TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Federica Lorenzatti, nella causa n. R.G.
2181/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra (C.F. / P.I. ), con sede in Leinì (Torino), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea A. Ruggiero del foro di Milano, come da delega in calce all'atto introduttivo
-attrice-
Contro
(C.F. e P. IVA con sede in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
Correggio (Reggio Emilia), rappresentata e difesa dagli avv. Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini del foro di Reggio Emilia e Maria Antonietta Nardella del foro di Torino, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per la parte attrice
IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della società attrice in ragione dei gravi vizi e difetti del bene venduto. Parte_1
2) Per l'effetto, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare per i motivi di cui in narrativa, nonché per ogni altra ragione di Giustizia, , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore della della somma Parte_1 di € 117.273,57, o di quella maggiore o minore somma statuenda dal Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali sino al soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA 3) Ammettere prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto indicate in narrativa così come capitolate con memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c.
IN OGNI CASO
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, gravati del contributo forfettario nella misura del
15% ex art. 15 D.M. 10.03.2014 n. 55.
5) Con riserva di ogni ulteriore mezzo istruttorio e con salvezza di ogni altro diritto.
Per parte convenuta
Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica:
RESPINGERE ogni avversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti e con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso del 2019, acquistò dalla ditta due Parte_1 Controparte_2 macchinari industriali, corrispondendone il relativo prezzo. L'odierna controversia si sviluppa a proposito di uno di essi, un forno pirolitico o forno demolitore, consegnato presso lo stabilimento di a Leinì (Torino) il 13/03/2019. La circostanza dell'acquisto e della consegna è Pt_1 incontestata tra le parti.
Lamenta la società che, a causa di un presunto difetto o presunti vizi, il Parte_1 forno non sia mai stato perfettamente funzionante e idoneo all'uso per il quale era stato acquistato e che, nonostante i plurimi contatti ed interventi intercorsi tra le parti, è stato alla fine sostituito da omologo macchinario acquistato da terzi. Durante il corso di tali rapporti la vicenda è transitata, avanti il medesimo Tribunale, attraverso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., iscritto a ruolo il 25/11/2021 (R.G. n. 3725/2021) e conclusosi il 25/11/2022 con deposito di CTU redatta dall'Ing. , all'esito della quale la vicenda non ha tuttavia trovato componimento. Per_1
Con atto di citazione notificato il 04/07/2023, ha, dunque, convenuto in Parte_1 giudizio la ditta , succedutasi all'originale contraente, assumendo che Controparte_1 quest'ultima si sia resa inadempiente ex art. 1218 c.c., ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni – quantificati in € 117.273,57 o veriore somma accertanda –pari costi tutti sostenuti per far fronte all'inservibilità del macchinario.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha replicato che i lamentati malfunzionamenti non erano dovuti al forno in sé, quanto piuttosto ad un uso imperito dello stesso e, comunque, ha eccepito la decadenza dell'attrice per mancata denuncia dei vizi negli 8 giorni dalla consegna della merce, la prescrizione dell'azione di garanzia (art. 1495 c.c.) e l'inapplicabilità della fattispecie dell'appalto; respingendo in tal modo la richiesta risarcitoria, ne ha contestato comunque partitamente diverse voci.
Ritualmente avvenuto lo scambio delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione di alcuni testi e ampia documentazione versata in atti.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, il giudice ha fissato udienza di rimessione in decisione con provvedimento del 11.07.2024 trattenendo dappoi la causa in decisione in data
18.12.2024.
***
Occorre, in primo luogo, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui Codesto Giudice si richiama all'ordinanza del 12.01.2024 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.
Ciò posto l'azione, alla luce della completa disamina della documentazione versata in atti, risulta fondata per le ragioni di seguito espresse.
Si ritiene opportuno procedere preliminarmente alla qualificazione del rapporto giuridico intercorso fra le parti onde trarne le precipitate conseguenze in termini di onus probandi e disciplina dei vizi.
Sulla base delle allegazioni in atti e della documentazione prodotta (ordine di acquisto n. 0AF/2070 doc. 1) si ritiene che -ancorché sussistano elementi tali da far ritenere che il forno pirolitico sia stato fatto su misura (sono riportate, ad esempio, le misure di ingombro)- è prevalsa nel caso di specie la componente di acquisto e correlata vendita a discapito dell'elemento di progettazione, trattandosi comunque di un macchinario “standard” che può accessoriato in vario modo, come si evince peraltro dal preventivo in atti.
Quand'anche poi si volesse ritenere che il divisato rapporto vada ricondotto ai c.d. contratti misti, occorrerà comunque indagare quale sia la causa prevalente, onde applicarne la relativa disciplina.
In punto ci si richiama alla summa diviso tracciata dalla giurisprudenza di legittimità sulla classificazione dei contratti nell'ambito dei c.d. contratti misti innominati : “In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 (Rv. 668324 - 01). Ed ancora. “In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti
(cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2,
c.c.).” Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 26485 del 17/10/2019 (Rv. 655471 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che prevalga la natura della vendita (ergo trasferimento del bene) a scapito della componente lavoro, e ciò anche tenuto conto dell'eventuali modifiche apportate al macchinario su richiesta dell'attrice (docc. 33, 34 ,35, 36 fasc. attoreo).
Si ritiene, infatti, che le dimensioni del forno (variate su richiesta del cliente) non siano di per sé elemento sufficiente per ritenere prevalente (la c.d. prestazione d'opera) rispetto al fine ultimo tipico del contratto di vendita di trasferimento del bene.
Da ciò consegue l'applicazione dell'istituto della vendita e della relativa disciplina in tema di vizi e azioni.
Nel merito vi è fondato convincimento da parte dello scrivente Giudice che la parte acquirente abbia provveduto a denunziare prontamente le anomalie del macchinario compravenduto, il quale pur essendo stato consegnato in data 13.03.2019 non era completo di ogni sua componente (cd. camino per lo scarico dei fumi) e solo una volta dotato di detta componente, come allegato da parte attrice, sia stato possibile appurarne il malfunzionamento.
Poiché parte convenuta ha contestato la decadenza dell'acquirente dalla garanzia dei vizi, occorre in primo luogo accertare se il vizio in questione sia o meno un vizio occulto, e ciò al fine di stabilire se la denunzia sia avvenuta tempestivamente ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Il vizio occulto è, come il significato della parola stessa suggerisce, il vizio nascosto, cioè quel vizio che si cela ai sensi o che pur esistendo nel mondo fenomenico;
tuttavia, non è percepibile dai nostri sensi, secondo l'ordinaria diligenza.
È occulto, perciò, non solo ciò che non cade immediatamente sotto i nostri sensi, ma anche ciò per avere contezza del quale è necessaria un'indagine approfondita, di natura tecnica;
o un'attività ispettiva;
o ancora è necessario un evento esterno che renda il vizio manifesto.
Al contrario, il vizio è apparente quando può essere colto dai sensi e cioè è immediatamente percepibile senza nessun ausilio esterno o evento rivelatore.
Il vizio è grave quando compromette pesantemente l'utilizzo cui la cosa è destinata;
di contro è lieve se non lo inficia in modo determinante o comunque rilevante. Le coppie di concetti occulto/apparente e grave/lieve sono evidentemente indipendenti: il vizio occulto può essere sia grave che lieve;
così come il vizio apparente a sua volta può essere sia grave che lieve.
L'attitudine del vizio ad apparire infatti non è direttamente proporzionale alla sua gravità: un vizio molto visibile, e quindi apparente, può non essere grave nell'economia del contratto perché non inficia in modo rilevante il valore del bene o perché è facilmente ovviabile;
al contrario un vizio poco apparente, perché magari idoneo a sfuggire ad uno sguardo superficiale, può essere molto grave perché inficia l'utilizzabilità del bene.
Nel caso che ci occupa, con ogni evidenza, il vizio è stato prontamente denunziato (ovvero non appena manifestatesi nella sua materialità) e soprattutto la parte venditrice (riconoscendo gli allegati malfunzionamenti, nella specie surriscaldamento del forno oltre le temperature massime consentite) si è resa disponibile a risolvere dette problematiche (doc. 12), superando eventuali profili di decadenza con comunicazione trasmessa via e-mail il 25.11.2020 ( “Buonasera Sig Pt_2
a seguito della Sua conversazione con ns Ing. e con siamo a formulare la CP_3 CP_1 seguente proposta: per la sistemazione del forno demolitore e la verifica delle motivazioni che hanno causato il malfunzionamento è necessario averlo presso la ns officina. Il forno sarebbe fuori garanzia ma, consci che avete avuto alcuni disagi, siamo disponibili alla sistemazione senza costi per Voi se non quelli di trasporto che resterebbero comunque a Vs carico. Vi garantiamo che il forno sarà pronto per essere nuovamente ritirato entro e non oltre 2 settimane dal ricevimento presso ns sede.”).
La società si è, infatti, presa in carica il macchinario in data 19.12.2020 (doc. 13 fasc. CP_1 attoreo) al fine di verificarne il funzionamento e apportarne eventuali correttivi.
Tuttavia, lo stesso macchinario, riconsegnato all'acquirente in data 29.12.2020 (doc. 20 fasc. convenuta), ha continuato a manifestare le allegate problematiche;
vizi che sono stati anche confermati dall'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causa.
In particolare, il CTU nominato, Ing. , dopo avere esaminato la macchina ha rassegnato le Per_1 seguenti conclusioni:
“Il forno non risponde alle normative in tema di sicurezza per quanto concerne i seguenti punti non presi in considerazione nella analisi dei RES (Requisiti Essenziali della Sicurezza):
- presenza di un elemento ad elevato rischio incendio (la c.d. “presa d'aria);
- mancanza del pulsante di sicurezza a fungo per emergenza;
- possibilità di apertura della porta con temperature pericolose all'interno del forno;
b) l'evento verificatosi (incendio) è diretta conseguenza della mancata analisi del relativo elemento di rischio/sicurezza in fase di analisi dei rischi (cosiddetta valvola di aspirazione) che emette aria in temperatura che ha provocato l'incendio fuori dal forno;
c) dalle prove eseguite in corso di OOPP non è stato possibile far funzionare correttamente il forno;
d) il valore stimato per un forno simile a quello oggetto di ATP, con le dotazioni di sicurezza da normativa è di circa € 30.000,00;
La perizia svolta ha, dunque, confermato la presenza dei vizi così come allegati da parte attrice e ne ha acclarato con certezza la portata.
Tale evidenza è stata confermata anche dall'istruttoria orale, ovvero dal tecnico della società CP_1
“Sono e mi chiamo nato in [...] in data [...], residente in [...], sono Testimone_1 operaio specializzato di officina”.
Capo 10 “anche prima, mi pare fine anno. Io ero presente al collaudo, ricordo essere fine anno
2019. Il forno non aveva il camino di scarico. L'abbiamo accesso senza combustione per vedere il funzionamento, ma non abbiamo bruciato nulla in quanto mancava questa componente che, di prassi, che io sappia viene fornita direttamente dal cliente. Ho fatto vedere come settare la temperatura ma non ricordo se al collaudo abbiamo raggiunto questa temperatura”.
Né vi sono evidenze tali da far ritenere che il macchinario fosse regolarmente funzionante anche dopo le c.d. modifiche apportate dai tecnici della soc. convenuta.
Tanto ci viene confermato dalle testimonianze assunte: “Capo 23 “ripeto anche dopo la riconsegna il forno non funzionava. Ciò che maggiormente ci preoccupava e che il forno era collegato ad un tubo di espulsione da cui fuoriusciva la fiamma e anche le temperature erano elevatissime.
Rappresento, inoltre, che nel quadro un display c'era un datalogger (registratore di ciclo) che infatti non funzionava, tant'è che il forno raggiungeva 1000 gradi ma si leggevano meno 200 gradi”.
ADR Avv. Ruffino capo 23 “i problemi di malfunzionamento si sono manifestati subito dopo la riconsegna. Non rammento se le mail siano state mandate subito ma, in ogni caso, ci siamo lamentati con la società sul malfunzionamento. Parlavamo con l'Ing. e, ogni tanto, ci Per_2 scriveva la sig.ra Abbiamo chiesto diverse volte l'incontro con la proprietà ma non c'è CP_1 mai stato concesso”. (teste verbale del 18.03.2024). Testimone_2
Peraltro, come pare evincersi dalla testimonianza resa dal tecnico di Tabo, il malfunzionamento del forno pirolitico appare strettamente correlato all'omessa attivazione del c.d. Logger, CP_4 dispositivo atto al monitoraggio delle temperature dei forni di cottura ed essicamento. Il sig.
sul capo di prova 23) ha dichiarato: “si, ricordo che quanto abbiamo controllato il data Tes_1 logger non era attivato e, quindi, dopo il collaudo”.
Ciò chiarito, occorre tuttavia avere a mente le date di rilievo e comprendere se effettivamente parte attrice abbia tempestivamente esperito l'azione, ovvero entro l'anno dalla consegna della res (e ciò si badi bene a prescindere dalla scoperta dei lamentati vizi).
In punto, ad avviso dello scrivente giudice, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non appare fondata. La consegna del forno pirolitico (il fatto appare incontestato) è avvenuta in data 13.03.2019, mentre la consegna delle tubazioni per creare il c.d. camino di scarico dei fumi è avvenuta in data
17.10.2019, con ordine n. OAF/2222 (doc. 4 fasc. convenuta), L'azione di accertamento tecnico preventivo è stata radicata solo nel mese di novembre 2021, preceduta dalla diffida del legale nel mese di maggio 2021, ovvero oltre l'anno sia dalla consegna del forno, sia dei camini di accensione.
Tuttavia, nel caso di specie, può essere ritenuto dirimente valutare nell'addentellato di queste date come vi sia stato un esplicito (ergo implicito) riconoscimento del vizio da parte del venditore dell'esistenza delle problematiche denunziate e disponibilità a risolverle (cfr. doc. 12 fasc. attore) in data 25.11.2020.
Ed infatti: “In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 747 del 14/01/2011 (Rv. 615957 - 01)”.
Nei termini si rammenti che: “La dichiarazione con la quale il venditore, avuta notizia da parte del compratore dell'esistenza di vizi redibitori, si impegni a rimuoverli, dà luogo - secondo
l'insindacabile valutazione di fatto riservata al giudice di merito - ad una novazione oggettiva del rapporto;
in tal caso il suddetto impegno si pone quale autonoma fonte dell'obbligo di eliminazione dei suddetti vizi e del correlativo diritto dell'acquirente, diritto che pertanto non è soggetto né alla decadenza di cui all'art. 1495 c.c., né alla prescrizione breve ivi prevista, ma soltanto alla ordinaria prescrizione decennale. Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 31/10/2008 (Rv. 605565 – 01).
Orbene, a fronte del provato inadempimento grave, non transeunte e di non scarsa importanza, della società convenuta (tenuto conto delle evidenze della CTU le quali hanno conclamato i vizi del macchinario) può ora procedersi a scrutinare la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.
Parte attrice ha scelto esplicitamente, infatti, di non richiedere la risoluzione del contratto, cui sarebbe seguito, ai fini restitutori, dopo la pronuncia costitutiva della risoluzione, la conseguente restituzione del corrispettivo corrisposto.
In punto occorre rilevare e domandarsi -in primo luogo- se la restituzione del corrispettivo corrisposto dall'attrice per il forno pirolitico e gli accessori per la costruzione del camino per lo scarico dei fumi possa ex sé essere considerata anche una voce di danno, fermo la sussistenza dei presupposti dell'art. 1495 c.c. Con ciò, si badi bene, ferma la libertà della parte di richiedere alternativamente i rimedi per ovviare alle problematiche del macchinario compravenduto che si appalesi viziato (redibitoria, quanti minoris, oltre il risarcimento del danno).
Il legislatore concede infatti all'acquirente, di regola, la scelta tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo.
In punto merita evidenziare che: “L'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo, ma essendo autonoma -rispetto ad entrambe- in ragione della diversità di presupposti e finalità, può essere esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti - comuni alle altre due azioni - della tempestiva denuncia dell'esistenza dei vizi e purché sussiste inoltre la colpa del venditore, requisito richiesto per la sola azione risarcitoria.” (cfr. Cass 04/6044).
Il risarcimento del danno è una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione. La domanda di risarcimento può infatti essere accolta anche se la risoluzione non viene pronunciata a causa della non scarsa importanza dell'inadempimento.
A tale quesito, ovvero se sia possibile riconoscere come voce di danno il corrispettivo che la stessa parte attrice ha sostenuto per il pagamento del forno pirolitico, deve essere dato responso positivo.
Con l'azione di risarcimento del danno (il richiamo è all'art. 1494 c.c.) Il venditore può pretendere il risarcimento di tutti i danni subiti, non solo quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche quelli inerenti alla mancata solo parziale utilizzazione della cosa, ovvero il lucro cessante per la mancata rivendita del bene. (Cass. 07/5202).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (in una pronuncia piuttosto risalente ma in ogni caso molto analitica) ha chiarito che: “L'obbligo del venditore - di restituire il prezzo ricevuto in conseguenza della risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta - rappresenta l'effetto
"restitutorio" della c.d. azione redibitoria, che prescinde totalmente dalla colpa del venditore, e configura un debito di valuta, dacché fin dall'origine ha per oggetto una somma di denaro” mentre
“L'azione di risarcimento del danno, conseguente alla risoluzione del contratto, per vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art. 1494 c.c., va tenuta distinta dall'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. - tant'è che può essere esercitata anche da sola - sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra, inoltre, la colpa del venditore, la quale invece - come si è già rilevato - esula dalla garanzia vera e propria (cfr., tra le tante, Cass. 19.7.1983 n.
4980). L'obbligazione di risarcimento costituisce un debito di valore ed ha per oggetto due distinte ed autonome ragioni: 1) il danno derivato dal mancato conseguimento della cosa oggetto della vendita (spese ed oneri conseguenti, mancato guadagno ed altro, esclusi, per difetto di prova, dal
Tribunale, con pronuncia ormai passata in giudicato); 2) il danno derivato dall'esborso del prezzo senza causa giustificativa, data la risoluzione del contratto, e dalla conseguente mancata disponibilità, per il solvens, della somma relativa (danno riconosciuto dal tribunale ed erroneamente escluso dalla Corte d'Appello). Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 06/02/1992 (Rv.
475606 - 01).
Andrà, dunque, riconosciuto il rimorso delle predette somme: ovvero € 27.450,00 (IVA inclusa) somma sostenuta dalla soc. per l'acquisto del forno bruciatore (doc. 1); Parte_1 nonché il succedaneo costo di € 2.849,37 (IVA inclusa), sostenuto per l'acquisto delle tubazioni necessarie per la creazione del camino di scarico dei fumi, spese anch'esse sostenute da parte attrice e funzionali all'utilizzo del forno rivelatosi difettoso.
Vanno escluse, per contro, e dunque non sono risarcibili le altre voci di danno richieste.
Vediamone le ragioni.
Non può essere, in primo luogo, riconosciuto il costo (cd. danno differenziale) che parte attrice ha allegato di aver dovuto sostenere per dotarsi -nella contingenza- di un macchinario funzionante in grado di garantire il completamento del ciclo produttivo, ovvero l'importo di Euro 47.580,00 IVA inclusa quale differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo forno demolitore e quella sostenuta per l'acquisto del forno dalla società (€ 75.030,00 – € 27.450,00) (cfr. docc. 1 e CP_1
26).
Non è stata provata, infatti, la necessità di acquisto di un macchinario (peraltro in leasing) e che abbia le stesse caratteristiche ovvero sia equivalente in termini di performance al macchinario rivelatosi difettoso. Assente, inoltre, la prova di non poter utilizzare per la produzione altri macchinari già in uso all'attrice e di aver avuto, invece, la necessità di acquistarne un altro in leasing;
sono ristorabili soli i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento.
Va esclusa anche la ristorabilità dei danni asseritamente legati alle c.d. esternalizzazioni della produzione, assente la prova, come sostenuto da parte convenuta, della strumentalità di dette esternalizzazione e della necessità di provvedervi a causa del guasto manifestatesi al forno pirolitico (pari ad €. 1.830,00 IVA- €. 5.237,46 IVA €. 4.331,00 IVA inclusa per il c.d. trasporto, ed
Euro €. 4.141,90 IVA).
Va, inoltre, esclusa la voce imputata agli interessi di finanziamento, ferma la prova della necessità di acquistare un nuovo macchinario per provvedere al ciclo produttivo nel c.d. danno differenziale non può essere addebitato anche il costo del finanziamento, non essendo dimostrata la necessità di parte attrice di ricorrere al mercato del credito.
Quanto ai costi della c.d. consulenza tecnica di parte, richiesti e documentati con la produzione in giudizio dei docc. 27 -28 (fasc. attoreo), gli stessi emolumenti -occasionati nell'ambito di un giudizio tecnico in cui l'apporto conoscitivo del tecnico è fondamentale ai fini della soluzione della controversia- possono essere riconosciuti ma appaiono esorbitanti, come peraltro sottolineato anche dalla difesa di parte convenuta, e andranno ridimensionati, quantomeno nei limiti della liquidazione delle prestazioni del CTU e cioè nel limite di Euro 5.038,47 (IVA inclusa). Le spese tecniche rientrano, invero, tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, (ex pluribus Cass.
84/2013; Cass. 3380/2015).
Parimenti rimborsabili sono le spese legali sostenute da parte attrice per lo svolgimento dell'accertamento tecnico preventivo.
Come ha di recente affermato la Corte di Cassazione1 (ordinanza 3 settembre 2019, n. 21975) le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale e non possono dare luogo ad un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite.
Ne consegue che le predette spese di lite possono essere riconosciute nel futuro giudizio di merito alla stregua di un c.d. danno emergente, allorquando riesca a dimostrarsi che:
- l'esito della lite era agevolmente prevedibile già in sede di ATP;
- le voci di spesa di cui si domanda la refusione siano state effettivamente sostenute o siano comunque documentate come dovute;
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, possa riconoscersi la voce di danno, poiché, da un lato, il giudizio di atp conclusosi si è concentrato esclusivamente sull'indagine relativa al corretto funzionamento del forno pirolitico ed ha effettivamente confermato gli allegati vizi e vi è prova del pagamento e della richieste parcelle. Sarà conseguentemente dovuta anche la somma di euro €
4.986,97 per le spese legali sostenute in sede di ATP (doc. 29 -30 fasc. attoreo).
In termini generali si osserva poi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore (Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877; Cass., sez. 2, 05/05/2009, n. 10336; Cass., sez. 3,
31/03/2010, n. 7806; Cass., sez. 3, 01/04/2011, n. 7551; Cass., sez. 2, 23/02/2017, 4674; Cass., sez. 3, 13/11/2019, n. 29343; Cass., sez. 6-3, 05/11/2020, n. 24634).
È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
Riassumendo, dunque, parte attrice potrà vedersi riconoscere la complessiva somma di Euro
40.324,81; somma pari ai costi sostenuti per l'acquisto del macchinario e degli accessori per la costruzione del camino per lo scarico dei fumi, oltre alle spese tecniche e legali dell'ATP.
Su tale somma vanno computati gli interessi dalla richiesta del predetto risarcimento (diffida del legale di parte attrice del 10.02.2023 – doc. 21 fasc. attoreo ) al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, liquidate come da dispositivo, nel limite dell'accolto (criterio del decisum) e in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, previa applicazione, nel caso di specie, dei valori prossimi ai medi per lo scaglione di riferimento applicabile, e nei limiti delle notule spese eventualmente depositate (cfr. Cass. 11522/2013).
***
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2181/2023
ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento della soc. , con sede in Controparte_1
Correggio (RE), Viale Varsavia, n. 20, P.I. e, per l'effetto, la condanna al PartitaIVA_3 pagamento in favore di parte attrice (C.F. / P.I. del Parte_1 P.IVA_1 complessivo importo di Euro 40.324,81 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CONDANNA , P.I. alla refusione delle spese di lite Controparte_1 P.IVA_2 nei riguardi di parte attrice (C.F./P.I. ) che liquida ex Parte_1 P.IVA_1
D.M. 55/2014 s.m.i. (agg. al D.M. 147/2022) in Euro 786,00 per esposti documentati ed in Euro
7.000,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA e successive occorrende.
Così deciso in Ivrea, 16.01.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018).