Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1548/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1548/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pinarella, via Pinarella n. 470, C.F. (avv. Elena Briganti) C.F._1
e
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
8, C.F. (avv. Elena Briganti) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
09.04.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva in Ravenna in data 30.05.2015 la figlia PE
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
28.11.1990, C.F. , e , nato in [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_3 Parte_2
, celebrato con rito civile in Cervia (RA) in data 11.02.2014, in regime di CodiceFiscale_4
separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3, parte
I, anno 2014;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“A VALERSI ANCHE QUALE PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
2) confermare l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con PE
collocazione stabile ed indirizzo di residenza insieme alla madre, presso l'abitazione della nonna materna ove attualmente risiedono. I genitori continueranno ad impegnarsi ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni più importanti relative alla salute, all'educazione ed alla formazione scolastica di , mentre avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata su di PE
essa per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Disporre che il padre, potrà e dovrà vedere e tenere con sé la figlia minore due Parte_2
pomeriggi la settimana, che si individueranno di settimana in settimana – entro il sabato mattina -
in base ai turni lavorativi dei genitori e agli impegni ricreativi della figlia minore . In tali PE
occasioni, egli si curerà di recarsi presso la città ove risiede a proprie spese, curerà di ritirarla PE
dall'uscita da scuola e di riaccompagnarla presso l'abitazione materna entro le ore 20,30, dopo cena salvo pernotto presso di sé. Durante i mesi estivi, l'orario di ritorno sarà posticipato alle ore 21,30.
Il padre, compatibilmente con le esigenze e i desiderata della figlia, potrà e dovrà tenere con sé PE
a fine settimana alternati, dalla mattinata del sabato o dall'uscita di scuola, qualora in futuro ne fosse prevista la frequenza, sino alle 20,30 della domenica, dopo cena, quando curerà di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
durante i mesi estivi, l'orario di ritorno sarà
posticipato alle ore 21,30.
4) Disporre che trascorra i giorni corrispondenti alle festività natalizie e pasquali, non PE
celebrate dal signor per motivi religiosi, con la madre, e che ella potrà recarsi, previa Pt_2
comunicazione al padre, anche presso i parenti materni, in Sicilia, come è già abitudine. Il 31
dicembre, salvo diversa intesa tra i genitori, sarà festeggiato dalla figlia insieme al genitore cui spetterà quel segmento temporale della settimana, comunque sempre nel rispetto del principio dell'alternanza. Nei periodi di pausa delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà organizzare vacanze, anche all'estero, con la figlia minore. Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà
tenere con sé la figlia minore per due settimane, anche consecutive: il relativo calendario dovrà
essere concordato fra gli stessi entro la metà del mese di giugno di ciascun anno.
5) Disporre che il sig. concorra al mantenimento ordinario di mediante la Pt_2 PE
corresponsione, alla madre, sul conto corrente lui noto, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di pari ad € 230,00 mensili (assegno di cui alla separazione, rivalutato secondo gli indici ISTAT,
arrotondato), ulteriormente rivalutabile annualmente secondo i medesimi indici. Ciò oltre al puntuale rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche sostenute in via anticipata dalla madre, secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna, delle quali la madre esibisca documentazione giustificativa riferibile ad . PE
I coniugi confermano la determinazione assunta in sede di separazione, secondo cui l'assegno per la minore sarà automaticamente aumentato ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese in cui inizierà a frequentare le scuole medie. PE
6) Prendere atto che i ricorrenti sono d'accordo a che la signora quale collocataria della Pt_1
figlia, sia percettrice, per intero, dell'assegno unico per la figlia a carico e che gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti. 7) I ricorrenti confermano inoltre reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto alla figlia minore ed al suo espatrio per ragioni di turismo e/o studio.
8) Le spese del presente giudizio verranno sostenute da entrambe le parti in misura eguale.”
Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè