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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1580/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Fabris e P.IVA_1
1 dall'avv. Luigi Maria Polloniato, con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo (TV), via Palladio n.1
RECLAMANTE
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 18 settembre 2024, con cui
è stato rigettato il ricorso per omologa di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 57 ss CCII
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: in riforma totale della Sentenza 153/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 18.09.2024, voler omologare ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 63 CCII l'Accordo di ristrutturazione dei debiti che con il presente atto viene depositato. Con osservanza.
Allegati: A) Sentenza 153/2024 del 18.09.2024 del Tribunale di
Treviso Documenti: 1) Fascicolo primo grado Ricorso per omologa e allegati (n. 3 buste); 2) Decreto 21 maggio 2024; 3) Nota di deposito
21.07.2024 e allegati;
4) Modello di Proposta di accordo di ristrutturazione del debito trasmesso ai creditori chirografari;
5)
Copia semplice Ricorso per omologa;
14) Adesioni creditori
(all'interno cartella con le pec contenenti proposta e accettazione);
15) Elenco nominativo dei fornitori con indicazione dei rispettivi
2 crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale e di eventuali diritti personali e reali;
16) Relazione sulla situazione economica patrimoniale;
17) Proposta di transazione sui debiti Tributari e adesione sottoscritta digitalmente;
18) Proposta di transazione
Comune di Codognè e adesione sottoscritta;
19) Relazione di attestazione dott. . Persona_1
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024 Parte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza
[...]
n.153/2024, pubblicata il 18 settembre 2024, con cui il Tribunale di
Treviso aveva rigettato la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 ss. CCII.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni come sopra trascritte, all'udienza del 30 gennaio 2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda di omologazione “perché – argomento assorbente – gli accordi non si sono formati con riferimento al piano previsto dall'art.
57.2 cci, a norma del quale lo stesso deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56.
3 Gli accordi infatti si sono formati con riferimento alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 d.lgs.
14/2019 (cci) del 29.12.2022, la quale non racchiude gli elementi costitutivi del piano ex art. 57.2 cci.
Il contenuto minimo necessario del piano è fissato tassativamente dall'art. 56 cci e include (tra l'altro) l'indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione … nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
Con la puntuale previsione degli specifici requisiti del piano, il legislatore ha voluto evidentemente che i creditori disponessero del necessario bagaglio informativo ai fini dell'espressione del consenso in sede di stipulazione degli accordi. E ciò sul presupposto logico- giuridico che un'adesione piena e consapevole postula (come ricordato dalla migliore dottrina) la puntuale conoscenza del quadro completo della correlazione tra risorse esistenti o generate dal piano ad adempimento delle proprie obbligazioni e di quelle dei creditori estranei.
La proposta presa in considerazione dai creditori che stipularono gli accordi è affatto carente rispetto al contenuto tassativamente imposto dal codice al piano sul quale va espresso il consenso.
4 Basti considerare – argomento assorbente – che l'indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione … nonché l'elenco dei creditori estranei, con
l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza (art. 56.2, lett. d, cci) è radicalmente pretermessa.
Pertanto, la domanda di omologazione si fonda su accordi in relazione ai il consenso dei creditori è 'manchevole' perché espresso non già con riguardo al piano voluto dal codice, ma ad una proposta … del
29.12.22 il cui (scarno) contenuto osta al completamento della fattispecie ex artt. 57 ss. cci. E tale incompletezza impedisce
l'omologazione degli accordi, la quale postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello strumento in discorso, a partire dal piano oggetto degli accordi”.
Con il reclamo lamenta l'infondatezza della decisione Parte_1
assunta dal Tribunale rilevando, in estrema sintesi:
– che l'art. 57, comma 2, CCII non rinvia al contenuto dell'art.56, bensì alle modalità dallo stesso indicate;
gli accordi, quindi, devono contenere l'indicazione degli elementi che ne consentono l'esecuzione, non riportare integralmente le informazioni contenute nel piano;
5 – che la proposta, indirizzata con pec a tutti i creditori chirografari il
22 dicembre 2022 (doc. 4 fascicolo del reclamo), contiene l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione; detta proposta, a seguito dell'accettazione, costituisce l'accordo; inoltre, il piano (contenuto nella relazione economico-finanziaria depositata sub doc.16) risulta redatto secondo le modalità indicate nell'art.56, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
Il reclamo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale, nonostante il raggiungimento di adesioni da parte del
75,37% dei creditori e in assenza di opposizioni, ha respinto l'omologazione incentrando la motivazione di rigetto sulla ritenuta inadeguatezza della proposta, in quanto redatta in difformità da quanto previsto dall'art.57, comma 2, CCII, con la conseguenza che il consenso dei creditori risulterebbe “manchevole” (non correttamente informato) in quanto espresso su una proposta incompleta.
Ritiene il Collegio che la valutazione in merito alla completezza dell'informazione dei creditori aderenti vada apprezzata alla luce della complessiva disciplina dell'istituto.
L'art.48, comma 4, CCII (richiamato dall'art.57, comma 1) stabilisce che “quando è depositata una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i creditori e ogni altro interessato
6 possono proporre opposizione entro 30 giorni dall'iscrizione degli accordi nel Registro delle imprese”.
Nel caso in esame, a seguito dell'indicazione fornita dal Tribunale con la richiesta di integrazioni (v. decreto del 21 maggio 2024), la ricorrente ha provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese non solo del piano e degli accordi, ma anche della relazione di attestazione, così come risulta l'iscrizione presso il registro delle imprese del ricorso per omologazione da parte della cancelleria.
Garantito così l'accesso alla ridetta documentazione, gli interessati – ed in particolare i creditori aderenti – qualora avessero rilevato una carenza informativa – avrebbero avuto l'onere di proporre opposizione all'omologazione.
Nessuno dei soggetti legittimati, invece, ha proposto opposizione, sicché può escludersi che tutti i creditori, compresi gli aderenti
(evidentemente già a conoscenza dell'accordo di ristrutturazione) non siano stati posti in condizione di ottenere una completa conoscenza di ogni profilo e condizione del piano e della proposta.
Peraltro, nessuno dei creditori ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, né prima della decisione del Tribunale di Treviso, né successivamente.
Posto che la valutazione dell'autorità giurisdizionale non è limitata alla verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (la documentazione prodotta e allegata al ricorso
7 risulta essere completa e conforme alla previsione dell'art. 39 CCII e , come già ricordato, è stata documentata la pubblicazione della procedura nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente), ma si estende anche ai profili di legalità sostanziale, va rilevato che, nella specie, risulta dalla relazione di attestazione dimessa ai sensi dell'art. 57 co. 4 CCII, che le linee guida del piano si fondano su:
a) cessione dell'immobile di proprietà e delle residue attrezzature al prezzo complessivo di € 1.300.000, pari all'offerta ricevuta, di cui €
1.074.480 afferente alla componente immobiliare e € 225.520 afferente alla componente mobiliare;
b) incasso dei residui crediti, affidati al legale, con cui sono in corso trattative per il pagamento;
c) utilizzo delle disponibilità liquide esistenti.
Il piano così come predisposto dalla società, prevede che i pagamenti vengano eseguiti con le seguenti tempistiche:
- entro due mesi dall'omologa per i crediti oggetto di transazione fiscale;
- entro sei mesi dall'omologa per i soggetti aderenti;
- entro 120 giorni per i creditori non aderenti.
Avvenuta la vendita dell'immobile (per la quale, come detto, è già stata acquisita una proposta, più volte prorogata, condizionata
8 all'omologazione degli accordi), di fatto, la società avrà realizzato la maggior parte dell'attivo.
Il debito verso i creditori aderenti ammonta a complessivi €
1.836.934,83, mentre il credito dei creditori non aderenti ammonta ad
€ 576.634,53 per i privilegiati e ad € 23.664,74 per i chirografari.
Gli accordi, quindi, sono stati conclusi con creditori che rappresentano oltre il 60% dei crediti ai sensi dell'art. 57, comma 1, CCII (75,37 %).
Il ricorso per omologazione contiene l'impegno al pagamento dei creditori non aderenti entro 120 gg. dall'omologazione (v. pag. 12 del ricorso), nonché in allegato i nominativi dei creditori e l'ammontare dei relativi crediti (doc. 15).
La relazione predisposta ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, infine, attesta:
- la veridicità dei dati aziendali esposti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, dando atto che quanto rappresentato dalla società, tenuto conto delle rettifiche apportate, compresi i fondi spese e rischi, rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui la medesima, attualmente, si trova;
- l'attuabilità dell'accordo, tenuto conto anche delle adesioni già pervenute alla società da parte dei creditori;
- l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti estranei agli accordi stessi nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 comma 3 CCII;
9 - la convenienza per l'Agenzia delle Entrate della proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 63 CCII nell'ambito delle trattative per la stipula dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII.
Nell'ipotesi liquidatoria, invece, in ipotesi di vendita dei beni
(immobili e mobili) al primo esperimento d'asta (ipotesi, peraltro, di difficile realizzo), consentirebbe il pagamento delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, per intero, solo fino al grado 1 dell'art. 2778 cc (art. 2753 c.c.) e un pagamento parziale dei crediti privilegiati ex art. 2752 c.c., escluso l'ultimo comma.
Non sussistono pertanto motivi per non omologare l'accordo di ristrutturazione proposto.
P.Q.M.
visto l'art.48 CCII, omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati da (c.f. e p.iva: Parte_1
, con sede in Codognè (TV), via del Lavoro 55; P.IVA_1
dispone che si provveda alla notifica e alla iscrizione al Registro
Imprese della presente sentenza ai sensi dell'art. 48, comma 5, CCII.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1580/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Fabris e P.IVA_1
1 dall'avv. Luigi Maria Polloniato, con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo (TV), via Palladio n.1
RECLAMANTE
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 18 settembre 2024, con cui
è stato rigettato il ricorso per omologa di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 57 ss CCII
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: in riforma totale della Sentenza 153/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 18.09.2024, voler omologare ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 63 CCII l'Accordo di ristrutturazione dei debiti che con il presente atto viene depositato. Con osservanza.
Allegati: A) Sentenza 153/2024 del 18.09.2024 del Tribunale di
Treviso Documenti: 1) Fascicolo primo grado Ricorso per omologa e allegati (n. 3 buste); 2) Decreto 21 maggio 2024; 3) Nota di deposito
21.07.2024 e allegati;
4) Modello di Proposta di accordo di ristrutturazione del debito trasmesso ai creditori chirografari;
5)
Copia semplice Ricorso per omologa;
14) Adesioni creditori
(all'interno cartella con le pec contenenti proposta e accettazione);
15) Elenco nominativo dei fornitori con indicazione dei rispettivi
2 crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale e di eventuali diritti personali e reali;
16) Relazione sulla situazione economica patrimoniale;
17) Proposta di transazione sui debiti Tributari e adesione sottoscritta digitalmente;
18) Proposta di transazione
Comune di Codognè e adesione sottoscritta;
19) Relazione di attestazione dott. . Persona_1
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024 Parte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza
[...]
n.153/2024, pubblicata il 18 settembre 2024, con cui il Tribunale di
Treviso aveva rigettato la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 ss. CCII.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni come sopra trascritte, all'udienza del 30 gennaio 2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda di omologazione “perché – argomento assorbente – gli accordi non si sono formati con riferimento al piano previsto dall'art.
57.2 cci, a norma del quale lo stesso deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56.
3 Gli accordi infatti si sono formati con riferimento alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 d.lgs.
14/2019 (cci) del 29.12.2022, la quale non racchiude gli elementi costitutivi del piano ex art. 57.2 cci.
Il contenuto minimo necessario del piano è fissato tassativamente dall'art. 56 cci e include (tra l'altro) l'indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione … nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
Con la puntuale previsione degli specifici requisiti del piano, il legislatore ha voluto evidentemente che i creditori disponessero del necessario bagaglio informativo ai fini dell'espressione del consenso in sede di stipulazione degli accordi. E ciò sul presupposto logico- giuridico che un'adesione piena e consapevole postula (come ricordato dalla migliore dottrina) la puntuale conoscenza del quadro completo della correlazione tra risorse esistenti o generate dal piano ad adempimento delle proprie obbligazioni e di quelle dei creditori estranei.
La proposta presa in considerazione dai creditori che stipularono gli accordi è affatto carente rispetto al contenuto tassativamente imposto dal codice al piano sul quale va espresso il consenso.
4 Basti considerare – argomento assorbente – che l'indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione … nonché l'elenco dei creditori estranei, con
l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza (art. 56.2, lett. d, cci) è radicalmente pretermessa.
Pertanto, la domanda di omologazione si fonda su accordi in relazione ai il consenso dei creditori è 'manchevole' perché espresso non già con riguardo al piano voluto dal codice, ma ad una proposta … del
29.12.22 il cui (scarno) contenuto osta al completamento della fattispecie ex artt. 57 ss. cci. E tale incompletezza impedisce
l'omologazione degli accordi, la quale postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello strumento in discorso, a partire dal piano oggetto degli accordi”.
Con il reclamo lamenta l'infondatezza della decisione Parte_1
assunta dal Tribunale rilevando, in estrema sintesi:
– che l'art. 57, comma 2, CCII non rinvia al contenuto dell'art.56, bensì alle modalità dallo stesso indicate;
gli accordi, quindi, devono contenere l'indicazione degli elementi che ne consentono l'esecuzione, non riportare integralmente le informazioni contenute nel piano;
5 – che la proposta, indirizzata con pec a tutti i creditori chirografari il
22 dicembre 2022 (doc. 4 fascicolo del reclamo), contiene l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione; detta proposta, a seguito dell'accettazione, costituisce l'accordo; inoltre, il piano (contenuto nella relazione economico-finanziaria depositata sub doc.16) risulta redatto secondo le modalità indicate nell'art.56, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
Il reclamo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale, nonostante il raggiungimento di adesioni da parte del
75,37% dei creditori e in assenza di opposizioni, ha respinto l'omologazione incentrando la motivazione di rigetto sulla ritenuta inadeguatezza della proposta, in quanto redatta in difformità da quanto previsto dall'art.57, comma 2, CCII, con la conseguenza che il consenso dei creditori risulterebbe “manchevole” (non correttamente informato) in quanto espresso su una proposta incompleta.
Ritiene il Collegio che la valutazione in merito alla completezza dell'informazione dei creditori aderenti vada apprezzata alla luce della complessiva disciplina dell'istituto.
L'art.48, comma 4, CCII (richiamato dall'art.57, comma 1) stabilisce che “quando è depositata una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i creditori e ogni altro interessato
6 possono proporre opposizione entro 30 giorni dall'iscrizione degli accordi nel Registro delle imprese”.
Nel caso in esame, a seguito dell'indicazione fornita dal Tribunale con la richiesta di integrazioni (v. decreto del 21 maggio 2024), la ricorrente ha provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese non solo del piano e degli accordi, ma anche della relazione di attestazione, così come risulta l'iscrizione presso il registro delle imprese del ricorso per omologazione da parte della cancelleria.
Garantito così l'accesso alla ridetta documentazione, gli interessati – ed in particolare i creditori aderenti – qualora avessero rilevato una carenza informativa – avrebbero avuto l'onere di proporre opposizione all'omologazione.
Nessuno dei soggetti legittimati, invece, ha proposto opposizione, sicché può escludersi che tutti i creditori, compresi gli aderenti
(evidentemente già a conoscenza dell'accordo di ristrutturazione) non siano stati posti in condizione di ottenere una completa conoscenza di ogni profilo e condizione del piano e della proposta.
Peraltro, nessuno dei creditori ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, né prima della decisione del Tribunale di Treviso, né successivamente.
Posto che la valutazione dell'autorità giurisdizionale non è limitata alla verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (la documentazione prodotta e allegata al ricorso
7 risulta essere completa e conforme alla previsione dell'art. 39 CCII e , come già ricordato, è stata documentata la pubblicazione della procedura nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente), ma si estende anche ai profili di legalità sostanziale, va rilevato che, nella specie, risulta dalla relazione di attestazione dimessa ai sensi dell'art. 57 co. 4 CCII, che le linee guida del piano si fondano su:
a) cessione dell'immobile di proprietà e delle residue attrezzature al prezzo complessivo di € 1.300.000, pari all'offerta ricevuta, di cui €
1.074.480 afferente alla componente immobiliare e € 225.520 afferente alla componente mobiliare;
b) incasso dei residui crediti, affidati al legale, con cui sono in corso trattative per il pagamento;
c) utilizzo delle disponibilità liquide esistenti.
Il piano così come predisposto dalla società, prevede che i pagamenti vengano eseguiti con le seguenti tempistiche:
- entro due mesi dall'omologa per i crediti oggetto di transazione fiscale;
- entro sei mesi dall'omologa per i soggetti aderenti;
- entro 120 giorni per i creditori non aderenti.
Avvenuta la vendita dell'immobile (per la quale, come detto, è già stata acquisita una proposta, più volte prorogata, condizionata
8 all'omologazione degli accordi), di fatto, la società avrà realizzato la maggior parte dell'attivo.
Il debito verso i creditori aderenti ammonta a complessivi €
1.836.934,83, mentre il credito dei creditori non aderenti ammonta ad
€ 576.634,53 per i privilegiati e ad € 23.664,74 per i chirografari.
Gli accordi, quindi, sono stati conclusi con creditori che rappresentano oltre il 60% dei crediti ai sensi dell'art. 57, comma 1, CCII (75,37 %).
Il ricorso per omologazione contiene l'impegno al pagamento dei creditori non aderenti entro 120 gg. dall'omologazione (v. pag. 12 del ricorso), nonché in allegato i nominativi dei creditori e l'ammontare dei relativi crediti (doc. 15).
La relazione predisposta ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, infine, attesta:
- la veridicità dei dati aziendali esposti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, dando atto che quanto rappresentato dalla società, tenuto conto delle rettifiche apportate, compresi i fondi spese e rischi, rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui la medesima, attualmente, si trova;
- l'attuabilità dell'accordo, tenuto conto anche delle adesioni già pervenute alla società da parte dei creditori;
- l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti estranei agli accordi stessi nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 comma 3 CCII;
9 - la convenienza per l'Agenzia delle Entrate della proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 63 CCII nell'ambito delle trattative per la stipula dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII.
Nell'ipotesi liquidatoria, invece, in ipotesi di vendita dei beni
(immobili e mobili) al primo esperimento d'asta (ipotesi, peraltro, di difficile realizzo), consentirebbe il pagamento delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, per intero, solo fino al grado 1 dell'art. 2778 cc (art. 2753 c.c.) e un pagamento parziale dei crediti privilegiati ex art. 2752 c.c., escluso l'ultimo comma.
Non sussistono pertanto motivi per non omologare l'accordo di ristrutturazione proposto.
P.Q.M.
visto l'art.48 CCII, omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati da (c.f. e p.iva: Parte_1
, con sede in Codognè (TV), via del Lavoro 55; P.IVA_1
dispone che si provveda alla notifica e alla iscrizione al Registro
Imprese della presente sentenza ai sensi dell'art. 48, comma 5, CCII.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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