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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
Resistente; contumace.
Premesso
Con atto depositato il 26/06/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (VOCOM 3620285 decorrenza 1-11-2004 ) avendo l' errato nel conteggio delle contribuzione utile alla determinazione della CP_1 quota B (quanto alla g e OBG invocando il riconoscimento di ulteriori 132 settimane e nella Gestione COM il riconoscimento di ulteriori 4 settimane) ; in ragione dell'invocato ricalcolo chiedeva riconoscimento di una differenza mensile perequabile di € 39,12 nella Gestione OBG ed € 6,32 nella Gestione COM a fare data dal 26-6-2021 (e quindi per il triennio antecedente il deposito del ricorso applicando la c.d. decadenza mobile)
L' resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
1 La domanda risulta correttamente contenuta al triennio anteriore la proposizione del ricorso quanto ai ratei arretrati;
ed infatti on riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430
Passando all'esame nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente va rilevato quanto segue.
Al vaglio le settimane accreditate dall' per il periodo successivo al 31-12-1992. CP_1
Effettivamente nel mod. TE08 del 26-10-2020 ne risultano accreditati in numero di 3 (Gestione Lavoratori Dipendenti) e di 13 (Gestione Commercianti).
Dall'esame dell'estratto contributivo alla ricorrente sono accreditati mesi 1 nell'anno 1994 e mesi 3 nell'anno 1995 come titolare impresa COM; e quindi complessive 13 settimane applicando il coefficiente di 4,333.
Dal medesimo atto risultano accreditate complessive 136 settimane come collaboratore familiare negli anni dal 1998 al 2003, come dedotto il ricorso.
Il calcolo della differenziale, basato sulla RMS indicata nel TE08 (€ 188,36 ed € 241,55) ed applicato il coefficiente legale 0,00153846, risulta immune da errori.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite compensate considerato che, in una prospettiva di buona fede, la ricorrente prima di agire in giudizio ben avrebbe potuto chiedere la ricostruzione della pensione in via amministrativa.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 alla ricostituzione della pensione indicata in motivazione con riconoscimento di ulteriori 136 settimane in quota B;
CP_
- per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore del ricorrente della somma mensile perequabile di euro 39,12 e di € 6,32 dalla data di decorrenza della pensione , quale differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato;
- condanna l' nei limiti della decadenza triennale, a corrispondere i ratei arretrati dovuti CP_1 per il triennio anteriore alla domanda proposta il 26/06/2024 con accessori di legge;
- compensa le spese.
- Foggia, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
Resistente; contumace.
Premesso
Con atto depositato il 26/06/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (VOCOM 3620285 decorrenza 1-11-2004 ) avendo l' errato nel conteggio delle contribuzione utile alla determinazione della CP_1 quota B (quanto alla g e OBG invocando il riconoscimento di ulteriori 132 settimane e nella Gestione COM il riconoscimento di ulteriori 4 settimane) ; in ragione dell'invocato ricalcolo chiedeva riconoscimento di una differenza mensile perequabile di € 39,12 nella Gestione OBG ed € 6,32 nella Gestione COM a fare data dal 26-6-2021 (e quindi per il triennio antecedente il deposito del ricorso applicando la c.d. decadenza mobile)
L' resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
1 La domanda risulta correttamente contenuta al triennio anteriore la proposizione del ricorso quanto ai ratei arretrati;
ed infatti on riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430
Passando all'esame nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente va rilevato quanto segue.
Al vaglio le settimane accreditate dall' per il periodo successivo al 31-12-1992. CP_1
Effettivamente nel mod. TE08 del 26-10-2020 ne risultano accreditati in numero di 3 (Gestione Lavoratori Dipendenti) e di 13 (Gestione Commercianti).
Dall'esame dell'estratto contributivo alla ricorrente sono accreditati mesi 1 nell'anno 1994 e mesi 3 nell'anno 1995 come titolare impresa COM; e quindi complessive 13 settimane applicando il coefficiente di 4,333.
Dal medesimo atto risultano accreditate complessive 136 settimane come collaboratore familiare negli anni dal 1998 al 2003, come dedotto il ricorso.
Il calcolo della differenziale, basato sulla RMS indicata nel TE08 (€ 188,36 ed € 241,55) ed applicato il coefficiente legale 0,00153846, risulta immune da errori.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite compensate considerato che, in una prospettiva di buona fede, la ricorrente prima di agire in giudizio ben avrebbe potuto chiedere la ricostruzione della pensione in via amministrativa.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 alla ricostituzione della pensione indicata in motivazione con riconoscimento di ulteriori 136 settimane in quota B;
CP_
- per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore del ricorrente della somma mensile perequabile di euro 39,12 e di € 6,32 dalla data di decorrenza della pensione , quale differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato;
- condanna l' nei limiti della decadenza triennale, a corrispondere i ratei arretrati dovuti CP_1 per il triennio anteriore alla domanda proposta il 26/06/2024 con accessori di legge;
- compensa le spese.
- Foggia, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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