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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg19288 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19288 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. ROMANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino n. 81,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla via Dalbono Parco Punzo n. 13/15,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Ravello il 27/09/1996 e che dalla loro unione nasceva il figlio il Per_1
22.03.1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 03.12.2010, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 11987/2013 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 1074/2013, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti,
e quindi, in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non aver economicamente nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- dare atto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente in quanto è Per_1
dipendente con la qualifica di impiegato di Tecnim s.r.l. unipersonale e che nessun assegno a titolo di mantenimento può essere previsto in favore dello stesso;
- dare atto che tutte le spese insorte ed insorgende relative alla gestione dell'unità immobiliare sita in Napoli (Na) alla Via Silvio Spaventa n. 18 in godimento al figlio sino al giorno 31 Agosto 2021 cederanno a carico del sig. Parte_3
, mentre quelle insorte ed insorgende a partire dal giorno 31 Agosto Parte_2
2021 relative alla gestione dell'unità immobiliare sita in Napoli (Na) alla Via
Silvio Spaventa n. 18 cederanno a carico del figlio ” Parte_3
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ravello il 27/09/1996 (atto n.93, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RAVELLO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19288 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. ROMANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino n. 81,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla via Dalbono Parco Punzo n. 13/15,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Ravello il 27/09/1996 e che dalla loro unione nasceva il figlio il Per_1
22.03.1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 03.12.2010, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 11987/2013 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 1074/2013, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti,
e quindi, in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non aver economicamente nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- dare atto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente in quanto è Per_1
dipendente con la qualifica di impiegato di Tecnim s.r.l. unipersonale e che nessun assegno a titolo di mantenimento può essere previsto in favore dello stesso;
- dare atto che tutte le spese insorte ed insorgende relative alla gestione dell'unità immobiliare sita in Napoli (Na) alla Via Silvio Spaventa n. 18 in godimento al figlio sino al giorno 31 Agosto 2021 cederanno a carico del sig. Parte_3
, mentre quelle insorte ed insorgende a partire dal giorno 31 Agosto Parte_2
2021 relative alla gestione dell'unità immobiliare sita in Napoli (Na) alla Via
Silvio Spaventa n. 18 cederanno a carico del figlio ” Parte_3
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ravello il 27/09/1996 (atto n.93, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RAVELLO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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