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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3140/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ),tutti elettivamente domiciliati in VIA G. Parte_3 C.F._3
AMENDOLA 29 MARIANO COMENSE presso lo studio dell'avv. PANEBIANCO STEFANIA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DE Controparte_1 C.F._4
AMICIS, 1 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. GNEMMI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: locazione ad uso diverso – violazione del patto di prelazione. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2457/2024 del 10.10.2024 notificata il 16.10.2024.
Causa discussa oralmente all'udienza del 3.4.2025 sulle seguenti conclusioni ed introdotta con tre distinti atti di appello riportanti le medesime conclusioni. pagina 1 di 7 Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2457 del 10.10.2024, notificata il 16.10.2024, nel procedimento RG
9454/21, per quanto di ragione, accogliere i motivi di appello formulati, che si danno qui integralmente richiamati e trascritti, dichiarando l'adempimento del conduttore Controparte_1
nel pagamento dei canoni di locazione da ottobre 2021 a luglio 2022, pari ad € 3.208,46 mensili (o in altro importo indicato dal Giudice), oltre la tassa di registro per € 388,50, con obbligo dello stesso conduttore al pagamento di detti importi in favore dei signori odierni appellanti (dedotti Pt_1
eventuali acconti), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con conseguente pronuncia di risoluzione dei contratti di locazione e rigetto della condanna degli attori odierni appellanti ex art. 96
c.p.c., secondo comma c.p.c., adottando ogni provvedimento connesso e conseguente. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dai sigg.ri
[...]
ed nei confronti del sig. per Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
tutte le ragioni esplicitate al paragrafo 1 della presente memoria, nonché altresì per l'operata mutatio libelli, di cui al paragrafo 2.2 del presente atto;
2) Nel merito, respingere l'appello proposto dai Sigg. ri avverso la sentenza del Tribunale Pt_1
di Monza, n. 2475/2024, emessa in data 10.10.2024 e pubblicata in pari data, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
3) Con rifusione delle spese del presente grado di giudio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre distinti atti, peraltro perfettamente sovrapponibili, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza in data
[...]
10.10.2024 ha così provveduto: “- accerta e compensa integralmente tra le parti i seguenti diritti: accerta il diritto degli attori al pagamento da parte del convenuto dei canoni da ottobre 2021 a luglio
2022 pari ad € 3.208,46 mensili oltre ad € 388,50; accerta il diritto del convenuto al pagamento da
pagina 2 di 7 parte degli attori della somma di € 7.183,03; accerta il diritto del convenuto ex art. 96 c.p.c. al pagamento della differenza da parte degli attori;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
La sentenza impugnata è stata emessa ad esito del giudizio di sfratto e della successiva fase di merito, intrapreso dai signori nei confronti di Pt_1 Controparte_1
Allegavano infatti i ricorrenti l'omesso pagamento da parte di del canone di Pt_1 CP_1 locazione per l'importo di € 5.562,06 dovuto in relazione ai contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione stipulati tra le parti rispettivamente l'1.8.2003, l'1.8.2012 e successiva integrazione del febbraio 2014, aventi ad oggetto gli immobili di proprietà siti in Verano Pt_1
Brianza in Via Molino Filo n. 1.
Chiedevano dunque i locatori, previa dichiarazione di risoluzione dei contratti, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere nonché la riconsegna degli immobili.
Costituitosi in giudizio, si è opposto alla convalida dello sfratto, contestando l'avversa CP_1
pretesa di pagamento e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda stante la sua genericità,
l'eccessività della richiesta, il non grave inadempimento del conduttore, il verificarsi di infiltrazione nell'immobile causative di danni dei quali chiedeva il ristoro.
La causa veniva decisa, previo mutamento del rito, a seguito dell'espletamento di una CTU contabile e dell'istruttoria testimoniale.
Lamentano gli odierni appellanti a sostegno dell'interposta impugnazione:
- la violazione di legge e/o la falsa applicazione dell'art. 96 comma II c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, la violazione di legge e/o la falsa applicazione degli artt. 429 e 112 c.p.c.; la violazione di legge e/o la falsa applicazione degli artt. 426, 667, 665 c.p.c. e dell'art. 1455 c.c.;
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna formulata dagli attori, al pagamento degli interessi legali.
L'appellato si è costituito in appello eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per mancato rispetto dei principi di chiarezza e specificità quanto all'oggetto del gravame e dei singoli motivi di gravame, e nel merito contestando la fondatezza dei motivi opponendosi al loro accoglimento.
pagina 3 di 7 La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 2.4.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva, come da dispositivo del quale è stata data lettura alle parti presenti.
&&&
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dal CP_1 posto che l'appello è sufficientemente specifico sia in relazione al suo oggetto sia in relazione ai motivi di doglianza.
Venendo alla disamina del merito va rilevato quanto segue.
La sentenza impugnata, per quanto attiene alle reciproche debenze delle parti, è coperta da giudicato:
l'ammontare del credito degli odierni appellanti, determinato una volta operata la correzione dell'addebito per rivalutazione su base Istat, in € 3.208,46 mensili dall'ottobre del 2021 al luglio del
2022, oltre alla somma di € 388,50 (per il 50% della tassa di registro del contratto anno 2021) non è stato oggetto di appello, al pari della quantificazione del controcredito dell'odierno appellato, quantificato in ragione della somma di € 7.183,43 per maggior somma corrisposta a titolo di rivalutazione Istat..
Né il dal canto proprio, ha proposto appello incidentale avverso alcuna delle statuizioni CP_1
della sentenza in esame, ivi compresa quella di rigetto della domanda di risarcimento dei danni da infiltrazione.
Tra i reciproci crediti può essere dunque operata la compensazione, ex art. 1243 c.c., trattandosi di somme certe, liquide ed esigibili nel loro rispettivo ammontare.
Va peraltro escluso, in accoglimento del primo motivo di appello, che si possano ravvisare i presupposti onde far applicazione dell'art. 96 comma c.p.c nei confronti degli appellanti.
E ciò per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, in rito, è di tutta evidenza come la domanda di condanna, formulata per tale titolo dal nella memoria integrativa del 24.1.2022, non sia stata richiamata nelle CP_1
conclusioni dal medesimo precisate con note del 27.9.2024, sicché la stessa ha da intendersi abbandonata, con vizio di ultra-petizione sul punto dell'impugnata sentenza (Cass. sent. n. 2093
pagina 4 di 7 del 29.1.2013; Cass., sent. n. 25725 del 5 dicembre 2014; Cass., sent. n. 33767 del 19 dicembre 2019);
- in ogni caso, nel merito, va escluso che a mente del disposto dell'art. 96 I comma c.p.c. gli attori in primo grado, odierni appellanti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave o che,
a mente dell'art. 96 II comma del citato articolo, possa ritenersi accertata l'inesistenza del diritto sulla base del quale è stata intrapresa l'esecuzione a mezzo liberazione dell'immobile locato e restituzione dello stesso ai locatori.
Invero, va considerato che all'epoca in cui i hanno intrapreso l'azione per sfratto, Pt_1
effettivamente il si era reso pacificamente moroso nel pagamento dei canoni di locazione e CP_1
soltanto a seguito dello svolgimento della CTU in corso di causa è stata accertata la sussistenza a suo favore di un controcredito, come sopra determinato.
L'immobile è stato poi rilasciato forzosamente nel luglio del 2022, allorché il credito dei per Pt_1 canoni insoluti superava di gran lunga l'ammontare del controcredito del CP_1
Del resto, quest'ultimo ben avrebbe potuto paralizzare/evitare l'esecuzione sanando la morosità pregressa, salvo l'eventuale diritto di rivalsa per quanto corrisposto in eccesso, o non aumentandola progressivamente.
Ne consegue che, nel caso di specie, sulla scorta dell'insegnamento del Supremo Collegio (Cass. Civ. ord. 21.6.2017 n. 26515) va esclusa la configurabilità della responsabilità processuale aggravata degli appellanti per non essere stata accertata né l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, né la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio.
Men che meno, per le ragioni sopra esposte e visto l'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per pronunziare la condanna dei al risarcimento dei danni a mente del disposto di cui all'art. 96 III Pt_1
comma c.p.c., non essendosi concretizzato alcun abuso del mezzo processuale in capo agli odierni appellanti.
Il rilascio dell'immobile ha fatto venir meno l'interesse dei predetti alla pronuncia di risoluzione contrattuale.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nei termini di cui in dispositivo, anche tenuto conto del secondo motivo di appello concernente la debenza degli interessi legali sulla differenza dovuta a favore dei con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Pt_1
pagina 5 di 7 Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio, la prevalente soccombenza del consente di dichiarare compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi CP_1
nella misura di un terzo e di pronunciare la condanna a rimborsare agli appellanti Controparte_1
in via tra loro solidale, i residui due terzi delle spese liquidate come in dispositivo, tenuto contro dei parametri di cui alle vigenti tabelle ministeriali in relazione al valore indeterminato della causa, alla media complessità delle questioni trattate, nonché all'attività difensionale in concreto svolta, priva in grado di appello della fase istruttoria, con riduzione al minimo dei compensi per la fase decisionale, consistita nella discussione orale senza deposito degli scritti conclusivi finali.
Si liquida un unico compenso trattandosi di parti aventi identica posizione processuale difese dal medesimo difensore che ha svolto difese del tutto sovrapponibili.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste a carico delle parti ( i da un lato e il Pt_1 CP_1 dall'altro) al 50% tra le stesse.
Conseguono dunque le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
e contro avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Monza n. 2457/2024 pubblicata in data 10.10.2024, ogni diversa eccezione, istanza e domanda rigettata, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accerta il diritto degli appellanti al pagamento da parte dell'appellato dei canoni da ottobre 2021
a luglio 2022 pari a € 3.208,46 mensili, oltre a € 388,50;
2. accerta il diritto dell'appellato al pagamento da parte degli appellanti della somma di €
7.183,03;
3. operata la compensazione tra i reciproci crediti di cui ai punti 1 e 2 fino all'importo di concorrente ammontare, condanna l'appellato a pagare agli appellanti, in via tra loro solidale, la somma residua, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo,
4. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo e condanna a rimborsare agli appellanti in via tra loro solidale, i residui due terzi delle Controparte_1
spese che liquida, già detratto il terzo oggetto di compensazione, quanto al primo grado in €
pagina 6 di 7 3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA;
5. pone le spese di CTU in via definitiva per metà a carico solidale degli appellanti e per metà a carico dell'appellato.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3140/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ),tutti elettivamente domiciliati in VIA G. Parte_3 C.F._3
AMENDOLA 29 MARIANO COMENSE presso lo studio dell'avv. PANEBIANCO STEFANIA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DE Controparte_1 C.F._4
AMICIS, 1 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. GNEMMI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: locazione ad uso diverso – violazione del patto di prelazione. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2457/2024 del 10.10.2024 notificata il 16.10.2024.
Causa discussa oralmente all'udienza del 3.4.2025 sulle seguenti conclusioni ed introdotta con tre distinti atti di appello riportanti le medesime conclusioni. pagina 1 di 7 Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2457 del 10.10.2024, notificata il 16.10.2024, nel procedimento RG
9454/21, per quanto di ragione, accogliere i motivi di appello formulati, che si danno qui integralmente richiamati e trascritti, dichiarando l'adempimento del conduttore Controparte_1
nel pagamento dei canoni di locazione da ottobre 2021 a luglio 2022, pari ad € 3.208,46 mensili (o in altro importo indicato dal Giudice), oltre la tassa di registro per € 388,50, con obbligo dello stesso conduttore al pagamento di detti importi in favore dei signori odierni appellanti (dedotti Pt_1
eventuali acconti), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con conseguente pronuncia di risoluzione dei contratti di locazione e rigetto della condanna degli attori odierni appellanti ex art. 96
c.p.c., secondo comma c.p.c., adottando ogni provvedimento connesso e conseguente. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dai sigg.ri
[...]
ed nei confronti del sig. per Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
tutte le ragioni esplicitate al paragrafo 1 della presente memoria, nonché altresì per l'operata mutatio libelli, di cui al paragrafo 2.2 del presente atto;
2) Nel merito, respingere l'appello proposto dai Sigg. ri avverso la sentenza del Tribunale Pt_1
di Monza, n. 2475/2024, emessa in data 10.10.2024 e pubblicata in pari data, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
3) Con rifusione delle spese del presente grado di giudio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre distinti atti, peraltro perfettamente sovrapponibili, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza in data
[...]
10.10.2024 ha così provveduto: “- accerta e compensa integralmente tra le parti i seguenti diritti: accerta il diritto degli attori al pagamento da parte del convenuto dei canoni da ottobre 2021 a luglio
2022 pari ad € 3.208,46 mensili oltre ad € 388,50; accerta il diritto del convenuto al pagamento da
pagina 2 di 7 parte degli attori della somma di € 7.183,03; accerta il diritto del convenuto ex art. 96 c.p.c. al pagamento della differenza da parte degli attori;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
La sentenza impugnata è stata emessa ad esito del giudizio di sfratto e della successiva fase di merito, intrapreso dai signori nei confronti di Pt_1 Controparte_1
Allegavano infatti i ricorrenti l'omesso pagamento da parte di del canone di Pt_1 CP_1 locazione per l'importo di € 5.562,06 dovuto in relazione ai contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione stipulati tra le parti rispettivamente l'1.8.2003, l'1.8.2012 e successiva integrazione del febbraio 2014, aventi ad oggetto gli immobili di proprietà siti in Verano Pt_1
Brianza in Via Molino Filo n. 1.
Chiedevano dunque i locatori, previa dichiarazione di risoluzione dei contratti, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere nonché la riconsegna degli immobili.
Costituitosi in giudizio, si è opposto alla convalida dello sfratto, contestando l'avversa CP_1
pretesa di pagamento e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda stante la sua genericità,
l'eccessività della richiesta, il non grave inadempimento del conduttore, il verificarsi di infiltrazione nell'immobile causative di danni dei quali chiedeva il ristoro.
La causa veniva decisa, previo mutamento del rito, a seguito dell'espletamento di una CTU contabile e dell'istruttoria testimoniale.
Lamentano gli odierni appellanti a sostegno dell'interposta impugnazione:
- la violazione di legge e/o la falsa applicazione dell'art. 96 comma II c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, la violazione di legge e/o la falsa applicazione degli artt. 429 e 112 c.p.c.; la violazione di legge e/o la falsa applicazione degli artt. 426, 667, 665 c.p.c. e dell'art. 1455 c.c.;
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna formulata dagli attori, al pagamento degli interessi legali.
L'appellato si è costituito in appello eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per mancato rispetto dei principi di chiarezza e specificità quanto all'oggetto del gravame e dei singoli motivi di gravame, e nel merito contestando la fondatezza dei motivi opponendosi al loro accoglimento.
pagina 3 di 7 La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 2.4.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva, come da dispositivo del quale è stata data lettura alle parti presenti.
&&&
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dal CP_1 posto che l'appello è sufficientemente specifico sia in relazione al suo oggetto sia in relazione ai motivi di doglianza.
Venendo alla disamina del merito va rilevato quanto segue.
La sentenza impugnata, per quanto attiene alle reciproche debenze delle parti, è coperta da giudicato:
l'ammontare del credito degli odierni appellanti, determinato una volta operata la correzione dell'addebito per rivalutazione su base Istat, in € 3.208,46 mensili dall'ottobre del 2021 al luglio del
2022, oltre alla somma di € 388,50 (per il 50% della tassa di registro del contratto anno 2021) non è stato oggetto di appello, al pari della quantificazione del controcredito dell'odierno appellato, quantificato in ragione della somma di € 7.183,43 per maggior somma corrisposta a titolo di rivalutazione Istat..
Né il dal canto proprio, ha proposto appello incidentale avverso alcuna delle statuizioni CP_1
della sentenza in esame, ivi compresa quella di rigetto della domanda di risarcimento dei danni da infiltrazione.
Tra i reciproci crediti può essere dunque operata la compensazione, ex art. 1243 c.c., trattandosi di somme certe, liquide ed esigibili nel loro rispettivo ammontare.
Va peraltro escluso, in accoglimento del primo motivo di appello, che si possano ravvisare i presupposti onde far applicazione dell'art. 96 comma c.p.c nei confronti degli appellanti.
E ciò per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, in rito, è di tutta evidenza come la domanda di condanna, formulata per tale titolo dal nella memoria integrativa del 24.1.2022, non sia stata richiamata nelle CP_1
conclusioni dal medesimo precisate con note del 27.9.2024, sicché la stessa ha da intendersi abbandonata, con vizio di ultra-petizione sul punto dell'impugnata sentenza (Cass. sent. n. 2093
pagina 4 di 7 del 29.1.2013; Cass., sent. n. 25725 del 5 dicembre 2014; Cass., sent. n. 33767 del 19 dicembre 2019);
- in ogni caso, nel merito, va escluso che a mente del disposto dell'art. 96 I comma c.p.c. gli attori in primo grado, odierni appellanti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave o che,
a mente dell'art. 96 II comma del citato articolo, possa ritenersi accertata l'inesistenza del diritto sulla base del quale è stata intrapresa l'esecuzione a mezzo liberazione dell'immobile locato e restituzione dello stesso ai locatori.
Invero, va considerato che all'epoca in cui i hanno intrapreso l'azione per sfratto, Pt_1
effettivamente il si era reso pacificamente moroso nel pagamento dei canoni di locazione e CP_1
soltanto a seguito dello svolgimento della CTU in corso di causa è stata accertata la sussistenza a suo favore di un controcredito, come sopra determinato.
L'immobile è stato poi rilasciato forzosamente nel luglio del 2022, allorché il credito dei per Pt_1 canoni insoluti superava di gran lunga l'ammontare del controcredito del CP_1
Del resto, quest'ultimo ben avrebbe potuto paralizzare/evitare l'esecuzione sanando la morosità pregressa, salvo l'eventuale diritto di rivalsa per quanto corrisposto in eccesso, o non aumentandola progressivamente.
Ne consegue che, nel caso di specie, sulla scorta dell'insegnamento del Supremo Collegio (Cass. Civ. ord. 21.6.2017 n. 26515) va esclusa la configurabilità della responsabilità processuale aggravata degli appellanti per non essere stata accertata né l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, né la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio.
Men che meno, per le ragioni sopra esposte e visto l'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per pronunziare la condanna dei al risarcimento dei danni a mente del disposto di cui all'art. 96 III Pt_1
comma c.p.c., non essendosi concretizzato alcun abuso del mezzo processuale in capo agli odierni appellanti.
Il rilascio dell'immobile ha fatto venir meno l'interesse dei predetti alla pronuncia di risoluzione contrattuale.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nei termini di cui in dispositivo, anche tenuto conto del secondo motivo di appello concernente la debenza degli interessi legali sulla differenza dovuta a favore dei con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Pt_1
pagina 5 di 7 Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio, la prevalente soccombenza del consente di dichiarare compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi CP_1
nella misura di un terzo e di pronunciare la condanna a rimborsare agli appellanti Controparte_1
in via tra loro solidale, i residui due terzi delle spese liquidate come in dispositivo, tenuto contro dei parametri di cui alle vigenti tabelle ministeriali in relazione al valore indeterminato della causa, alla media complessità delle questioni trattate, nonché all'attività difensionale in concreto svolta, priva in grado di appello della fase istruttoria, con riduzione al minimo dei compensi per la fase decisionale, consistita nella discussione orale senza deposito degli scritti conclusivi finali.
Si liquida un unico compenso trattandosi di parti aventi identica posizione processuale difese dal medesimo difensore che ha svolto difese del tutto sovrapponibili.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste a carico delle parti ( i da un lato e il Pt_1 CP_1 dall'altro) al 50% tra le stesse.
Conseguono dunque le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
e contro avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Monza n. 2457/2024 pubblicata in data 10.10.2024, ogni diversa eccezione, istanza e domanda rigettata, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accerta il diritto degli appellanti al pagamento da parte dell'appellato dei canoni da ottobre 2021
a luglio 2022 pari a € 3.208,46 mensili, oltre a € 388,50;
2. accerta il diritto dell'appellato al pagamento da parte degli appellanti della somma di €
7.183,03;
3. operata la compensazione tra i reciproci crediti di cui ai punti 1 e 2 fino all'importo di concorrente ammontare, condanna l'appellato a pagare agli appellanti, in via tra loro solidale, la somma residua, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo,
4. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo e condanna a rimborsare agli appellanti in via tra loro solidale, i residui due terzi delle Controparte_1
spese che liquida, già detratto il terzo oggetto di compensazione, quanto al primo grado in €
pagina 6 di 7 3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA;
5. pone le spese di CTU in via definitiva per metà a carico solidale degli appellanti e per metà a carico dell'appellato.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 7 di 7