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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa LL Silvestri - Presidente
Dott.ssa Enrica Drago - Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 138/2025 R.G.V.G. promossa da
Parte_1
Avv.ti PASQUINI ALESSANDRO, ENGL GIULIA;
reclamante nei confronti di
1 Controp
Parte_2
Avv. ANTOGNETTI ALBERTO
reclamato
Controparte_2 Parte_1
Avv. ROBERTA CATAPIANI
reclamato
e Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI
Per il reclamante : “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Genova, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti per la discussione del presente reclamo, da notificarsi al
Curatore di e a disattesa ogni contraria istanza, Pt_1 Controparte_3
eccezione e deduzione, riformare la sentenza del Tribunale di Massa del 21.2.2025, n.
26/2025, comunicata il 13.5.2025, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
in via cautelare, sospendere, per quanto argomentato al § V, la Liquidazione Giudiziale di ricorrendo i gravi e fondati motivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 Pt_1
CCII;
nel merito, in accoglimento di uno o tutti i motivi esposti nel reclamo ai §§ IV.A e IV.B, revocare la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale di (cf Parte_1
e partita IVA ). P.IVA_1
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
Per il reclamato : “Si conclude per la reiezione del Controparte_3
reclamo per manifesta infondatezza. -Con vittoria di spese e compensi.”
2 Per il reclamato Controparte_2 Parte_1
: “Piaccia all'on. Le Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
[...]
dichiarare inammissibile e, comunque, in via subordinata, rigettare perché infondato in fatto e in diritto il reclamo proposto da “ ” avverso Parte_1
la sentenza n. 27/2025 emessa il 21.2.2025 dal Tribunale di Massa nel procedimento n.
3-1/2023 R.G.P.U. con ogni conseguente declaratoria, statuizione e pronuncia di ragione e di legge, condannando la società in solido ex art. 94 Parte_1
c.p.c. con il proprio liquidatore volontario signor (nato a [...] Controparte_4
l'11.1.1941, cod. fisc. ), alla refusione delle spese e C.F._1
competenze di lite nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
Per il Procuratore Generale: “CHIEDE il rigetto del ricorso con la regolazione delle spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/06/2025, proponeva reclamo avverso la sentenza n.
n. 27/2025 pubbl. il 12/05/2025 dal Tribunale di MASSA in composizione collegiale, con la quale veniva dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
. Parte_1
La difesa del reclamante articolava i seguenti motivi: 1) VIOLAZIONE DELL'ART.
119 COMMA 7 CCII. MANCATA PRONUNCIA (E/O ERRONEO RIGETTO
IMPLICITO) SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA
DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI UNA SOCIETÀ IN
CONCORDATO PREVENTIVO NON RISOLTO IN CASO DI
INCONFIGURABILITÀ DI UNA “NUOVA” INSOLVENZA RELATIVA AI DEBITI
SORTI A SEGUITO DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA
CONCORDATARIA; 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 119 CCII COMMA 7.
3 INAMMISSIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE DI UNA SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO NON
RISOLTO. Formulava, altresì, istanza ex art. 52 CCI per la sospensione della liquidazione dell'attivo.
Con comparsa si costituivano il creditore istante e la procedura, chiedendo il rigetto del reclamo.
Con nota del 25.09.2025, il Procuratore Generale instava per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25.09.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti.
1. Sui motivi di RECLAMO
1.1 Sul primo motivo VIOLAZIONE DELL'ART. 119 COMMA 7 CCII. MANCATA
PRONUNCIA (E/O ERRONEO RIGETTO IMPLICITO) SULLA ECCEZIONE DI
INAMMISSIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE DI UNA SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO NON
RISOLTO IN CASO DI INCONFIGURABILITÀ DI UNA “NUOVA” INSOLVENZA
RELATIVA AI DEBITI SORTI A SEGUITO DELL'APERTURA DELLA
PROCEDURA CONCORDATARIA
Per il reclamante la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe mal applicato l'art. 119
CCI, il cui disposto impedisce di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale in assenza di risoluzione del concordato, “salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti insorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”. Sottolinea il reclamante come la norma citata abbia introdotto “una condizione di ammissibilità della liquidazione giudiziale che si applica a tutte le domande successive all'entrata in vigore del CCII, ancorché proposte nei confronti di imprenditori ammessi a concordati preventivi aperti ed omologati nella vigenza della
Legge Fallimentare” (reclamo pag. 7). Applicando correttamente la disciplina vigente se ne ricaverebbe che la liquidazione giudiziale possa essere aperta per effetto di una
4 nuova insolvenza non sussistente nel caso in esame posto che l'attivo residuo sarebbe ampiamente capiente per soddisfare i nuovi debiti insorti. Deduce infine come sia erroneo il rifermento operato in sentenza alla sentenza delle Sezioni Unite 4696/2022, in quanto si trattava di caso concernente una istanza di fallimento presentata nella vigenza della legge fallimentare e come, anche non ritenendo applicabile alla presente procedura l'art. 119 le norme del codice della crisi debbono essere intese come “utile criterio interpretativo della disciplina previgente” (reclamo pag. 12) e dunque la domanda avrebbe dovuto essere comunque dichiarata inammissibile.
Le doglianze ad avviso della Corte sono infondate.
Occorre rilevare che il reclamante non si confronta con il provvedimento impugnato con il quale è stata ritenuta: a) l'applicabilità (per quanto riguarda le vicende relative alla fase esecutiva del concordato) della disciplina previgente e non dell'art. 119 CCI, sulla base del disposto dell'art. 390 co. 2 CCI a mente del quale “Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 (ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, n.d.r.), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”, trattandosi di una procedura aperta alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi;
b) l'insolvenza di in relazione Pt_1
alla impossibilità di soddisfare gli impegni concordatari, “anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti” (sentenza pag.. 7) di cui è sintomo anche l'insorgenza di nuovi debiti.
Nel caso in esame emerge, e non è contestato, che in base a “quanto appurato nella relazione dei Commissari giudiziali alla procedura ex art. 172 l.fall del 30 giugno 2014
5 (pagina 60 e 61 – produzione n- 4 di parte ricorrente), la massa debitoria della società
è così composta:
- euro 1.773.082,00 per crediti prededucibili
- euro 1.830.240.00 per debiti ipotecari da soddisfare integralmente
- euro 5.425.764,00 per debiti privilegiati da soddisfare integralmente
- euro 2.868.485 per debiti chirografari soddisfatti al prudenziale realizzo del 18% dell'importo capitale
Tutto ciò, con un conseguente fabbisogno concordatario complessivo pari ad Euro
10.067.331,00 (oltre al fondo rischi prudenziale appostato per euro 400.000), a fronte del quale, di
contro
:
- risultano realizzati riparti intermedi per il complessivo importo di euro 1.300.194,14
(euro 206.075,65 il 1° piano di riparto;
euro 206.075,65 il 2° piano di riparto ed euro
888.042,84 il 3° piano riparto)
- constano disponibilità liquide che, alla data del 31 ottobre 2024, erano pari ad euro
2.177.616,46;
- rimane dunque un deficit patrimoniale pari ad Euro 6.589.520,40, a cui dovrebbero altresì aggiungersi il potenziale credito di euro 378 mila maturato in corso di procedura, anche su ammissione della stessa resistente.
Né appare che il suddetto deficit, pari quindi a circa 7 milioni di euro (considerando anche il fondo rischi della procedura), sia ulteriormente colmabile con il ricavo delle residue attività concordatarie, fatto di per sé neppure concretamente allegato e peraltro non provato dalla resistente.
Ciò peraltro è documentato dalle stesse risultanze in atti, laddove i cespiti ancora da realizzare sono: - la residua partecipazione nella società brasiliana Cogemar Brasil, il cui valore era stimato dagli stessi commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.fall. in euro 450 mila;
- il realizzo delle controversie legali in corso, il cui petitum è stato
6 indicato puntualmente nella relazione del Liquidatore giudiziale e per le quali, anche ipotizzando un complessivo buon esito, sarebbe ipotizzabile un ricavo ulteriore non superiore ad un milione o al massimo un milione e mezzo di euro” (sentenza impugnata pagg. 11 ed s.). Risulta altresì che “siano sopravvenuti nuovi debiti pari a “circa €
330.000 (pag. 15 reclamo).
Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite: “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. (Cass. Sez. U., 14/02/2022, n. 4696, Rv. 663849 – 01.
Si legge in motivazione: “va negata, nel caso qui in esame, qualsivoglia influenza ermeneutica a quanto prescritto dall'art.119 CCII in ordine al fatto che il Tribunale possa dichiarare aperta la liquidazione giudiziale (salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo) “solo a seguito della risoluzione del concordato”. E' infatti evidente il difetto di quel requisito di continuità di regime che si è detto essere essenziale per il recupero della valenza interpretativa postuma. Basti considerare che la nuova disciplina della risoluzione del concordato attribuisce la legittimazione a chiedere quest'ultima, oltre che ai creditori, anche al commissario giudiziale, seppure su istanza di uno o più creditori. Vale a dire, ad un organo della procedura che – nell'assetto attuale della fase esecutiva – è privo di legittimazione in materia, risultando in realtà investito di sole funzioni di vigilanza e segnalazione, non di azione. Nella stessa relazione illustrativa al CCII la disciplina viene descritta in termini dichiaratamente innovativi: “l'articolo 119 sulla risoluzione del concordato contiene una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina, in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al
7 commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta (…)preme invece qui osservare come il regime sopravvenuto introduca un'innovazione che va al di là del mero ampliamento del novero dei soggetti legittimati, per assumere carattere sistematico in quanto involgente il ruolo del commissario giudiziale nella fase esecutiva del concordato. Ed è ancora la Relazione illustrativa a chiarire come l'innovazione sia stata ritenuta necessaria per imprimere una svolta ad uno stato di cose
– evidentemente indotto dall'attuale regime, nel quale la risoluzione ex art.186 l.fall. viene dai creditori percepita come rimedio giudiziale inutilmente defatigante e dispendioso in un quadro di già conclamata insoddisfazione - caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di concordati preventivi dormienti;
cioè di
“procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione”. (S.U. 4696 cit.).
Il rigetto del primo motivo di reclamo è dirimente ed assorbente della seconda censura
(VIOLAZIONE DELL'ART. 119 COMMA 7 CCII. MANCATA PRONUNCIA (E/O
ERRONEO RIGETTO IMPLICITO) SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ
DELLA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI UNA SOCIETÀ
IN CONCORDATO PREVENTIVO NON RISOLTO IN CASO DI
INCONFIGURABILITÀ DI UNA “NUOVA” INSOLVENZA RELATIVA AI DEBITI
SORTI A SEGUITO DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA
CONCORDATARIA).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, il reclamo deve essere rigettato.
Stante il rigetto del reclamo, non vi è luogo a provvedere sull'istanza ex art. 52 CCI,
2. Sulla domanda della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COGEMAR di condanna ex art. 96 c.p.c.
8 La domanda non è accoglibile. Costituisce principio consolidato che “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”. (Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19948, Rv.
668146 - 01).
3. Sulle spese della procedura
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico del reclamante.
Esse vengono liquidate in applicazione del d.m. 55/2014 negli importi medi dello scaglione. Ed in particolare:
Valore della causa: indeterminabile - complessità media maggiore ad € 260.000,00=
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Così complessivamente € 12.156,00=
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 9 1. rigetta il reclamo.
2. pone a carico del reclamante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.156,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna delle parti reclamate.
3. si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che il reclamo è stato respinto.
4. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 1 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa. LL Silvestri
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