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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR LL all'udienza del 5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], per sé e Persona_1 per i suoi figli nato a [...] Persona_2 Persona_3
(Brasile) il 20/04/2015 e nata a [...] Controparte_1
(Brasile) il 06/12/2021, che – in quanto minorenni – sono rappresentati Persona_3 insieme alla madre nata a [...]/SP Persona_4 Persona_2 Persona_2
(Brasile) il 25/07/1989;
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
, nato a [...] il [...]; Controparte_4
, nata a [...] il [...]; Controparte_5
, nato a [...] il [...]; Controparte_6
, nata a [...] il [...]; Controparte_7
, nato a [...] il [...], per sé e Parte_2 per i suoi figli da , nata a [...] il [...] e Per_5 Persona_6 da , nato a [...] il [...], che – in Per_7 Persona_6 quanto minorenni – sono rappresentati insieme alla madre da Persona_8 Per_6
;
[...]
Pag. 1 di 7 , nato a [...] il [...], per sé e per i suoi Controparte_8 figli , nato a [...]/SP (Brasile) il 02/11/2007 e , nato a Persona_9 CP_9
Jaú/SP (Brasile) il 15/04/2011, che – in quanto minorenni – sono rappresentati insieme alla madre Persona_10
, nata a [...] il [...]; Parte_3
, nato a [...] il [...], per sé e per sua Parte_4 figlia , nata SÃ SP (Brasile) il 19/01/2018, che Persona_11
– in quanto minorenne – è rappresentata insieme alla madre Persona_12 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pignatelli, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_10
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, nato Persona_13
a MO (FG) il 24/10/1881.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26/12/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_13
è loro avo e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno rappresentato
[...] il seguente albero genealogico:
emigrò in Brasile dove si unì in matrimonio con , il Persona_13 Persona_14
18/02/1904 e lì visse fino alla morte e senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e quindi senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Dall'unione di e nacquero i figli , il Persona_13 Persona_14 Persona_15
04/01/1910, e , il 02/02/1916. CP_8
Dal matrimonio del primogenito del cittadino italiano con Persona_15 [...]
il 28/10/1931, la quale cambiò nome e aggiunse al suo nome il Persona_16
Pag. 2 di 7 cognome del marito ai sensi dell'ancora vigente art. 240 del Codice Civile brasiliano
(Legge n. 3.071/1916), quindi , nacquero i figli Parte_5 Persona_17
, il 26/10/1932, , il 19/06/1935 e , il
[...] Persona_18 Persona_19
09/06/1941.
si unì in matrimonio con il Persona_17 Persona_20
19/01/1967, occasione in cui aggiunse al suo nome il cognome del marito, quindi
[...]
Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti: Persona_21
l'odierna ricorrente il 26/10/1967 e Parte_1 Persona_1
il 11/11/1974.
[...]
Costui contrasse matrimonio con il Persona_22
29/06/2012 e, dalla loro unione, sono nati i figli e odierni ricorrenti Persona_2
il 20/04/2015 e il 06/12/2021.
[...] Controparte_1
si unì in matrimonio con il 08/05/1965, occasione in Persona_18 Persona_23 cui ella aggiunse al suo nome il cognome del marito (quindi, ). Persona_24
Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti: il Controparte_2
27/01/1967, sposata con il 23/08/2021, e Persona_25 Controparte_3
il 06/10/1970, sposata con il 11/05/2001, occasione in cui
[...] Persona_26 aggiunse il cognome del marito al suo nome (quindi, Controparte_3
). Dal suddetto matrimonio nascono i figli e odierni ricorrenti:
[...] Controparte_4
, il 04/07/2002, e , il 19/04/2004.
[...] Controparte_5
si unì in matrimonio con il 12/07/1973. Persona_19 Persona_27
Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti: , il Controparte_6
04/11/1974 e , il 24/10/1977. Parte_2
ha convissuto senza mai sposarsi con Controparte_6 Persona_28
Dalla suddetta unione nacque la figlia e odierna ricorrente
[...] Controparte_7
, il 29/07/1995, riconosciuta dal padre ai sensi dell'ordinanza del giudice
[...] della Circoscrizione di SÃ SP (Brasile).
contrasse matrimonio con da il Parte_2 Persona_8 Per_6
16/04/2011. Dal suddetto matrimonio sono nati i figli e odierni ricorrenti: da Per_5
, il 05/05/2014, e da , il 15/03/2019. Persona_6 Per_7 Persona_6
Pag. 3 di 7 Dal matrimonio del secondogenito del cittadino italiano con CP_8 Per_29 il 19/12/1951 nacquero i figli , il 05/12/1952, e
[...] Persona_30 Per_31
, il 21/05/1957.
[...]
si unì in matrimonio con il Persona_30 Persona_32
22/03/1974. Dalla suddetta unione nacque il 27/05/1975 il figlio e odierno ricorrente
, il quale si sposò con il 25/09/2004. Controparte_8 Persona_10
Dal matrimonio contratto tra e Controparte_8 Persona_10 nascono i figli e odierni ricorrenti: , il 02/11/2007, e , il Persona_9 CP_9
15/04/2011.
, a sua volta, contrasse matrimonio con Persona_31 Persona_33 il 03/05/1980. Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti:
[...] [...]
il 03/10/1980 e il 19/08/1985. Parte_3 Parte_4
si sposò con , il 24/07/2010, occasione in cui Parte_3 Controparte_11 aggiunse il cognome del marito al suo nome (facendosi chiamare, quindi, Parte_3
).
[...]
convive con di e dalla loro convivenza è Parte_4 Persona_12 Per_11 nata la figlia e odierna ricorrente di , il 19/01/2018, Persona_11 Persona_11 riconosciuta dal padre.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 23/10/2025, chiedendo di sospendere la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a valutare la legittimità dei limiti generazionali previsti dalla normativa in materia di acquisto della cittadinanza iure sanguinis
(richiesta ormai superata a seguito dell'intervenuta sentenza Corte cost. n. 142 del 31 luglio 2025); in via subordinata, non avendo rilevando in fatto motivi ostativi al riconoscimento dello status richiesto, non si è opposta all'accoglimento della domanda, ma ha concluso per la compensazione delle spese del giudizio.
Pag. 4 di 7 Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a MO (FG) in [...]
24/10/1881, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il
15/04/2024 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della
Pag. 5 di 7 legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_10 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
Pag. 6 di 7 La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_10
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_6 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
AR LL
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR LL all'udienza del 5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], per sé e Persona_1 per i suoi figli nato a [...] Persona_2 Persona_3
(Brasile) il 20/04/2015 e nata a [...] Controparte_1
(Brasile) il 06/12/2021, che – in quanto minorenni – sono rappresentati Persona_3 insieme alla madre nata a [...]/SP Persona_4 Persona_2 Persona_2
(Brasile) il 25/07/1989;
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
, nato a [...] il [...]; Controparte_4
, nata a [...] il [...]; Controparte_5
, nato a [...] il [...]; Controparte_6
, nata a [...] il [...]; Controparte_7
, nato a [...] il [...], per sé e Parte_2 per i suoi figli da , nata a [...] il [...] e Per_5 Persona_6 da , nato a [...] il [...], che – in Per_7 Persona_6 quanto minorenni – sono rappresentati insieme alla madre da Persona_8 Per_6
;
[...]
Pag. 1 di 7 , nato a [...] il [...], per sé e per i suoi Controparte_8 figli , nato a [...]/SP (Brasile) il 02/11/2007 e , nato a Persona_9 CP_9
Jaú/SP (Brasile) il 15/04/2011, che – in quanto minorenni – sono rappresentati insieme alla madre Persona_10
, nata a [...] il [...]; Parte_3
, nato a [...] il [...], per sé e per sua Parte_4 figlia , nata SÃ SP (Brasile) il 19/01/2018, che Persona_11
– in quanto minorenne – è rappresentata insieme alla madre Persona_12 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pignatelli, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_10
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, nato Persona_13
a MO (FG) il 24/10/1881.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26/12/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_13
è loro avo e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno rappresentato
[...] il seguente albero genealogico:
emigrò in Brasile dove si unì in matrimonio con , il Persona_13 Persona_14
18/02/1904 e lì visse fino alla morte e senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e quindi senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Dall'unione di e nacquero i figli , il Persona_13 Persona_14 Persona_15
04/01/1910, e , il 02/02/1916. CP_8
Dal matrimonio del primogenito del cittadino italiano con Persona_15 [...]
il 28/10/1931, la quale cambiò nome e aggiunse al suo nome il Persona_16
Pag. 2 di 7 cognome del marito ai sensi dell'ancora vigente art. 240 del Codice Civile brasiliano
(Legge n. 3.071/1916), quindi , nacquero i figli Parte_5 Persona_17
, il 26/10/1932, , il 19/06/1935 e , il
[...] Persona_18 Persona_19
09/06/1941.
si unì in matrimonio con il Persona_17 Persona_20
19/01/1967, occasione in cui aggiunse al suo nome il cognome del marito, quindi
[...]
Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti: Persona_21
l'odierna ricorrente il 26/10/1967 e Parte_1 Persona_1
il 11/11/1974.
[...]
Costui contrasse matrimonio con il Persona_22
29/06/2012 e, dalla loro unione, sono nati i figli e odierni ricorrenti Persona_2
il 20/04/2015 e il 06/12/2021.
[...] Controparte_1
si unì in matrimonio con il 08/05/1965, occasione in Persona_18 Persona_23 cui ella aggiunse al suo nome il cognome del marito (quindi, ). Persona_24
Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti: il Controparte_2
27/01/1967, sposata con il 23/08/2021, e Persona_25 Controparte_3
il 06/10/1970, sposata con il 11/05/2001, occasione in cui
[...] Persona_26 aggiunse il cognome del marito al suo nome (quindi, Controparte_3
). Dal suddetto matrimonio nascono i figli e odierni ricorrenti:
[...] Controparte_4
, il 04/07/2002, e , il 19/04/2004.
[...] Controparte_5
si unì in matrimonio con il 12/07/1973. Persona_19 Persona_27
Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti: , il Controparte_6
04/11/1974 e , il 24/10/1977. Parte_2
ha convissuto senza mai sposarsi con Controparte_6 Persona_28
Dalla suddetta unione nacque la figlia e odierna ricorrente
[...] Controparte_7
, il 29/07/1995, riconosciuta dal padre ai sensi dell'ordinanza del giudice
[...] della Circoscrizione di SÃ SP (Brasile).
contrasse matrimonio con da il Parte_2 Persona_8 Per_6
16/04/2011. Dal suddetto matrimonio sono nati i figli e odierni ricorrenti: da Per_5
, il 05/05/2014, e da , il 15/03/2019. Persona_6 Per_7 Persona_6
Pag. 3 di 7 Dal matrimonio del secondogenito del cittadino italiano con CP_8 Per_29 il 19/12/1951 nacquero i figli , il 05/12/1952, e
[...] Persona_30 Per_31
, il 21/05/1957.
[...]
si unì in matrimonio con il Persona_30 Persona_32
22/03/1974. Dalla suddetta unione nacque il 27/05/1975 il figlio e odierno ricorrente
, il quale si sposò con il 25/09/2004. Controparte_8 Persona_10
Dal matrimonio contratto tra e Controparte_8 Persona_10 nascono i figli e odierni ricorrenti: , il 02/11/2007, e , il Persona_9 CP_9
15/04/2011.
, a sua volta, contrasse matrimonio con Persona_31 Persona_33 il 03/05/1980. Dalla suddetta unione nacquero i figli e odierni ricorrenti:
[...] [...]
il 03/10/1980 e il 19/08/1985. Parte_3 Parte_4
si sposò con , il 24/07/2010, occasione in cui Parte_3 Controparte_11 aggiunse il cognome del marito al suo nome (facendosi chiamare, quindi, Parte_3
).
[...]
convive con di e dalla loro convivenza è Parte_4 Persona_12 Per_11 nata la figlia e odierna ricorrente di , il 19/01/2018, Persona_11 Persona_11 riconosciuta dal padre.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 23/10/2025, chiedendo di sospendere la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a valutare la legittimità dei limiti generazionali previsti dalla normativa in materia di acquisto della cittadinanza iure sanguinis
(richiesta ormai superata a seguito dell'intervenuta sentenza Corte cost. n. 142 del 31 luglio 2025); in via subordinata, non avendo rilevando in fatto motivi ostativi al riconoscimento dello status richiesto, non si è opposta all'accoglimento della domanda, ma ha concluso per la compensazione delle spese del giudizio.
Pag. 4 di 7 Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a MO (FG) in [...]
24/10/1881, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il
15/04/2024 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della
Pag. 5 di 7 legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_10 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
Pag. 6 di 7 La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_10
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_6 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
AR LL
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.