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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione SENTENZA
a precetto nella causa civile iscritta al n.8579/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ettore Santo Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
e rappresentati e difesi dall' avv. Amleto Controparte_1 CP_2
Massimo mandato in atti
Convenuti opposti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto pel rilascio di immobile regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione a Parte_1
precetto notificato in data 26.11.2024 con il quale i sigg.ri e Controparte_1
gli intimavano il rilascio dell'immobile sito in Salve alla via CP_2
Roma n.409
Eccepiva l'opponente la nullità dell'atto di precetto notificato il 26.11.2024
perché irrituale e non rispondente a quanto riportato nel decreto di trasferimento nel quale in giudice ingiunge e non intima il rilascio dell'immobile… Nel merito accertare l'inopponibilità del titolo azionato con 2
l'opposto atto di precetto … dichiarare che il creditore istante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati. Con vittoria di spese e competenze e risarcimento danni ex art.96 c.p.c.
I sigg.ri e con comparsa di costituzione e Controparte_1 CP_2
risposta si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni,
all'udienza del 28.05.2015 seguito di discussione veniva decisa con la lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero dalla disamina della documentazione versata in atti viene in evidenza che il titolo azionato è rappresentato dal decreto di trasferimento reso in epilogo alla procedura esecutiva immobiliare n.440/2011.
Tuttavia , detto titolo risulta superato dal contratto di comodato a titolo gratuito stipulato inter partes , per come opposto dal debitore esecutato.
Di conseguenza, sebbene il rapporto nella specie in esame, risulti a termine,
alla scadenza di detto termine, in mancanza di spontaneo rilascio dell'immobile da parte del comodatario, il comodante non poteva certo ritenersi abilitato a promuovere azione esecutiva per effetto del precedente titolo sopra richiamato.
E' futile evidenziare invece che sarebbe stato onere del comodante, in mancanza di rilascio spontaneo dell'immobile concesso in comodato gratuito ed a tempo determinato, fare accertare giudizialmente la scadenza del termine sì da legittimarlo ad una azione esecutiva per effetto del provvedimento che sarebbe stato reso a conclusione del procedimento di sfratto. 3
Quanto alle spese la definizione del giudizio , come sopra riportato,
unitamente al comportamento processuale tenuto dall'opposto giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di G. U. definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione disattesa cosi provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per lo effetto, dichiara la nullità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'opponente in data 26.11.2025
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce.28.05.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione SENTENZA
a precetto nella causa civile iscritta al n.8579/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ettore Santo Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
e rappresentati e difesi dall' avv. Amleto Controparte_1 CP_2
Massimo mandato in atti
Convenuti opposti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto pel rilascio di immobile regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione a Parte_1
precetto notificato in data 26.11.2024 con il quale i sigg.ri e Controparte_1
gli intimavano il rilascio dell'immobile sito in Salve alla via CP_2
Roma n.409
Eccepiva l'opponente la nullità dell'atto di precetto notificato il 26.11.2024
perché irrituale e non rispondente a quanto riportato nel decreto di trasferimento nel quale in giudice ingiunge e non intima il rilascio dell'immobile… Nel merito accertare l'inopponibilità del titolo azionato con 2
l'opposto atto di precetto … dichiarare che il creditore istante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati. Con vittoria di spese e competenze e risarcimento danni ex art.96 c.p.c.
I sigg.ri e con comparsa di costituzione e Controparte_1 CP_2
risposta si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni,
all'udienza del 28.05.2015 seguito di discussione veniva decisa con la lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero dalla disamina della documentazione versata in atti viene in evidenza che il titolo azionato è rappresentato dal decreto di trasferimento reso in epilogo alla procedura esecutiva immobiliare n.440/2011.
Tuttavia , detto titolo risulta superato dal contratto di comodato a titolo gratuito stipulato inter partes , per come opposto dal debitore esecutato.
Di conseguenza, sebbene il rapporto nella specie in esame, risulti a termine,
alla scadenza di detto termine, in mancanza di spontaneo rilascio dell'immobile da parte del comodatario, il comodante non poteva certo ritenersi abilitato a promuovere azione esecutiva per effetto del precedente titolo sopra richiamato.
E' futile evidenziare invece che sarebbe stato onere del comodante, in mancanza di rilascio spontaneo dell'immobile concesso in comodato gratuito ed a tempo determinato, fare accertare giudizialmente la scadenza del termine sì da legittimarlo ad una azione esecutiva per effetto del provvedimento che sarebbe stato reso a conclusione del procedimento di sfratto. 3
Quanto alle spese la definizione del giudizio , come sopra riportato,
unitamente al comportamento processuale tenuto dall'opposto giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di G. U. definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione disattesa cosi provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per lo effetto, dichiara la nullità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'opponente in data 26.11.2025
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce.28.05.2025 Il G.O. Marilena Caroppo