoziale ma semplicemente documenta (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
Quanto alla prova orale richiesta da parte opponente, ne va ribadita l'inammissibilità, ciò in quanto:
- le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib.
Milano, Ord. 23/05/2013);
- “nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Piacenza, Sent. 06/03/2012);
- nel rito ordinario le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie,
“con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib.
Reggio Emilia, Sent. 14/06/2012);
- anche la Corte d'Appello di Milano ribadiva che “in tema di procedimento civile,
l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e
pagina 5 di 7 definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova” (Corte
Appello Milano, Sent. 13/01/2013).
La massima da ultimo citata deve, ad avviso di chi scrive, applicarsi tanto ai fatti primari quanto a quelli secondari (e, inoltre, senza distinzione tra prove costituende e non), mancando al riguardo qualsiasi esclusione o limitazione nel regime di relevatio ab onere probandi disciplinato dall'art. 115 c.p.c.
Per contro, la genericità delle allegazioni di parte opposta, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice (sostanziale) alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
In breve, non avendo parte opposta offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento – ovvero altro mezzo di prova – consacrante l'accordo delle parti in ordine ad un dato prezzo delle opere commissionate – oltre che dell'effettiva esistenza di un contratto – è inevitabile doversi pervenire al rigetto della domanda di pagamento svolta in via monitoria.
***
Parte opponente, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla pagina 6 di 7 condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.c. di parte opposta e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 (così come modificato dal Dm 147/2022) con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (scaglione da €5.201,00 a
€26.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 869/2023 emesso in data 13/03/2023 su istanza di Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€3.553,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vito
Massari, dichiaratosi antistatario.
Monza, 04/04/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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