Sentenza 12 aprile 1984
Massime • 2
In tema di imposta di registro, sotto il vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, per aversi enunciazione tassabile ai sensi dell'art. 62 della legge, occorre distinguere a seconda che l'atto enunciato sia da registrare in termine fisso, ovvero solo in caso d'uso: nel primo caso, essendo la registrazione sempre obbligatoria, basta la semplice menzione o citazione dell'atto, comunque desumibile, senza che occorra ricercare quali siano i rapporti di connessione tra l'atto nel quale è contenuta l'enunciazione o lo atto enunciato, o se le parti enuncianti siano le stesse di quelle dell'atto enunciato, perché ciò che rileva non è la volontà delle parti di assoggettare l'atto a registrazione, ma l'esistenza obiettiva dell'atto e la conoscenza legale che il fisco comunque ne abbia; nella seconda ipotesi, è necessario che vi sia l'uso dello atto secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, n. 2, della legge, nella ricorrenza delle condizioni indicate dall'art. 62, con la conseguenza che non è sufficiente la semplice menzione o citazione dell'atto, ma occorre, invece, che l'atto enunciato sia riportato in tutto o in parte o sia inserito nell'atto enunciante, che esso abbia una connessione diretta con le Disposizioni dell'atto in cui è enunciato, che non sia già estinto o non si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione, che dell'atto enunciato siano richiamati gli elementi essenziali, e che le parti dell'atto enunciante siano le stesse dell'atto enunciato. ( V 781/80, mass n 404231; ( V 3375/77, mass n 386931).*
Nel vigore della legge di registro di cui al R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, l'atto costitutivo di una società straniera, che non sia formato in Italia e che non contenga la Costituzione od il trasferimento di diritti su beni immobili situati in Italia, è esente dall'Obbligo della registrazione in termine fisso, ed è soggetto a tassazione soltanto in caso d'uso (artt. 1 quarto comma e 2 primo comma del citato decreto; artt. 48 della tariffa all. D ed 81 della tariffa all. A). Tale tassazione, pertanto, ove detto atto costitutivo sia enunciato in altro atto formato in Italia e sottoposto a registrazione (nella specie, aumento di capitale di una società italiana, da cui risultava la partecipazione, quale azionista di una società straniera), postula la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 2 secondo comma n. 2 e dall'art. 62 del suddetto decreto per la configurabilità di un caso d'uso di atto, in conseguenza della sua enunciazione in altro atto, e per l'applicazione dell'imposta nei confronti dell'atto enunciato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/1984, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1984 |
Testo completo
In tema di imposta di registro, sotto il vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, per aversi enunciazione tassabile ai sensi dell'art. 62 della legge, occorre distinguere a seconda che l'atto enunciato sia da registrare in termine fisso, ovvero solo in caso d'uso: nel primo caso, essendo la registrazione sempre obbligatoria, basta la semplice menzione o citazione dell'atto, comunque desumibile, senza che occorra ricercare quali siano i rapporti di connessione tra l'atto nel quale è contenuta l'enunciazione o lo atto enunciato, o se le parti enuncianti siano le stesse di quelle dell'atto enunciato, perché ciò che rileva non è la volontà delle parti di assoggettare l'atto a registrazione, ma l'esistenza obiettiva dell'atto e la conoscenza legale che il fisco comunque ne abbia;
nella seconda ipotesi, è necessario che vi sia l'uso dello atto secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, n. 2, della legge, nella ricorrenza delle condizioni indicate dall'art. 62, con la conseguenza che non è sufficiente la semplice menzione o citazione dell'atto, ma occorre, invece, che l'atto enunciato sia riportato in tutto o in parte o sia inserito nell'atto enunciante, che esso abbia una connessione diretta con le Disposizioni dell'atto in cui è enunciato, che non sia già estinto o non si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione, che dell'atto enunciato siano richiamati gli elementi essenziali, e che le parti dell'atto enunciante siano le stesse dell'atto enunciato. ( V 781/80, mass n 404231; ( V 3375/77, mass n 386931).*