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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1502/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
CAVALIERE (CF: C.F._1
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MAURIZIO CAVALIERE (CF: C.F._3
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._4
MAURIZIO CAVALIERE (CF: C.F._3
APPELLANTI nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO TESI (CF CP_3 P.IVA_2
) C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 1998/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
28/06/2023
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
In data 30.01.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
Nel merito, previo accertamento della indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi e/o in ogni caso dell'indicazione di un tasso diverso a quello realmente applicato e comunque indicato nel contratto di finanziamento, ovvero la presenza di interessi su interessi non pattuiti e vietati in relazione all'ipotesi di regime finanziario composto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura prevista dal tasso di sostituzione legale, e, rideterminando così l'importo complessivamente dovuto dall'attore in esecuzione del contratto, sottrarre il medesimo agli importi complessivamente versati e condannare la convenuta alla restituzione agli attori degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti, rideterminando la rata dovuta fino ad estinzione del mutuo al tasso legale sostitutivo, revocando conseguentemente il decreto opposto per tutti i motivi indicati in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte appellata:
“Voglia, la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente l'appello proposto da , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., , , Controparte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 1998 del 28/06/2023 del Tribunale di Firenze, nonché tutte le richieste, anche istruttorie, dalle stesse avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sprovviste di qualsivoglia riscontro e giustificazione, anche di ordine probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del grado, oltre Iva, Cap e contr. integr. come per legge.”
pagina 2 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1998/2023 pubblicata il 28/06/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso: rigetta integralmente l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli attori al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al
15%, Iva e Cpa”.
Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto infondate: l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento della mediazione delegata;
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
l'eccezione di indeterminatezza del tasso per mancata esplicita indicazione in contratto del regime finanziario.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. proposta da CP_1
e avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2 Parte_1
3738-2021, con il quale era stato ingiunto, ai medesimi di pagare, in solido fra loro, in favore di l'importo di €. 142.690,94, oltre interessi di Controparte_3 mora e spese della procedura monitoria, in relazione al residuo debito rinveniente dal mancato rimborso del mutuo ipotecario fondiario n. 00506/6000/65648591, a suo tempo accordato alla stessa società opponente.
A fondamento dell'opposizione la debitrice ed i fideiussori CP_1
e avevano eccepito: Controparte_2 Parte_1
a) la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, atteso che “L'avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento poiché non permette di ricavare, inequivocabilmente, che il credito specifico per cui esso agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione”;
b) la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, stante la mancata indicazione del regime finanziario applicato;
pagina 3 di 13 c) l'indicazione di un “TAN in contratto diverso da quello poi effettivamente applicato”;
d) la nullità della clausola determinativa degli interessi, in ragione dell'utilizzo del parametro Euribor “oggetto di illecite manipolazioni da parte degli Istituti bancari, dirette ad alterarne il valore, e rendendo così il tasso di riferimento illecito, in quanto formatosi in aperta violazione delle norme di ordine pubblico”, come riconosciuto dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Europea 4.12.2013.
Si era costituita in giudizio la convenuta opposta che aveva contestato l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la , (di seguito CP_1 anche ) e (di Parte_2 Controparte_2 Parte_1 seguito anche (tutti anche APPELLANTI) hanno convenuto in Parte_3 giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito solo o CP_3 CP_3 anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata applicazione dell'art. 81, 110, 111 cpc laddove afferma che
l'appellata avrebbe dimostrato la propria legittimazione/titolarità con il deposito della dichiarazione del cedente, mentre questa difesa ritiene che tale dichiarazione non rappresenti prova della cessione;
2) Errata applicazione degli art. 1284 e 821 c.c. per aver ritenuto sufficienti i parametri di calcolo contenuti nel contratto di mutuo ai fini della determinatezza del tasso di interesse, laddove secondo questa difesa l'assenza dell'indicazione del regime di capitalizzazione adottato rende il predetto tasso indeterminato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 13 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_3 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di gravame, gli APPELLANTI censurano la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ritenuto provata la legittimazione/titolarità del credito in capo a nonostante essa pretesa CP_3 cessionaria avesse prodotto non già i contratti di cessione, ma soltanto l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione e la dichiarazione della cedente,
. Controparte_4
Per contro, secondo pur in assenza dei contratti di cessione, la parte che CP_3 agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, assolve il proprio onere probatorio se dimostra l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, a condizione che questo contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
pagina 5 di 13 Al riguardo, il Tribunale ha statuito che: “Parimenti è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Sul punto è senz'altro dirimente la circostanza che parte opposta abbia prodotto la dichiarazione (doc. 8 parte convenuta) con la quale Intesa San Paolo spa, ha attestato e confermato che, tra i crediti oggetto della cessione in blocco, è compreso anche quello per cui è causa.
Pur trattandosi di scrittura proveniente da soggetto terzo, l'inequivoco contenuto di essa, unitamente al possesso dell'intera documentazione contrattuale da parte della convenuta ed alla mancanza di opposizione da parte di Intesa San Paolo spa, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco (doc. 7 parte convenuta), integra senz'altro ampia prova indiziaria circa l'effettiva legittimazione sostanziale in capo all'odierna opposta”.
Rileva la Corte che abbia fornito la prova della fusione per propria CP_3
Cont incorporazione in (di seguito solo INTESA o ) ed abbia Controparte_4
Cont provato l'intervenuta cessione, in proprio favore, da parte di del credito in contestazione.
In linea generale osserva che, nel caso di cessione di crediti in blocco, la cessionaria sia tenuta alla prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso e che tale prova possa essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
pagina 6 di 13 Infatti, come afferma la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020) “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Nel caso di specie, il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non consente di identificare direttamente il credito per cui è causa;
tuttavia, lo stesso identifica come oggetto della cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi
[...] debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/199”. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione” per cui il credito è circoscritto espressamente anche a quelli riconducibili ai soli contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari e, quindi, anche a quelli per cui è causa.
dunque, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. può ritenersi titolare del credito CP_3 per cui è lite, e quindi era legittimata ad intervenire nel primo grado del giudizio pagina 7 di 13 ed è quindi tuttora legittimata ad causam, risultando peraltro documentata la seguente dichiarazione confessoria della cedente:
La sentenza appellata deve, dunque, essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, gli APPELLANTI criticano la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto che l'assenza dell'indicazione del regime finanziario di capitalizzazione non fosse rilevante ai fini della determinatezza del tasso, atteso che a loro dire, l'ammortamento dovrebbe indicare il principio matematico con cui implementare gli algoritmi di calcolo strumentali per la regolazione e costruzione del rapporto, ovvero per definire e quantificare correttamente il calcolo, la maturazione e la contabilizzazione degli interessi.
Per contro, secondo il credito azionato risulterebbe provato sulla base della CP_3 copia del contratto di finanziamento prodotta in giudizio, da cui non sarebbe ravvisabile alcun profilo di indeterminatezza, in quanto risulterebbero indicati gli Part interessi, gli oneri accessori e l' , nonché gli oneri di ammortamento e le rate.
pagina 8 di 13 Al riguardo, il Tribunale ha statuito: “Quanto al motivo di opposizione sub b),
l'eccezione di indeterminatezza del tasso risulta infondata, avuto riguardo agli artt. 2 e 3 del contratto di mutuo, recanti la disciplina degli interessi, oneri accessori ed Isc, nonché di ammortamento e rate. Del resto, la mancata esplicita indicazione in contratto del regime finanziario applicato al mutuo, in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo del piano di ammortamento non comporta alcuna violazione né del comma 1 dell'art. 117 TUB secondo cui "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; né del comma 6 in base al quale "sono nulle e si considerano non opposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Ne discende
l'inapplicabilità dell'art. 117 comma 7 che prevede la sostituzione del tasso applicato con il tasso BOT.
Ritiene la Corte condivisibili le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, in ordine alla eccezione di nullità sub b) per indeterminatezza del tasso di interesse, stante la mancata indicazione del regime finanziario applicato, atteso che come afferma la Corte regolatrice, in funzione nomofilattica, (Cass. SS.UU. n.
15130/2024) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 9 di 13 Nella parte motiva, della precitata pronuncia, le SS.UU. hanno precisato che
“l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e
36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la S.C. ha risposto statuendo che “è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” e che, qualora nel piano di ammortamento allegato al contratto siano “indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi” debba ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente
l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Nella fattispecie, l'art. 2 del contratto di mutuo ipotecario fondiario n.
00506/6000/65648591 concluso ai sensi dell'art. 38 TUB, di originari €
292.000,00 di capitale, erogato in data 03/12/2004, ai rogiti 20/10/2004 del
Notaio di Quarrata, Rep. n. 43.949 e Racc. n. 10.288, disciplina Persona_1 gli interessi, gli oneri accessori e l' indicatore sintetico di costo mentre all'art. 3,
pagina 10 di 13 rubricato “ammortamento e rate” del medesimo contratto si legge: “Dal giorno dell'erogazione al giorno dell'inizio dell'ammortamento, sarà dovuta una rata di preammortamento di soli interessi scadente l'ultimo giorno del mese di erogazione. L'ammortamento del mutuo dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione della somma mutuata mediante n. 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interessi, scadente l'ultimo giorno del semestre. Ad ogni variazione del tasso di interesse sari determinata una nuova rata, sulla base del residuo debito in linea capitale e del numero di rate a scadere, con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della prima rata”.
Inoltre, il documento di sintesi allegato a tale contratto sub “B” riporta le seguenti condizioni contrattuali:
pagina 11 di 13 Appare evidente che l'assenza dell'indicazione del regime di capitalizzazione adottato e del piano di ammortamento non rende il tasso indeterminato, ove si consideri che trattasi di mutuo con ammortamento alla francese e che tale mancanza non determina la nullità del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché lo stesso contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, tasso di interesse, durata dell'ammortamento, numero delle rate e relativa periodicità).
Sul punto la S.C. ha, infatti, avuto modo di rilevare che “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cass. sez. 3 – ordinanza n. 12922 del 26/06/2020).
A ciò si aggiunga che il regime di capitalizzazione degli interessi composto è utilizzato in Italia, per prassi, per tutti i piani di ammortamento dei mutui e che la caratteristica del piano di ammortamento alla francese è quella di prevedere una precisa scansione di rimborso della quota capitale.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza appellata merita di essere confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali del CP_3 presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
pagina 12 di 13 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , e nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 1998/2023 emessa dal Tribunale di CP_3
Firenze e pubblicata il 28/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1502/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
CAVALIERE (CF: C.F._1
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MAURIZIO CAVALIERE (CF: C.F._3
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._4
MAURIZIO CAVALIERE (CF: C.F._3
APPELLANTI nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO TESI (CF CP_3 P.IVA_2
) C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 1998/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
28/06/2023
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
In data 30.01.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
Nel merito, previo accertamento della indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi e/o in ogni caso dell'indicazione di un tasso diverso a quello realmente applicato e comunque indicato nel contratto di finanziamento, ovvero la presenza di interessi su interessi non pattuiti e vietati in relazione all'ipotesi di regime finanziario composto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura prevista dal tasso di sostituzione legale, e, rideterminando così l'importo complessivamente dovuto dall'attore in esecuzione del contratto, sottrarre il medesimo agli importi complessivamente versati e condannare la convenuta alla restituzione agli attori degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti, rideterminando la rata dovuta fino ad estinzione del mutuo al tasso legale sostitutivo, revocando conseguentemente il decreto opposto per tutti i motivi indicati in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte appellata:
“Voglia, la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente l'appello proposto da , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., , , Controparte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 1998 del 28/06/2023 del Tribunale di Firenze, nonché tutte le richieste, anche istruttorie, dalle stesse avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sprovviste di qualsivoglia riscontro e giustificazione, anche di ordine probatorio. Con vittoria di spese ed onorari del grado, oltre Iva, Cap e contr. integr. come per legge.”
pagina 2 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1998/2023 pubblicata il 28/06/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso: rigetta integralmente l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli attori al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al
15%, Iva e Cpa”.
Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto infondate: l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento della mediazione delegata;
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
l'eccezione di indeterminatezza del tasso per mancata esplicita indicazione in contratto del regime finanziario.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. proposta da CP_1
e avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2 Parte_1
3738-2021, con il quale era stato ingiunto, ai medesimi di pagare, in solido fra loro, in favore di l'importo di €. 142.690,94, oltre interessi di Controparte_3 mora e spese della procedura monitoria, in relazione al residuo debito rinveniente dal mancato rimborso del mutuo ipotecario fondiario n. 00506/6000/65648591, a suo tempo accordato alla stessa società opponente.
A fondamento dell'opposizione la debitrice ed i fideiussori CP_1
e avevano eccepito: Controparte_2 Parte_1
a) la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, atteso che “L'avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento poiché non permette di ricavare, inequivocabilmente, che il credito specifico per cui esso agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione”;
b) la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, stante la mancata indicazione del regime finanziario applicato;
pagina 3 di 13 c) l'indicazione di un “TAN in contratto diverso da quello poi effettivamente applicato”;
d) la nullità della clausola determinativa degli interessi, in ragione dell'utilizzo del parametro Euribor “oggetto di illecite manipolazioni da parte degli Istituti bancari, dirette ad alterarne il valore, e rendendo così il tasso di riferimento illecito, in quanto formatosi in aperta violazione delle norme di ordine pubblico”, come riconosciuto dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Europea 4.12.2013.
Si era costituita in giudizio la convenuta opposta che aveva contestato l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la , (di seguito CP_1 anche ) e (di Parte_2 Controparte_2 Parte_1 seguito anche (tutti anche APPELLANTI) hanno convenuto in Parte_3 giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito solo o CP_3 CP_3 anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Errata applicazione dell'art. 81, 110, 111 cpc laddove afferma che
l'appellata avrebbe dimostrato la propria legittimazione/titolarità con il deposito della dichiarazione del cedente, mentre questa difesa ritiene che tale dichiarazione non rappresenti prova della cessione;
2) Errata applicazione degli art. 1284 e 821 c.c. per aver ritenuto sufficienti i parametri di calcolo contenuti nel contratto di mutuo ai fini della determinatezza del tasso di interesse, laddove secondo questa difesa l'assenza dell'indicazione del regime di capitalizzazione adottato rende il predetto tasso indeterminato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 13 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_3 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di gravame, gli APPELLANTI censurano la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ritenuto provata la legittimazione/titolarità del credito in capo a nonostante essa pretesa CP_3 cessionaria avesse prodotto non già i contratti di cessione, ma soltanto l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione e la dichiarazione della cedente,
. Controparte_4
Per contro, secondo pur in assenza dei contratti di cessione, la parte che CP_3 agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, assolve il proprio onere probatorio se dimostra l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, a condizione che questo contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
pagina 5 di 13 Al riguardo, il Tribunale ha statuito che: “Parimenti è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Sul punto è senz'altro dirimente la circostanza che parte opposta abbia prodotto la dichiarazione (doc. 8 parte convenuta) con la quale Intesa San Paolo spa, ha attestato e confermato che, tra i crediti oggetto della cessione in blocco, è compreso anche quello per cui è causa.
Pur trattandosi di scrittura proveniente da soggetto terzo, l'inequivoco contenuto di essa, unitamente al possesso dell'intera documentazione contrattuale da parte della convenuta ed alla mancanza di opposizione da parte di Intesa San Paolo spa, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco (doc. 7 parte convenuta), integra senz'altro ampia prova indiziaria circa l'effettiva legittimazione sostanziale in capo all'odierna opposta”.
Rileva la Corte che abbia fornito la prova della fusione per propria CP_3
Cont incorporazione in (di seguito solo INTESA o ) ed abbia Controparte_4
Cont provato l'intervenuta cessione, in proprio favore, da parte di del credito in contestazione.
In linea generale osserva che, nel caso di cessione di crediti in blocco, la cessionaria sia tenuta alla prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso e che tale prova possa essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
pagina 6 di 13 Infatti, come afferma la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020) “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Nel caso di specie, il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non consente di identificare direttamente il credito per cui è causa;
tuttavia, lo stesso identifica come oggetto della cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi
[...] debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/199”. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione” per cui il credito è circoscritto espressamente anche a quelli riconducibili ai soli contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari e, quindi, anche a quelli per cui è causa.
dunque, in applicazione dell'art. 111 c.p.c. può ritenersi titolare del credito CP_3 per cui è lite, e quindi era legittimata ad intervenire nel primo grado del giudizio pagina 7 di 13 ed è quindi tuttora legittimata ad causam, risultando peraltro documentata la seguente dichiarazione confessoria della cedente:
La sentenza appellata deve, dunque, essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, gli APPELLANTI criticano la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto che l'assenza dell'indicazione del regime finanziario di capitalizzazione non fosse rilevante ai fini della determinatezza del tasso, atteso che a loro dire, l'ammortamento dovrebbe indicare il principio matematico con cui implementare gli algoritmi di calcolo strumentali per la regolazione e costruzione del rapporto, ovvero per definire e quantificare correttamente il calcolo, la maturazione e la contabilizzazione degli interessi.
Per contro, secondo il credito azionato risulterebbe provato sulla base della CP_3 copia del contratto di finanziamento prodotta in giudizio, da cui non sarebbe ravvisabile alcun profilo di indeterminatezza, in quanto risulterebbero indicati gli Part interessi, gli oneri accessori e l' , nonché gli oneri di ammortamento e le rate.
pagina 8 di 13 Al riguardo, il Tribunale ha statuito: “Quanto al motivo di opposizione sub b),
l'eccezione di indeterminatezza del tasso risulta infondata, avuto riguardo agli artt. 2 e 3 del contratto di mutuo, recanti la disciplina degli interessi, oneri accessori ed Isc, nonché di ammortamento e rate. Del resto, la mancata esplicita indicazione in contratto del regime finanziario applicato al mutuo, in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo del piano di ammortamento non comporta alcuna violazione né del comma 1 dell'art. 117 TUB secondo cui "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; né del comma 6 in base al quale "sono nulle e si considerano non opposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Ne discende
l'inapplicabilità dell'art. 117 comma 7 che prevede la sostituzione del tasso applicato con il tasso BOT.
Ritiene la Corte condivisibili le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, in ordine alla eccezione di nullità sub b) per indeterminatezza del tasso di interesse, stante la mancata indicazione del regime finanziario applicato, atteso che come afferma la Corte regolatrice, in funzione nomofilattica, (Cass. SS.UU. n.
15130/2024) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 9 di 13 Nella parte motiva, della precitata pronuncia, le SS.UU. hanno precisato che
“l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e
36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la S.C. ha risposto statuendo che “è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” e che, qualora nel piano di ammortamento allegato al contratto siano “indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi” debba ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente
l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Nella fattispecie, l'art. 2 del contratto di mutuo ipotecario fondiario n.
00506/6000/65648591 concluso ai sensi dell'art. 38 TUB, di originari €
292.000,00 di capitale, erogato in data 03/12/2004, ai rogiti 20/10/2004 del
Notaio di Quarrata, Rep. n. 43.949 e Racc. n. 10.288, disciplina Persona_1 gli interessi, gli oneri accessori e l' indicatore sintetico di costo mentre all'art. 3,
pagina 10 di 13 rubricato “ammortamento e rate” del medesimo contratto si legge: “Dal giorno dell'erogazione al giorno dell'inizio dell'ammortamento, sarà dovuta una rata di preammortamento di soli interessi scadente l'ultimo giorno del mese di erogazione. L'ammortamento del mutuo dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione della somma mutuata mediante n. 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interessi, scadente l'ultimo giorno del semestre. Ad ogni variazione del tasso di interesse sari determinata una nuova rata, sulla base del residuo debito in linea capitale e del numero di rate a scadere, con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della prima rata”.
Inoltre, il documento di sintesi allegato a tale contratto sub “B” riporta le seguenti condizioni contrattuali:
pagina 11 di 13 Appare evidente che l'assenza dell'indicazione del regime di capitalizzazione adottato e del piano di ammortamento non rende il tasso indeterminato, ove si consideri che trattasi di mutuo con ammortamento alla francese e che tale mancanza non determina la nullità del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché lo stesso contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, tasso di interesse, durata dell'ammortamento, numero delle rate e relativa periodicità).
Sul punto la S.C. ha, infatti, avuto modo di rilevare che “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cass. sez. 3 – ordinanza n. 12922 del 26/06/2020).
A ciò si aggiunga che il regime di capitalizzazione degli interessi composto è utilizzato in Italia, per prassi, per tutti i piani di ammortamento dei mutui e che la caratteristica del piano di ammortamento alla francese è quella di prevedere una precisa scansione di rimborso della quota capitale.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza appellata merita di essere confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali del CP_3 presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
pagina 12 di 13 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , e nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 1998/2023 emessa dal Tribunale di CP_3
Firenze e pubblicata il 28/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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