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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 811/2023 del ruolo generale e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pesaro, Via San Francesco n. 52, presso lo studio dell'avv. Tommaso
Patrignani, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. , elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in via Mazzini n. 5 presso lo studio dell'avv. Sergio Cugini, che la Controparte_2
rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti del 11/4/2018 per notaio dr. Persona_1
rep 17152, racc. 7432;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 792 del 4/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita:
In via preliminare,
-dichiarare nulla la comparsa di costituzione e risposta per violazione dell'art. 167, comma 1 cpc;
-accertare la sussistenza ed applicare, in danno della convenuta, il principio di non contestazione ex art. 115,
comma 1 cpc;
Nel merito
- accogliere l'appello proposto per i motivi tutti sopra esposti e riformare la sentenza n. 792/2023 (nel procedimento rubricato al n. 2285/2019 R.G.) emessa dal Tribunale di Ancona, Giudice Dott.ssa Casoli, in data 4.07.2023, pubblicata in pari data, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e notificata in data 5.09.2023,
ovvero laddove, riconoscendo solo in minima parte le domande principali promosse da questa difesa in primo grado:
-accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la banca convenuta al
pagamento della somma di €. 449,95 oltre interessi dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre interessi e con attribuzione al sottoscritto che si qualifica procuratore antistatario, oltre il costo della CTP
Per l'appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, rigettare la pretesa formulata da controparte, sia avente natura di accertamento che di condanna, sia in via principale che di subordine.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
chiedendo di accertare, in relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 01/01/95790,
stipulato in data 4.12.2002 e chiuso nell'anno 2017, sul quale erano appoggiati un affidamento di €
15.000,00 concesso in data 12/12/2002, una apertura di credito fino ad € 20.000,00 concessa in data
13/8/2003 (aumentata fino ad € 50.000,00 in data 25/8/2004) ed una apertura di credito fino ad €
50.000,00 concessa in data 12/12/2007:
-l'assenza di valida pattuizione del tasso debitore intra fido sia nel contratto di conto corrente, che nell'apertura di credito stipulata in data 12.12.2002, con conseguente rielaborazione del relativo saldo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
-l'applicazione illegittima dell'anatocismo a partire dal 1.1.2014;
-l'applicazione dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB, avendo la variato in peius CP_1
le condizioni relative all'apertura di credito senza alcuna preliminare pattuizione o comunicazione al correntista;
-l'applicazione di interessi usurari nel corso dello svolgimento del rapporto.
Ha, quindi, domandato l'accertamento dell'effettivo saldo dei rapporti dedotti in giudizio, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle somme illegittimamente versate.
La convenuta si è costituita in giudizio, istando per il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti. CP_1 Con sentenza non definitiva n. 138 del 3/2/2023 (non impugnata e quindi diventata definitiva) il Tribunale di
Ancona, in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato “indebite le annotazioni relativamente al tasso
intra-fido fino alla lettera di apertura di credito del 12.12.2007” e “invalide le variazioni in peius comunicate
dalla banca prima del 12.12.2007”, ha rigettato le altre domande proposte dalla società attrice ed ha disposto la rimessione della causa sul ruolo “per procedere agli accertamenti peritali necessari alla rideterminazione
del saldo del conto corrente n. 01/01/95790 alla stregua dei criteri indicati nella parte motiva, come da
separata ordinanza”.
In particolare, il primo giudice:
ha rilevato che nel contratto di conto corrente depositato in atti risultava pattuito esclusivamente il tasso debitore ultrafido, ma non quello intrafido, circostanza ritenuta in violazione dell'art. 117 TUB con conseguente necessità di applicazione del tasso sostitutivo previsto da tale ultima disposizione;
ha rilevato che le lettere di apertura di credito del 13/8/2003 e del 25/8/2004 non risultavano sottoscritte dal cliente né vi era prova dell'effettiva ricezione da parte della società attrice, per cui le condizioni ivi convenute non potevano ritenersi validamente pattuite tra le parti;
invece quanto alla lettera di apertura di credito del 12.12.2007, ha accertato che la stessa conteneva la previsione del tasso intra-fido e che risultava sottoscritta dalla società correntista, con conseguente affermazione della validità ed efficacia delle condizioni ivi contenute;
ha affermato in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittima applicazione dello ius variandi che la
Cont
non aveva fornito alcuna prova di “avere rispettato il procedimento previsto dall'art. 118 co. 2 TUB
relativamente all'apertura di credito del 2002, del 2003 e del 2004, mentre, … l'apertura di credito del 2007
risulta essere stata sottoscritta dalla parte attrice: ne consegue che devono ritenersi inefficaci tutte le
variazioni peggiorative relative al tasso di interesse passivo sino al 2007”
ha rigettato l'eccezione di applicazione di interessi usurari sul rilievo che parte attrice aveva lamentato l'esistenza di una ipotesi di usura sopravvenuta, facendo richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite che ha ritenuto l'irrilevanza del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, dovendo la verifica riguardare esclusivamente il momento della pattuizione;
ha dichiarato la validità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente, in quanto pattuita a condizioni di reciprocità, affermando quanto al periodo successivo alla novella di cui alla l. 147/2013 che
“ai sensi dell'art. 161, comma 5, TUB le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme
abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
emanati ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 385/1993, è evidente che la delibera CICR 9 febbraio 2000 ha
continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del
2016, emanata in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB”.
Ha quindi rimesso la causa in istruttoria per procedere a CTU contabile, conferendo al consulente il quesito di provvedere “alla ricostruzione del rapporto dedotto in giudizio secondo i seguenti criteri:
-applicando per i tassi intra-fido, i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 tub sino al 11.12.2007, dal
12.12.2007applichi le condizioni pattuite tra le parti contenute nella lettera di apertura di credito;
-applicando i tassi convenzionalmente pattuiti nel contratto del 4.12.2002 senza considerare le variazioni
peggiorative sino al 12.12.2007, da tale data applichi le pattuizioni previste nella lettera di apertura di credito.
-eliminando la capitalizzazione degli interessi dal 2016”.
Espletato il disposto accertamento contabile, il Tribunale ha emesso l'impugnata sentenza, con la quale ha condannato la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 449,95, oltre CP_1
interessi dalla domanda al saldo.
In motivazione ha puntualizzato:
che alla luce dell'art. 177 c.p.c. il giudice aveva il potere discrezionale di modificare o revocare le ordinanze istruttorie emesse nel corso del giudizio;
che, pertanto, “melius re perpensa” il Tribunale, alla luce dell'implicito limite temporale (pari a dieci anni)
contenuto nell'art. 119 TUB per la conservazione della documentazione bancaria da parte degli istituti di credito, riteneva “maggiormente adeguato e conforme ai principi dell'ordinamento l'indirizzo in base al quale
il correntista ha diritto di ricevere la documentazione limitatamente agli ultimi dieci anni”, con conseguente impossibilità di applicare il principio del c.d. saldo zero, gravando sull'attrice l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto;
che in relazione alla capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 1/1/2014 era dovuta alla società
attrice la complessiva somma di € 449,95;
che l'esistenza di giurisprudenza contrastante in relazione alle circostanze poste a base della decisione giustificavano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La correntista ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 113
cpc.; violazione/falsa e comunque arbitraria applicazione dell'art. 177 cpc;
erronea e comunque insufficiente motivazione;
2) violazione/falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. circa il divieto per il Giudice di pronunciarsi su eccezioni in senso stretto non proposte dalla parte;
omessa e/o comunque erronea motivazione della sentenza;
3) violazione del principio del “giudicato implicito”; 4) erronea/ illogica motivazione della sentenza in relazione all'interpretazione dell'art. 119 quarto comma TUB;
5) violazione del principio dell'onere della prova e della sua inversione;
erronea e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa la non applicabilità del “saldo zero;
6) violazione/falsa applicazione dell'art. 91, comma 1 cpc;
violazione/falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 cpc;
erronea/contraddittoria motivazione della sentenza.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
L'appellato istituto di credito ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
I primi cinque motivi di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Assume la l'erroneità della decisione per avere il Tribunale ritenuto di non poter fare Parte_2
applicazione del principio del “saldo zero” in violazione del giudicato implicito formatosi in relazione alla sentenza non definitiva pronunciata tra le parti e delle ordinanze emesse nel corso del giudizio (con le quali aveva ordinato alla il deposito della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c.), in violazione del CP_1
principio di diritto per cui il giudice non può sollevare d'ufficio eccezioni in senso stretto non sollevate dalla parte e in violazione del principio di distribuzione dell'onere probatorio.
Innanzitutto, il Collegio ritiene che le questioni esaminate dal Tribunale nella impugnata sentenza definitiva siano del tutto differenti ed autonome rispetto a quelle poste a base della sentenza non definitiva. Come sopra sinteticamente riportato in tale ultima sentenza il primo giudice si è pronunciato esclusivamente in ordine alle questioni di validità delle clausole di previsione delle condizioni economiche e normative che disciplinavano i rapporti dedotti in giudizio e sulla astratta configurabilità di una ipotesi di usura sanzionabile con riferimento alla eccepita esistenza di usura sopravvenuta. In nessun punto della sentenza il Tribunale statuisce sul principio dell'onere probatorio in relazione, in particolare, al contenuto del disposto di cui al quarto comma dell'art. 119
TUB, esaminati nella sentenza definitiva al fine della quantificazione in concreto del credito restitutorio azionato in giudizio. L'espressione “ogni istanza disattesa o assorbita” non può quindi che essere riferita alle questioni di diritto sostanziale poste a base della domanda.
Cont Né può giungersi a conclusioni diverse sul rilievo che il Tribunale ha accertato che “ non ha in alcun
modo dimostrato di avere rispettato il procedimento previsto dall'art. 118 co. 2 TUB” riguardando detto accertamento la mera verifica della legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della (il cui CP_1
onere è stato posto a carico della convenuta), ma non in concreto l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di restituzione.
Occorre in secondo luogo rilevare che costituisce principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. ord. n. 35979 del 7/12/2022) quello per cui “Nei rapporti di conto corrente
bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato
indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di
dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato
della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli
estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora
egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata
e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e
dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”, con la conseguenza che ove il correntista “ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili
bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di
partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli
intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”
(cfr. Cass. ord. n. 37800 del 27/12/2022).
Tali principi non appaiono superabili dalle decisioni Corte invocate da parte appellante, riferibili alla diversa ipotesi in cui la domanda di pagamento sia stata proposta dalla Banca ovvero si sia in presenza di domande contrapposte delle parti (fattispecie quest'ultima estranea al caso di specie).
I rilievi svolti portano ad escludere che la questione relativa all'applicazione del principio del saldo zero, in quanto elemento costitutivo della domanda di restituzione, possa essere qualificata come “eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice, se non sollevata dalla parte”.
In punto di fatto occorre rilevare che risulta provato dalla stessa società appellante (cfr. docc. 6 e 7 allegati all'atto di citazione) che la a fronte della richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB (avanzata con raccomandata CP_1
del 27/7/2018) di copia del contratto di conto corrente e delle aperture di credito nonché degli estratti conto analitici e scalari relativi al 2017 e “se esistenti precedenti all'anno 2011”, ha provveduto a trasmettere i documenti richiesti limitandosi, quanto agli estratti conto, a quelli relativi agli ultimi dieci anni.
Risulta altresì per tabulas che la non ha ottemperato all'ordine di esibizione emesso dal Tribunale con CP_1
ordinanza del 17/127/2020 “degli estratti conto dal 4.12.2002 al 31.5.2008 e di quelli dell'anno 2012” e che lo stesso giudice con ordinanza in data 28/2/2023 preso atto del mancato deposito ha “ritenuto che la mancata
produzione comporta l'inversione dell'onere della prova, sicché la mancata produzione si riverbera in danno
di parte convenuta, dispone che il CTU predisponga un conteggio partendo dal saldo zero del primo estratto
conto fino all'anno 2010, riprenda lo stesso saldo per calcolare il rapporto dare/avere dal 2013 fino alla
chiusura”.
Tale ultima ordinanza è stata “revocata” dal Tribunale con l'impugnata sentenza in applicazione dell'art. 177
c.p.c., aderendo a quella parte della giurisprudenza di merito (confermata dalle pronunce di legittimità) che ritiene che il diritto del correntista ad avere copia della documentazione bancaria sia relativa al solo decennio antecedente previsto dall'art. 119 TUB come termine di conservazione, quale espressione del principio generale fissato dall'art. 2220 c.c.. La decisione assunta dal Tribunale appare corretta sia sotto il profilo processuale, in quanto, come sopra già
esposto, nessun giudicato si è formato sul punto e la questione non è qualificabile come eccezione in senso stretto, sia perché nel merito aderente ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Sotto il primo profilo è appena il caso di osservare che costituisce principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria (e più in generale
interlocutoria) e la successiva sentenza di merito non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione
del principio di cui all'art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non
possono mai pregiudicare la decisione della causa” (cfr. Cass. ord. n. 28117 del 31/10/2024; n. 25183 del
17/09/2021; n. 30161 del 22/11/2018; sent. n. 2213 del 05/04/1984).
Sotto il secondo profilo la Suprema Corte è parimenti univoca nell'affermare che “in tema di rapporti bancari,
il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto
dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi
di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto,
a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni,
operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa
dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. ord. n. 35039 del 29/11/2022;
n. 14872 del 11/5/2022; n. 33159 del 29/11/2023).
Inoltre, è appena il caso di aggiungere, a fronte della circostanza che l'appellante né nell'atto di citazione né
nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. ha mai affermato il mancato ricevimento degli estratti conto mancati, che la correntista è una società che “per ovvie ragioni di ostensione - anche a terzi: soci e contraenti
– della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione
richiesta alla controparte e che solo, in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi, avrebbe potuto
richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la
propria per mezzo di quella conservata dalla (cfr. Cass. ord. n. 6511 del 4/4/2016) nel termine CP_1
decennale previsto dall'art. 119 TUB. Né in senso contrario alle conclusioni raggiunte può ritenersi che “il principio di cui all'art. 2697 c.c. può e
deve subire una deroga in virtù del principio di “vicinanza della prova”, in ossequio al quale grava,
comunque, sulla banca l'onere di produrre gli estratti conto rilevanti ai fini del decidere, anche nel giudizio
incardinato dal cliente, per il fatto che tali estratti sono predisposti dalla banca medesima e sono nella sua
agevole disponibilità” (cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dall'appellante), risultando ancora una volta principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui il correntista “che agisca
per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle” ha l'onere“... di
provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto
che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare
detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle
parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr.
Cass. ord. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del 9/3/2021).
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto di dover procedere alla ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio partendo dal saldo iniziale contenuto nel primo estratto conto acquisito in giudizio.
Non meritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo di appello, con il quale la Parte_2
impugna il capo di sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Assume l'appellante da un lato che la decisione sia immotivata e dall'altro che la stessa si pone in contrasto con la statuizione che ha posto integralmente a carico della convenuta le spese di CTU. CP_1
I rilievi svolti non appaiono condivisibili.
Il Tribunale ha giustificato la compensazione delle spese di lite in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in relazione alle circostanze poste a base della decisione. Anche a non voler considerare tale aspetto, il Collegio rileva che la domanda è stata accolta in misura (€ 449,95)
considerevolmente inferiore a quella proposta (€ 48.640,93), sicché la disposta compensazione appare conforme ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 26918 del 20/10/2018;
n. 13212 del 15/5/2023). Alcuna contraddizione è inoltre rilevabile in relazione alla diversa statuizione relativa alle spese di CTU, atteso che quest'ultima è stata comunque necessaria per l'accertamento del credito di cui alla pronunciata condanna.
Le spese del presente grado di giudizio in forza del principio di causalità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17
L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 792
del 4/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di €
5.800,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco