Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 16
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Mancata riassunzione del processo

    Il processo è stato sospeso con ordinanza del 16 settembre 2019. Sono decorsi oltre sei anni dall'ordinanza di sospensione. Nessuna delle parti ha comunicato alcunché o presentato istanza di fissazione dell'udienza di trattazione, nemmeno a seguito della notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza per il 22 gennaio 2026. Pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per mancata riassunzione ai sensi degli artt. 43 e 45 del d.l.vo 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 16
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo