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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2019 depositato il 16/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Bergamo - Via Moretti 11
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110220556792000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120219943783000 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120219943783000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130000371776000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130000371776000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130000371776000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130138161283000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130138161283000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130138161283000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130146954235000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140006609736000 IRES-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140006609736000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140006609736000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140013551273000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140013551273000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150009556607000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150009556607000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150009556607000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150017918317000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920160000079579000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920160000079579000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17 dicembre 2018 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'estratto di ruolo e le sottese cartelle di pagamento e ruoli emessi nei suoi confronti, di cui aveva avuto conoscenza il
17 ottobre 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 41/2019 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate - SI si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16settembre 2019 questa Corte, preso atto della presentazione da parte della società ricorrente di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione ter” prevista dal d.l. 119/2018), disponeva la sospensione del processo, in attesa di tale definizione
Nessuna delle parti comunicava alcunchè in seguito a questa Corte nè presentava istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, nulla peraltro deducendo anche a seguito della notificazione dell'avviso di trattazione dell'udienza per il 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92.
Il processo è stato infatti sospeso con ordinanza del 16 settembre 2019 di questa Corte, in attesa della definizione della adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione ter” prevista dal d.l. 119/2018).
Tale procedura, essendo decorsi ormai oltre sei anni dall'ordinanza di sospensione del processo, deve essersi ormai esaurita, ma nessuna delle parti comunicava alcunchè in seguito a questa Corte nè presentava istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, nulla peraltro deducendo anche a seguito della notificazione dell'avviso di trattazione dell'udienza per il 22 gennaio 2026.
Nessuna parte processuale ha pertanto tempestivamente richiesto la riassunzione del processo.
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, d.l.vo 546/92 il processo doveva essere riassunto nel termine di sei mesi dal momento della cessazione della causa alla base della dichiarazione di sospensione del processo.
Ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92, infatti, il processo tributario sospeso deve essere riassunto (a pena di estinzione) entro il termine perentorio di mesi sei dal momento della cessazione della causa che ha giustificato la dichiarazione della sospensione del processo.
Successivamente alla ordinanza di questa Corte del 16 settembre 2019 e della definizione della procedura di adesione alla rottamazione quater (essendo decorsi oltre sei anni), nessuna parte ha presentato l'istanza di trattazione ex art. 43, primo comma, d.l.vo 546/92.
Ne consegue che deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi dell'art. 45, primo e terzo comma, d.l.vo 546/92.
Ai sensi dell'art. 45, secondo comma, d.l.vo 546/92 le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 d.l.vo 546/1992; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Bergamo, 22.1.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2019 depositato il 16/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Bergamo - Via Moretti 11
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110220556792000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120219943783000 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120219943783000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130000371776000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130000371776000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130000371776000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130138161283000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130138161283000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130138161283000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130146954235000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140006609736000 IRES-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140006609736000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140006609736000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140013551273000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920140013551273000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150009556607000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150009556607000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150009556607000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920150017918317000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920160000079579000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920160000079579000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17 dicembre 2018 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'estratto di ruolo e le sottese cartelle di pagamento e ruoli emessi nei suoi confronti, di cui aveva avuto conoscenza il
17 ottobre 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 41/2019 R.G.R.
L'Agenzia delle Entrate - SI si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16settembre 2019 questa Corte, preso atto della presentazione da parte della società ricorrente di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione ter” prevista dal d.l. 119/2018), disponeva la sospensione del processo, in attesa di tale definizione
Nessuna delle parti comunicava alcunchè in seguito a questa Corte nè presentava istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, nulla peraltro deducendo anche a seguito della notificazione dell'avviso di trattazione dell'udienza per il 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92.
Il processo è stato infatti sospeso con ordinanza del 16 settembre 2019 di questa Corte, in attesa della definizione della adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione ter” prevista dal d.l. 119/2018).
Tale procedura, essendo decorsi ormai oltre sei anni dall'ordinanza di sospensione del processo, deve essersi ormai esaurita, ma nessuna delle parti comunicava alcunchè in seguito a questa Corte nè presentava istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della controversia, nulla peraltro deducendo anche a seguito della notificazione dell'avviso di trattazione dell'udienza per il 22 gennaio 2026.
Nessuna parte processuale ha pertanto tempestivamente richiesto la riassunzione del processo.
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, d.l.vo 546/92 il processo doveva essere riassunto nel termine di sei mesi dal momento della cessazione della causa alla base della dichiarazione di sospensione del processo.
Ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 45 d.l.vo 546/92, infatti, il processo tributario sospeso deve essere riassunto (a pena di estinzione) entro il termine perentorio di mesi sei dal momento della cessazione della causa che ha giustificato la dichiarazione della sospensione del processo.
Successivamente alla ordinanza di questa Corte del 16 settembre 2019 e della definizione della procedura di adesione alla rottamazione quater (essendo decorsi oltre sei anni), nessuna parte ha presentato l'istanza di trattazione ex art. 43, primo comma, d.l.vo 546/92.
Ne consegue che deve essere rilevata e dichiarata l'estinzione del processo stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di mesi sei, ai sensi dell'art. 45, primo e terzo comma, d.l.vo 546/92.
Ai sensi dell'art. 45, secondo comma, d.l.vo 546/92 le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 d.l.vo 546/1992; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Bergamo, 22.1.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo