CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Presidente
NA AN, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2383/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201199-2025 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201199-2025 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201199-2025 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TVS010201199/2025 notificato a mezzo pec il 26.9 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale BAT, accertava:
1) un reddito d'impresa non dichiarato di € 23.691,23 valevole ai fini IRPEF;
2) un valore della produzione non dichiarato di € 23.691,23 valevole ai fini IRAP;
3) un'imposta dovuta di € 6.179,29 ai fini IVA;
chiedendone l'annullamento in parte per i motivi esposti in ricorso.
Si costituiva l'Agenzia Entrate BAT che chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, in data 29.12 2025 l'Ricorrente_1 aveva aderito alla conciliazione giudiziale n. 500033/2025 proposta dall'Ufficio, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza il giudizio era trattenuto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
rileva la Corte come, per effetto della adesione alla conciliazione giudiziale di cui supra, vada dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.Lgs. 31.12
1992, n. 546, con compensazione delle spese
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Bari, sezione IX dichiara cessata la meteria del contendere;
spese compensate tra le parti. così deciso in Bari, il 20 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Presidente
NA AN, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2383/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201199-2025 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201199-2025 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201199-2025 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TVS010201199/2025 notificato a mezzo pec il 26.9 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale BAT, accertava:
1) un reddito d'impresa non dichiarato di € 23.691,23 valevole ai fini IRPEF;
2) un valore della produzione non dichiarato di € 23.691,23 valevole ai fini IRAP;
3) un'imposta dovuta di € 6.179,29 ai fini IVA;
chiedendone l'annullamento in parte per i motivi esposti in ricorso.
Si costituiva l'Agenzia Entrate BAT che chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, in data 29.12 2025 l'Ricorrente_1 aveva aderito alla conciliazione giudiziale n. 500033/2025 proposta dall'Ufficio, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza il giudizio era trattenuto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
rileva la Corte come, per effetto della adesione alla conciliazione giudiziale di cui supra, vada dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.Lgs. 31.12
1992, n. 546, con compensazione delle spese
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Bari, sezione IX dichiara cessata la meteria del contendere;
spese compensate tra le parti. così deciso in Bari, il 20 febbraio 2026