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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1674 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MIGLIORINO GIANNI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv GABRIELE FELICE Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della presso il risto/pub sito in Baronissi (SA) dal 02.04.2015 al 29.12.2016; che il contratto a CP_2 tempo pieno ed indeterminato che aveva sottoscritto era stato trasformato unilateralmente dall'azienda in tempo parziale a far data dal 17.06.2016 e da quella data il datore di lavoro le aveva anche impedito di svolgere le proprie mansioni (salvo per il mese di ottobre 2016); sosteneva di aver svolto mansioni di cameriera di sala occupandosi anche delle attività di pulizia del locale e talvolta, anche dei rapporti coi fornitori, e di aver pertanto diritto ad essere inquadrata VI^ livello retributivo e funzionale del CCNL
TURISMO – Confcommercio (Pubblici esercizi) e non nel VII^ livello, sosteneva inoltre di aver lavorato dal
02.04.2015 al 29.05.2016 dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 02.00 (e talvolta anche sino alle ore 04/05.00 del mattino) e dal 01.10.2016 al 31.10.2016 il sabato e la domenica dalle ore 17.00 alle ore
02.00 (e, talvolta, anche oltre sino alle ore 04/05.00); evidenziava inoltre che il datore di lavoro le aveva rilasciato le busta paga solo per l'anno 2015 mentre quelle dell'anno 2016 le erano state rilasciate soltanto Co in seguito ad accesso ispettivo da parte dell' di Salerno;
deduceva inoltre di aver percepito soltanto acconti sulla retribuzione per un totale complessivo di € 3.145,40 netti che imputava alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2015 e deduceva di esser pertanto rimasta creditrice delle retribuzioni dal luglio 2015 al
Dicembre 2016 e del TFR che quantificava in complessivi euro 31.802,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
si costituiva in giudizio la parte convenuta per dedurre che la ricorrente non aveva mai prestato attività al di fuori dell'orario concordato in sede contrattuale e che era stata correttamente retribuita come da buste paga, che alla luce dei rapporti amicali tra le Parti (essendo la ricorrente è moglie del sig. Per_1 CP_
, socio al 20% della ) il rapporto di lavoro si era interrotto dal 30 maggio 2016 sia per la
[...] chiusura stagionale del locale sia perché la ricorrente era stata nel frattempo era stata assunta presso il
“Lido Eureka” di Salerno, che l'Ispettorato del Lavoro di Salerno aveva accertato un credito patrimoniale residuo in favore della ricorrente di soli euro 3.253,28, di aver aderito all'accertamento e di aver in seguito invano tentato di conciliare la lite con la lavoratrice;
contestava anche il diritto al superiore inquadramento e concludeva per il rigetto della domanda;
escussi i testi ammessi la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione;
CP_ Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente era la moglie di uno dei soci della (circostanza affermata dalla convenuta, non contestata dalla ricorrente e riferita dal teste ), che il risto-pub di Tes_1 CP_ Baronissi gestito dalla chiudeva da giugno a settembre (dichiarazioni e ); che Tes_1 Parte_2 nell'anno 2016, durante il periodo di chiusura, la ricorrente era andata a lavorare presso un lido (cfr estratto contributivo e dichiarazione resa dal teste e che nel mese di ottobre 2016 l'attività era stata Tes_2 aperta soltanto nel fine settimana (testi ; i testi escussi hanno inoltre riferito che le Testimone_3 mansioni prevalenti svolte dalla ricorrente erano quelle di cameriera, addetta alla pulizia e riassetto della sala lavaggio stoviglie e ) e che osservava orario di lavoro compreso tra le ore Testimone_3 Tes_1
17.00 e le 2.00 del mattino ( ); Testimone_3
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, al lavoratore spetta comunque la retribuzione quale effetto risarcitorio dell'inadempienza del datore di lavoro, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, la retribuzione non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa (cfr Cass Civ 24109 2018)
Nella fattispecie non è emersa l'illegittima interruzione o l'unilaterale sospensione del rapporto di lavoro e tanto si ritiene sia tenendo conto dei rapporti che legavano la lavoratrice ad uno dei soci della CP_4 portano a presumere che la lavoratrice, sin dall'assunzione, fosse consapevole del fatto che l'attività sarebbe rimasta chiusa nel periodo estivo- sia del fatto che, in ogni caso, non risulta che la ricorrente abbia CP_ mai offerto in modo formale la propria prestazione alla;
d'altro canto che la sospensione del rapporto fosse concordata tra le parti (così come la riduzione dell'orario di lavoro) lo si ricava anche dal fatto che la ricorrente, come documentato e riferito dai testi escussi, nel periodo giugno-settembre 2016 andava a lavorare presso altra azienda da cui veniva assunta part-time (assunzione che non sarebbe stata possibile CP_ qualora il rapporto di lavoro con la fosse ancora risultato formalmente a tempo pieno);
Va ancora osservato che il livello di inquadramento riconosciuto alla lavoratrice appare congruo atteso che il VII livello spetta ai lavoratori che “svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: -
Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti)” e che la ricorrente non ha dimostrato di possedere esperienza pregressa nel settore che avrebbe consentito l'inquadramento in un livello superiore;
Considerato inoltre che la parte convenuta non ha comunque dimostrato il pagamento del TFR e delle retribuzioni per il periodo ottobre 2015-maggio 2016 e ottobre 2016 (in cui il rapporto di lavoro risulta aver avuto effettivo svolgimento) alla ricorrente spettano i suddetti emolumenti;
Per quanto riguarda il dovuto è apparso inopportuno procedere a CTU contabile, considerando la semplicità dei calcoli da effettuare e per non gravare le parti di ulteriori costi;
Tenendo conto, in via parametrica, dei minimi retributivi già riconosciuti dalla datrice di lavoro e quali risultano dalle buste paga esibite (si euro 1215,00 mensili) appare pertanto possibile riconoscere alla ricorrente, in via equitativa, il complessivo importo di euro 11.000,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte e tredicesima mensilità e di euro 1.200,00 a titolo di TFR (anche tenendo conto degli importi che la ricorrente evidenzia di avere già percepito) oltre accessori legali dalla domanda al saldo stante la pronuncia in via equitativa;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1674 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 12.200,00 oltre accessori legali dalla domanda al saldo
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro
2.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato)
Nocera Inferiore 22/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MIGLIORINO GIANNI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv GABRIELE FELICE Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della presso il risto/pub sito in Baronissi (SA) dal 02.04.2015 al 29.12.2016; che il contratto a CP_2 tempo pieno ed indeterminato che aveva sottoscritto era stato trasformato unilateralmente dall'azienda in tempo parziale a far data dal 17.06.2016 e da quella data il datore di lavoro le aveva anche impedito di svolgere le proprie mansioni (salvo per il mese di ottobre 2016); sosteneva di aver svolto mansioni di cameriera di sala occupandosi anche delle attività di pulizia del locale e talvolta, anche dei rapporti coi fornitori, e di aver pertanto diritto ad essere inquadrata VI^ livello retributivo e funzionale del CCNL
TURISMO – Confcommercio (Pubblici esercizi) e non nel VII^ livello, sosteneva inoltre di aver lavorato dal
02.04.2015 al 29.05.2016 dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 02.00 (e talvolta anche sino alle ore 04/05.00 del mattino) e dal 01.10.2016 al 31.10.2016 il sabato e la domenica dalle ore 17.00 alle ore
02.00 (e, talvolta, anche oltre sino alle ore 04/05.00); evidenziava inoltre che il datore di lavoro le aveva rilasciato le busta paga solo per l'anno 2015 mentre quelle dell'anno 2016 le erano state rilasciate soltanto Co in seguito ad accesso ispettivo da parte dell' di Salerno;
deduceva inoltre di aver percepito soltanto acconti sulla retribuzione per un totale complessivo di € 3.145,40 netti che imputava alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2015 e deduceva di esser pertanto rimasta creditrice delle retribuzioni dal luglio 2015 al
Dicembre 2016 e del TFR che quantificava in complessivi euro 31.802,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
si costituiva in giudizio la parte convenuta per dedurre che la ricorrente non aveva mai prestato attività al di fuori dell'orario concordato in sede contrattuale e che era stata correttamente retribuita come da buste paga, che alla luce dei rapporti amicali tra le Parti (essendo la ricorrente è moglie del sig. Per_1 CP_
, socio al 20% della ) il rapporto di lavoro si era interrotto dal 30 maggio 2016 sia per la
[...] chiusura stagionale del locale sia perché la ricorrente era stata nel frattempo era stata assunta presso il
“Lido Eureka” di Salerno, che l'Ispettorato del Lavoro di Salerno aveva accertato un credito patrimoniale residuo in favore della ricorrente di soli euro 3.253,28, di aver aderito all'accertamento e di aver in seguito invano tentato di conciliare la lite con la lavoratrice;
contestava anche il diritto al superiore inquadramento e concludeva per il rigetto della domanda;
escussi i testi ammessi la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione;
CP_ Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente era la moglie di uno dei soci della (circostanza affermata dalla convenuta, non contestata dalla ricorrente e riferita dal teste ), che il risto-pub di Tes_1 CP_ Baronissi gestito dalla chiudeva da giugno a settembre (dichiarazioni e ); che Tes_1 Parte_2 nell'anno 2016, durante il periodo di chiusura, la ricorrente era andata a lavorare presso un lido (cfr estratto contributivo e dichiarazione resa dal teste e che nel mese di ottobre 2016 l'attività era stata Tes_2 aperta soltanto nel fine settimana (testi ; i testi escussi hanno inoltre riferito che le Testimone_3 mansioni prevalenti svolte dalla ricorrente erano quelle di cameriera, addetta alla pulizia e riassetto della sala lavaggio stoviglie e ) e che osservava orario di lavoro compreso tra le ore Testimone_3 Tes_1
17.00 e le 2.00 del mattino ( ); Testimone_3
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, al lavoratore spetta comunque la retribuzione quale effetto risarcitorio dell'inadempienza del datore di lavoro, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, la retribuzione non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa (cfr Cass Civ 24109 2018)
Nella fattispecie non è emersa l'illegittima interruzione o l'unilaterale sospensione del rapporto di lavoro e tanto si ritiene sia tenendo conto dei rapporti che legavano la lavoratrice ad uno dei soci della CP_4 portano a presumere che la lavoratrice, sin dall'assunzione, fosse consapevole del fatto che l'attività sarebbe rimasta chiusa nel periodo estivo- sia del fatto che, in ogni caso, non risulta che la ricorrente abbia CP_ mai offerto in modo formale la propria prestazione alla;
d'altro canto che la sospensione del rapporto fosse concordata tra le parti (così come la riduzione dell'orario di lavoro) lo si ricava anche dal fatto che la ricorrente, come documentato e riferito dai testi escussi, nel periodo giugno-settembre 2016 andava a lavorare presso altra azienda da cui veniva assunta part-time (assunzione che non sarebbe stata possibile CP_ qualora il rapporto di lavoro con la fosse ancora risultato formalmente a tempo pieno);
Va ancora osservato che il livello di inquadramento riconosciuto alla lavoratrice appare congruo atteso che il VII livello spetta ai lavoratori che “svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: -
Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti)” e che la ricorrente non ha dimostrato di possedere esperienza pregressa nel settore che avrebbe consentito l'inquadramento in un livello superiore;
Considerato inoltre che la parte convenuta non ha comunque dimostrato il pagamento del TFR e delle retribuzioni per il periodo ottobre 2015-maggio 2016 e ottobre 2016 (in cui il rapporto di lavoro risulta aver avuto effettivo svolgimento) alla ricorrente spettano i suddetti emolumenti;
Per quanto riguarda il dovuto è apparso inopportuno procedere a CTU contabile, considerando la semplicità dei calcoli da effettuare e per non gravare le parti di ulteriori costi;
Tenendo conto, in via parametrica, dei minimi retributivi già riconosciuti dalla datrice di lavoro e quali risultano dalle buste paga esibite (si euro 1215,00 mensili) appare pertanto possibile riconoscere alla ricorrente, in via equitativa, il complessivo importo di euro 11.000,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte e tredicesima mensilità e di euro 1.200,00 a titolo di TFR (anche tenendo conto degli importi che la ricorrente evidenzia di avere già percepito) oltre accessori legali dalla domanda al saldo stante la pronuncia in via equitativa;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1674 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di euro 12.200,00 oltre accessori legali dalla domanda al saldo
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro
2.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato)
Nocera Inferiore 22/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale