Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 6 aprile 2022
Decreto presidenziale 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/02/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01190/2025REG.PROV.COLL.
N. 05407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2022, proposto da:
GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GI PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00535/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. GI PP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per l’appellante, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE ha appellato la sentenza n. 535/2022, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. GI PP, annullando la cartella n. 30020180000011480/000 (ruolo n. 2018/000004), inerente il pagamento dei prelievi quote-latte per gli anni 1999, 2000 e 2001, per una somma intimata complessiva pari ad euro 136.513,75.
2. Il Giudice di primo grado ha evidenziato come questo Consiglio avesse annullato, con la sentenza n. 1557/2002, la comunicazione di prelievo relativa all’annata 2000/2001. Il T.A.R. ha, quindi, osservato che: i ) l’annullamento dell’atto presupposto alla cartella di pagamento aveva determinato la caducazione della cartella di pagamento; ii ) tale effetto doveva ritenersi esteso all’intera cartella “ in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati ”.
3. L’GE ha interposto ricorso in appello evidenziando come fosse illegittima l’estensione dell’effetto di caducazione della cartella alle altre annate, dovendosi, in sostanza, scindere i vari rapporti e scomputare le sole somme relative ad atti impositivi annullati.
4. Si è costituito in giudizio il sig. PP deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo, comunque, i motivi rimasti assorbiti nella decisione di primo grado. In data 14.9.2022 parte appellata ha depositato le sentenze di questo Consiglio n. 6556/2022 e n. 3588/2002, con le quali sono stati annullati gli atti impositivi relativi all’annata 1999 e 2001.
5. All’udienza del 6.2.2025 la difesa di parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sull’appello e di insistere, quanto ai motivi riproposti dal controparte, nelle proprie difese (cfr. verbale di udienza).
6. Entrando in medias res , il Collegio osserva che se è vero che la Sezione ha riconosciuto alla cartella di pagamento natura di atto plurimo, con conseguente impossibilità di affermare la caducazione delle pretese relative ad annate diverse da quelle oggetto dell’annullamento giurisdizionale per vizi relativi al merito di tali rapporti obbligatori ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 523/2024, n. 1081/2024, n. 2504/2024), deve, comunque, considerarsi come, nel caso di specie, le varie sentenze di questo Consiglio indicate in precedenza abbiano annullato tutte le relative comunicazioni di prelievo relative alla annualità a cui la cartella impugnata si è riferita. Ne consegue che la cartella di pagamento deve intendersi integralmente caducata per effetto dell’annullamento degli atti impositivi a monte e, di conseguenza, deve dichiararsi: i ) l’improcedibilità del ricorso di primo grado nella parte relativa a vizi propri di tale cartella, che ha, perso, integralmente di efficacia; ii ) per l’effetto, l’improcedibilità del ricorso in appello atteso che l’accoglimento dello stesso non recherebbe alcuna utilità all’Amministrazione appellante, già tenuta a nuovi provvedimenti di computo delle compensazioni in forza dei precedenti giudicati.
6.1. La declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado concerne, nel dettaglio, i vari motivi relativi alla validità della cartella (che sono stati riproposti anche nel presente grado di appello) e, in particolare, riguarda: i ) il primo motivo, con il quale si è dedotta la violazione dell’art. 36, comma 4- ter , del d.l. n. 249/2007, e, quindi, la nullità della cartella per difetto dei requisiti essenziali, rispetto al quale non residua un interesse alla scrutinio, essendo stato l’atto caducato; ii ) il secondo motivo, con il quale sono stati contestati gli importi indicati in cartella, rispetto al quale non vi è interesse allo scrutinio atteso che l’atto è stato caducato e l’Amministrazione dovrà, comunque, provvedere a nuovi conteggi in esecuzione delle sentenze di questo Consiglio; iii ) il terzo motivo, con il quale è stata dedotta l’erroneità degli interessi atteso che questi andranno rideterminati, una volta eventualmente definita la sorte capitale dovuta; iv ) il quarto motivo, con il quale è stata dedotta la mancanza di elementi essenziali della cartella, per il quale valgono le considerazioni esposte sub i ); v) il quinto motivo, con il quale si è dedotta la nullità della cartella per omessa notificazione degli atti presupposti, per il quale valgono, ancora, le considerazioni sub i ); vi ) il sesto motivo, con il quale si è dedotta l’illegittima duplicazione del ruolo, rispetto al quale non residua alcun interesse allo scrutinio, dovendosi riprovvedere alla determinazione delle somme, e, eventualmente, ad una nuova iscrizione a ruolo; vii ) l’ottavo motivo, con il quale si è dedotta l’illegittimità della cartella per omessa tempestiva notificazione della stessa dal momento della definitività dell’accertamento, rispetto al quale non residua alcun interesse, essendo stata caducata la cartella e dovendosi, comunque, provvedere ad un nuovo accertamento.
7. Un diverso discorso vale, invece, per il settimo motivo (riproposto anch’esso nel presente grado di giudizio), che non riguarda la validità dell’atto ma l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. Trattandosi di questione che riguarda, quindi, non l’atto ma il rapporto deve ritenersi ancora sussistente l’interesse della parte allo scrutinio di merito dell’eccezione. Tale motivo è, tuttavia, infondato, dovendosi dare applicazione al costante orientamento della Sezione, secondo il quale la costituzione in giudizio di GE nei giudizi avverso gli atti presupposti determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. [Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha osservato che “ la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 c.c., comma 2, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, c.c. ” (Cassazione civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470)]. Declinando questo principio al caso di specie, si osserva che la parte ha impugnato tutti gli atti impositivi a cui si è riferita la cartella e, in tutti i gradi dei relativi giudizi, GE è risultata costituita in giudizio. Tali costituzioni hanno determinato l’effetto interruttivo permanente della prescrizione fino al deposito delle sentenze di questo Consiglio n. 1557/2022, n. 3588/2022 e n. 6556/2022; di conseguenza, non è maturata la prescrizione del diritto di credito né con riferimento alla sorte capitale, né con riferimento agli interessi.
8. In definitiva, in riforma della sentenza di primo grado deve dichiararsi il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile con riferimento ai motivi indicati nella presente motivazione, e, per l’effetto, deve dichiararsi improcedibile il ricorso in appello proposto da GE; deve, invece, respingersi in quanto infondato il motivo riproposto relativo all’eccepita prescrizione del diritto di credito. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione del carattere prevalentemente processuale della presente sentenza che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso in appello; respinge il motivo riproposto relativo alla dedotta prescrizione del diritto di credito di GE. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO