Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1515/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CA …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1515 del registro generale per gli affari di civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.4.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Agropoli, Via Madonna del Carmine n.97 presso lo studio dell'avv.to Emilia Volpe che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.65 presso lo studio dell'avv.to
Ombretta Di Baldassare che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…accogliere il presente ricorso di revisione nei confronti della sig.ra ( c.f. ) nata a [...] C.F._1
dr. Andrea CA 1
Genova il 04.04.1979 residente in [...], quale madre della minore , e disporre la riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento in euro 350,00 e/o nella misura che riterrà più opportuna, da versarsi entro il 30 di ogni mese, nonché di ridurre al 50% il contributo alle spese straordinarie;
e di revocare le spese a carico del padre per la Baby sitter nella misura del 50%...”;
per parte resistente: “…Per tutti i motivi esposti nel corso del presente procedimento, e per il fatto che la cura della minore è da agosto 2022 ad esclusivo carico della madre, rigettare il ricorso e le domande avverse e confermare la misura del contributo al mantenimento stabilito nel decreto del
Tribunale di Imperia del 27/11/2019, nel procedimento RG 378/2019, con gli aumenti ISTAT sino ad oggi maturati, eliminando eventualmente il riferimento ai buoni pasto all'interno del contributo ed anche quello alle spese di baby-sitter; - Per il resto confermare il contenuto del provvedimento del 27/11/2019. - Vinte le spese...”;
per il Pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3.10.2024 – premesso che con decreto in Parte_1 data 21.11.2019 (n.378/19 V.G.) il Tribunale di Imperia aveva regolamentato affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della figlia minore (11 anni, essendo nato il [...]); che, in particolare, Per_1 avuto riguardo a tale ultimo aspetto, era stato posto a proprio carico un assegno di importo pari ad € 450,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie) - chiedeva al Tribunale di ridurre l'obbligo de quo appostando l'assegno in € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie); quanto precede in ragione dell'allegata modifica in peius della propria situazione reddituale.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria Controparte_1 comparsa di costituzione, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso.
La causa veniva quindi istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti). Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come parte ricorrente, a sostegno della richiesta di modifica degli obblighi di mantenimento della figlia minore
(oggi disciplinati con decreto emesso dal Tribunale di Imperia in data Per_1
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21.11.2019 a seguito di accordo raggiunto tra le parti,), alleghi due circostanze di fatto: il peggioramento della propria condizione economica (vds. “...le condizioni economiche dell'istante hanno subito una variazione... ovvero il sig. ha perso il precedente lavoro, per cause a lui non Pt_1 imputabili, e dal momento che la società per la quale lavorava è entrata in crisi, per alcuni mesi non ha percepito lo stipendio e, dopo il licenziamento non ha percepito neppure il TFR, per tali motivi è stato costretto a trovare una nuova occupazione con una retribuzione nettamente inferiore alla precedente...”) ed il miglioramento di quella di controparte (vds. “...la sig.ra
da tempo intrattiene un rapporto di convivenza con un nuovo CP_1 compagno e dal momento che la piccola convive anche lei con Per_1 questa persona non si ritiene di dover continuare a pagare il 50 % delle spese per la baby-sitter, in quanto la minore potrà stare con il patrigno quando la madre è al lavoro;
...le condizioni economiche della sig.ra CP_1 sono mutate in positivo...”).
Ciò premesso, deve essere ricordato come, se da un lato il contributo al mantenimento della prole debba essere ripartito tra i genitori in “proporzione” ai loro redditi, dall'altro lo stesso risulti in ogni caso funzionale a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfare esigenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare nel corso della crescita (vds. Cass. sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” e Cass. sez.1,oOrd. 11.12.2023, n.34382: “…L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo
l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni
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economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”).
Orbene, quanto all'allegato mutamento in peius della situazione economica del ricorrente, ritiene il Collegio necessario procedere ad un raffronto dell'attuale situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Deve in primo luogo essere osservato come il ricorrente, benché esplicitamente richiesto da questo Tribunale con provvedimento in data 19.2.2025 (vds. “...provvedano a depistare la sopra richiesta autocertificazione corredata dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
e da ogni altra documentazione utile a supporto, anche al fine di comprovare eventuali variazioni intervenute tra la data del precedente decreto (novembre 2019) e quella odierna...”), non abbia depositato alcuna documentazione utile a raffrontare la propria attuale situazione reddituale con quella dell'epoca relativa ai precedenti accordi raggiunti con la controparte: quanto precede potendosi al più valutare la compatibilità degli obblighi sullo stesso attualmente gravanti con la sua attuale situazione economica.
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti e del contenuto della propria autocertificazione, risulta svolgere (a far data dal Parte_1
11.3.2024, a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato) attività lavorativa presso la “Diano Trasporti s.r.l.” percependo attualmente, sulla scorta delle buste paga versate in atti (periodo aprile 2024/marzo 2025), uno stipendio medio di circa € 2.600,00 mensili;
quanto precede senza che in ogni caso si siano ad oggi registrate, nonostante il mutamento del datore di lavoro, significative flessioni di reddito (avendo dichiarato redditi pari ad € 26.939,87 nel 2018 – come da documentazione prodotta da parte resistente -, € 27.834,62 nel 2021, € 31.063,28 nel 2022, € 27.874,17 nel 2023 ed 27.754,38 nel 2024). Lo stesso, inoltre, non risulta sostenere canoni di locazione per la propria abitazione, ma essere tuttavia gravato da rate di rimborso per finanziamenti contratti e debiti verso l'Agenzia delle Entrate complessivamente per circa € 950,00 mensili;
quanto precede dovendosi in ogni caso sottolineare come taluni debiti non risultino documentati in ordine agli esborsi su base mensile (Deutsche Bank e AXA) e di come di tutte tali poste passive non sia stata in concreto indicata la causale.
Quanto a la stessa risulta attualmente svolgere (dal Controparte_1
1.10.2024) attività lavorativa part-time presso la “Coopservice soc. coop. p.a.”, con stipendio pari ad € avendo percepito € 821,02 nel gennaio 2025 ed
€ 578,82 nel febbraio 2025 (vds. buste paga versate in atti); quanto precede avendo in ogni caso dichiarato per l'anno 2024 redditi pari ad € 7.834,15 (sostanzialmente analoghi a quelli dichiarati nel 2018 e pari ad € 7.599,20). Non risulta sostenere spese di locazione, abitando immobile in comproprietà con il proprio attuale compagno (ma sostenendo il 50% del mutuo contratto per l'acquisto pari ad € 225,00 mensili) e condividendo con lo stesso le spese della vita quotidiana.
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Ciò premesso, deve essere rilevato come non solo non possa dirsi in concreto provato il lamentato “peggioramento” della situazione reddituale del ricorrente, ma come la sua situazione risulti, oggi così come all'epoca dei precedenti accordi, significativamente migliore rispetto a quella di controparte (che, per contro, non ha registrato significativi miglioramenti); quanto precede senza poi considerare le esigenze di mantenimento della figlia minore fisiologicamente aumentate con la crescita (avendo oggi 11 Per_1 anni e solo 6 nel 2019).
È, quindi, sulla scorta di quanto sopra che ritiene il Collegio – contestualmente valorizzata anche la potenziale capacità di produzione di reddito di entrambe le parti così come la frequentazione del tutto limitata tra ed il padre - di dover confermare il contributo attualmente in essere Per_1 per il suo mantenimento così come stabilito con decreto in data 21.11.2019; quanto precede esclusivamente espungendo dalle spese straordinarie ed accessorie – stante il consenso sul punto manifestato da parte resistente - le spese relative ai buoni-pasto per la minore così come quelle di eventuale custodia della stessa (vds. baby-sitter) (vds. “...confermare la misura del contributo al mantenimento stabilito nel decreto del Tribunale di Imperia del
27/11/2019... eliminando eventualmente il riferimento ai buoni pasto all'interno del contributo ed anche quello alle spese di baby-sitter...”).
Il superiore contributo, del resto, deve ritenersi adeguato alle risultanze dell'istruttoria di causa nonché idoneo a soddisfare – unitamente a quello in forma diretta richiesto alla madre - le esigenze di mantenimento di in Per_1 ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c. nonché proporzionato rispetto alla capacità contributiva paterna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese della procedura.
P.Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale definitivamente pronunziando sul ricorso ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Imperia con decreto in data 21.11.2019 (n.378/19 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) espunge dalle spese straordinarie ed accessorie poste a carico del padre al punto 3) del dispositivo del predetto decreto quelle relative ai buoni-pasto per la figlia minore così come quelle di Per_1 eventuale custodia della stessa (vds. baby-sitter);
2) conferma nel resto il predetto decreto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Imperia, il 3.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CA)
dr. Andrea CA 5 n. 1515/2024 R.G.A.C.C.
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